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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. III, 03/11/2020, n.36916

La massima

Si configura il concorso tra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e quello di truffa ai danni dello Stato quando, dall'utilizzazione di tali documenti, derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 24 maggio 2019, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto che aveva dichiarato la penale responsabilità di B.L. e L.V., il primo per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, e il secondo per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti, e li aveva condannati alle pene reputate di giustizia, ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per B. e la recidiva reiterata ed infraquinquennale per L.. In maggior dettaglio, secondo i giudici di merito, B. avrebbe: a) quale amministratore unico della Ionica Polveri s.r.l., indebitamente conseguito la percezione delle prime due quote di un contributo concesso per un programma di investimento finanziato a norma della L. n. 488 del 1992, per un totale di 764.066,00 Euro, nelle date del 9 settembre 2003 e del 23 febbraio 2006, mediante artifici e raggiri consistiti nell'omettere di comunicare alla banca la perdita dei requisiti necessari perchè la società potesse mantenere la concessione, e perchè le spese necessarie per l'acquisto del suolo fossero ammissibili al finanziamento, nonchè nel contabilizzare fatture riconducibili ad operazioni inesistenti emesse da BL Costruzioni s.r.l. e da SGME s.r.l. tra il 2005 ed il 2007, per un imponibile totale pari a 2.031.00,00 Euro ed IVA pari a 406.200,00 Euro (capo C); b) quale amministratore unico della Ionica Polveri s.r.l., indicato, nelle dichiarazioni annuali alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 2005 e 2006, elementi passivi fittizi avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti emesse da BL Costruzioni s.r.l. e da SGME s.r.l., con indebita detrazione IVA a credito pari a 307.000,00 Euro per l'anno 2005 e a 17.000,00 Euro per l'anno 2006 (capo D); c) quale amministratore di fatto della BL Costruzioni s.r.l., indicato nelle dichiarazioni annuali alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto fatture per operazioni inesistenti, per un imponibile pari a 800.000,00 Euro, emesse da Edilizia Pace di Geometra P.G. e da E.U.R.O. Edil di L.A. nell'anno 2005, con indebita detrazione IVA a credito pari a 160.000,00 Euro per l'anno 2005 (capo E); d) quale amministratore di fatto della BL Costruzioni s.r.l., emesso fatture per operazioni inesistenti, per un imponibile pari complessivamente a 1.286.000,00 Euro, tra il 2005 ed il 2007 (capo F); e) quale amministratore unico della Ionica Polveri s.r.l., indicato nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto quote di ammortamento per 33.925,00 Euro per l'anno 2007 e 71.615,75 Euro per l'anno 2008, correlate a spese documentate da fatture per operazioni inesistenti emesse da BL Costruzioni s.r.l. e da SGME s.r.l. tra il 2005 ed il 2007, e conseguito inoltre un'indebita detrazione IVA a credito pari a 82.200,00 Euro per l'anno 2007 (capo senza numero). L., invece, quale amministratore unico della Global Premix s.r.l., avrebbe indicato nelle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto presentate negli anni 2004, 2005 2006 elementi passivi documentati da fatture per operazioni inesistenti, relativamente all'anno 2003 per un imponibile complessivo pari a 171,750,00 Euro, relativamente all'anno 2004 per un imponibile complessivo pari a 157.416,00 Euro e relativamente all'anno 2005 per un imponibile complessivo pari a 329.166,00 Euro (capo A). 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe B.L., con atto a firma degli avvocati Armando Veneto ed Enzo Sapia, nonchè L.V., con atto a firma dell'avvocato Salvatore Vito Villani. 3. Il ricorso di B.L. è articolato in quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 603 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo alla disposta revoca dell'ammissione dei testi a discarico della difesa. Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ritiene sanata l'invalidità derivante dal difetto di motivazione sulla superfluità della prova, assumendo l'assenza di una tempestiva eccezione all'udienza del 7 dicembre 2015. Si osserva che il difensore, in quella occasione, aveva manifestato la volontà di sentire i testi e chiesto un rinvio perchè, pur citati, non erano comparsi, e che identica istanza è stata formulata con l'atto di appello. Si conclude che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto procedere a rinnovazione istruttoria (si cita Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013). 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 640-bis c.p., nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta configurabilità del reato di truffa aggravata. Si deduce che la sentenza impugnata. è priva di qualunque motivazione in ordine alla condotta fraudolenta ulteriore all'impiego di fatture per operazioni inesistenti, salvo indicare il dato della mancata disponibilità del terreno venduto a terzi dal proprietario nelle more dello sviluppo del programma di investimento. Si rappresenta che Tonica Polveri s.r.l.: -) ha sempre avuto la disponibilità del terreno, elemento sufficiente per conseguire il finanziamento, senza mai perderla, nonostante una vendita intermedia a terzi; -) ha stipulato effettivamente l'atto di acquisto il 28 giugno 2005; -) ha completato la costruzione dell'opificio. Si osserva che su tali circostanze la sentenza impugnata nulla dice. Si aggiunge, poi, che la Corte d'appello ha omesso di considerare che la domanda di finanziamento è stata regolarmente approvata, che non risulta prodotta documentazione falsa o artefatta, e che l'unico elemento valorizzato attiene all'esibizione di documentazione "non corrispondente" ai requisiti previsti dal bando. Si segnala che l'esibizione di documentazione "non corrispondente" ai requisiti previsti dal bando non è condotta idonea ad indurre in errore l'organismo di controllo, come del resto riconosce la stessa Corte d'appello, laddove censura "adeguatezza e puntualità dei controlli effettuati al momento della verifica dell'investimento". 3.3. Con il terzo motivo, si denuncia si denuncia violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8, mancata assunzione di prova decisiva, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), d), ed e), avendo riguardo alla ritenuta configurabilità dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si deduce che l'affermazione dell'inesistenza delle operazioni documentate dalle fatture collide con l'accertata effettiva realizzazione dell'opificio, e che nessuna valenza dimostrativa ai fini della prova dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8, può attribuirsi al mancato rinvenimento dell'originale dei contratti. 3.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis c.p., nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che il diniego del beneficio non è sorretto da alcuna motivazione. In particolare, non è spiegato perchè l'accertata effettiva realizzazione dell'opificio non possa avere una valenza positiva, e si è trascurato il dato della notevole lontananza temporale dei fatti. 4. Il ricorso di L.V. è articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 544 c.p.p., comma 2, art. 546 c.p.p., e art. 125 c.p.p., comma 3, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo alla ritenuta configurabilità del reato ascrittogli. Si deduce che non sono stati individuati i documenti e le fatture ritenuti relativi ad operazioni inesistenti nè in primo grado nè in appello. 4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 544 c.p.p., comma 2, art. 546 c.p.p., e art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 99 c.p., comma 4, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), (Ndr: testo originale non comprensibile) raddoppio del termine di prescrizione. Si deduce aie non sono state fornite indicazioni circa l'applicabilità del raddoppio del termine di prescrizione, posiò che le condotte sono anteriori all'entrata in vigore della riforma dettata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censurè formulate nel primo motivo del ricorso di B., che contestano l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'ammissione dei testi a discarico della difesa, da parte del giudice di primo grado, ed il mancato rilievo di tale invalidità da parte della Corte d'appello. Secondo