RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - sez. dist. di Taranto ha confermato quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto dell'8 settembre 2020, nella parte in cui ha ritenuto l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata a pilotare le gare d'appalto, o comunque gli affidamenti di opere e servizi, da parte della Direzione Commissariato di Taranto della Marina militare (convenzionalmente "Maricommi"), nonché di vari episodi delittuosi collegati.
Di tale associazione sono stati ritenuti partecipi D.G.G., allora comandante di tale Direzione, B.E.C., sua convivente, e M.M., impiegato civile presso la medesima amministrazione alle dipendenze del primo, oltre ad alcuni imprenditori separatamente giudicati. Tutti e tre costoro, inoltre, sono stati ritenuti colpevoli di vari "reati-scopo".
Gli imprenditori C., M. ed A., aggiudicatari di commesse da quell'amministrazione, sono stati invece giudicati colpevoli di singoli episodi di natura corruttiva.
In sintesi, all'esito del giudizio di appello, essi risultano essere stati dichiarati responsabili dei reati per ognuno di seguito indicati, con i rispettivi capi d'imputazione:
- D.G.: associazione per delinquere (capo A), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capi B, C, D, E, F, G, H, L, N), induzione indebita a dare o promettere utilità (capo M), turbata libertà degli incanti (consumata, capo I; tentata, capo O);
- M.: associazione per delinquere (capo A), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capi B, F, G, L, M), turbata libertà degli incanti (capo I); induzione indebita a dare o promettere utilità (capi M, S, T); rivelazione di segreti d'ufficio (capo U);
- B.: associazione per delinquere (capo A), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capi B, F);
- C.: corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capo H);
- M.: corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capo L);
- A.: induzione indebita a dare o promettere utilità (capo M).
Tutti costoro, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso avverso quella decisione, per i motivi di seguito indicati in distinti paragrafi per ognuno di essi, secondo il medesimo ordine.
2. I difensori dell'imputato D.G. deducono violazione di legge e vizi di motivazione sui seguenti capi e punti della decisione, per le ragioni rispettivamente esposte
2.1. Configurabilità del delitto associativo.
Gli ipotetici sodali non avrebbero agito di concerto né per un interesse comune, ma ciascuno per il proprio tornaconto economico ed imprenditoriale, cercando addirittura, in qualche occasione, di danneggiarsi vicendevolmente. Non sarebbero esistiti, dunque, alcun sistema di corruttela, alcun "cartello d'imprese" per spartirsi il mercato, alcun programma comune, una condivisa affectio societatis; non vi sarebbero stati, cioè, rapporti fiduciari reciproci, ma soltanto una serie di autonomi rapporti illeciti bilaterali tra D.G. ed i singoli imprenditori.
A sostegno, la difesa ricorrente richiama alcuni dati probatori specifici.
2.2. Configurabilità delle corruzioni di cui ai capi C), D) ed N).
La sentenza le ha ritenute sussistenti sul solo presupposto dell'avvenuto versamento di somme al D.G. da parte, rispettivamente, degli imprenditori M., B., B. e P.: corresponsione che, però, non è stata accertata (nel caso di M.) o, comunque, sarebbe stata sganciata da un preesistente patto corruttivo e da una relazione sinallagmatica con il compimento di un atto del ricorrente, e determinata da ragioni amichevoli (quella di B.) o dal semplice intento di guadagnarsi genericamente la benevolenza di costui (nell'ipotesi di B. e P.).
2.3. Configurabilità quali corruzioni "proprie", anziché per l'esercizio della funzione, a norma dell'art. 318 c.p., dei fatti di cui ai capi E), G) ed L).
In tutti questi casi, infatti, l'atto compiuto dal ricorrente dietro percezione di denaro comunque non risulterebbe contrario ai propri doveri d'ufficio. In particolare:
- per il capo E), si trattava di commessa proveniente da altra struttura militare, rispetto alla quale D.G. non disponeva di margini di discrezionalità né ha materialmente compiuto alcun atto;
- per i capi G) ed L), invece, si trattava di affidamenti diretti per attività accessorie a commesse principali già in essere, disposti in favore delle ditte titolari di queste ultime, secondo una prassi preesistente all'arrivo del D.G. a (Omissis) ed osservata anche successivamente ai fatti di causa, perché conforme al regime derogatorio previsto per tali casi dal D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 106 e 125, ed all'interesse pubblico: talché il pagamento della "tangente" non ha avuto alcuna influenza sulla correttezza della scelta dell'Amministrazione.
2.4. Configurabilità come induzione indebita ex art. 319-quater c.p., anziché come corruzione, a norma degli artt. 318 c.p. o, al più, art. 319 c.p., dei fatti di cui al capo M).
E' stato l'imprenditore A., che, temendo le conseguenze della sua inadempienza alla fornitura affidatagli, ha cercato D.G., tramite M., per trovare una soluzione. Lo stato di timore di costui, dunque, preesisteva e non sarebbe stato ingenerato dalle pressioni del ricorrente, il quale, anzi, si sarebbe adoperato per aiutarlo, facendo simulare la consegna della merce oggetto della fornitura, secondo quanto emerge da una conversazione tra lo stesso ed un altro imprenditore. Peraltro, l'eventualità temuta dall' A., ovvero l'attivazione della polizza fideiussoria da parte dell'Amministrazione, costituiva espressione di discrezionalità amministrativa, che D.G. ha correttamente esercitato, trattandosi di inadempimento contrattuale di scarsa rilevanza.
2.5. Configurabilità del tentativo di turbata libertà degli incanti, di cui al capo O) dell'imputazione.
E' indiscusso che l'imputato abbia suggerito agli imprenditori P. e B., concorrenti con la loro società cooperativa "Teoma" alla gara per un'importante commessa, di modificare l'offerta, affinché la stessa potesse essere competitiva con quella proposta da altra ditta. Si sarebbe trattato, però, di modifiche del tutto marginali e che comunque non avrebbero assicurato alla società l'aggiudicazione dell'appalto, in quanto rimessa ad una commissione indipendente: ragione per cui l'anzidetta condotta sarebbe penalmente irrilevante, poiché priva della concreta idoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.
2.6. Diniego dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., comma 2.
La sentenza sostiene che D.G. si sarebbe limitato a confessare l'ovvio, senza offrire agli investigatori alcun apporto decisivo per l'accertamento di fatti di reato altrimenti non individuabili.
Richiamando le valutazioni contenute in alcuni passaggi dell'ordinanza custodiale emessa a suo carico nel corso delle indagini, il ricorso contesta tale assunto, osservando, in particolare, come i verbali d'interrogatorio di costui fossero stati all'epoca segretati dal Pubblico ministero, com'egli avesse ammesso anche fatti estranei ed ulteriori rispetto a quelli oggetto d'indagine ed avesse coinvolto soggetti fino ad allora non indagati, dando così un essenziale contributo chiarificatore ai risultati delle intercettazioni e consentendo - come aveva affermato il giudice della cautela - di "chiudere il cerchio".
2.7. Diniego delle attenuanti generiche.
La sentenza lo giustifica per il carattere sostanzialmente necessitato della confessione dell'imputato, intervenuta quando ormai i fatti erano stati scoperti, di qui desumendo l'assenza di qualsiasi sua resipiscenza.
Quest'ultima, invece, secondo la difesa, sarebbe dimostrata dalla incensuratezza di costui e dal suo comportamento processuale ineccepibile, avendo egli ammesso gli addebiti, collaborato con gli investigatori e presentato pubbliche scuse in dibattimento, nonché essendosi dimesso dalla Marina militare.
2.8. Determinazione del profitto dei reati oggetto di confisca.
La sentenza lo ha calcolato, per ciascun episodio, nella misura del 10% della somma impegnata a bilancio dall'Amministrazione, peraltro comprensiva di i.v.a., anziché di quella effettivamente spesa dall'ente e nettamente inferiore, quanto meno nella maggior parte di quei casi, come invece si desumerebbe dagli interrogatori degli imputati e dalle loro conversazioni intercettate.
3. Il ricorso di M. lamenta violazione di legge e vizi di motivazione sul seguenti capi e punti della decisione.
3.1. Giudizio di colpevolezza per il delitto associativo.
La sentenza - si sostiene - non dà conto del momento e delle modalità di concretizzazione di un accordo stabile tra i vari imputati, sorretto da un interesse unitario nonché da un fine illecito e da un ritorno economico comuni, non delineando un "cartello di imprese" né una divisione di commesse preordinata, bensì illustrando esclusivamente una serie di episodi, peraltro di dubbia connotazione delittuosa, e comunque slegati tra loro, commessi in modo indipendente da soggetti differenti e, per lo più, privi finanche di reciproca conoscenza, ciascuno dei quali ha interagito individualmente con il solo D.G. e per scopi puramente individuali.
Quanto, poi, alla partecipazione del M., la sentenza valorizza i suoi rapporti con D.G., tuttavia di natura gerarchica, senza comunque spiegare quali sarebbero stati gli apporti effettivi e continuativi da lui offerti alla vita od al rafforzamento dell'ipotetico sodalizio e limitandosi a richiamare per relationem gli argomenti spesi per tale coimputato, e così violando le regole di valutazione probatoria dell'art. 192 c.p.p..
3.2. Giudizio di colpevolezza per i delitti di corruzione.
La sentenza impugnata si rivelerebbe intrinsecamente contraddittoria, per aver escluso la colpevolezza del ricorrente in relazione ai soli fatti di cui al capo N) dell'imputazione, benché riconducibili al medesimo schema operativo degli altri episodi corruttivi ipotizzati.
Per altro verso, puramente apparente sarebbe la motivazione con la quale la Corte d'appello ha escluso la riqualificazione di questi ultimi come ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, limitandosi a rilevare che la relativa richiesta difensiva sarebbe stata "ancorata su ragioni di opportunità e non su rilievi di diritto". Premesso che, quand'anche così fosse stato, comunque non sarebbe venuto meno il dovere di motivazione del giudice d'appello sul punto, obietta la difesa che il ricorrente, in ragione delle sue funzioni di mero ordine, avrebbe al più potuto mettere in pericolo l'altrui corretto svolgimento della funzione, ma mai avrebbe potuto prendere parte al patto sinallagmatico sottostante all'atto contrario ai doveri d'ufficio, esulando tale atto dalla sue competenze.
3.3. Giudizio di colpevolezza per le turbative d'asta.
La sentenza non spiegherebbe da dove si trae la dimostrazione della partecipazione del ricorrente ai relativi accordi, in quale modo egli abbia contribuito ad alterare le gare, quali sarebbero state le ditte arbitrariamente escluse od altrimenti danneggiate, nonché in quale modo egli potesse influire su tali determinazioni, che esorbitavano dalle sue competenze d'ufficio.
3.4. Giudizio di colpevolezza per le induzioni indebite e la rivelazione di segreto d'ufficio.
La sentenza d'appello valorizza esclusivamente, in proposito, le dichiarazioni del chiamante in correità C., tuttavia interessate, reticenti nonché prive dei necessari riscontri, al pari di quelle, tutte reciprocamente contrastanti, degli altri coindagati A. e P.. Non può ritenersi dimostrato, dunque, che M. abbia percepito del denaro, essendo le dichiarazioni in tal senso del C. riferibili ad altri suoi correi, da lui non disvelati.
3.5. Diniego dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., comma 2.
L'utilità probatoria delle dichiarazioni del M. è stata riconosciuta dalla sentenza di primo grado e tali contributi istruttori sono stati riversati dal Pubblico ministero anche in un altro procedimento collegato: ma su tali aspetti, pur evidenziati alla Corte d'appello, la sentenza non si pronuncia, incorrendo in un vero proprio travisamento di quelle dichiarazioni.
Peraltro, quella Corte giustifica la sua decisione rilevando che il ricorrente non avrebbe indicato altri compartecipi né avrebbe consentito il ritrovamento dei profitti dei reati, ma non spiega da quale dato probatorio possa desumersi che gli uni e gli altri effettivamente siano esistiti.
3.6. Diniego delle attenuanti generiche ed eccessiva misura della pena.
I giudici distrettuali hanno escluso tali circostanze attenuanti sulla base della sola gravità obiettiva dei fatti, dimenticando però che l'art. 133 c.p., impone anche di valutare la capacità a delinquere del reo. La sentenza ha così ritenuto di superare i rilievi difensivi circa l'assenza di qualsiasi precedente dell'imputato, anche soltanto di polizia, affermandone la spregiudicatezza, l'indole delinquenziale elevata e l'assenza di resipiscenza, cadendo però in contraddizione con il dato processuale della sua ammissione di responsabilità, ancorché parziale.
4. Il ricorso dell'imputata B. deduce violazione di legge e vizi di motivazione sui seguenti capi e punti della decisione.
