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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. VI, 22/06/2023, (ud. 22/06/2023, dep. 02/11/2023), n.44144

La massima

Se prima della riforma della L. 6 novembre 2012, n. 190, la condotta induttiva - la quale integrava il tipo dell'art. 317 c.p. in alternativa alla "costrizione" - si prestava a comprendere anche le condotte decettive, altrettanto non può dirsi dopo la novella normativa.
Il legislatore, nell'estrapolare l'"induzione" e farne la condotta costitutiva del delitto di cui all'art. 319-quater c.p., ha disposto la punibilità anche della persona indotta, sulla base del presupposto che questa sia rimproverabile per non aver opposto resistenza alla condotta del pubblico ufficiale: presupposto ovviamente nemmeno astrattamente ipotizzabile là dove la persona offesa abbia, invece, eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli riconosceva la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli oggetto di distinto procedimento penale (Corte d'appello di Napoli, del 29/11/2018), confermando tuttavia la condanna di D.F.A., per i delitti di: peculato (art. 314 c.p.; art. 61 c.p., n. 2), in quanto, nella qualità di luogotenente della Polizia municipale di Napoli, avendone per ragione del suo ufficio la disponibilità, si impossessava di numerosi bollettari (capo B); furto (art. 624 c.p.; art. 625 c.p., n. 7; art. 61 c.p., n. 2), perché, nella medesima qualità, si impossessava di bollettari relativi al blocco verbali di contestazione attribuiti a due colleghi, che ne denunciavano la sparizione (capi C e D); furto (artt. 624 e 625 c.p.) di una Nissan Micra (E); concussione (art. 317 c.p.; art. 61 c.p., n. 5), perché, abusando della sua qualità e avendo dato atto nel verbale di contestazione sottoscritto e consegnato alla persona offesa che la sua autovettura era posta in sequestro perché priva di regolare assicurazione, costringeva H.S. a pagare una somma di danaro, per ottenerne la restituzione, imputando la somma al costo del trasporto del veicolo presso il deposito (capo F); falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), in quanto dapprima redigeva il verbale di contestazione per mancanza di copertura assicurativa della vettura Peugeot di H.S., in cui attestava che l'autovettura era posta in sequestro e affidata alla proprietaria che con mezzi propri la conduceva presso il deposito a disposizione degli organi competenti - fatto non corrispondente al vero in quanto l'autovettura veniva fatta prelevare dal carroattrezzi e trasportata presso il deposito giudiziario - e poi, annullava il suddetto verbale attestando che H.S. esibiva polizza assicurativa in pari data - circostanza parimenti falsa, dal momento che l'assicurazione era stipulata da H.S. soltanto dopo il fermo dell'autovettura - (capo G). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso D.F.A. che, per il tramite del suo difensore, avvocato Briganti Antonio Rocco, deduce i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale sostanziale per errata applicazione dell'art. 314 c.p. (capo B). Il ricorrente invoca l'insegnamento di legittimità secondo cui il pubblico ufficiale il quale utilizza illecitamente materiale o altri strumenti per realizzare falsificazioni non risponde anche di peculato in relazione all'appropriazione della materiale utilizzato (Sez. 6, n. 10543 del 07/06/2000, Baldassarre, Rv. 218338), né commette peculato se i beni sono in sé privi di rilevanza economica (Sez. 6, n. 21867 del 22/03/2001, Ioia, Rv. 219021). 2.2. Violazione della legge penale processuale (artt. 192 e 533 c.p.p.) e relativo vizio di motivazione in relazione alla condanna per i delitti di furto dei bollettari (capi C e D). La responsabilità di D.F. è stata desunta dalla ritenuta non credibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato, e quindi in violazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", considerato che il ricorrente ben avrebbe potuto detenere i bollettari per ragioni d'ufficio, stante il ruolo dal medesimo rivestito all'epoca dei fatti. 2.3. Violazione della legge penale processuale (artt. 192 e 533 c.p.p.) in rapporto alla condanna per il furto dell'autovettura Nissan Micra (capo E). La Corte d'appello sostiene che l'imputato abbia approfittato della distrazione della collega con cui era in servizio, anziché agire di concerto con la stessa, oltre ad argomentare dal fatto che avrebbe potuto esaminare il telaio dell'auto per ricavare il numero identificativo dello stesso e, da lì, risalire al proprietario del veicolo. Anche tale ragionamento appare meramente congetturale ed evocativo di una colpa d'autore. 