un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, e che il Collegio condivide, l'ordinanza dl revoca del provvedimento di ammissione dei testi a difesa, quand'anche viziato per difetto di motivazione sulla superfluità della prova, è affetto da nullità di ordine generale a regime intermedio (così, tra le tantissime, Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Paline, Rv. 279166-01, e Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732-01), con la conseguenza che tale invalidità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, a norma dell'art. 182 c.p.p., comma 2 e, in caso contrario, è sanata (così, esplicitamente, oltre a Sez. 6, n. 53823 del 2017, cit., anche, tra numerose altre, Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210-01, e Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257891-01). Nella specie, dal verbale dell'udienza del 7 dicembre 2015 nel corso del giudizio di primo grado risulta che: a) il Giudice, rilevata la tardività della citazione dei testi a discarico da parte della difesa, revocò i provvedimento di ammissione di detti testi; b) il difensore, pur presente, nulla eccepì in proposito e chiese un rinvio per la discussione; c) il Giudice, in linea con tale richiesta, dispose il rinvio dell'udienza per la discussione. Risulta evidente, quindi, che, pur a voler ritenere l'ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione dei testi a discarico affetta da nullità, quest'ultima, in quanto di ordine generale a regime intermedio, non è più deducibile siccome non eccepita immediatamente dal difensore presente in udienza. 3. Diverse da quelle consentite, o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel secondo motivo del ricorso di B., che contestano l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa aggravata, per la mancata risposta a specifiche deduzioni prospettate nell'atto di appello. 3.1. Va innanzitutto rilevato che, ai fini della configurabilità del reato di truffa, è sufficiente anche l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, quando da tale condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. In questo senso, infatti, si sono espresse anche le Sezioni Unite (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865-01). Queste, precisamente, hanno evidenziato che nelle "ipotesi in cui dalla condotta di frode fiscale derivi un profitto -ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni è possibile il concorso tra il delitto di frode fiscale e quello di truffa": in tal caso, "l'ulteriore evento di danno che il soggetto agente si rappresenta non inerisce al rapporto fiscale", e, quindi, "non sussiste alcun problema di rapporto di specialità tra norme, perchè una stessa condotta viene utilizzata per finalità diverse e viola diverse disposizioni di legge e non si esaurisce nell'ambito del quadro sanzionatorio delineato dalle norme fiscali, con la conseguenza della concorrente punibilità di più finalità diverse compresenti nell'azione criminosa" (cfr., in motivazione, p. 5,). 3.2. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del ricorrente per il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, perchè ha ritenuto, sulla base di plurimi elementi documentali e dichiarativi, che il medesimo, agendo quale amministratore unico della "Ionica Polveri s.r.l.", abbia realizzato una complessa condotta fraudolenta, caratterizzata anche dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di notevoli importi, e funzionale ad ottenere l'erogazione di contributi pubblici a fondo perduto, richiesti con riguardo alla realizzazione di uno stabilimento industriale per la produzione di vernici in polvere, ed effettivamente conseguiti relativamente alle prime due rate, il 9 settembre 2003 e il 23 febbraio 2006, per un totale di 764.066,00 Euro. Secondo i giudici di merito, il ricorrente, quale amministratore unico della "Ionica Polveri s.r.l." avrebbe: a) documentato i costi mediante fatture per operazioni inesistenti emesse tra il 2005 ed il 2007 nei confronti delle imprese "BL Costruzioni s.r.l." e "SGME ufficialmente risultanti come i fornitori più importanti, con riferimento ad un imponibile complessivo pari a 2.031.00,00 Euro ed IVA pari a 406.200,00 Euro; b) documentato, in particolare, i costi per la realizzazione