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Cassazione Penale

Cassazione penale , sez. III , 19/02/2021 , n. 11216

La massima

In tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all' art. 8 d.lg. n. 74 del 2000 , il «luogo in cui il reato è stato consumato», previsto come criterio determinativo della competenza dall' art. 8, comma 1, c.p.p. - dalla cui inapplicabilità discende la competenza del giudice del luogo di accertamento del reato, ex art. 18, comma 1, d.lg. n. 74 del 2000 – deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza adottata in data 23 luglio 2020, e depositata in data 29 luglio 2020, il Tribunale di Bari, pronunciando in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., ha confermato il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, che, per quanto di interesse in questa sede, aveva disposto il sequestro preventivo a fini di confisca diretta di denaro per Euro 7.824.340,89 nei confronti della società "Velga s.r.l." e per Euro 7.469.228,65 nei confronti della società "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", nonché , in subordine, in caso di patrimoni societari incapienti, il sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente di beni nella disponibilità di G.G., fino alla concorrenza delle precisate somme. I reati per i quali é stata disposta la misura, ed ascritti a G., siccome amministratore di fatto delle società "Velga s.r.l." e "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", sono quelli di cui: 1) al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, in riferimento alla società "Velga s.r.l.", commesso il (OMISSIS); 2) al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, in riferimento alla società "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", commesso il (OMISSIS); 3) al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, in riferimento alla società "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", commesso il (OMISSIS); 4) al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 in riferimento alla società "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", commesso dal (OMISSIS) al (OMISSIS); 5) al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1, in riferimento alla società "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", commesso il (OMISSIS); 6) al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1, in riferimento alla società "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", commesso il (OMISSIS). 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe G.G., con atto sottoscritto dagli avvocati Giuseppe Modesti e Andrea Moreno, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 18 nonché artt. 8 e 16 c.p.p., a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), avendo riguardo al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari. Si deduce che erroneamente é stata rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari, essendo competente il Tribunale di Roma. Si premette che correttamente il Tribunale del riesame ha individuato come reato sulla cui base determinare la competenza quello di cui al capo 4 della rubrica, concernente il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 in riferimento alla società "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", e contestato come commesso dal (OMISSIS) al (OMISSIS). Si critica, però, la conclusione secondo cui non vi é certezza sul luogo di commissione di quel reato, e che, quindi, deve applicarsi il criterio residuale indicato dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, e cioè quello del giudice del luogo di accertamento del reato. Si osserva che "Consorzio Energetico Italiano" originariamente era un ente con sede in Roma, avente come legale rappresentante B.M., e solo successivamente fu trasformato in "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", precisamente con Delib. assembleare 23 dicembre 2014, iscritta nel registro delle imprese in data 26 gennaio 2015. Si rileva, poi, che le argomentazioni del Tribunale del riesame (pag. 34) per affermare la competenza del Tribunale di Bari muovono da considerazioni relative al "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", e non al "Consorzio Energetico Italiano". Si sottolinea che la regola di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, opera solo se la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8 c.p.p. (si cita Sez. 3, n. 29519 del 10/05/2019). 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 220 disp. att. c.p.p. e art. 63 c.p.p., comma 2, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), avendo riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di M.M., in particolare ai fini della decisione sulla eccezione di incompetenza per territorio. Si deduce che l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari é stata rigettata anche in ragione delle dichiarazioni rese da M.M., già legale rappresentante di "Consorzio Energetico Italiano" in data 1 luglio 2016, assunte di iniziativa della Guardia di Finanza di Tivoli e non spontaneamente rese. Si rappresenta che M.M., con informativa del 26 giugno 2019, é stato denunciato per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 dalla Guardia di Finanza di Bari, quale amministratore unico di "Consorzio Energetico Italiano", in concorso con il ricorrente, e che lo stesso, già a maggio/luglio 2016, doveva ritenersi indagabile per il reato di omessa dichiarazione per il periodo di imposta 2014. Sulla base di questa premessa, si conclude che al precisato M.M. spettavano le garanzie difensive già in sede di verifica tributaria, e che, quindi, le sue dichiarazioni sono inutilizzabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Infondate sono le censure formulate