4.1. Configurabilità del delitto associativo.
Riguardo all'esistenza del sodalizio, le doglianze sono le stesse rassegnate da D.G..
Quanto, invece, alla partecipazione ad esso della ricorrente, si sostiene che nessuna delle condotte valorizzate a tal fine dalla sentenza si presentava funzionale al rafforzamento dell'ente, in quanto: a) la percezione di utilità personali costituiva un beneficio indiretto derivante dall'attività del compagno; b) la ricezione, per conto di quest'ultimo, di una busta con denaro consegnatale dall'imprenditore A. ha rappresentato un accadimento del tutto estemporaneo, né è dimostrato che il contenuto di tale plico le fosse noto; c) la semplice ricezione di confidenze da parte del compagno sulle attività illegali non poteva avere alcuna incidenza sulla vita del sodalizio; d) agli incontri tra costui ed i suoi ipotizzati sodali, ella, quando presente, è rimasta per lo più silente; e) la sua partecipazione all'occultamento di una somma di denaro ha rappresentato un ausilio offerto esclusivamente al proprio compagno per ragioni sentimentali, potendo al più configurare un favoreggiamento reale, tuttavia scriminato ex art. 384 c.p.; f) la disponibilità ad intrattenere i rapporti con l'imprenditore P., da lei manifestata al D.G. dopo l'allontanamento dell'infedele M., rappresentava anch'essa una pura cortesia verso il proprio compagno, e comunque si tratterebbe di condotta riferibile soltanto ad uno degli asseriti rapporti illegali di costui e non all'ipotetico "sistema" illegale; g) successivamente all'arresto del proprio compagno, ella ha contattato gli imprenditori A. e B. solo per ragioni di amicizia e perché non aveva altri riferimenti amicali né familiari.
In conclusione, la tesi difensiva, secondo cui ella, giovane venticinquenne straniera, da poco inseritasi in un contesto sociale nuovo e per lei sconosciuto, non fosse in grado di comprendere la natura delle relazioni intessute dal proprio compagno con alcuni imprenditori locali e pensasse che i favori da questi ultimi loro riservati trovassero fondamento esclusivamente nel ruolo professionale di prestigio rivestito dal proprio compagno, si presenterebbe munita di pari credibilità razionale rispetto a quella dell'accusa, perciò meritando di prevalere.
4.2. Concorso nel delitto di corruzione di cui al capo B).
Secondo l'accusa, tale concorso si sarebbe concretizzato nell'acquisto senza pagamento di abiti, effettuato dall'imputata presso un lussuoso negozio cittadino, il cui corrispettivo sarebbe stato poi versato dall'imprenditore A..
Sostiene la difesa che la Corte d'appello abbia desunto la responsabilità dell'imputata per tale reato esclusivamente ed in via automatica dalla ritenuta sua intraneità al sodalizio. In realtà, al momento in cui ella ha percepito tale utilità, l'accordo corruttivo si era già perfezionato tra D.G. e l'imprenditore, senza la partecipazione di costei, rimasta perciò estranea anche alla fase puramente ideativa o preparatoria del reato. Inoltre, risulta provato che ella avesse inteso tali regali come un semplice omaggio dell' A. per il suo onomastico, che ignorasse l'importo del buono d'acquisto offertole e che non sapesse del fatto che A., di propria iniziativa, fosse poi passato a versare l'importo di spesa eccedente il valore del buono, facendole perciò difetto il dolo.
4.3. Concorso nel delitto di corruzione di cui al capo F).
Quando ha offerto al compagno la propria disponibilità a fare da tramite con l'imprenditore P., ella sarebbe stata all'oscuro degli accordi tra costoro, dei quali D.G. l'ha resa partecipe circa due mesi dopo. Peraltro, tale sua disponibilità non ha avuto alcun seguito, né può ritenersi che essa abbia rappresentato una forma di contributo morale alla realizzazione del reato, essendo il patto corruttivo tra D.G. e P. operativo già prima che la ricorrente giungesse in Italia.
4.4. Diniego dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, a norma dell'art. 114 c.p..
Quanto al reato di cui al capo B), l'imputata si sarebbe limitata a ricevere indirettamente una parte trascurabile del profitto del reato conseguito dal proprio compagno, sicché il reato si sarebbe perfezionato tal quale anche senza la sua condotta.
Relativamente al delitto sub F), invece, la difesa invita a tener conto della già descritta condizione personale e di contesto in cui costei si era venuta a trovare.
4.5. Diniego dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., comma 2.
L'utilità della collaborazione dell'imputato dev'essere valutata in proporzione alle sue conoscenze e l'imputata ha messo a disposizione tutte le informazioni in suo possesso, magari modeste, ma sol perché marginale era la sua posizione in quel contesto illegale.
4.6. Riconoscimento e bilanciamento delle attenuanti generiche.
La Corte d'appello le ha riconosciute esclusivamente per il reato di cui al capo B), ritenuto il più grave ai fini della continuazione con gli altri, motivandole con il ruolo "di non primaria importanza" di costei, tuttavia non diverso da quello a lei attribuibile anche con riferimento agli altri reati e riconducibile al profilo soggettivo della vicenda, sì da dover essere tenuto in considerazione per tutti i reati.
Quanto, poi, al bilanciamento con l'aggravante di cui all'art. 319-bis c.p., la sentenza lo ha escluso per la "rilevanza" di tale circostanza, in tal modo introducendo un limite normativamente inesistente e, comunque, trascurando il già evidenziato dato di contesto, il comportamento collaborativo dell'imputata e la sua incensuratezza.
4.7. Entità dell'aumento di pena per continuazione.
Esso si presenterebbe logicamente inconciliabile con il ruolo pur sempre secondario riconosciuto dalla stessa sentenza all'imputata nell'ambito del sodalizio, e comunque non risulterebbe sorretto da congrua motivazione.
5. Il ricorso dell'imputato C. si compone di due articolativi motivi.
5.1. Con il primo, si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza e, comunque, in punto di qualificazione giuridica del fatto, consistendo piuttosto lo stesso in una concussione subita dal ricorrente oppure, in alternativa, in un'induzione indebita o, al più, in una corruzione per l'esercizio della funzione.
A tal proposito, si rappresenta che:
a) la stessa sentenza impugnata dà per ammesso che l'affidamento alla ditta del C. della commessa oggetto d'imputazione - consistente nel servizio di raccolta e smaltimento di acque reflue di una nave militare - non è stato preceduto da alcun accordo specifico tra costui e D.G.;
b) quest'ultimo, nei rapporti con il ricorrente, ha tenuto un comportamento del tutto differente da quello praticato con gli imprenditori partecipi del sistema corruttivo, regolato da una precisa pianificazione di ciascuna assegnazione e da una contabilità occulta;
c) i due sono entrati in contatto sol perché C. era andato in precedenza a lamentarsi dell'ingiusta revoca dell'aggiudicazione in suo favore di una gara d'appalto, revoca che lo stesso D.G. ha riconosciuto come errata;
d) vista l'assenza di un pregresso accordo corruttivo precedente all'assegnazione della commessa, sarebbe stato necessario verificare se la relativa condotta del D.G. sia stata determinata dall'intenzione di favorire C. oppure sia stata conforme alle norme regolatrici del potere discrezionale e coerente con l'interesse pubblico: tema, questo, sul quale la sentenza non si sofferma;
e) la sentenza, inoltre, è intrinsecamente contraddittoria: da un lato, infatti, boccia come "non convincente" la tesi difensiva, per cui D.G. si sarebbe determinato ad assegnare la commessa al C. per rimediare all'ingiusta revoca della precedente aggiudicazione ed evitare sue eventuali iniziative giudiziarie, nonché per guadagnarsi il favore di tale imprenditore, poiché titolare di una posizione di rilievo nell'ambito della locale articolazione di "Confindustria", che gli sarebbe potuta tornare utile; dall'altro, però, utilizza tale ricostruzione alternativa per fondarvi in via esclusiva l'assunto per cui D.G., nell'assegnare la commessa all'azienda del C., avrebbe esercitato il suo potere discrezionale per il soddisfacimento non dell'interesse pubblico, ma esclusivamente di quello di tale imprenditore, da ciò concludendo per la contrarietà della sua condotta ai propri doveri d'ufficio;
f) la Corte d'appello assume che D.G. abbia violato le disposizioni del "codice degli appalti" relative all'affidamento diretto, ma omette di considerare che l'aggiudicazione è avvenuta con la procedura della richiesta di offerta: la quale è interamente telematica, è gestita esclusivamente dal responsabile del procedimento (che nello specifico non era D.G.) e determina in modo automatico la graduatoria tra le offerte presentate; è irragionevole pensare, dunque, ove si consideri anche la modesta rilevanza della commessa, non strategica né di elevato importo, che quegli, se avesse voluto favorire C., avrebbe utilizzato tale procedura; né, per altro verso, la sentenza offre la dimostrazione del fatto che il responsabile del procedimento sia stato in alcun modo condizionato dal D.G., trattandosi, peraltro, di commessa meramente ordinaria, perciò trattata in via esclusiva dagli addetti agli uffici e non certo direttamente dal direttore del Commissariato;
g) l'affermazione della sentenza per cui l'importo per il servizio sarebbe stato determinato in modo oggettivamente sproporzionato, al solo fine di favorire C., è puramente apodittica, giacché non tiene conto delle peculiarità dell'attività richiesta, né comunque del fatto che la ditta del ricorrente abbia alla fine fatturato per importi minori e corrispondenti all'effettivo servizio svolto;
h) la Corte distrettuale, errando, esclude la configurabilità della corruzione per l'esercizio della funzione, sul mero presupposto dell'effettiva emanazione dell'atto amministrativo oggetto di mercimonio, quando invece, in presenza di attività discrezionale del pubblico ufficiale, occorre altresì che quest'ultimo abbia agito per soddisfare l'interesse del privato, piegando a quest'ultimo la sua funzione: sul punto, il ricorso cita diversi precedenti di questa Corte, lamentando l'assenza di motivazione sotto questo specifico profilo;
i) la sentenza si rivela contraddittoria nella parte in cui esclude la configurabilità della concussione, ritenendo che C., versando al D.G., dopo l'aggiudicazione della gara, una somma pari all'usuale "tariffa" corruttiva del 10% del valore della commessa, avesse espresso una "convinta adesione ad un sistema ben conosciuto"; tale conclusione, infatti, non si concilia con le ragioni che hanno condotto quegli stessi giudici ad assolvere il ricorrente dal delitto associativo, avendone ritenuto l'estraneità a quel consorzio illecito, e comunque con una serie di emergenze probatorie, ovvero: l'ostentazione, da parte del D.G., al cospetto del C., del possesso di beni di valore esorbitante rispetto al suo stipendio; l'ingiusta revoca delle precedente aggiudicazione di gara; la domanda allusiva rivoltagli da D.G. in occasione di un loro dialogo ("ma tu non hai mai sentito parlare del sistema del 10%?"); la mancanza di un rapporto anche di semplice conoscenza tra C. ed altri imprenditori coinvolti in quel giro d'affari, non avendo egli mai partecipato neppure agli incontri organizzati da D.G.; e, infine, l'esposizione finanziaria sofferta dal ricorrente per far fronte alla commessa poi revocatagli;
l) qualora tali comportamenti del D.G. si volessero ritenere espressivi di una valenza condizionante meno incisiva, comunque la relativa condotta andrebbe sussunta nell'ipotesi dell'induzione indebita: ma, a tale argomentazione difensiva, la Corte territoriale non ha risposto, limitandosi a sostenere l'assenza di prova di una condotta induttiva, senz'altro aggiungere.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizi di motivazione vengono dedotti con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella dell'art. 323-bis c.p., commi 1 e 2.
5.2.1. Quanto alle prime, la sentenza le nega sul presupposto - tuttavia contestato dalla difesa, per quanto già evidenziato - della convinta adesione dell'imputato al "sistema", con un giudizio più che altro di tipo morale. Per contro, i giudici d'appello non hanno tenuto conto delle circostanze evidenziate in proposito con il gravame, ovvero l'occasionalità della condotta ed il ruolo obiettivamente ridimensionato del ricorrente, da essi stessi riconosciuto.
L'effetto di tale determinazione è quello della patente sperequazione del trattamento sanzionatorio rispetto all'imputato M., punito con la stessa pena nonostante la notevole differenza delle rispettive condotte (per numero di commesse illecitamente ottenute, numero ed entità delle "tangenti" versate, attribuzione delle commesse mediante affidamento diretto), nonché considerando la mancanza di danno per l'amministrazione, il precedente torto subito dal C. e l'assenza di un previo accordo corruttivo tra lui e D.G..