dell'impianto con fatture risalenti - al giugno 2005, per di più emesse dalla "Commercio Edile s.r.l.", la quale aveva di fatto gestito i lavori, sebbene il permesso a costruire rilasciata alla "Ionica Polveri s.r.l." risalisse a novembre 2005 e una D.I.A. presentata il 27 dicembre 2007 indicasse come realizzate a quella data solo opere di scavo e di fondazione, c) utilizzato per l'ubicazione dello stabilimento un immobile con destinazione urbanistica non conforme allo scopo, perchè, lo stesso, al momento della prestazione della domanda della concessione del finanziamento a fondo perduto, e ancora nel marzo 2004, era ubicato in zona agricola; d) acquistato l'immobile solo in data 28 giugno 2005, quindi in epoca di molto successiva alla presentazione della domanda di finanziamento, pagando un prezzo di 30.000,00 Euro a "Commerciale Edile s.r.l.", anch'essa tacente capo all'imputato B., la quale a sua volta aveva corrisposto all'originaria proprietario dei bene, in data 16 marzo 2004, il prezzo di 4.850,00 Euro, così da sestuplicare il prezzo d'acquisto, e evidenziare spese ai fini dell'erogazione del finanziamento, ma in realtà non ammissibili per la disciplina in materia di erogazione del contributo, in quanto derivanti da operazioni tra imprese collegate. Ad avviso della Corte d'appello, quindi, la truffa sarebbe stata realizzata da B.L. quale amministratore unico di "Ionica Polveri s.r.l.", sia utilizzando le false fatture riportate nella contabilità di tale impresa ed emesse da "BL Costruzioni s.r.l." e "SGME s.r.l.", sia indicando od omettendo di indicare altre circostanze rilevanti ai fini della concessione - del finanziamento, come quelle concernenti l'idoneità del suolo - sul quale edificare l'opificio e la diretta disponibilità dello stesso. In particolare, le false fatture riportate nella contabilità di "Ionica Polveri s.r.l." sarebbero servite a giustificare spese superiori a quelle effettive, ad ottenere le due rate di anticipazione del finanziamento pubblico e a maturare IVA a credito. A fondamento di queste conclusioni, la sentenza impugnata ha evidenziato le seguenti circostanze: a) i contratti tra "BL Costruzioni s.r.l." e "Ionica Polveri s.r.l." del 28 febbraio 2005 e del 13 gennaio 2006, aventi ad oggetto la realizzazione dell'opificio, erano stati prodotti solo in fotocopia informale e presentavano firme innaturali; b) il contratto tra "SGME s.r.l." e "Ionica Polveri s.r.l.", avente ad oggetto l'assemblaggio e montaggio della linea per la produzione di vernici, era stato anch'esso prodotto in copia informale; c) il contratto tra "SGME s.r.l." e "Ionica Polveri s.r.l." si riferiva all'assemblaggio e montaggio della linea per la produzione di vernici in realtà già fornita in precedenza ad altro stabilimento di "Ionica Polveri s.r.l." da "Italfinish s.p.a.", come evincibile dalle dichiarazioni del legale rappresentante di quest'ultima società, il - quale ha riferito di aver venduto tale linea di produzione alla "Ionica Polveri s.r.l." nel 2002 (in data compresa tra il 21 ottobre ed il 31 dicembre), ossia circa tre anni prima delle fatture emesse verso "SGME s.r.l.", e di averla installata presso un altro capannone; d) i contratti stipulati tra "Ionica Polveri s.r.l." e "SGME s.r.l." avevano lo stesso oggetto dell'originarie contratto di fornitura stipulato a fine 2002 tra la "Ionica Polveri s.r.l." e "Italfinish", erano relativa ad un importo complessivo pari a 750.000,00 Euro più IVA, mentre quest'ultimo aveva un prezzo di 384.600,00 Euro più IVA, e, in ogni caso, riguardavano beni non ammissibili al finanziamento pubblico perchè non "nuovi di fabbrica", come necessario; e) i lavori per la realizzazione dell'opificio risultavano effettuati da "Edilizia Pace di Geometra P.G.", e da "Euro Edil di Leozappa Vincenzo", e per prezzi di gran lunga inferiori di quelli indicati ai fini del finanziamento. La prima aveva emesso fatture nell'anno 2005 per 520.000,00 Euro più 100.000,00 Euro per IVA, le quali, a distanza di circa due anni, nel marzo 2007, epoca del controllo, risultavano pagate solo per contanti ed esclusivamente per l'importo di 291.000,00 Euro; la sua contabilità, inoltre, era risultata assolutamente inattendibile, presentando, ad esempio, risultati di cassa negativi. La seconda aveva