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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. II, 16/05/2023, (ud. 16/05/2023, dep. 27/06/2023), n.27883

La massima

Il reato d'induzione indebita, oltre a quello di concussione, si distingue dalle fattispecie corruttive, in quanto entrambi i primi due illeciti sono qualificati da una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o ad indurre alla dazione o alla promessa indebita l'extraneus, il quale, per effetto di tale condotta abusiva, si viene comunque a trovare in posizione di soggezione.
L'accordo corruttivo, invece, presuppone la "par conditio contractualis" ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti" aggiungendo che "... l'elemento differenziale che orienta verso la fattispecie induttiva - o verso la concussione, nei casi di maggiore compressione dell'autodeterminazione dell'extraneus - va, dunque, individuato nella posizione di preminenza in concreto dell'agente pubblico e nell'abuso della stessa da parte del medesimo nella relazione coi il privato interlocutore, che, di conseguenza, viene a trovarsi in una condizione soggezione psicologica, per effetto della quale si determina alla dazione o alla promessa non dovute" essendo compito del giudice quello di accertare "... se l'abuso del pubblico agente abbia avuto come diretta conseguenza l'azione del privato, considerando comunque che la condotta di prevaricazione può derivare, nel caso concreto, anche dallo squilibrio di posizione tra il primo ed il secondo, sempre che quest'ultimo acceda all'illecita pattuizione condizionato dal timore di subire un pregiudizio in conseguenza dell'esercizio dei poteri pubblicistici e non per mero calcolo utilitaristico, versandosi, in tal caso, nella corruzione.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Salerno, in data 15.1.2021, aveva confermato la sentenza con cui, il 12.7.2019, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva riconosciuto T.C. responsabile del delitto di cui all'art. 319-quater c.p. e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; 2. in data 14.9.2021, la Corte di Cassazione, adita su iniziativa dell'imputato, ha annullato la sentenza della Corte partenopea cui aveva rinviato per nuovo giudizio; 3. la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15.11.2022, giudicando in sede di rinvio, ha riqualificato la condotta ascritta al T. ai sensi dell'art. 318 c.p. ed ha perciò riformato la sentenza di primo grado condannando l'imputato alla pena di anni 2 di reclusione; 4. ricorre nuovamente per cassazione il T. tramite i propri difensori: 4.1 con ricorso sottoscritto dall'Avv. Baldassarre Lauria deduce: 4.1.1 violazione ed errata applicazione degli artt. 125 e 627 c.p.p. in relazione all'art. 318 c.p.: rileva che la Corte di appello di Napoli ha reiterato l'errore in cui era caduta quella di Salerno, soffermandosi sulla qualificazione giuridica della condotta senza acquisire la deposizione del teste oculare G. che, come segnalato dal giudice di legittimità, era stata indebitamente pretermessa ed era decisiva sulla causale della dazione della somma da parte del B. le cui dichiarazioni predibattimentali erano state acquisite sul consenso delle parti ma erano state valutate in senso opposto dalle due sentenze di appello; segnala, tuttavia, la apoditticità della conclusione cui è pervenuta la sentenza qui impugnata nell'attribuire valenza adesiva alla proposta corruttiva alla mera consegna di una somma di denaro senza accertarne la causale; 4.1.2 violazione ed errata applicazione dell'art. 125 c.p.p. e art. 323-bis c.p. quanto alla omessa applicazione della attenuante del fatto di lieve entità: rileva che la Corte di appello ha omesso di vagliare il motivo di gravame circa la configurabilità della attenuante, giustificata dalla risibilità della somma e della iniziativa assunta dallo stesso B. quando la procedura di notifica era già stata avviata; 4.1.3 violazione ed errata applicazione dell'art. 163 c.p.: richiama la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena evidenziandone la illogicità dal momento che le dichiarazioni cui i giudici hanno fatto riferimento erano state rese dal coimputato B., presunto corruttore che, in dibattimento, si è avvalso della facoltà di non rispondere; sottolinea come le presunte condotte pregresse non erano mai state oggetto di accertamento e che, in ogni caso, l'intervenuto