5.2.2. La Corte territoriale ha, poi, escluso l'attenuante della particolare tenuità (art. 323-bis c.p., comma 1, cit.), ritenendo l'adesione del C. al "sistema" il "probabile prologo di una futura collaborazione": affermazione, questa, tuttavia non sorretta dall'indicazione di specifici elementi di prova, ed anzi smentita dal comportamento del ricorrente nell'esecuzione dell'appalto, avendo egli fatturato l'esatto corrispettivo del servizio svolto, senza approfittarsi del maggior importo previsto dal contratto.
5.2.3. L'attenuante della collaborazione (art. 323-bis c.p., comma 2, cit.) è stata, invece, esclusa, perché l'imputato, confessando la dazione, si sarebbe limitato a dare conferma di un risultato probatorio già sostanzialmente acquisito, mancando perciò la sua condotta della "proattività" necessaria per il riconoscimento di tale fattispecie attenuante.
Obietta, però, la difesa: che la stessa Corte, assolvendo l'imputato dal delitto associativo, ha ritenuto dimostrata l'assenza di qualsiasi suo contatto con persone diverse da D.G., non potendo perciò egli far individuare altri responsabili; ed altresì che, confermando le accuse verso quest'ultimo, ha favorito la raccolta e la conservazione della prova contro costui.
6. Sei sono i motivi del ricorso dell'imputato M..
6.1. Il primo consiste nella nullità della sentenza per omesso esame di motivi d'appello, avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su circostanze decisive ai fini della sussistenza del reato e comunque della qualificazione giuridica dei fatti, ovvero: quando sarebbero state versate le ipotetiche "tangenti"; a quanto sarebbero ammontate le relative dazioni; a quale dei diciannove affidamenti commissionati al ricorrente si sarebbero riferite; l'attendibilità delle chiamate in correità.
Tali temi vengono quindi sviluppati nei motivi successivi.
6.2. Insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di affermazione di colpevolezza.
La sentenza si limita a richiamare le risultanze di un'informativa della Guardia di finanza, la quale, però, si risolve nell'elenco delle commesse ottenute dalle ditte del M., senza una disamina dei singoli appalti e delle relative modalità di affidamento, i quali sono stati ritenuti frutto di accordi corruttivi sul mero presupposto della qualità di associato di costui al sodalizio promosso da D.G.: ruolo, questo, tuttavia escluso dagli stessi giudici d'appello, che hanno mandato assolto il ricorrente dal delitto associativo, non avendo ritenuto raggiunta la prova di "un costante afflusso di commesse verso le ditte (da lui) gestite".
La sentenza, dunque, non spiega quando, in che modo ed in relazione a quali specifici atti contrari ai doveri d'ufficio si sarebbe perfezionato il patto corruttivo, né quanti e di quale importo sarebbero stati i versamenti in ipotesi operati dal M., tuttavia riferiti soltanto dall'interessato M..
6.3. Violazione di legge ed assenza di motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in correità.
Sul punto, pur specificamente devoluto con il gravame, la sentenza non si è espressa. Il ricorso, quindi, richiama le dichiarazioni dei coimputati D.G., M., A. e B., evidenziandone la genericità.
Inoltre si lamenta come, dalle intercettazioni in atti, risulterebbero soltanto due assegnazioni di lavori al M. nel periodo dedotto in contestazione, risalendo tutte le altre ad epoca precedente, e come, anche su questo aspetto, la Corte distrettuale non abbia speso parola.
6.4. Vizi di motivazione in punto di esclusione di una concussione ai danni del ricorrente, in particolare nella forma c.d. "ambientale".
La stessa sentenza ha affermato che quegli ha agito in una situazione di "pressione ambientale" e che, in quella condizione, "per lavorare era necessario scendere a patti con il militare", perciò contraddicendosi nel momento in cui esclude la "concussione ambientale" per il sol fatto che M. si fosse inserito in un sistema di costante mercanteggiamento dei pubblici poteri e sul presupposto per cui, in una tale situazione, verrebbe a mancare una qualsiasi soggezione del privato.
In realtà - argomenta il ricorso - M. era estraneo a quel sistema, tanto da essere stato assolto dal delitto associativo, ed il metus su di lui gravante era ancor più incisivo, perché proveniente non dal singolo pubblico funzionario, bensì da una struttura organizzata esistente attorno allo stesso.
Erra, poi, la sentenza, allorché ritiene necessaria la dimostrazione di uno specifico comportamento costrittivo da parte dell'agente pubblico, perché la condotta prevaricatrice di questi non richiede necessariamente forme esplicite, tanto più in presenza di attività istituzionali di tipo discrezionale.
Richiamando, quindi, precedenti sentenze di legittimità, il ricorso evidenzia come la "concussione ambientale" debba ravvisarsi proprio in quei contesti, come quello in disamina, in cui vi sia un sistema di malaffare collaudato, diffuso e tacitamente accettato dagli operatori del settore.
Ne' è possibile ipotizzare, come invece fa la Corte d'appello, che M. abbia per l'effetto ottenuto vantaggi indebiti, trattandosi di affermazione sfornita di supporto probatorio.
6.5. Vizi di motivazione in punto di riqualificazione della condotta, in via alternativa e residuale, come induzione indebita ex art. 319-quater c.p..
La decisione impugnata l'ha esclusa sul presupposto della necessità di uno specifico comportamento induttivo dell'agente pubblico, non reputando sufficiente la semplice richiesta di denaro od altre utilità da costui formulata, pur in una situazione di pressione ambientale. Tale affermazione, però, sarebbe giuridicamente errata, poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'induzione si manifesta attraverso la persuasione, la suggestione, l'allusione, addirittura il silenzio o l'inganno.
Ne' potrebbe rilevare la circostanza, ipotizzata in sentenza, per cui il ricorrente, scendendo a patti con D.G. ed i suoi sodali, abbia ottenuto indebiti vantaggi, consistendo proprio in ciò l'essenza della sua condotta delittuosa, l'utilità, cioè, che ne giustifica la sottoposizione a pena.
Sul punto, infine, il ricorso evidenzia come M. sia rimasto estraneo a quei rapporti di convivialità del D.G. con altri imprenditori ed alle riunioni tra costoro per pianificare appalti.
6.6. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità, a norma dell'art. 323-bis c.p., comma 1.
Quanto alle prime, la sentenza ha taciuto sullo specifico motivo d'appello per cui esse fossero state negate dal primo giudice con una motivazione collettiva ed impersonale, e le ha escluse perché sarebbe stato M. a presentarsi a D.G., quando invece emerge dagli atti che il ricorrente sia stato "tirato dentro" dai sodali dell'altro.
Relativamente, poi, all'attenuante specifica, i giudici d'appello hanno valorizzato negativamente il fatto che, con il suo comportamento, M. avrebbe violato l'imparzialità della pubblica amministrazione: il che costituisce, tuttavia, l'essenza del reato e, come tale, un aspetto ineliminabile della condotta delittuosa tipica.
7. A., infine, propone quattro doglianze.
7.1. Le prime due consistono nella violazione di legge e nei vizi di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza per il delitto di induzione indebita ex art. 319-quater c.p..
Sostiene il ricorrente di essere rimasto vittima di concussione da parte del D.G., il quale, di fronte al suo ritardo nell'adempimento di un contratto di fornitura di abbigliamento tecnico, lo ha minacciato di escutere la relativa polizza fideiussoria (eventualità, questa, che lo avrebbe stigmatizzato come contraente inaffidabile, per l'effetto precludendogli la possibilità di ottenere ulteriori commesse pubbliche), chiedendo ed ottenendo, per astenersi dal farlo, la somma di diecimila Euro.
Con citazioni di precedenti di questa Corte, il ricorso muove dalla considerazione per cui, per la configurabilità del delitto di concussione, non è indispensabile che il male minacciato sia contra ius, potendo esso derivare anche da una condotta pur formalmente conforme al diritto, ma sostanzialmente prospettata esclusivamente per coartare l'altrui libertà di determinazione. In particolare, ricorre tale fattispecie allorché, al vantaggio prospettato quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, in quanto l'utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta integralmente assorbito dalla netta preponderanza del male minacciato.
Da tali premesse in diritto, la difesa ricorrente deduce che la Corte d'appello sia incorsa in un travisamento per omissione di prove decisive, necessarie per dimostrare l'utilizzo strumentale del proprio potere da parte del D.G. e la sostanziale impossibilità di scelta dell' A., ovvero: a) la conversazione in cui A. riferisce a D.G. di aver saputo da M. che A. "stava inguaiato"; b) la conversazione tra l'imprenditore P. e D.G., in cui il primo afferma che, "se incameravi, lui me lo ha raccontato, mi ha detto G. ( A.), che, se incameravi la polizza, lui era bruciato a vita"; c) l'interrogatorio del coimputato M., il quale ha raccontato di aver portato A. a casa di D.G., su ordine di quest'ultimo, e che, nell'occasione, il ricorrente si era messo a "piangere come un bambino, perché, togliendogli le fideiussioni, era bruciato", al che l'altro gli aveva detto di dovergli "accendere un cero", indicando con le mani la cifra di dieci; d) l'ulteriore affermazione del M., per cui quella di D.G. ad A. "era un'estorsione che gli ha fatto, se no gli toglieva le polizze assicurative".
Su tali dati probatori, pur evidenziati puntualmente con l'atto d'appello, la sentenza impugnata non ha speso alcuna parola, perciò non consentendo di ricostruire il percorso logico-argomentativo mediante il quale è giunta ad escluderne la rilevanza.
Inoltre, la motivazione si presenta intrinsecamente contraddittoria, avendo tratto un elemento logico di colpevolezza dall'aver A. immediatamente aderito alla richiesta di "tangente" avanzatagli da D.G., ma avendo riconosciuto, ad un tempo, che il ricorrente si trovava in una posizione di estrema difficoltà.
7.2. Violazione di legge e vizi di motivazione vengono dedotti, con il terzo motivo, in merito al diniego delle attenuanti generiche e di quella della particolare tenuità, ex art. 323-bis c.p., comma 1.
Quanto alle prime, palese sarebbe la contraddizione della sentenza, che le ha escluse per avere l'imputato aderito al sistema corruttivo apprestato da D.G., tuttavia dopo aver affermato che quegli non era nella lista degli imprenditori favoriti e, peraltro, trascurando che lo stesso non ha tratto alcun vantaggio da quel sistema, non si è accaparrato commesse, non ha goduto di alcuna agevolazione, ma anzi - come dichiarato da M. - era inviso a D.G. ("lo voleva affondare, lo voleva proprio bruciare").
Inoltre, considerando tutti questi profili della vicenda, e non soltanto gli aspetti patrimoniali della stessa, come invece ha fatto la Corte, sostiene il ricorrente che si sarebbe dovuta riconoscere, anche o comunque, l'attenuante di cui al citato art. 323-bis c.p., comma 1.
7.3. In conclusione, ed in linea generale, si deduce la violazione dell'art. 533 c.p.p., e del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, richiamandone la consolidata interpretazione di questa Corte, per cui è sufficiente ad impedire la condanna la semplice plausibilità logica dell'ipotesi alternativa alla colpevolezza.
8. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla posizione di A. e per il rigetto dei restanti ricorsi.
9. All'udienza del 10 maggio scorso, all'esito della discussione delle parti, la Corte ha differito la deliberazione all'odierna udienza, a norma dell'art. 615 c.p.p., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ricorso D.G..
1.1. Ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la configurabilità del delitto associativo, sia fondato.
1.1.1. L'associazione per delinquere postula l'esistenza di un'organizzazione strutturale di uomini e mezzi, sia pure minima e rudimentale, che sia funzionale, destinata ed idonea alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, e che sia tendenzialmente permanente, o per lo meno munita di un'apprezzabile stabilità; un'organizzazione, quindi, provvista di una capacità progettuale che persista oltre la consumazione dei singoli delitti eventualmente in concreto programmati, in quanto destinata a durare anche oltre la realizzazione degli stessi (in questi termini, tra molte altre, Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Borzellino, Rv. 284724; Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292; Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054).
Sebbene, infatti, il testo normativo non lo dica espressamente, l'indispensabilità di tale elemento costitutivo del reato si ricava implicitamente dall'indicazione della "organizzazione" dell'associazione tra le condotte punite più severamente (art. 416 c.p., comma 1), ma, ancor prima, dalla stessa nozione di "associazione" e dalla necessità che la stessa si presenti tale da porre in pericolo il bene giuridico dell'ordine pubblico indipendentemente dalla traduzione in atto dei propositi delittuosi dei suoi aderenti, e quindi anche nell'ipotesi in cui non venga posto in essere alcuno dei delitti oggetto del programma criminale concordato. Una diversa lettura, infatti, si porrebbe in contrasto con il principio di necessaria offensività delle condotte penalmente rilevanti, desumibile dall'art. 25 Cost., comma 2, (sulla rilevanza costituzionale di tale principio, da ultimo, Corte Cost., sentenza n. 211 del 2022).