emesso fatture per 290.000,00 Euro, caratterizzate, tra l'altro dall'anomalia di una numerazione "bis"; inoltre L.A. ha disconosciuto le fatture emesse dalla sua impresa ed ha dichiarato di aver avuto rapporti economici con il ricorrente esclusivamente per l'acquisto di materiale cementizio per intonaci. f) il teste D.N., per un certo periodo amministratore unico di "BL Costruzioni s.r.l.", ha disconosciuto sia la documentazione utilizzata dalla "Ionica Polveri s.r.l.", sia l'esistenza di rapporti tra "BL Costruzioni s.r.l." e le ditte di cui questa si sarebbe avvalsa per i lavori ("Euro Edil di L.V.", "Edilizia Pace di Geometra P.G.", ed "Edilmac 92 s.r.l."); g) le imprese "Commercio Edile s.r.l.", "BL Costruzioni s.r.l.", e "Ionica Polveri s.r.l." facevano tutte capo al ricorrente B., anche attraverso la "SO.INVEST s.r.l." ed inoltre il medesimo B. aveva gestito le trattative precedenti alla costituzione dei rapporti tra "BL Costruzioni s.r.l." e "Edilizia Pace di Geometra P.G.", pur non avendo alcuna veste formale per procedervi. 3.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine a configurabilità e sussistenza della truffa attribuita a B.L. sono correttamente motivate. Ed infatti, l'affermazione della falsità ideologica delle fatture contabilizzate è avvenuta sulla base di un'analisi di plurime fonti di prova e di diversi e convergenti indizi, valutati sulla base di accettabili massime di esperienza. Nè tale conclusione può essere ritenuta, manifestamente illogica solo perchè l'opificio è stato realizzato:, gli elementi acquisiti sono idonei a dimostrare che le somme spese per i lavori di realizzazione dell'impianto sono state di gran lunga inferiori, oltre che per nulla documentabili, in quanto effettuate per cassa nonostante i notevoli importi asseriti, che:l ruolo svolto da "BL Costruzioni s.r.l." e da "SGME s.r.l." è stato meramente fittizio, e che almeno parte delle fatture (in particolare quelle concernenti l'assemblaggio e montaggio della linea per la produzione di vernici) sono relative a prestazioni effettuate nel 2002, in epoca addirittura precedente alla domanda di finanziamento. Questo dato è già di per sè sufficiente per ritenere integrata la truffa. Si è detto, infatti, che, ai fini della configurabilità dei reato di truffa, è sufficiente anche l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, quando da tale condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. Nella specie, come osservato dalla Corte d'appello, le false fatture sono servite (anche) a giustificare spese superiori a quelle effettive e ad ottenere le due rate di anticipazione del finanziamento pubblico. 4. Diverse da quelle consentite, o comunque manifestamente infondate, sono anche le censure enunciate nel terzo motivo del ricorso di B., che contestano l'assenza di motivazione in ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si è già detto in precedenza (3.2 e 3.3), perchè è corretta la conclusione secondo cui le fatture contabilizzate da "Ionica Polveri s.r.l.", ed emesse da "BL Costruzioni e da "SGME s.r.l.", sono relative ad operazioni inesistenti. Occorre aggiungere che, per le medesime ragioni, gli elementi indicati in quella sede risultarle correttamente utilizzati per affermare anche la falsità delle fatture emesse da "Euro Edil di L.V." e da "Edilizia Pace di Geometra P.G. ed utilizzate da "BL Costruzioni s.r.l.". Di conseguenza, è immune da vizi ritenere che B.L.: a) quale amministratore unico di "Ionica Polveri s.r.l."" riportando nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali di tale impresa le false fatture emesse da "BL Costruzioni s.r.l." e da "SGME s.r.l.", fece conseguire alla ditta da lui amministrata un'indebita detrazione IVA a credito pari a 307.000,00 Euro per il 2005, a 17.000,00 Euro per il 2006 e una deduzione indebita di quote di ammortamento pari a 33.950 Euro per i 2007 e a 71.615,75 Euro per il 2008; b) quale amministratore di fatto di "BL Costruzioni s.r.l." riportando nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali di tale impresa le false fatture emesse da "Euro Edil di L.V." e da "Edilizia Pace di Geometra P.G." per i lavori relativi all'opificio di "Ionica Polveri s.r.l." e a queste ditte apparentemente subappaltati, fece conseguire alla ditta da lui amministrata un'indebita detrazione IVA a credito pari a 160.000,00 Euro per il 2005; c) quale amministratore di fatto di "BL Costruzioni s.r.l.", rilasciò nei confronti di "Ionica Polveri s.r.l." false fatture per i medesimi lavori per un importo pari a 1.286.00 Euro più IVA per 257.200 Euro nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007. 