nel primo motivo e che contestano l'affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Bari. 2.1. Per chiarezza, é utile individuare l'esatto significato delle censure, e, quindi, della questione da esaminare. Risulta non contestato nel ricorso che, nella specie, il reato determinativo dell'attribuzione della competenza per territorio é il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui al capo 4 della rubrica. Le critiche riguardano la ritenuta applicabilità del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, laddove prevede: "se la competenza per territorio peri delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'art. 8 c.p.p., é competente il giudice del luogo di accertamento del reato", in quanto sarebbe erronea l'affermazione dell'ordinanza impugnata circa la impossibilità di individuare il luogo di commissione del precisato reato, quando, invece, lo stesso é da ritenere commesso in (OMISSIS), sede dell'ente emittente le false fatture. La questione giuridica da esaminare, quindi, attiene alla determinazione delle condizioni per l'applicabilità del criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 1, che radica la competenza nel "luogo in cui il reato é stato commesso" (i successivi commi 2, 3 e 4, hanno riguardo, rispettivamente, al fatto dal quale é derivata la morte di una o più persone, al reato permanente e al delitto tentato), in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). 2.2. Il Collegio ritiene di dover precisare, innanzitutto, che il "luogo in cui il reato é stato commesso", previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8 c.p.p., comma 1, - e alla cui inapplicabilità discende, nel caso del delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 l'operatività della regola della competenza del "giudice del luogo di accertamento del reato", fissata dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1 - deve essere accertato sulla base di elementi oggettivi e non di mere congetture, idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti. Il principio dell'individuazione del "luogo in cui il reato é stato commesso" sulla base di elementi oggettivi e non di mere congetture, nei termini precedentemente indicati, risponde alla necessità di assicurare che l'attribuzione della competenza avvenga sulla base di valutazioni oggettivamente verificabili, e non, invece, eccessivamente discrezionali ed altamente opinabili, in contrasto, innanzitutto, con il principio della precostituzione per legge del giudice naturale, di cui all'art. 25 Cost., comma 1, e poi, anche con le esigenze di stabilità del processo, implicite nel principio di ragionevole durata dello stesso, fissato dall'art. 111 Cost., comma 2. La stessa, del resto, si pone in linea con una cospicua elaborazione giurisprudenziale di legittimità. Invero, già pochissimo tempo dopo l'entrata in vigore del codice di rito del 1988, una decisione enunciò il principio generale secondo cui la competenza per territorio deve essere accertata in base ad elementi oggettivi, desumibili con certezza dalle prove acquisite, e non sulla base di mere congetture (così Sez. 6, n. 4602 del 21/12/1992, dep. 1993, Ferlin, Rv. 192964-01). Questa regola ha poi trovato applicazione con riguardo a molteplici fattispecie di reato. Ad esempio, si é osservato che, ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, che si consuma all'atto della ricezione, da parte dell'agente, della cosa proveniente da delitto, l'indagine concernente l'individuazione del luogo in cui il bene é stato ricevuto, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri, con la conseguenza che, in caso di mancanza o di equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. (così Sez. 1, n. 24934 del 24/02/2004, Bujar, Rv. 228778-01). Analogamente, con riferimento a delitti concernenti gli stupefacenti, si é affermato che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, l'individuazione del luogo del commesso reato non può essere effettuata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese in proposito dall'imputato, a meno che le stesse non siano sorrette dai necessari riscontri, anche indiziari, purché specifici (cfr., per tutte, Sez. 7, n. 2851 del 19/10/2017, dep. 2018, Xhilaga, Rv. 271950-01, nonché Sez. 1, n. 24113 del 26/05/2009, Dhiab Ramzi, Rv. 244033-01). La medesima regola, inoltre, risulta applicata anche in relazione ad un procedimento in cui la competenza era da determinare proprio avendo riguardo al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (così Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019, dep. 2020, Bracco, massimata per altro, in motivazione, p. 1.8. del Considerato in diritto). Precisamente, in tale occasione si é osservato che, siccome "in nessuna delle sentenze di merito é stato individuato con certezza il luogo ove tali fatture furono predisposte - verosimilmente lo studio professionale dei ricorrenti P. e C., in quanto ideatori dell'evasione fraudolenta, ma comunque in luoghi diversi, a seconda dei fornitori di beni e servizi coinvolti -, la competenza é stata correttamente attribuita al giudice di Milano, luogo di accertamento del reato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18 comma 1". 