Non debbono trarre in inganno alcune pronunce di questa Corte, proprio in materia di reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, massimate nel senso che, per la configurabilità del delitto associativo, non sarebbero necessarie né l'apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, né la stabilità del vincolo tra gli aderenti (Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, dep. 2014, Grasso, Rv. 259493 Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 2012, Tedesco, Rv. 252387). Si tratta, infatti, di decisioni relative alla peculiare ipotesi di strumentalizzazione ai fini illeciti, da parte di soggetti investiti di pubblici uffici, di preesistenti strutture di carattere istituzionale e, come tali, destinate a finalità lecite; e, quanto, poi, al requisito della stabilità del vincolo, esse si limitano ad escluderlo nella sua accezione testuale e rigorosa, ritenendo non necessario, cioè, il notevole protrarsi di esso nel tempo, ma ribadendo la necessità - in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte - che il patto tra i singoli non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati e, quindi, non si riveli puramente estemporaneo.
1.1.2. Nello specifico, la Corte d'appello ha individuato gli indici sintomatici dell'associazione nei seguenti aspetti (pagg. 4 - 6, motivazione): a) l'assegnazione di un numero indefinito di appalti ed affidamenti ad una cerchia determinata d'imprese; b) la misura predeterminata della "tangente", pari al 10% del valore della commessa; c) l'elevatissima entità dei valori economici di riferimento, per alcuni appalti pari a diversi milioni di Euro; d) l'accurata pianificazione di ciascuna assegnazione, a cominciare dalla predisposizione degli elenchi delle ditte da invitare alle gare, effettuata secondo le indicazioni del D.G. ma con la collaborazione di altri e beneficiando "sempre e soltanto le imprese del "giro", nonché prestando "attenzione nell'accontentare tutti gli associati"; e) l'affidamento al ten. vasc. M.F. del ruolo di gestore dell'ufficio contratti, onde poter pilotare le gare più complesse; f) la tenuta di una specifica contabilità da parte del D.G.; g) la collaborazione dei sodali nella riscossione e nell'occultamento delle "tangenti" e nell'attivazione di una rete informativa per proteggersi dalle indagini; g) l'eliminazione del M. dal ruolo di esattore delle "tangenti", dopo essere stato scoperto a trattenersi per sé parte delle somme a lui versate dagli imprenditori; h) l'esistenza di rapporti personali tra D.G. e gli "imprenditori del "giro"" già prima dell'arrivo di costui a Taranto.
Quanto, poi, all'elemento organizzativo, la Corte distrettuale lo ha desunto dai seguenti elementi: a) la pianificazione compartecipata delle procedure di gara; b) il riconoscimento di una funzione d'indirizzo al D.G., capace di garantire anche il rispetto delle regole del patto (entità della "tangente" dovuta, distribuzione delle commesse tra gli imprenditori disposti a pagare); c) l'affidamento ad uno dei sodali, ovvero il M., dello specifico ruolo di esattore delle somme; d) l'intercambiabilità dei ruoli, come nel caso dell'imprenditore B., pagatore di "tangenti" ma, all'occorrenza, anche intermediario per consegne di denaro a D.G. e custode del danaro di questi; e) la diffusione, in quella cerchia di persone, di informazioni riguardanti possibili situazioni di pericolo e la conseguente attivazione di una rete di assistenza reciproca.
- A sostegno di tali conclusioni, la sentenza impugnata richiama alcune circostanze emerse dall'istruttoria: a) la pluralità e la consistenza degli appalti assegnati all'imprenditore A. dalla Direzione Commissariato di Taranto della Marina militare, per un importo complessivo di circa 800.000 Euro, e le numerose utilità da costui procurate al comandante D.G. (un divano, il noleggio di un'automobile, il pagamento di canoni di locazione di immobili, il saldo di conti al ristorante e per buffet, l'acquisto di capi di vestiario per la sua compagna B.); b) l'intermediazione tra i due, svolta da M., per l'individuazione delle ditte da invitare alle gare; c) i frequenti incontri tra D.G. e M. per pianificare plurime gare d'appalto, "talvolta ammettendo ai conviti anche imprenditori"; c) la lamentela di M. a D.G. per il mancato versamento di contanti da parte di A. e per l'insufficienza delle utilità da questi corrisposte mediante regalie o pagamenti di beni e servizi in loro favore, con la successiva richiesta in tal senso formulata dallo stesso M. a quell'imprenditore ed il conseguente versamento, da parte di quest'ultimo, di una busta di denaro nelle mani della B.; d) il riferimento ad altri nominativi di imprenditori "facenti parte del "giro"", operato da D.G. nel corso di una sua conversazione intercettata; e) l'acquisizione d'informazioni su eventuali indagini in corso, compiuta da M. presso un poliziotto suo conoscente dopo aver visto qualcuno scattare delle fotografie all'abitazione del D.G., con il conseguente trasferimento - dopo aver saputo che si poteva trattare di militari della Guardia di finanza - di 25.000 Euro in contanti dall'abitazione del D.G. a quella, situata a (Omissis), dell'imprenditore B., anch'esso assegnatario di vari appalti presso quell'amministrazione, somma materialmente consegnata dalla B.; f) l'avere D.G. informato dell'attività d'indagine in corso anche un altro imprenditore, tale M.; h) il rinvenimento presso l'abitazione del D.G., all'atto del suo arresto, di un foglio manoscritto, su cui erano indicati nomi di imprese, importi complessivi degli appalti e cifre corrispondenti al 10% degli stessi.
1.1.3. E' opinione del Collegio che le risultanze probatorie illustrate in sentenza non siano sufficienti a sorreggere le conclusioni che ne hanno tratto i giudici d'appello, non consentendo quegli elementi di dedurre logicamente l'esistenza di una struttura organizzata tra tre o più persone, tendenzialmente stabile e destinata alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti, nella reciproca consapevolezza, da parte dei singoli, di far parte di un organismo collettivo e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune.
1.1.3.1. Certamente un accordo di tal specie è ravvisabile tra D.G. ed il suo fac totum M., che la sentenza tratteggia efficacemente come sinergici e complementari ideatori e realizzatori di plurimi accordi corruttivi, conclusi lungo un significativo arco temporale e con soggetti diversi, secondo modalità sperimentate e ricorrenti: così da rendere più che ragionevole la deduzione per cui quei singoli episodi non fossero manifestazione di un disegno criminoso predefinito, ancorché nei soli aspetti essenziali, ma piuttosto di un programma criminale indeterminato, effetto della consapevole risoluzione di piegare il loro ufficio al proprio interesse speculativo personale.
1.1.3.2. Non altrettanto può dirsi, però, dell'imputata B..
Delle sue condotte valorizzate in sentenza per desumerne la partecipazione al sodalizio, infatti, alcune si presentano di nessuna valenza ai fini della vita o del rafforzamento di esso, quali le confidenze ricevute dal proprio compagno sui suoi traffici o la presenza di lei - non è dato sapere se e quanto attiva - alle riunioni in casa tra costui ed alcuni imprenditori.
Altre consistono in comportamenti di significato non univoco: è il caso degli acquisti di abbigliamento pagati dall'imprenditore, i quali potrebbero ritenersi concludenti soltanto se preceduti dalla consapevolezza, da parte di costei, della strumentalità di quegli omaggi al conseguimento del favore del proprio compagno od alla remunerazione di esso per i benefici da lui concessi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali; oppure il fatto che, dopo l'arresto del D.G., ella abbia contattato gli imprenditori A. e B., potendo tale contegno trovare giustificazione, in astratto, anche nei documentati rapporti di frequentazione instauratisi tra costoro ed il proprio compagno.
Per il resto, le sue condotte suscettibili di arrecare un effettivo ausilio all'operatività di un ipotetico sodalizio criminale - ovvero la ricezione della busta con denaro consegnatagli da A., il trasferimento presso l'abitazione del B. dei 25.000 Euro in contanti custoditi in casa e la manifestata disponibilità ad intrattenere in prima persona i rapporti con l'imprenditore P., a seguito dell'allontanamento di M. - possono anch'esse essere ragionevolmente lette come apporti estemporanei, resi in occasionali ed imprevisti momenti di fibrillazione dell'impresa illecita apprestata dal proprio compagno e determinati dal loro legame individuale di tipo sentimentale, piuttosto che dall'affectio societatis scelerum.
La posizione di questa imputata, dunque, presenta la necessità di ulteriori approfondimenti.
1.1.3.3. Considerando la peculiarità della fattispecie in rassegna, data dal fatto che gli imputati per tale delitto all'interno del presente processo sono pari al numero minimo previsto per la configurabilità del reato, talché, in ipotesi, venendo meno la B., quest'ultimo non potrebbe sussistere, finisce allora per assumere un rilievo decisivo la disamina delle posizioni degli altri soggetti destinatari del relativo addebito ma giudicati in separato processo, ovvero gli imprenditori B., A., M., P. e B. ( C. e M., infatti, ritenuti colpevoli in primo grado, sono stati assolti dalla relativa imputazione proprio con la sentenza impugnata, perché non ritenuti parte del sodalizio).
Su tale profilo, però, la sentenza si presenta gravemente lacunosa, limitandosi essenzialmente a generiche valutazioni di sintesi del materiale probatorio, senza tuttavia dare precisa contezza delle relative risultanze e senza, perciò, rendere possibile una verifica della effettiva corrispondenza delle une alle altre e, dunque, della congruenza logica tra premesse e conclusioni.
Solo per esemplificare, i giudici d'appello parlano di pianificazione di ciascuna assegnazione e di accurata programmazione delle stesse, ma non indicano da quale dato probatorio ciò si evinca. Riferiscono, inoltre, di riunioni operative tra D.G. e M. alle quali erano "talvolta" ammessi imprenditori, senza tuttavia esplicitare se si sia trattato di accadimenti episodici o reiterati, chi vi abbia preso parte, se si sia trattato di incontri con singoli imprenditori o contestualmente con una pluralità di essi, come pure se in quelle occasioni si sia discusso di un singolo e specifico appalto o, per esempio, di una "spartizione" di commesse. Si legge, altresì, in sentenza che D.G., nel corso di una sua conversazione, abbia "indicato i nomi di imprenditori facenti parte del "giro"", ma non si comprende se o comunque in che termini abbia utilizzato tale terminologia. Si parla, ancora, della creazione di una "rete di protezione" dalle indagini e di imprenditori che garantivano anche ulteriori prestazioni illegali, ma si richiama, in proposito, soltanto un unico episodio, quello, cioè, delle informazioni ottenute dal M. presso il suo amico poliziotto e della disponibilità manifestata, ma in quella sola occasione e dal solo B., a custodire il denaro contante prima nascosto dal D.G. a casa propria. Si riferisce, poi, di informazioni sull'esistenza di un'indagine rese da D.G. anche a M., ma nulla si dice su condotte consequenziali di quest'ultimo o, comunque, di riflessi sui rapporti tra lui ed altri imprenditori, eventualmente derivati da tale notizia. Si valorizza l'attribuzione di ruoli specifici, come quello di esattore delle "tangenti" assegnato a M., ma, ad un tempo, e con palese contraddizione, si reputa significativa la "intercambiabilità dei ruoli", come nel caso di B., erogatore di "tangenti", intermediario nella consegna per conto di altri e custode di somme.
1.1.4. Ne emerge, in definitiva, un quadro fattuale confuso, che non permette di apprezzare, con la certezza logico-deduttiva necessaria a fondare un giudizio di condanna, se D.G. e M. avessero polarizzato attorno a loro una pleiade di imprenditori risoluti a pagare loro delle "tangenti" per ottenere l'aggiudicazione di commesse, se e quando deliberate da quell'amministrazione, nella consapevolezza quanto meno dell'esistenza di altri loro colleghi nella stessa posizione e della conseguente necessità di una "spartizione" tra di essi dei vari affidamenti. Soltanto in questo caso, infatti, sarebbe ragionevole ipotizzare un'associazione criminale, l'esistenza, cioè, di un organismo collettivo, munito di un pur minimo sostrato organizzativo di persone e mezzi e di un programma criminoso comune (oltre che indeterminato) dei singoli aderenti, alla cui attuazione essi hanno interesse e concorrono, benché sorretti da un motivo finale autonomo, puramente egoistico e tendenzialmente in conflitto con quello degli altri, quale può essere quello di realizzare il massimo profitto individuale.