5. Prive di specificità sono anche censure dedotte nel quarto motivo del ricorso di B., che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per l'assenza di motivazione. Le censure infatti, non si confrontano con le indicazioni esposte nella sentenza impugnata. Questa decisione; infatti, ha evidenziato che i fatti sono gravi sia per il danno prodotto, sia per la complessità del sistema fraudolento ideato ed attuato, sottolineando come attraverso la truffa sia stato illecitamente conseguito e non restituito un contributo pubblico per 764.066,00 Euro, e come i reati fiscali siano stati realizzati utilizzando una girandola di società e documenti mendaci. Nè, del resto, può essere trascurato che i giudici di merito hanno ritenuto a carico del ricorrente la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. 6. Diverse da quelle consentite, o comunque manifestamente infondate, sono anche le censure formulate nel primo motivo del ricorso di L., che contestano l'assenza di motivazione in ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti al medesimo ascritti. La sentenza impugnata ha, affermato, la responsabilità di L.V. per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti commessi quale amministratore della società "Global Premix s.r.l." nel 2003 con riferimento ad un imponibile pari a 171.750,00 Euro ed IVA pari a 34.350,00 Euro per l'anno 2002, nel 2004 con riferimento ad un imponibile pari a 157.416,00 Euro ed IVA pari a 31.483,00 Euro per l'anno 2003, e nel 2005 con riferimento ad un imponibile pari a 329.166,00 Euro per l'anno 2004. Segnatamente, la Corte d'appello ritiene che "Global Premix s.r.l." aveva utilizzato in contabilità e riportato nelle dichiarazioni fiscali false fatture emesse da "BL Costruzioni s.r.l." per un appalto, avente ad oggetto la realizzazione di un opificio, in realtà non eseguito, al fine di ottenere la concessione di un contributo pubblico. A fondamento di questa conclusione, si evidenzia, in particolare, che "Global Premix s.r.l.": a) risultava aver acquistato il terreno su cui realizzare l'opificio al prezzo di 337.500,00 Euro per poi rivenderlo dopo circa due anni al prezzo di 213.037,82 Euro, con una perdita di oltre 100.000,00 Euro; b) risultava aver versato acconti per 329.167,00 Euro oltre IVA a "BL Costruzioni s.r.l." senza mai comunicare la data di inizio dei lavori; c) risultava aver corrisposto alcuni di questi acconti, ricevendo le relative fatture, in date successive a quella in cui aveva rivenduto il terreno e nonostante la mancata realizzazione dell'opificio, per disciplina contrattuale, comportasse la perdita di tutti gli acconti a titolo di penale; d) non aveva più trasmesso gli stati di avanzamento al Ministero dopo aver ricevuto la prima rata del contributo pubblico. Anche le conclusioni appena indicate sono correttamente motivate. Ed infatti, l'affermazione della falsità ideologica delle fatture contabilizzate è avvenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, desunti da risultanze neppure contestate nel ricorso. 7. Manifestamente infondate, infine, sono le censure formulate nel secondo motivo del ricorso di L., che contestano la mancata dichiarazione della prescrizione, stante anche l'applicabilità della disciplina anteriore a quella introdotta con L. 5 dicembre 2005, n. 251. La sentenza impugnata, infatti, nella terzultima e nella penultima pagina, spiega correttamente perchè il tempo necessario a prescrivere i reati attribuiti a L. sarebbe stato, nella - disciplina anteriore alla L. n. 251 del 2005, pari a sedici anni e otto mesi, e nella disciplina introdotta dalla legge appena citata pari a ventidue anni e sei mesi. Aggiunge, inoltre, e non è contestato nel ricorso, che a questi periodi debbono essere aggiunti ulteriori 441 giorni per sospensione della prescrizione. Deve perciò concludersi che la data per la maturazione della prescrizione per il reato commesso nel 2003 sarebbe scaduta non prima del 2021, e successivamente quelle relativa ai -reati commessi nel 2004 e nel 2005. 8, Alla dichiarazione di inammissibilità de ricorsi segue la condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese processuali, e -- ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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Mandato di arresto europeo - Germania - Truffa e frode informatica