2.3. Il Collegio osserva, poi, che l'accertamento del "luogo in cui il reato é stato commesso", con riferimento alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 non può dirsi fondato sulla base di elementi oggettivi solo perché é individuata la sede dell'ente cui é attribuibile l'emissione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti. Innanzitutto, infatti, non può dirsi rispondente ad una massima di esperienza l'affermazione secondo cui le false fatture, almeno quando riguardano operazioni del tutto inesistenti, sono state emesse nel luogo in cui ha sede la ditta di emissione. Invero, proprio perché si tratta di documenti del tutto mendaci, e di "comodo" per altri soggetti, non vi sono ragioni per ritenere con ragionevole certezza che gli stessi, per ciò solo, siano stati emessi o rilasciati nel luogo in cui ha formalmente sede la ditta cui sono riferibili. Si può aggiungere, poi, che una conferma di questa osservazione sembra desumibile dal dato normativo. Da un lato, infatti, non é stato in alcun modo cristallizzato, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 il criterio del luogo in cui ha sede la ditta emittente, pur essendosi attribuito espressamente rilievo, proprio nel D.Lgs. n. 74 del 2000, al "luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale" (art. 13, comma 2 D.Lgs. cit.), e quindi alla sede della ditta, con riferimento ai delitti previsti dal capo I del titolo II del medesimo D.Lgs. (il reato di fatture per operazioni inesistenti é invece contemplato dal capo II). Dall'altro, poi, questa mancata previsione é ancor più significativa se si considera che una regolamentazione della competenza per territorio per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 é stata comunque dettata, all'art. 13, comma 3 D.Lgs. cit., per l'ipotesi di fatture o altri documenti emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, e che, anche in questo caso, nessun riferimento é stato effettuato al criterio della sede dell'azienda o delle aziende. 2.4. L'ordinanza impugnata ha ravvisato la competenza territoriale del Tribunale di Bari, quale luogo di accertamento del reato di cui al capo 4 della rubrica in applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, osservando che risulta impossibile individuare il luogo di commissione del medesimo delitto, anche perché quest'ultimo non può ritenersi corrispondente a quello della sede del "Consorzio Energetico Italiano", ente emittente le false fatture. A fondamento di questa conclusione, il Tribunale del riesame ha evidenziato che il "Consorzio Energetico Italiano" é una mera "cartiera". Ha poi precisato che la natura fittizia di tale ente si desume non solo dalle dichiarazioni rese da M.M. in data 1 luglio 2016, ma, "in ogni caso", dal mancato rinvenimento delle scritture contabili del consorzio, nonché dall'assenza di una qualsiasi organizzazione o di un'effettiva sede legale ed operativa del medesimo. Le indicazioni fattuali indicate sono contestate, nel ricorso, sulla base di mere asserzioni: in particolare, nulla si osserva in ordine ai rilievi concernenti il mancato rinvenimento delle scritture contabili del "Consorzio Energetico Italiano", nonché dall'assenza di una qualsiasi organizzazione o di un'effettiva attività operativa del medesimo. 2.5. In considerazione dei principi applicabili, e degli elementi evidenziati nell'ordinanza impugnata, e allo stato non confutati, deve concludersi che corretta é l'affermazione della competenza del Tribunale di Bari, a norma del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, stante l'inapplicabilità del criterio del luogo di commissione del reato di cui all'art. 8 c.p.p.. Ed infatti, la totale fittizietà delle operazioni documentate nelle fatture oggetto di contestazione esclude di poter ritenere che il luogo di consumazione del reato sia individuabile in quello della sede dell'ente emittente. Invero, come precedentemente osservato, innanzitutto, il luogo di commissione del reato, anche con riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 deve essere accertato sulla base di elementi oggettivi, e non di mere congetture, idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, alo stato degli atti. Inoltre, non può dirsi rispondente ad una massima di esperienza l'affermazione secondo cui le false fatture, almeno quando riguardano operazioni del tutto inesistenti, sono state emesse nel luogo in cui ha sede la ditta di emissione. 3. Le considerazioni precedentemente esposte implicano l'inammissibilità, per difetto di specificità, delle censure formulate nel secondo motivo, che contestano l'utilizzabilità delle dichiarazioni di M.M., anche ai fini della decisione sulla eccezione di incompetenza per territorio, sul rilievo che le stesse avrebbero dovuto essere acquisite con le garanzie riconosciute alle persone indagate a norma degli artt. 63 e 63 c.p.p.. Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, quello in forza del quale il giudice dell'impugnazione non é tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (cfr., specificamente: Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Arena, Rv. 260678-01; Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299-01). Nella specie, l'ordinanza impugnata ha espressamente precisato che la natura fittizia del "Consorzio Energetico Italiano" si desume non solo dalle dichiarazioni rese da M.M. in data 1 luglio 2016, ma, "in ogni caso", dal mancato rinvenimento delle scritture contabili del consorzio, nonché dall'assenza di una qualsiasi organizzazione o di un'effettiva sede legale ed operativa del medesimo. Di conseguenza, posto che le conclusioni del Tribunale sono state raggiunte indipendentemente dall'impiego delle dichiarazioni di M.M., e sono da ritenere immuni da vizi, non occorre in questa sede pronunciarsi sulla utilizzabilità o inutilizzabilità delle precisate dichiarazioni. 4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2021. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
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Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
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Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio

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