Diversamente deve concludersi, invece, qualora - come non è possibile escludere dagli elementi di prova valorizzati in sentenza - si sia trattato di rapporti corruttivi esclusivamente bilaterali, ancorché seriali, intrattenuti da D.G. - e, con lui e per lui, dal fido esecutore M. - con singoli imprenditori, in relazione a specifiche e distinte commesse ed al di fuori di un patto di spartizione condiviso con altri soggetti, od anche soltanto accettato da costoro, avente per oggetto la complessiva attività di conferimento di appalti di quella pubblica amministrazione.
L'accertamento dell'una o dell'altra situazione di fatto, dunque, non può che essere demandato al giudice di merito, che dovrà provvedervi attraverso la più puntuale esposizione del materiale probatorio ritenuto rilevante ovvero, se lo ritenga necessario, mediante l'indicazione di ulteriori emergenze probatorie eventualmente trascurate.
Sul relativo capo, dunque, la sentenza dev'essere annullata con rinvio.
1.2. La disamina del secondo e del terzo motivo di ricorso, dedicati ai singoli delitti di corruzione "propria" (art. 319 c.p.), richiede una premessa comune, al fine di tracciare la linea di confine tra quella fattispecie criminosa e quella della corruzione per l'esercizio della funzione, prevista e punita dall'art. 318 c.p..
1.2.1. In proposito, la Corte di appello di Taranto, muovendo dal presupposto per cui l'art. 318 c.p. punisce la condotta dell'agente pubblico corrotto a prescindere dal compimento di singoli atti di ufficio, perviene alla conclusione che, qualora invece tali atti vengano posti in essere, il delitto astrattamente configurabile sarà sempre quello di cui al successivo art. 319 c.p. (pagg. 10, sent.).
Tale argomentare non è corretto.
Vero e', infatti, che il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione può ritenersi integrato pur in mancanza del compimento di uno specifico atto, sempre che, tuttavia, venga dimostrato lo stabile asservimento del pubblico funzionario ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente di costui a compiere od omettere in loro favore atti ricollegabili alla funzione esercitata, remunerato con la promessa o la dazione di danaro o di altre utilità da parte dei beneficiari o per conto di essi, sinallagmaticamente connesse all'esercizio della funzione (tra molte: Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555; Sez. 6, n. 33828 del 26/04/2019, Massobrio, Rv. 276783; Sez. 6, n. 8099 del 24/11/2021, dep. 2022, Crisafulli, non mass.). La L. n. 190 del 2012, infatti, facendosi carico delle tensioni interpretative manifestatesi durante la vigenza del precedente testo dell'art. 318 c.p., che ricollegava la sanzione esclusivamente al compimento di uno specifico atto dell'ufficio, ha inteso infatti estendere la tutela penale alle ipotesi di corruzione sistemica, quelle, cioè, non legate ad una specifica prestazione da parte del pubblico agente, ma, piuttosto, alla messa a disposizione della propria funzione per gli interessi di terzi (il c.d. "pubblico ufficiale a libro paga"), avendo il legislatore preso atto che già solo tale distorsione potenziale del concreto esercizio della funzione è sufficiente a ledere il prestigio ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 33251 del 26/05/2021, Crocetta, Rv. 281844, in motivazione).
Ciò non di meno, qualora l'atto officioso oggetto di mercimonio venga effettivamente compiuto, occorre comunque distinguere se esso sia conforme o meno ai doveri istituzionali dell'agente, ricorrendo nel primo caso il delitto di cui all'art. 318 c.p.: e ciò, pur quando si tratti di un singolo e specifico atto, poiché, qualora l'impegno dell'agente si sia tradotto in atto, non è necessario, che il suo asservimento all'interesse privato si protragga nel tempo (Sez. 6, n. 33251/2021, Crocetta, cit.).
Nell'ipotesi in cui, poi, l'atto del pubblico funzionario sia espressione di un potere discrezionale a lui riconosciuto, la semplice accettazione, da parte sua, di un'indebita remunerazione non integra necessariamente il reato di corruzione "propria" (art. 319 c.p.), dovendosi piuttosto verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stata condizionata dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere: nel qual caso, la condotta dev'essere sussunta nella fattispecie della corruzione per l'esercizio della funzione (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-05). Occorre cioè, in altri e più semplici termini, accertare se l'atto sia stato posto in essere in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale e se il pubblico agente abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore, dovendosi invece ritenere integrato il reato di cui all'art. 318 c.p., qualora l'atto compiuto realizzi ugualmente l'interesse pubblico e non sia stato violato alcun dovere specifico (Sez. 6, n. 1594 del 10/11/2020, dep. 2021, Siclari, Rv. 280342).
Questa era l'indagine cui era chiamata la Corte d'appello, ma che essa non ha effettuato, essendosi limitata a richiamare la disposizione del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 30, ("codice dei contratti pubblici"), allora vigente, tuttavia contenente soltanto i principi generali regolatori dell'affidamento e dell'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, prevedendo che essi debbano avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Si tratta, però, di una disposizione di principio e, come tale, necessariamente generica, che in effetti era accompagnata da successive norme di dettaglio, con le quali, però, i giudici d'appello non si sono in alcun modo misurati. Tra queste, principalmente, ma non esclusivamente:
- l'art. 36, che stabilisce i presupposti per l'affidamento diretto di lavori, servizi, forniture, consentendolo solo per appalti c.d. "sotto soglia", inferiori, cioè, ai limiti di valore previsti dal precedente art. 35, e prevedendo per essi l'osservanza, altresì, di un criterio di rotazione tra le imprese interessate;
- gli artt. da 59 a 65, e da 122 a 125, che disciplinano in modo specifico le procedure di scelta dei contraenti, rispettivamente nei settori ordinari ed in quelli speciali, prevedendo i presupposti per la possibilità di accesso ai diversi tipi di procedura;
- l'art. 71, che, nello stabilire il principio generale del ricorso alla gara nelle procedure di scelta del contraente, prevede tuttavia la possibilità di eccezioni;
- l'art. 95, che indica i criteri di aggiudicazione degli appalti, con una disciplina estremamente articolata che fissa plurimi e specifici vincoli, anche di tipo formale, che delimitano la discrezionalità amministrativa in materia;
- l'art. 106, che regola i presupposti e le procedure per la modifica dei contratti d'appalto in corso, anche per il caso di lavori, servizi e forniture supplementari e non inclusi nel contratto, prevedendo, pure in questo caso, specifici presupposti e plurimi vincoli alla discrezionalità della pubblica amministrazione.
La verifica dell'operato del D.G. sulla base di tale apparato di regole, per stabilire se gli atti da lui compiuti in ciascuna delle vicende addebitategli siano stati o meno contrari ai propri doveri d'ufficio, non può dunque essere elusa, quanto meno per quelli, tra tali casi, in cui non si ritenga raggiunta, con il qualificato grado di probabilità che integra la certezza logica, la dimostrazione della strumentalizzazione del proprio potere al soddisfacimento esclusivo dell'interesse del privato corruttore.
Ne consegue che, quanto meno per gli imputati e per gli episodi relativamente ai quali i ricorsi propongono congruenti censure specifiche sul punto, s'impone l'annullamento della decisione, al fine di consentire a quei giudici di rivalutare le emergenze probatorie disponibili alla luce degli anzidetti principi.
Definito il quadro normativo di riferimento, è necessario a questo punto soffermarsi sui singoli episodi delittuosi oggetto di ricorso.
1.2.2. Su quelli di cui ai capi C), D) ed N) dell'imputazione, riguardanti vicende corruttive che hanno visto rispettivamente coinvolti con D.G. gli imprenditori B. (le prime due), M. (la prima), P. e B. (la terza), si sofferma il secondo motivo di ricorso.
Esso è inammissibile, poiché mira ad una diversa ricostruzione dei fatti, tuttavia preclusa al giudice di legittimità, e lo fa con allegazioni generiche.
Il ricorrente, infatti, afferma essere indimostrato il versamento di somme da parte di M. e nega la relazione sinallagmatica tra le dazioni effettuate dagli altri imprenditori in suo favore ed il compimento di atti del suo ufficio, individuandone la causale, piuttosto, nei loro rapporti amicali o, al più, nell'intento di guadagnarsi un suo generico atteggiamento di favore. Si tratta, tuttavia, di affermazioni che non censurano il percorso logico che ha condotto i giudici di merito ad una diversa conclusione, e che non sono sorrette da specifici ed inequivoci riferimenti probatori, tali da far ipotizzare un travisamento degli stessi, per manifesto fraintendimento o per omissione.
1.2.3. Il terzo motivo di ricorso riguarda i fatti di cui ai capi E), G) ed L).
1.2.3.1. Quanto al primo di essi, il ricorso si limita a riproporre, pressoché tal quale, il tema già dedotto con l'appello, ovvero quello, sostanzialmente, della natura necessitata e non discrezionale dell'affidamento della commessa alla ditta dell'imprenditore M. (nello specifico, si trattava della fornitura di smalto), in quanto il relativo mandato d'acquisto proveniva da una diversa articolazione della Marina militare.
La sentenza impugnata (pag. 10) ha però rilevato che la provenienza del mandato non ha alcuna incidenza sulla scelta dell'aggiudicatario e sulle relative modalità ed il ricorso nulla replica. Del resto, ragionando come fa la difesa, non avrebbe alcuna spiegazione logica - e in effetti non l'ha avuta - la corresponsione della consistente somma di ventimila Euro, effettuata dal M. in favore di D.G..
La doglianza, dunque, è per lo meno generica e, comunque, infondata. 1.2.3.2. Altrettanto dicasi per quella riguardante i fatti di cui al capo G), ovvero gli affidamenti di servizi alle società gestite dall'imprenditore B..
La tesi del ricorrente è che il pagamento delle "tangenti" - indiscusso - non abbia tuttavia spiegato alcuna efficacia causale sull'affidamento delle commesse, poiché quest'ultimo è avvenuto in applicazione del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 106, trattandosi di prestazioni supplementari rispetto ad appalti già affidati a tali aziende ed ancora in corso di esecuzione.
L'assunto, però, è quanto meno infondato.
Per un verso, la conformità delle deliberazioni adottate dal D.G. al disposto dell'art. 106, cit., si risolve in una pura asserzione, poiché non confortata da specifici riferimenti tali da rendere per lo meno plausibile l'osservanza dei plurimi e stringenti requisiti, di forma e di merito, ai quali detta norma subordinava la possibilità di modifiche e varianti dei contratti d'appalto in corso d'opera.
In secondo luogo, la sentenza impugnata spiega adeguatamente le ragioni per le quali quelle commesse siano state affidate alle ditte del B. sol perché questi si era mostrato disponibile a pagare D.G., evidenziando come nemmeno i due interessati, nei rispettivi interrogatori, abbiano mai prospettato la causale alternativa adombrata con l'appello e ribadita con il presente ricorso (pag. 11): e, anche in questo caso, con tale osservazione della Corte, il ricorso elude ogni confronto.
1.2.3.3. Identiche sono le doglianze rassegnate dalla difesa relativamente agli episodi corruttivi che avrebbero interessato D.G. e l'imprenditore M., contestati al capo L) dell'imputazione, sicché il ricorso presenta i medesimi limiti appena evidenziati.
Su questo capo, tuttavia, ancor più evidenti di tali limiti sono le lacune motivazionali della decisione, essendosi la Corte d'appello limitata ad osservare che quell'imprenditore "aveva beneficiato di vari affidamenti diretti, con riferimento ai quali (...) il pubblico ufficiale esercita comunque un potere discrezionale", dopo di che rinviando alla sentenza di primo grado, mediante il semplice richiamo delle pagine, da cui si evincerebbe che quegli era uno degli "imprenditori favoriti, tanto da aver ricevuto affidamenti per circa 215.000 Euro" (pag. 12, sent.).
Nulla si dice, però, sulla legittimità o meno di quegli affidamenti diretti, né si spiega per quale motivo gli stessi, o comunque le commesse eventualmente assegnate alle aziende del M., sarebbero stati deliberati nell'esclusivo interesse di costui, al soddisfacimento del quale D.G. aveva piegato il potere discrezionale riconosciutogli dalla legge.
Peraltro, proprio con riferimento al M., la valorizzazione del puro dato quantitativo - della pluralità, cioè, degli affidamenti diretti da lui ottenuti e dell'importo complessivo degli stessi, indubbiamente significativo - non può reputarsi soddisfacente a dimostrarne la natura corruttiva, dal momento che la stessa sentenza impugnata ha giudicato quello stesso dato insufficiente a fondare un giudizio di responsabilità di costui per il delitto associativo, riformando, per tale capo, la sentenza di condanna emessa in primo grado.