2.4. Violazione della legge penale sostanziale per errata applicazione dell'art. 317 c.p., in luogo dell'art. 319-quater c.p. (capi F e G) e vizio di motivazione, in relazione al capo F). La sollecitazione del pubblico ufficiale al privato ad ottenere denaro, espressa mediante la prospettazione di un pregiudizio derivante da un atto contrario ai doveri di ufficio - nel caso di specie realizzata attraverso la redazione del verbale di sequestro, che successivamente il ricorrente provvedeva ad annullare - configura una condotta induttiva e non costrittiva. H.S. non è mai stata privata della possibilità di scegliere se prestare acquiescenza alle richieste indotte, con la conseguenza che - sulla base della giurisprudenza di legittimità (a partire da Sez. U. n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv. 258474) - il fatto avrebbe dovuto essere correttamente qualificato ai sensi dell'art. 319-quater c.p., piuttosto che dell'art. 317 c.p.. Mancando la prova della condotta prevaricante, la motivazione risulta apodittica ed apparente. Analoghe considerazioni svolge il ricorrente con riferimento al capo G), dal momento che le frasi pronunciate da L.M. e riportate in sentenza - ove questi afferma di aver capito di dover fare un regalo in cambio dell'aiuto promesso da D.F. - dimostrano che la condotta difettava dell'elemento della prevaricazione. 2.5. Violazione della legge penale e omessa motivazione in punto di aumento della pena per la continuazione, non avendo i giudici argomentato i singoli aumenti di pena, nonostante si siano discostati dal minimo edittale, e non apparendo effettuata la riduzione penale in ragione del rito (abbreviato) con cui sono stati decisi i fatti riuniti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione alle parti e per i motivi di seguito indicati. 2. Fondato appare il primo motivo di ricorso, relativo al peculato avente ad oggetto i bollettari in possesso dell'imputato. E' vero che, come anche rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, nella casistica giurisprudenziale - al cui interno si cala la sentenza richiamata dal ricorrente -, si dà sovrapponibilità tra l'appropriazione della cosa mobile altrui e la realizzazione del reato a cui tale appropriazione è funzionale, laddove, nel caso oggetto del presente giudizio, tale sovrapponibilità non sussiste, posto che i bollettari furono rinvenuti - ancora inutilizzati nell'abitazione dell'imputato a seguito di perquisizione. Residua, tuttavia, ed assume nel caso di specie rilievo assorbente, la considerazione del minimo valore economico del bene (nemmeno per sua natura suscettibile di avere un valore morale o affettivo per altri). Tale dato, alla luce di una lettura non formalistica del dato testuale, preclude la possibilità di ritenere integrata la tipicità del delitto peculato (in tal senso, Sez. 6, n. 21867 del 22/03/2001, Ioia, Rv. 219021, relativo all'uso di modelli prestampati per i libretti di idoneità sanitaria. A tale precedente, richiamato dal ricorrente, si aggiungono quantomeno le più recenti Sez. 6, n. 44522 del 25/05/2018, P., Rv. 274150; Sez. 6, n. 42836 del 02/10/2013, Sgroi, Rv. 256686, relative all'appropriazione, rispettivamente, di tre tessere elettorali e di un pass per disabili). La sentenza va, conseguentemente, annullata con riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui al capo B). 3. Considerazioni analoghe valgono in relazione alla condanna per il furto dei bollettari dei colleghi dell'imputato (capi C e D). Coerente e motivata appare la ricostruzione dei giudici di merito, volta ad escludere l'ipotesi che i bollettari rinvenuti nella abitazione dell'imputato vi fossero detenuti per ragioni d'ufficio o vi si trovassero per mera dimenticanza. Tuttavia, un'interpretazione tesa a valorizzare il bene oggetto di tutela da parte della fattispecie suggerisce, a monte, di escluderne l'integrazione quante volte - come nel caso di specie - la cosa si cui cade la condotta sottrattiva abbia un valore non intrinsecamente apprezzabile. Di conseguenza, anche in questo caso, si impone l'annullamento della condanna dell'imputato, in rapporto ai suddetti capi, perché il fatto non sussiste. 