Concordato in appello: inammissibili ricorso relativo alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Patteggiamento: inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Concordato: la mancata ammissione al concordato in sede di gravame può formare oggetto di motivo di ricorso
Riforma Cartabia: rimessa alle Sezioni Unite la questione sulla competenza del giudice di pace per il reato di lesioni volontarie personali
La causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000 trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto
Rapina impropria: ne risponde anche chi pur non avendo partecipato alla sottrazione della cosa la riceva immediatamente dopo
Rapina: ricorre l'aggravante del travisamento nel caso in cui l'agente indossi una mascherina
Rapina: l'uso dell'arma non assorbe l'aggravante del nesso teleologico per i reati connessi di detenzione o porto illegale di armi
Rapina impropria: l’immediatezza non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della cosa e l'uso della violenza
Rapina: è sufficiente l'utilizzo da parte dell'agente di un ridotto coefficiente di forza impeditiva contro la persona offesa
Rapina: per l'aggravante dell'uso delle armi è sufficiente l'utilizzo di un'arma giocattolo
Rapina: l'aggravante del luogo di privata dimora può applicarsi anche se il fatto si è svolto nell'abitazione dell'agente
Rapina: sussiste il concorso di persone in caso di promessa di acquistare i beni provenienti dal reato
Rapina e danno di speciale tenuità: non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto
Rapina: l'elemento oggettivo può essere costituito anche dal compimento di un'azione violenta nei confronti di una res
Rapina impropria: l'aggravante delle più persone riunite sussiste in caso di simultanea presenza di due compartecipi
L'elemento psicologico specifico nel delitto di rapina può essere integrato anche dal dolo concomitante o sopravvenuto
Rapina: legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, c.p. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, co. 1, c.p.
Rapina: sull'aggravante speciale delle più persone riunite
Tentativo di rapina impropria: sussiste se l'agente non conclude la condotta indipendente dalla propria volontà
Rapina: se commessa in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'aggravante ex art. 628 prevale su quella ex art. 61, n. 5 c.p.
Rapina impropria: sull'aggravante del nesso teleologico in caso di morte della persona offesa
Rapina: per l’aggravante delle più persone riunite è richiesta la presenza (nota alla vittima) di almeno due persone
Ricorso per cassazione: Sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati
MAE - Germania
Continuazione: non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento
Omesso versamento IVA: sull'interesse ad impugnare per ottenere assoluzione con formula piena
Omesso versamento IVA: sulla preclusione al patteggiamento per mancata estinzione del debito tributario
Omesso versamento IVA: il contribuente deve dimostrare l'inattendibilità della compilazione del quadro VL
Omesso versamento IVA: non è richiesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione fiscale del contribuente
Omesso versamento IVA : configurabile il concorso con la bancarotta impropria mediante operazioni dolose
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato dopo la dichiarazione di imposta
Omesso versamento IVA: il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: la qualifica di legale rappresentante di società si acquisisce con l'atto di conferimento della nomina
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente
Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
Fatture per operazioni inesistenti: sulla figura del cd. "autore mediato"
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato

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