Sul tema, si tornerà. più avanti, nel trattare del ricorso di M., che lo ha sviluppato più diffusamente (infra, p. 5.2). Qui è sufficiente puntualizzare che, per tale capo, la sentenza impugnata dev'essere annullata, con rinvio al giudice di merito, affinché provveda a colmare le evidenziate lacune motivazionali ed a rivalutare la corretta qualificazione giuridica dei fatti nel rispetto dei principi dianzi indicati al p. 1.2.1.
1.2.4. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione come induzione indebita ex art. 319-quater c.p., della vicenda che ha visto coinvolti D.G. e l'imprenditore A. (capo M dell'imputazione), è generico.
La difesa ne chiede la derubricazione in una della fattispecie corruttive (artt. 318 o 319 c.p.), sostenendo che la deliberazione del ricorrente di non esercitare il riscatto della polizza fideiussoria, pur in presenza dell'inadempimento contrattuale di A., abbia rappresentato legittimo e corretto esercizio di un potere discrezionale, considerando la scarsa rilevanza di tale inadempimento.
Si tratta, tuttavia, di un'asserzione non sorretta dall'indicazione specifica degli elementi di fatto, dei riferimenti normativi e delle ragioni, sulla base dei quali determinare detto ambito di discrezionalità e rilevare l'esistenza dei relativi presupposti, a cominciare dalla "scarsa importanza" dell'inadempimento contrattuale.
Inoltre, l'allegazione difensiva elude completamente il confronto con l'elemento probatorio principalmente valorizzato dalla sentenza (vds. pag. 14), vale a dire l'affermazione del ricorrente per cui, per la mancata attivazione della polizza fideiussoria, A. avrebbe dovuto "accendere un cero ai santi": locuzione, questa, del tutto ragionevolmente ritenuta dalla Corte d'appello come espressiva del potere incondizionato di incidere sulle sorti economiche dell' A., del quale D.G. era consapevole di poter disporre, e quindi della posizione di assoluta soggezione di quell'imprenditore rispetto a lui, la quale vale ad escludere qualsiasi ipotesi corruttiva. Sul punto, è sufficiente rinviare a Sez. U, n. 1228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474, secondo cui anche il reato d'induzione indebita, oltre a quello di concussione, si distingue dalle fattispecie corruttive, in quanto entrambi i primi due illeciti sono qualificati da una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o ad indurre alla dazione o alla promessa indebita l'extraneus, il quale, per effetto di tale condotta abusiva, si viene comunque a trovare in posizione di soggezione; l'accordo corruttivo, invece, presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti.
1.2.5. Il quinto motivo di ricorso, riguardante il tentativo di turbativa d'asta di cui al capo O) dell'imputazione, è generico nonché fondato su censure di puro fatto.
La difesa contesta l'idoneità della condotta del ricorrente a determinare l'alterazione del risultato di gara, essendosi egli limitato a suggerire all'imprenditore P. alcune modifiche all'offerta presentata dalla sua ditta in relazione ad un bando: le modifiche suggerite - si sostiene - erano di importanza marginale e, comunque, non tali da garantire a quella ditta l'aggiudicazione dell'appalto, dovendo l'offerta essere valutata da una commissione indipendente.
La "marginale importanza" di quelle modifiche, tuttavia, rimane un puro asserto, poiché non si misura con le ragioni che hanno condotto la Corte d'appello a tutt'altra valutazione, avendo evidenziato l'assoluta inadeguatezza e non competitività del progetto originario, riconosciuta dagli stessi D.G. e P. nel corso di una loro conversazione intercettata, e la completa trasformazione dello stesso per effetto di quei successivi cambiamenti (la sentenza richiama le valutazione della Guardia di finanza, che si è espressa in termini di "totale difformità" dei due progetti: pag. 24).
Ne' è seriamente discutibile che il suggerimento di modifiche all'offerta di gara, rivolto dal vertice della stazione appaltante ad uno dei concorrenti, al fine di adeguare la stessa a quella di altro partecipante, costituisca, per lo meno, atto idoneo - oltre che univocamente diretto - ad alterare il risultato della competizione.
1.2.6. Non è fondato il sesto motivo di ricorso, con cui si rimprovera alla Corte d'appello di non aver riconosciuto l'attenuante dell'art. 323-bis c.p., comma 2.
Coerentemente con la giurisprudenza formatasi per lo più sull'analoga disposizione del D.L. n. 152 del 1991, art. 8, conv. dalla L. n. 203 del 1991, in tema di criminalità mafiosa, che rappresenta l'archetipo sul quale sono state poi costruite dal legislatore le analoghe fattispecie applicabili per altre tipologie di reati (non solo, cioè, l'art. 323-bis in questione, ma anche, ad esempio, l'art. 73, comma 7, e art. 74, comma 7, in materia di stupefacenti), il contributo del singolo all'attività investigativa, perché tale attenuante possa essergli riconosciuta, deve rivelarsi decisivo - e quindi essenziale, insostituibile - per la prova dei fatti oggetto d'indagine o per la scoperta di ulteriori reati.
I giudici d'appello, correttamente calibrando il loro giudizio su tale parametro, hanno ritenuto che l'imputato, con le sue dichiarazioni, non abbia offerto un siffatto apporto probatorio all'accertamento dei fatti, poiché questi già emergevano con sufficiente chiarezza dalle conversazioni intercettate e dalle precedenti dichiarazioni di altri indagati, né che egli abbia permesso agli investigatori di conoscere fatti fino ad allora a loro ignoti.
Il ricorso contesta tale assunto, limitandosi a richiamare in modo disorganico alcune valutazioni contenute nell'ordinanza custodiate, come tali, però, rese in una fase in cui la conoscenza del giudice è incompleta rispetto a quella maturata all'esito del giudizio; inoltre, si tratta di valutazioni piuttosto generiche (come quella per cui le dichiarazioni del D.G. avrebbero consentito di "chiudere il cerchio", tuttavia senza che il ricorso spieghi su quale aspetto). Ne' possono reputarsi decisive ai fini di un diverso giudizio le ulteriori circostanze evidenziate in ricorso, come l'apertura, a seguito di quelle dichiarazioni, di un fascicolo investigativo presso un'altra Procura, potendo ciò essere accaduto anche semplicemente per l'avvenuto accertamento non di un nuovo fatto di reato, ma soltanto del diverso luogo in cui sarebbe stato consumato quello già noto (sul punto, infatti, il ricorso non offre altre e diverse indicazioni).
1.2.7. Non può essere ammesso il settimo motivo di ricorso, attinente al diniego delle attenuanti generiche.
In tema di attenuanti generiche, com'e' noto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Un tale giudizio, dunque, può essere censurato in questa sede soltanto nel caso, tuttavia marginale e patologico, della manifesta arbitrarietà o della palese irragionevolezza.
Tanto non si rileva nel caso in disamina, avendo la Corte plausibilmente ritenuto di dare preminenza negativa al fatto che l'imputato si fosse da subito adeguato al sistema di corruttela che egli avrebbe dovuto smantellare, essendo stato ivi inviato dai suoi superiori con tale specifico compito, nonché al carattere soltanto strumentale delle sue ammissioni di responsabilità, avvenute solamente dopo il suo arresto e la scoperta di quei traffici da parte degli investigatori.
1.2.8. E' inammissibile, infine, l'ultima doglianza, in tema di entità del profitto dei reati oggetto di confisca, non soltanto perché si risolve nel mero asserto della diversa entità del medesimo rispetto alla "tariffa" del 10% del valore della commessa (quale emergerebbe da una pluralità di elementi di prova, indicati in sentenza e non contestati dal ricorrente), ma ancor prima perché tale censura, stando all'esposizione dei motivi di appello contenuta in sentenza (pagg. 2 s.), non risulta essere stata proposta con quel gravame, non potendo perciò essere rassegnata per la prima volta in sede di legittimità (art. 606 c.p.p., comma 3).
1.2.9. In conclusione, nei confronti del ricorrente D.G., la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio relativamente ai fatti di cui ai capi A) ed L) dell'imputazione.
Dev'essere altresì annullata in relazione ai fatti di cui al capo H), sebbene questi non abbiano formato oggetto del suo ricorso, a lui estendendosi - a norma dell'art. 587 c.p.p., comma 1, - le ragioni proposte con il proprio atto d'impugnazione dal suo coimputato C., che comportano l'annullamento della decisione per la parte relativa, sulla base di motivi non esclusivamente riferibili allo stesso. Sul punto si tornerà più avanti, trattando del ricorso di tale imputato (infra, p. 4).
2. Ricorso M..
2.1. E' fondato il primo motivo, relativo al delitto associativo.
Valgano, in proposito, le considerazioni rassegnate nel trattare dell'analogo motivo proposto da D.G. (retro, p.p. 1.1.3 e 1.1.4).
Va solo aggiunto, per completezza, che non hanno invece alcun pregio gli assunti circa la natura soltanto gerarchica dei rapporti tra i due imputati ed il difetto di motivazione sul carattere effettivo e continuativo degli apporti resi dal M. in attuazione del pactum sceleris stretto con il suo comandante. La sentenza impugnata, infatti, spiega con dovizia di dettagli le condotte tenute da tale imputato con riferimento a ciascuno degli episodi delittuosi addebitatigli e lo stretto vincolo di collaborazione fiduciario tra lui e D.G., protrattosi con costanza nel tempo e cessato soltanto quando quest'ultimo ne ha scoperto l'infedeltà e la condotta contraria al loro interesse comune.
2.2. Il secondo motivo, relativo ai delitti di corruzione nel loro complesso (capi B, F, G, L ed M dell'imputazione), è generico, e comunque manifestamente infondato, nella parte in cui deduce la contraddittorietà del giudizio di colpevolezza per gli stessi a fronte dell'assoluzione dall'analoga imputazione di cui al capo N). L'assunto difensivo si fonda, infatti, sull'identità di schema operativo in tutti quei casi, tuttavia puramente enunciata e non illustrata; ma, soprattutto, la difesa trascura completamente di considerare che l'assoluzione del M. dai fatti di cui al capo N) è stata pronunciata per non aver commesso il fatto, avendo la Corte ritenuto non l'insussistenza della corruzione, bensì l'estraneità di costui alla stessa, avendolo D.G. estromesso sin dall'inizio dall'affare, in quanto, per le ragioni già accennate, era già venuto meno il rapporto di fiducia tra i due.
Non è fondata, inoltre, la doglianza con la quale s'invoca la riqualificazione di tali condotte nella fattispecie della corruzione per l'esercizio della funzione, sul presupposto per cui la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio postula una lesione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, mentre l'art. 318 c.p., sanziona la messa in pericolo di tali beni giuridici: e M. - si conclude - in considerazione delle sue funzioni impiegatizie di mero ordine, al più avrebbe potuto mettere in pericolo l'altrui corretto svolgimento della funzione, esulando l'assegnazione della commessa dalle sue competenze e non potendo perciò egli essere parte del patto corruttivo sinallagmatico.
Una tale lettura normativa non è affatto condivisibile.
Come già detto dianzi (p. 1.2.1), se è indiscutibile che l'art. 318 c.p., cit., anticipi la soglia di penale rilevanza anche ai casi in cui l'agente pubblico non abbia concretamente adottato alcun atto, ma, mettendosi a disposizione del privato dietro ricompensa, anche solo promessa, comunque esponga a pericolo il buon andamento, l'imparzialità ed il prestigio della pubblica amministrazione, ciò non toglie, tuttavia, che tale fattispecie sia configurabile anche quando l'atto venga effettivamente adottato, ma non sia in contrasto con i doveri istituzionali dell'agente.
In secondo luogo, la difesa omette di considerare la possibilità del concorso dell'extraneus nell'altrui reato proprio, riconosciuta dall'art. 117 c.p. e che si realizza in tutti i casi in cui il soggetto privo della qualifica richiesta dalla fattispecie incriminatrice presti il proprio ausilio al concorrente munito della stessa, nella consapevolezza di tale qualità personale altrui e con la volontà di contribuire alla realizzazione della condotta tipica. Tutti elementi, questi, che, con riferimento al M., emergono nitidamente dalla sentenza e che nemmeno la sua difesa in effetti contesta.
Per il reato di cui al capo L), tuttavia, valgono anche per lui le considerazioni che hanno condotto all'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di D.G., in ragione dell'insuperabile lacunosità della motivazione (vds. p. 1.2.3.3). Anche per lui, si tornerà sul punto allorché sarà esaminato il ricorso del coimputato M. (infra, p. 5.2).
2.3. Il terzo ed il quarto motivo, con cui si contesta l'affermazione di colpevolezza per le restanti imputazioni (turbativa d'asta, induzione indebita ex art. 319-quater c.p. e rivelazione di segreti d'ufficio), possono essere trattati congiuntamente, perché presentano i medesimi limiti, che ne determinano l'inammissibilità.