4. Diverso discorso vale per il terzo motivo di ricorso e il furto dell'auto Nissan Micra (capo E di imputazione), in relazione alla condanna per il quale l'imputato deduce la violazione dello standard probatorio della ragionevole certezza, ma tralascia di considerare che la prova del reato è stata coerentemente e compiutamente desunta dai giudici di merito. Questi, infatti, hanno argomentato, in modo diretto, dai chiari contenuti di una conversazione intercettata tra l'imputato e una collega, nel corso della quale D.F. si rallegrava per aver - peraltro eludendo l'attenzione di altra collega con la quale era in servizio - "preso" ad un rom (che si era dato alla fuga) un'auto proprio del modello che interessava all'interlocutrice, così da assicurarle i desiderati pezzi di ricambio e sollecitandola affinché si recasse in tempi brevi a vederla, perché presto la avrebbe dovuta "gettare". Hanno inoltre argomentato, indirettamente e ricorrendo a non meno stringenti inferenze logiche, dalla considerazione che l'imputato - il quale aveva cercato di difendersi sostenendo che la res fosse derelicta in quanto priva delle targhe - ben avrebbe potuto, tuttavia, risalire al proprietario dell'auto dal numero del telaio: soluzione, peraltro, vieppiù intuitiva ed anche agevole in considerazione della professione di D.F., che era luogotenente della polizia municipale. Ne' sembra sul punto il caso di ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trova, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente (per tutte, sez. 4, n. 3910 del 17/12/2020, dep. 2021, Degli Innocenti, Rv. 280380; sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, Di Benedetto, Rv. 263105, in cui è stato escluso fossero res derelictae, rispettivamente, quattro condotti ondulati in acciaio, ordinatamente collocati su un terreno privato, non recintato e ben tenuto, e un tubo di rame inserito all'interno di un pozzetto posto sotto un capannone privo di recinzione, adibito a fungaia). Alla luce di tali considerazioni, il motivo va rigettato. La condanna dell'imputato in relazione al capo E) e', dunque, confermata, divenendo, pertanto, definitiva. 5. Quanto alla condotta tenuta da D.F. ai danni di H.S., si condividono le deduzioni contenute nel quarto motivo di ricorso, nella parte in cui revocano in dubbio la configurabilità del delitto di concussione (art. 317 c.p.) di cui al capo F). 5.1. Sul punto, si premette, tuttavia, come la seconda parte del motivo appaia non pertinente e dunque generica là dove fa riferimento a tale L.M., che non compare nel capo di imputazione G) - bensì in quello I), per cui non si procede nella presente sede - e il cui ruolo nella vicenda ai danni di H.S. non e', d'altronde, chiarito dal ricorrente. Ne' avrebbe potuto essere diversamente, posto che L.M. - in relazione alla cui concussione D.F. risulta condannato in distinto procedimento - viene menzionato dai giudici dell'appello al solo scopo di evidenziare il carattere "seriale" delle condotte di D.F., che i giudici del merito dimostrano aduso a raggirare/compulsare stranieri, approfittando delle difficoltà di comunicazione e dalla scarsa conoscenza del sistema normativo, allo scopo di ottenere personali vantaggi illeciti. 5.2. Un diverso discorso vale quanto alle condotte specificamente poste ai danni di H.S.. Dalla ricostruzione del fatto operata nelle sentenze emerge che, nel verbale, l'imputato (che, per questa condotta risponde anche del falso ideologico di cui all'art. 479 c.p.: capo G di imputazione) attestava che l'autovettura era posta in sequestro ed affidata alla proprietaria la quale, con mezzi propri, la conduceva al deposito, laddove, invece, l'auto era fatta prelevare dal carroattrezzi. Risulta, inoltre, che l'imputato annullava successivamente tale verbale, affermando che H.S. esibiva la polizza assicurativa: circostanza non vera, dal momento la donna stipulava la polizza soltanto in un momento successivo. In altri termini, nel caso di specie, sussisteva effettivamente la violazione dell'art. 193 C.d.S., per la quale è previsto il sequestro del mezzo. Inoltre, il pubblico ufficiale D.F. redigeva verbale, così come era tenuto a fare, sebbene attestandovi cose non vere e con la riserva mentale di annullarlo, dopo aver ricevuto il denaro. D'altronde, scrivono testualmente i giudici dell'appello: "la donna (...) si è limitata ad eseguire le indicazioni fornitele da un agente di Polizia Municipale, legittimato in quanto tale ad elevare una contravvenzione e a sequestrare un'autovettura. La donna, infatti, ha provveduto (...) a pagare la somma che il pubblico ufficiale le aveva detto di corrispondere per le spese di trasporto