pensionamento del T. esclude ogni possibile reiterazione; 4.2 con ricorso sottoscritto dall'Avv. Antonio Segreto deduce: 4.2.1 violazione e falsa applicazione degli artt. 323-bis e 131-bis c.p.: riportata la motivazione della sentenza di annullamento, segnala come la Corte di appello del rinvio abbia ritenuto la somma versata non esigua ed evidenzia come tale giudizio sia di fatto disarticolato rispetto alla realtà richiamando, a tal proposito, il codice etico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il limite di 150 Euro ivi indicato e che può essere assunto come parametro di giudizio di carattere più generale; rileva, ancora, come la Corte non abbia motivato sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. che era stata perorata anche con la produzione di una memoria ex art. 121 c.p.p.; 4.2.2 violazione e falsa applicazione dell'art. 4 c.p., comma 2: rileva che, nel determinare la pena, la Corte di appello ha fatto riferimento a quella stabilita per il delitto di cui all'art. 318 c.p. dalla novella del 2019 laddove il fatto ascritto al T. risale al febbraio del 2018 per cui avrebbe dovuto applicare la forbice edittale delineata dalla L. n. 69 del 2015; 5. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 concludendo per il rigetto del ricorso stante la infondatezza di tutti i motivi articolati sia in punto di responsabilità che di trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso a firma dell'Avv. Segreto è fondato come sono fondati il secondo ed il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Lauria il cui primo motivo, invece, è inammissibile. 1. La Corte di Appello di Salerno, in data 15.1.2021, aveva confermato la sentenza con cui, il 12.7.2019, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva riconosciuto T.C. responsabile del delitto di cui all'art. 319-quater c.p. e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Al T., in particolare, si addebitava di avere indotto, nella sua qualità di ufficiale giudiziario in servizio presso l'U.n. e.p. di quel Tribunale, B.G. a corrispondergli la somma di cinquanta Euro a garanzia ed a fronte del buon esito della notifica di un pignoramento mobiliare da questi richiesto a quell'ufficio. 2.1 Contro la predetta sentenza era stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi: il primo motivo incentrato sulla circostanza secondo cui la Corte territoriale si sarebbe fondata sulle dichiarazioni predibattimentali del B., acquisite in dibattimento sull'accordo delle parti dopo che questi, in qualità di coimputato, si era avvalso della facoltà di non rispondere, con conseguente violazione dell'art. 111 Cost. e art. 6 CEDU; il secondo motivo sull'avere valorizzato, senza il conforto dei necessari riscontri, le interessate e contrastanti dichiarazioni del B. rese prima ed al di fuori del dibattimento avendo costui in un primo tempo dichiarato di aver spontaneamente consegnato la somma al T. ma, nel successivo interrogatorio reso quale indagato, e con l'assistenza del proprio difensore, di esservi stato da costui costretto; sulla pretermissione della testimonianza resa da tale G., funzionario del medesimo U.n. e.p., che aveva riferito di aver udito parlare T. e B., nell'occasione, di anticipazione delle spese per il pignoramento; il terzo motivo era incentrato sulla qualificazione giuridica del fatto come induzione indebita anziché come corruzione, poiché non sarebbe stato l'imputato ad indurre il B. alla dazione della somma, bensì quest'ultimo ad averlo preventivamente ed autonomamente cercato, in tal modo manifestando una volontà corruttiva insorta prim'ancora di qualsiasi contatto con il pubblico agente; il quarto motivo lamentava, infine, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, c.p., e, infine, della causa non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p.. 2.2 La VI Sezione di questa Corte, esaminando il ricorso, aveva giudicato infondato il primo motivo. Nell'affrontare, invece, congiuntamente, il secondo ed il terzo motivo, aveva in primo luogo richiamato "... quello che è un principio ormai consolidato dell'analisi differenziale tra le fattispecie che qui rilevano: ovvero che anche il reato d'induzione indebita, oltre a quello di concussione, si distingue dalle fattispecie corruttive, in quanto entrambi i primi due illeciti sono qualificati da una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o ad indurre