Attraverso di essi, infatti, la difesa non censura l'illogicità - men che meno manifesta - della motivazione adottata dai giudici d'appello, ma ne contesta le valutazioni del materiale probatorio o la lacunosità della motivazione su alcuni profili, senza tuttavia giustificare specificamente le ragioni di tali doglianze con puntuale riferimento alle argomentazioni spese in sentenza.
2.4. In ordine al quinto motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., comma 2, debbono richiamarsi le considerazioni già svolte sul medesimo motivo proposto da D.G. (retro, p. 1.2.6). Anche M., infatti, invoca tale riconoscimento, per aver irrobustito con le sue dichiarazioni il quadro probatorio e per essere state le stesse riversate anche in altro procedimento.
Per lui, però, la sentenza ha evidenziato com'egli non abbia reso neppure una piena confessione: circostanza, questa, non contestata - ma anzi confermata - in ricorso, dove ci si limita a rilevare solamente che, grazie alle sue dichiarazioni, "alcuni episodi sono stati confermati", e non, dunque, dimostrati o scoperti, come invece è necessario per poter beneficiare dell'invocata attenuante.
Il motivo, quindi, è infondato.
2.5. Anche per quel che riguarda l'ultimo motivo, in tema di diniego delle attenuanti generiche, la questione si presenta sostanzialmente sovrapponibile a quella sollevata da D.G., meritando perciò la medesima soluzione (retro, p. 1.2.7). Non si rivela arbitraria né manifestamente irrazionale, infatti, la preminenza che la Corte d'appello, nel suo insindacabile giudizio di merito, ha ritenuto di accordare alla gravità oggettiva dei fatti ed alla risolutezza criminosa manifestata dall'imputato, ad onta della formale assenza di precedenti penali a suo carico, sulla quale poggia in via esclusiva il ricorso (anche la sua difesa, infatti, riconosce che l'ammissione degli addebiti è stata soltanto parziale).
2.6. Conclusivamente, anche nei confronti del ricorrente M., la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio relativamente ai fatti di cui ai capi A) ed L) dell'imputazione, dovendo essere confermata nel resto.
3. Ricorso B..
3.1. In ordine al primo motivo del suo ricorso, relativo all'associazione per delinquere, non possono che richiamarsi le considerazioni già svolte trattando dell'identico motivo del D.G., in particolare al p. 1.1.3.2., per quel che riguarda la debolezza della motivazione in punto di stabilità del contributo di costei all'impresa criminosa del proprio compagno e di presenza, alla base delle sue condotte, di un'affectio societatis e non, invece, puramente familiaris.
Anche per questa imputata, dunque, la sentenza dev'essere annullata con rinvio per il relativo capo.
3.2. A giudizio del Collegio, inoltre, deve giungersi alla medesima conclusione pure per le ulteriori contestazioni a lei mosse: ovvero il concorso nelle corruzioni di cui al capo B) ed al capo F) dell'imputazione.
3.2.1. Quanto alla prima, il suo contributo - secondo l'accusa - si sarebbe concretizzato nell'acquisto di capi d'abbigliamento presso un lussuoso negozio della città, il cui corrispettivo è stato poi versato dall'imprenditore A., venendo tale prestazione considerata il prezzo della corruzione.
La sentenza, tuttavia, non indica quale sarebbe stato lo specifico accordo corruttivo tra quell'imprenditore e D.G., rispetto al quale quegli acquisti avrebbero rappresentato la remunerazione dell'atto contra legem del pubblico ufficiale.
In mancanza di un tale collegamento, quindi, non è possibile ritenere dimostrato il necessario sinallagma tra l'atto contrario ai doveri d'ufficio e l'utilità versata al suo autore dal privato corruttore.
Spetta, dunque, al giudice di merito individuarlo e, se esistente, darne puntuale contezza con una motivazione supplementare.
3.2.2. Riguardo ai fatti di cui al capo F), il concorso della B. sarebbe consistito nell'aver manifestato al proprio compagno di vita la propria disponibilità a fungere da intermediario con l'imprenditore P. per la riscossione delle "tangenti", una volta venuto meno l'infido esattore M.: dal che - ritiene la Corte d'appello - D.G. avrebbe tratto un rafforzamento dei propri propositi criminosi.
Si tratta però di una conclusione che, così com'e', si presenta assiomatica, dal momento che è indiscusso, per averlo precisato la stessa sentenza, che quella professione d'intenti della B. sia rimasta soltanto tale, non essendosi poi tradotta in atto.
Sulla base del quadro probatorio rappresentato in sentenza, dunque, non è possibile ritenere dimostrato, con la necessaria probabilità logica prossima alla certezza razionale, che quella proposta della B. sia stata effettivamente presa in considerazione e positivamente valutata dal D.G., sì da poter da ciò dedurre che egli ne abbia tratto un rafforzamento della propria risoluzione criminosa in relazione ad uno specifico episodio corruttivo (anche in questo caso, infatti, la sentenza non chiarisce a quale dei plurimi affidamenti in favore delle ditte di P. si riferissero le "tangenti" che l'imputata si era detta disposta a riscuotere).
Pure su questi punti, dunque, si rende necessario un supplemento di motivazione, con il conseguente rinvio al giudice di merito perché vi provveda.
3.3. In ragione di quanto esposto, i restanti motivi di ricorso, in quanto tutti afferenti al trattamento sanzionatorio, debbono ritenersi superati ed assorbiti, non essendone perciò necessaria la disamina.
4. Ricorso C..
4.1. Il primo motivo proposto da questo ricorrente non ha fondamento giuridico, nella parte in cui invoca la riqualificazione della sua condotta (capo H dell'imputazione) nelle fattispecie, in via alternativa, di concussione ai suoi danni oppure di induzione indebita, ex art. 319-quater c.p..
Come si è già avuto modo di rammentare, il dato peculiare e distintivo di tali figure criminose rispetto a quelle corruttive risiede nella condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei casi, a costringere o ad indurre alla dazione o alla promessa indebite l'extraneus, il quale, per effetto di tale condotta abusiva, si viene comunque a trovare in posizione di soggezione (Sez. U, Maldera, cit.).
Nell'ipotesi in rassegna, invece, con motivazione ampiamente persuasiva (pagg. 39, 41), la sentenza pone in rilievo - senza essere smentita dal ricorso - il rapporto amichevole venutosi a creare tra C. e D.G. e la piena consapevolezza, da parte del primo, dell'esistenza del "sistema del 10%", come lo aveva definito lo stesso D.G. nel corso di un loro colloquio. Ma, soprattutto, la Corte distrettuale sottolinea come la corresponsione di denaro da parte di C. in favore del D.G. sia avvenuta successivamente all'aggiudicazione delle commesse in suo favore, quando, cioè, egli non aveva di che temere alcun pregiudizio da costui (eventualmente ulteriore rispetto al torto asseritamente ricevuto tempo addietro, con la revoca, in ipotesi ingiusta, di una commessa già ottenuta). Ne consegue che la conclusione cui pervengono quei giudici, ovvero che C. abbia deciso di versare quella somma senza alcun condizionamento, ma piuttosto con l'intento di stabilire un rapporto privilegiato con il pubblico ufficiale per l'avvenire e non perché temesse un pregiudizio, si presenta del tutto ragionevole e, quindi, non sindacabile in questa sede.
4.2. Non altrettanto deve dirsi per quel che riguarda l'esclusione della sussunzione del fatto nella fattispecie del più volte citato art. 318.
Al caso in esame si attagliano, infatti, le considerazioni dianzi espresse sul criterio differenziale tra tale figura criminosa e quella del successivo art. 319 c.p., dovendosi ribadire, in proposito, l'errata premessa giuridica sulla quale la Corte d'appello ha costruito la propria decisione: quella, cioè, per cui la corruzione per l'esercizio della funzione si configuri soltanto qualora l'agente pubblico non ponga in essere alcun atto del suo ufficio (retro, p. 1.2.1).
Per un verso, dunque, la sentenza impugnata ha omesso una puntuale verifica, invece necessaria, della contrarietà dell'aggiudicazione di quelle commesse rispetto alla disciplina normativa degli affidamenti diretti allora applicabile, limitandosi a richiamare solamente la clausola generica contenuta all'art. 30 cod. appalti.
Per l'altro, è giunta ad affermare che quegli affidamenti al C. siano avvenuti nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, "per favorirlo del presunto torto subito, per "tenere a bada" una persona potenzialmente pericolosa per gli interessi privati del sodalizio, rabbonendola con due commesse per degli importi oggettivamente sproporzionati".
Non solo, quindi, è rimasta inesplorata l'eventualità che, indipendentemente dal favore ottenuto, C. avesse titolo a quell'aggiudicazione e che, quindi, D.G., così provvedendo, pur con l'intenzione di rabbonirlo o ricompensarlo del torto subito, non abbia agito contro l'interesse della pubblica amministrazione. Ma soprattutto, così opinando, la Corte d'appello ha finito per contraddirsi, dal momento che tale giustificazione alternativa di quelle aggiudicazioni in favore del C. - prospettata dalla difesa di questi per sostenere che la determinazione in tal senso del D.G. fosse stata un'iniziativa spontanea dello stesso e non il prodotto di un patto corruttivo tra i due - è stata da essa espressamente giudicata "non convincente" (pagg. 39 s.). Ha buon gioco, dunque, la difesa a rilevare come puntualmente ha fatto - il paralogismo che mina la sentenza e che, evidentemente, dev'essere emendato.
4.3. Al fine della necessaria motivazione supplementare in punto di qualificazione giuridica del fatto, la sentenza d'appello, nei confronti dell'imputato C., dev'essere annullata, con rinvio al giudice di merito.
L'annullamento per tale capo - come già s'e' detto (p. 1.2.9) - dev'essere esteso anche al coimputato D.G..
4.4. Debbono, infine, ritenersi superate ed assorbite le doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 323-bis c.p., comma 1, poiché relative ad un trattamento sanzionatorio calibrato su una fattispecie criminosa diversa e di maggiore gravità obiettiva, tuttavia non ancora definitivamente accertata.
Su tali punti dovrà dunque nuovamente pronunciarsi il giudice di merito, all'esito del giudizio di rinvio.
4.5. Diversamente deve ritenersi per la censura relativa all'esclusione dell'attenuante della collaborazione (di cui medesimo art. 323-bis c.p., comma 2), i cui presupposti prescindono dalla qualificazione giuridica del fatto e dalla maggiore gravità della relativa pena edittale.
La Corte d'appello ha negato tale circostanza, ritenendo che, con l'ammettere gli addebiti a suo carico, l'imputato si sia limitato a dare conferma di un risultato probatorio sostanzialmente già acquisto altrimenti. Il ricorso, dal suo canto, sostanzialmente non contesta tale affermazione, limitandosi a ribattere, in estrema sintesi, che null'altro quegli avrebbe potuto aggiungere, perché null'altro sapeva: condizione, questa, che tuttavia non legittima il riconoscimento dell'attenuante, la quale premia l'obiettiva collaborazione con gli inquirenti, non potendo perciò beneficiarne chi non sia in grado di fornirla e non soltanto colui che, pur potendolo, decida di non farlo.
5. Ricorso M..
5.1. Il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione su alcuni profili specificamente indicati con l'atto d'appello, è inammissibile: non solo perché è generico, consistendo nella mera enunciazione della doglianza, in effetti specificata solo con i motivi successivi; ma altresì perché è manifestamente infondato, come dimostra proprio la necessità dell'articolata critica sviluppata su quei punti negli ulteriori motivi di ricorso. In proposito, è sufficiente ricordare che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che esso fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio: sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione (tra molte analoghe, Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; più di recente, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
5.2. Benché esistente, la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha giustificato la conferma del giudizio di colpevolezza del M. per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio rubricato al capo L) non può tuttavia reputarsi sufficiente né logicamente persuasiva.
In sintesi, la Corte distrettuale valorizza, combinandoli, due dati di fatto, in effetti compiutamente documentati e sostanzialmente indiscussi: il primo è l'aggiudicazione alle ditte del M., nell'arco di dieci mesi, di diciannove commesse, per un importo complessivo di circa 215.000 Euro, quattro delle quali assegnate loro per lavori supplementari rispetto ad altri già in corso d'esecuzione da parte delle stesse (ciò che - secondo quanto riferito dallo stesso D.G. nel corso del suo interrogatorio - comunque non sarebbe stato dovuto, ma è stato determinato solo da ragioni di opportunità), e le restanti per affidamento diretto o cottimo fiduciario, modalità - osserva quella Corte - più discrezionali, meno controllabili e, quindi, sintomatiche di favoritismi; il secondo è che, dalle intercettazioni delle conversazioni di altri soggetti coinvolti nel "giro" del D.G., specificamente indicate, risulta indiscutibilmente che M. pagasse le "tangenti". Ragione per cui - concludono i giudici d'appello - si sarebbe trattato di affidamenti tutti frutto di corruzione, peraltro contraria ai doveri d'ufficio, in quanto disposti con l'esclusivo intento di favorire quell'imprenditore.