del veicolo". Ancora, nella motivazione si legge che " H.S., provvedendo immediatamente (...) al versamento della somma corrispondente alle spese di trasporto, ha subito la sanzione stabilita per la sua violazione, nell'erronea convinzione di stare adempiendo alla prestazione collegata alla sanzione amministrativa derivante dall'illecito commesso". Dalla descrizione della vicenda contenuta in sentenza non si evince, dunque, alcun elemento da cui inferire l'avvenuta "costrizione", costitutiva della condotta di cui all'art. 317 c.p., non configurandosi quell'annullamento della volizione - per effetto di minaccia e, tantomeno, di violenza - che è proprio della concussione. Neppure sussistono, invero, i presupposti della meno grave "induzione" di cui all'art. 319-quater c.p., come pure ipotizzato dal ricorrente. Sul punto, preliminarmente, è infatti il caso di precisare che, se prima della riforma della L. 6 novembre 2012, n. 190, la condotta induttiva - la quale integrava il tipo dell'art. 317 c.p. in alternativa alla "costrizione" - si prestava a comprendere anche le condotte decettive, altrettanto non può dirsi dopo la novella normativa. Il legislatore, nell'estrapolare l'"induzione" e farne la condotta costitutiva del delitto di cui all'art. 319-quater c.p., ha disposto la punibilità anche della persona indotta, sulla base del presupposto che questa sia rimproverabile per non aver opposto resistenza alla condotta del pubblico ufficiale: presupposto ovviamente nemmeno astrattamente ipotizzabile là dove la persona offesa abbia, invece, eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata. Ebbene, dai passaggi citati della sentenza di merito risulta appunto che H.S. ha pagato perché credeva, per errore, di doverlo fare e non perché avesse ceduto alle prevaricazioni del pubblico ufficiale. La donna, cioè, ha erogato una somma di denaro sì dovuta, ma finalizzata per iniziativa del solo agente (iniziativa non condivisa con la persona offesa), ad una destinazione - di appropriazione personale - diversa da quella istituzionale. Ciò pare aver fatto a causa del falso convincimento nella stessa indotto dall'inganno operato dall'imputato, approfittando della poca conoscenza che H.S. aveva della lingua e della normativa italiane. In definitiva, pare delinearsi, nel caso di specie, il tipico schema della truffa (aggravata ovviamente dalla violazione dei doveri del pubblico ufficio: art. 61 c.p., n. 9), il che impone di annullare la sentenza con riferimento al capo F), e di rinviare al giudice di merito affinché verifichi la sussistenza degli estremi del delitto di cui all'art. 640 c.p., compresa la necessaria condizione di procedibilità. 5.3. Sempre con riferimento al quarto motivo di ricorso, è infine il caso di precisare che, seppur menzionato nell'intitolazione, nessuna deduzione è sviluppata dalla difesa in ordine al capo G) di imputazione (relativo al falso ideologico nella stesura del verbale di contestazione), in rapporto al quale la condanna dell'imputato è confermata e diviene, dunque, irrevocabile. 6. Resta assorbito il quinto motivo di ricorso, inerente al trattamento sanzionatorio e, nella specie, alla riduzione della pena per effetto del rito prescelto in primo grado, nonché al computo degli aumenti per i reati in continuazione, prospettandosi la necessità, all'esito del giudizio di rinvio, di ricalcolare la pena per i delitti contestati ai capi E) e G), nonché al capo F), previa riqualificazione del fatto in truffa, ove tale delitto sia ritenuto sussistente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai reati contestati ai capi B), C) e D) perché il fatto non sussiste; annulla, altresì, la medesima sentenza in relazione al reato contestato al capo F) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli; rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2023. Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2023

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Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
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Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
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Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
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Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
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Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata

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