alla dazione o alla promessa indebita l'extraneus, il quale, per effetto di tale condotta abusiva, si viene comunque a trovare in posizione di soggezione; l'accordo corruttivo, invece, presuppone la "par conditio contractualis" ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti" aggiungendo che "... l'elemento differenziale che orienta verso la fattispecie induttiva - o verso la concussione, nei casi di maggiore compressione dell'autodeterminazione dell'extraneus - va, dunque, individuato nella posizione di preminenza in concreto dell'agente pubblico e nell'abuso della stessa da parte del medesimo nella relazione coi il privato interlocutore, che, di conseguenza, viene a trovarsi in una condizione soggezione psicologica, per effetto della quale si determina alla dazione o alla promessa non dovute" essendo compito del giudice quello di accertare "... se l'abuso del pubblico agente abbia avuto come diretta conseguenza l'azione del privato, considerando comunque che la condotta di prevaricazione può derivare, nel caso concreto, anche dallo squilibrio di posizione tra il primo ed il secondo, sempre che quest'ultimo acceda all'illecita pattuizione condizionato dal timore di subire un pregiudizio in conseguenza dell'esercizio dei poteri pubblicistici e non per mero calcolo utilitaristico, versandosi, in tal caso, nella corruzione". Tanto premesso, aveva fatto presente che "... gli elementi di fatto valorizzati dalla sentenza impugnata non consentano di sussumere con certezza la condotta dell'imputato nell'induzione ex art. 319-quater c.p." in quanto "... il versamento di una somma di denaro da parte del privato, la rimessione della relativa quantificazione alla volontà dello stesso ("fai tu" gli avrebbe detto l'imputato), l'avvenuta corresponsione di somme "extra" anche in analoghe occasioni precedenti, l'ingiustificabilità della dazione in relazione allo stato della procedura (pag. 8, sent.) non possono considerarsi, infatti, circostanze univocamente sintomatiche di un abuso della posizione di preminenza del pubblico ufficiale, ben potendo conciliarsi anche con un patto tra pari, strumentale, nelle intenzioni del privato, ad ottenere una corsia preferenziale nell'evasione della propria pratica" atteso che "... proprio la verificazione di precedenti situazioni analoghe, non emergendo dalla sentenza impugnata che ad occuparsi delle relative incombenze in quell'ufficio dovesse essere necessariamente l'imputato, si presterebbe agevolmente ad essere letta come la spia di una relazione di tipo corruttivo intessuta con il B.". La Corte aveva segnalato che "... l'unico elemento che potrebbe far declinare verso l'induzione, conferendo luce diversa ed univoca anche agli altri, sarebbe quello per cui il ricorrente, nel relazionarsi col B., "aveva alimentato i suoi dubbi in ordine alle difficoltà di notificare il pignoramento" (testuale, pag. 8, sent.): laddove pretestuosa, infatti, tale allegazione dell'imputato ben potrebbe essere stata in grado di condizionare l'interlocutore, facendogli sorgere il timore di subire comunque un pregiudizio" precisando che "... tuttavia, dalla sentenza impugnata non è possibile evincere come, nel concreto, quei dubbi siano stati "alimentati" e, considerando il labile e non lineare confine tra le due fattispecie, sovente legato anche a mere sfumature del comportamento dell'agente, tale aspetto merita di essere meglio descritto - e, se del caso, approfondito - dai giudici di merito". La sentenza impugnata era stata perciò annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli "... affinché, nel rispetto dei principi di diritto dianzi evidenziati, rivaluti se la condotta dell'imputato configuri il delitto di induzione indebita di cui all'art. 319-quater c.p., ovvero altre fattispecie di reato" ritenendo assorbite le doglianze relative "... al trattamento sanzionatorio ed alla connessa non punibilità per particolare tenuità del fatto". 3. La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, ha richiamato brevemente l'episodio del 2.2.2018 evidenziando come il giudizio, all'esito dell'annullamento, avesse ad oggetto esclusivamente la qualificazione giuridica del fatto in termini di induzione indebita ovvero la sua riconducibilità ad altra e differente ipotesi delittuosa. Ha dunque richiamato il criterio distintivo tra la fattispecie della corruzione e quella della induzione indebita ed ha fatto presente come, dalle dichiarazioni del B., non trapelasse un atteggiamento di prevaricazione tanto che era stato lo stesso B. ad immaginare che, anche sulla scorta di passate esperienze, il T. avrebbe potuto agevolarlo offrendogli una somma di denaro. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto di far riferimento al minimo edittale che era stato quello già applicato dal giudice di prime cure nella precedente fase riconoscendo, altresì, la riduzione massima per le circostanze attenuanti generiche e motivando sul diniego della sospensione condizionale della pena. 4.1 Va preliminarmente chiarito che il tenore della decisione rescindente non lascia margini di dubbio sull'ambito della valutazione riservata alla Corte di appello di rinvio cui era stato dato mandato di rivalutare "... se la condotta dell'imputato configuri il delitto di induzione indebita di cui all'art. 319-guater, c.p., ovvero altre fattispecie di reato" ritenendo assorbite le doglianze relative "... al trattamento sanzionatorio ed alla connessa non punibilità per particolare tenuità del fatto". Non è pertanto discutibile che ogni questione relativa alla ricostruzione in fatto fosse stata ormai superata, con la conseguente inammissibilità, in questa sede, del primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Baldassarre Lauria che e', ancora, incentrato su censure attinenti non già la "direzione" della proposta di dazione di una somma di denaro, ma sulla inadeguatezza della motivazione concernente la sua "causale". 4.2 E' invece fondato il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Antonio Segreto, prioritario in ordine logico rispetto agli altri, avendo evidentemente errato la Corte di appello nell'applicare la pena stabilita per il delitto di cui all'art. 318 c.p. dalla novella del 2019 laddove il fatto ascritto al T. risale al febbraio del 2018, ragion per cui avrebbe dovuto farsi riferimento alla forbice edittale delineata dalla L. n. 69 del 2015 quando il "range" era quello da 1 a 6 anni di reclusione (rispetto a quello da 3 ad 8 anni di reclusione solo successivamente introdotto). La sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli che provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio alla luce della disciplina vigente al momento del fatto. Nel far questo, la Corte territoriale dovrà evidentemente considerare anche i motivi di ricorso che erano stati ritenuti assorbiti dalla sentenza di annullamento e, in particolare, quelli aventi ad oggetto la denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ovvero della attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., oggetto del quarto motivo del ricorso e già devolute con il terzo ed il quarto motivo di appello (cfr.,, a tal proposito, per tutte, Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Ftv. 277438 - 01, in cui la Corte ha spiegato che la cognizione del giudice del rinvio riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva ed assorbite dal tenore della pronuncia di annullamento). E' evidente, infatti, che la rimodulazione della pena alla luce del previgente regime edittale che, in definitiva, "fotografa" il disvalore allora attribuito a quel genere di condotta dal legislatore, imporrà comunque di riformulare il giudizio sulla sua speciale tenuità (e, dunque, sulla sussistenza dei presupposti per un proscioglimenti ai sensi dell'art. 131-bis c.p., su cui la Corte dovrà motivare con specifico riferimento alle emergenze fattuali ostative alla sua applicazione) ovvero, in alternativa, sulla possibilità di ritenere il fatto "lieve" ai sensi dell'art. 323-bis c.p.. Alla valutazione operata in astratto dal legislatore, infatti, deve aggiungersi - e non potrà essere trascurata - quella "in concreto" già operata dalla stessa Corte di appello di Napoli che, nel giudizio di rinvio, come già accennato in precedenza, aveva ritenuto di poter contenere la pena nel minimo edittale ulteriormente diminuito nella misura massima per effetto delle pure riconosciute circostanze attenuanti generiche. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2023. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2023

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Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
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Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa

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