Ma - come già rilevato nell'esaminare tale addebito per la posizione di D.G.: retro, p. 1.2.3.3 - anche in questo caso il ragionamento della Corte territoriale sconta l'inesattezza giuridica della premessa da cui muove: quella, cioè, della configurabilità della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio ogni qual volta un atto venga adottato per effetto di una remunerazione non dovuta o della sua promessa, indipendentemente dall'eventuale non contrarietà dello stesso alla normativa di riferimento ed all'interesse pubblico.
Pure nella vicenda in discorso, infatti, sulla base di tale assunto, la sentenza impugnata ha quindi omesso di verificare la conformità o meno alla disciplina degli appalti pubblici delle commesse assegnate al M. o, quanto meno, in alternativa, la strumentalità delle stesse all'esclusivo soddisfacimento del suo interesse in pregiudizio di quello pubblico, nonché il rapporto sinallagmatico tra tali assegnazioni ed i versamenti di somme da lui effettuati (compatibili, diversamente, con il proposito di guadagnarsi semplicemente il generico favore del pubblico ufficiale, mettendolo "a libro paga": ipotesi, questa, sussumibile nella fattispecie dell'art. 318 c.p., cit.).
Peraltro, come pure si è già rilevato nel richiamato paragrafo 1.2.3.3, la decisiva valorizzazione del dato quantitativo delle commesse stride logicamente con l'assoluzione del M. dal delitto associativo, disposta dalla stessa sentenza d'appello in ragione del fatto che non sarebbero stati dimostrati il contributo da lui reso alla vita del sodalizio né "un costante afflusso di commesse verso le ditte gestite" da costui (pagg. 44 s.).
Per tale capo, dunque, la sentenza dev'essere annullata con rinvio, affinché il giudice di merito rivaluti le risultanze probatorie a sua disposizione secondo i principi fissati al p. 1.2.1. della presente decisione, onde stabilire se i fatti di cui al capo F) integrino il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, a norma dell'art. 318 c.p., anziché quello di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, ex art. 319 c.p..
5.3. Il terzo motivo, in tema di valutazione delle dichiarazioni dei "chiamanti in correità", non può essere ammesso.
Esso, infatti, è generico nell'esposizione, poiché si limita a rapidissimi e disarticolati cenni di sintesi sui contenuti di esse, ma soprattutto ne contesta in generale l'attendibilità, e quindi la valutazione che ne ha effettuato il giudice di merito e non il percorso logico sotteso a quest'ultima; in tal modo, dunque, chiedendo a questa Corte una valutazione di merito, che ovviamente non le compete.
5.4. Non sono fondati il quarto ed il quinto motivo, con i quali la difesa ricorrente censura la mancata riqualificazione dei fatti nel delitto di concussione o, in alternativa, in quello di induzione indebita (artt. 317 e 319-quater c.p.). Tali doglianze possono essere trattate congiuntamente, perché entrambe muovono da un identico presupposto: quello per cui M. si sarebbe risolto a pagare le "tangenti" a D.G. perché si trovava di fronte ad un "sistema" illegale, e quindi in una situazione di condizionamento diffuso e di "pressione ambientale", restando soltanto da valutare in quali termini ne fosse risultata limitata la sua libertà di determinarsi.
La sentenza impugnata ha disatteso tale tesi difensiva, riportandosi ad una consistente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, per la configurabilità della concussione o dell'induzione cc.dd. "ambientali", è comunque necessario che venga fornita la prova della consumazione da parte del pubblico ufficiale di uno specifico comportamento, a seconda dei casi costrittivo od induttivo, e della correlativa situazione di soggezione del privato; così che dette ipotesi non sono ravvisabili qualora quest'ultimo si inserisca in un sistema nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della "tangente" siano costanti, poiché in tale situazione viene a mancare completamente il suo stato di soggezione ed egli tende piuttosto ad assicurarsi vantaggi illeciti, approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo protagonista del sistema (tra varie analoghe, già Sez. 6, n. 16335 del 12/04/2011, Kecira, Rv. 250045; Sez. 6, n. 24015 del 02/03/2011, Camiolo, Rv. 250085).
Si tratta di una lettura normativa che, in linea generale, può essere condivisa, pur con un paio di osservazioni.
La prima è quella per cui l'esistenza di un sistema di costante e diffuso mercanteggiamento dei pubblici poteri, qualora si presenti di tale intensità da determinare l'esclusione dal mercato del privato operatore che non vi si assoggetti, comportando ricadute esiziali ed inevitabili sulla sua situazione economica e finanziaria, ben può configurare quella condizione di soggezione e di conseguente condizionamento della libertà di autodeterminazione, in modo assoluto o comunque consistente, che rappresenta il tratto distintivo delle fattispecie incriminatrici in esame.
In secondo luogo, va rilevato che il comportamento costrittivo od induttivo, sebbene specifico, non necessariamente dev'essere pure esplicito, potendo anche assumere forme oblique ed indirette, purché ovviamente inequivoche.
Fatte queste precisazioni, la motivazione resa dalla Corte d'appello in parte qua si presenta comunque immune da vizi logici.
Con specifico riferimento all'ipotesi della concussione, infatti, non emerge dalla sentenza, né lo allega il ricorso, che M., se non avesse accettato di pagare e se perciò le sue imprese, in ipotesi, non avessero lavorato presso quella Direzione di commissariato, queste sarebbero andate incontro a gravissime difficoltà economiche, sì da poter dedurre il carattere cogente dell'implicita minaccia e la sostanziale impossibilità per lui di sottrarvisi.
Ma, per escludere anche l'induzione indebita, si rivelano dirimenti alcune circostanze specificamente evidenziate in sentenza e non contraddette dal ricorso: come quella per cui M. lavorasse da tempo con "Maricommi", dove vigeva il "sistema del 10%" già prima che arrivasse D.G.; nonché quella per cui sia stato lui a presentarsi a D.G. e non quest'ultimo ad "agganciarlo". Se a questo si aggiunge che alcuni degli affidamenti alle sue aziende erano stati disposti già da prima che i due si conoscessero, sulla base della sola segnalazione del suo nominativo effettuata a D.G. dal M., risulta ampiamente plausibile la conclusione della Corte d'appello, ovvero che egli abbia agito per libera scelta e con l'intenzione di lucrare vantaggi personali, in posizione di pari forza contrattuale rispetto al pubblico ufficiale corrotto.
5.5. Per le stesse ragioni esposte con riferimento alle analoghe doglianze proposte dall'imputato C. (retro, p. 4.4), deve ritenersi assorbito l'ultimo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto, ex art. 323-bis c.p., comma 1.
Anche per questo ricorrente, dunque, su tali punti dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice di rinvio.
6. Ricorso A..
6.1. I primi due motivi, con i quali il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione dei fatti come concussione compiuta dal D.G. ai suoi danni, possono essere trattati in modo unitario, in quanto sorretti da un denominatore comune, vale a dire l'asserita pretermissione di alcune prove decisive a tal fine ed il conseguente deficit di motivazione.
Tali doglianze non sono fondate.
6.1.1. Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario, il quale, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Esso si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater c.p., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale (così, per tutte, Sez. U, n. 12228/2013, Maldera, Rv. 258470-01, cit., costantemente ribadita dalla giurisprudenza successiva di questa Corte).
6.1.2. Nella vicenda in rassegna, dunque, esclusa la pari "forza contrattuale" tra le parti dell'accordo illecito e sicuramente dimostrata la posizione di soggezione dell' A. (retro, p. 1.2.4), deve non di meno rilevarsi come quest'ultimo non abbia agito - per usare le parole della "sentenza Maldera" - senza alcun vantaggio indebito per sé, ma piuttosto nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale: quello, cioè, di evitare che la sua controparte contrattuale esercitasse una facoltà legittima.
Il ricorso richiama Sez. 6, n. 8963 del 12/02/2015, Maiorana, Rv. 262503, e Sez. 6, n. 38863 del 28/09/2021, Costantini, Rv. 281994, con cui si è ritenuto sussistere il delitto di concussione, qualora al vantaggio prospettato dal pubblico agente quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, rilevandosi che la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile qualificazione come induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio risulta integralmente assorbito dalla preponderanza del male ingiusto (in termini analoghi, pure Sez. 6, n. 1298 del 19/10/2022, dep. 2023, La Gioia, Rv. 284334).
Si tratta, tuttavia, di precedenti non pertinenti, perché tutti relativi ad ipotesi in cui, accanto ed oltre alla prospettiva di ottenere un indebito tornaconto, al privato era stato prospettato dal pubblico ufficiale un pregiudizio ulteriore ed oggettivamente contra ius (una sanzione amministrativa eccessiva, un accertamento tributario per importi spropositati, il mancato pagamento di corrispettivi per prestazioni regolarmente effettuate) e non semplicemente la mancata realizzazione del proposto vantaggio indebito.
Nello specifico, infatti, D.G. ha chiesto ed ottenuto la "tangente" come prezzo per il mancato esercizio di una sua facoltà legittima, anzi di un vero e proprio diritto soggettivo dell'amministrazione da lui diretta, che, qualora fosse stato esercitato, avrebbe sì determinato un pregiudizio per l' A., verosimilmente anche consistente, ma sicuramente non "ingiusto", perché né non iure, né contra ius.
Il ragionamento in tal senso seguito dalla Corte d'appello, dunque, risulta corretto e tanto sarebbe sufficiente per escludere una concussione.
Ma si rivela logicamente plausibile, e quindi non sindacabile, anche quanto ulteriormente osservato da quei giudici in merito alla condizione psicologica dell' A.: ovvero che l'eventuale risoluzione contrattuale e la conseguente escussione della polizza fideiussoria avrebbero dovuto essere precedute da una procedura di verifica in contraddittorio, in cui egli avrebbe potuto far valere le proprie eventuali ragioni (art. 108 cod. appalti allora vigente), dovendo perciò desumersi che egli non versasse in una situazione di coazione psicologica obiettivamente insostenibile e non altrimenti evitabile, se non soggiacendo alla richiesta di denaro avanzatagli da D.G..
Non sono tali da smentire logicamente una siffatta conclusione le pur icastiche espressioni estratte da alcune conversazioni tra D.G., M. ed altri imprenditori, nonché dall'interrogatorio di M., e rammentate nel ricorso, trattandosi di osservazioni estemporanee e che devono essere calibrate sulla distorta concezione dell'esercizio del potere pubblico invalsa presso quell'amministrazione, fondata sul favoritismo e sul ricatto e condivisa da tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti in quel contesto. Per tale ragione, dunque, l'omessa considerazione specifica in sentenza di tali emergenze probatorie, non essendo queste decisive ai fini di un diverso esito del giudizio, non integra il vizio del travisamento della prova per omissione, adombrato dalla difesa: esso, infatti, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, in quanto rende illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (fra molte, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).
6.2. Non è consentito il secondo motivo di ricorso, in tema di diniego delle attenuanti generiche e di quella della particolare tenuità del fatto (art. 323-bis c.p., comma 1), contestando la difesa esclusivamente il merito della valutazione compiuta dalla Corte distrettuale.
Fermi i limiti del sindacato del giudice di legittimità in questa materia (retro, p. 1.2.7), è sufficiente osservare che non può stigmatizzarsi come arbitraria o palesemente irragionevole la valutazione dei giudici d'appello, che hanno ritenuto di attribuire maggior peso al notevole importo della "tangente" corrisposta dall' A. (diecimila Euro), alla consistenza del nocumento da lui così evitato ed alla sua pronta adesione, ancorché condizionata, al quel sistema di malaffare.
6.3. Del tutto generico, infine, è l'ultimo motivo, che si risolve in una sorta di conclusione logica di sintesi, conseguente ai fatti ed agli argomenti illustrati in quelli precedenti.
6.4. Il ricorso dell'imputato A., dunque, dev'essere respinto.
Dal che consegue obbligatoriamente la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio (art. 616 c.p.p., comma 1).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo A), nonché con riferimento al reato di cui al capo H) nei confronti di C.V. e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di D.G.G., con riferimento al reato di cui al capo L) nei confronti di M.G., D.G.G. e M.M., con riferimento ai reati di cui ai capi B) ed F) nei confronti di B.E., e rinvia per nuovo giudizio su tali capi alla Corte di appello di Lecce. Rigetta nel resto i ricorsi.
Rigetta, infine, il ricorso di A.G., che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2023