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Cassazione Penale

Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2859

La massima

In tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , non si applica al soggetto che cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice della autofattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 16 dicembre 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino che aveva affermato la penale responsabilità di D.P. per il reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e alle pene accessorie di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000 per pari durata. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, D.P., in qualità di rappresentante legale dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi, aveva indicato, nella dichiarazione integrativa relativa all'anno di imposta 2010, presentata il 20 settembre 2012, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti, procurandosi indebite deduzioni, pari, ai fini IRPEF, a 211.395,00 Euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe D.P., con atto sottoscritto dall'avvocato Felice Carbone, articolando nove motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 548, 171, lett. d), e 178, lett. c), c.p.p., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d), c.p.p., avuto riguardo alla omessa notifica dell'estratto contumaciale. Si deduce che la Corte d'appello illegittimamente ha rigettato il motivo di gravame con cui si eccepiva la mancata dichiarazione di contumacia dell'imputato e la omessa notifica del relativo estratto contumaciale da parte del Giudice di prima cura, rilevando che, benché l'udienza preliminare ed il decreto di rinvio giudizio fossero successivi all'entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67, le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della stessa continuavano ad applicarsi ai procedimenti già in corso. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 137 e 142 c.p.p., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d) c.p.p., avuto riguardo alla mancata sottoscrizione dei verbali stenotipici. Si deduce che erroneamente la Corte territoriale non ha rilevato la nullità dei verbali stenotipici del procedimento in primo grado, che non risultavano sottoscritti né dal Giudice, né dal cancelliere e né dall'ausiliario, in nessuna pagina, compresa l'ultima, in violazione dell'art. 142 c.p.p., che prevede la nullità dei verbali di udienza privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente. Si osserva che tale interpretazione è stata condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito il principio per cui la nullità può essere eccepita solo laddove manchi la sottoscrizione dell'ultima pagina del verbale (si cita Sez. 6, n. 936 del 31/03/1993, Irrera ed altro, Rv. 194380-01). 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 429 c.p.p., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d) c.p.p., avuto riguardo alla indeterminatezza del capo di imputazione. Si deduce che il capo di imputazione risulta eccessivamente generico, siccome si è limitato ad individuare la norma violata e a rilevare la presenza di elementi passivi fittizi nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2010, e che non vi è stata alcuna allegazione delle fatture che si assumono essere false, né acquisizione delle stesse nel fascicolo per il dibattimento, con conseguente compressione del diritto di difesa. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 603 e 178 c.p.p., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), c.p.p., avuto riguardo alla omessa assunzione di prova liberatoria decisiva, costituita dall'atto amministrativo con cui l'imputato ha definito la pendenza con l'Amministrazione finanziaria. Si rileva che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa, non prendendo in considerazione il fatto dell'avvenuto annullamento del processo verbale di constatazione da parte della Commissione tributaria provinciale di Avellino, e la conseguente necessità di acquisire l'atto con cui l'imputato ha definito la pendenza con l'Amministrazione finanziaria. 2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., avuto riguardo alla erronea qualificazione giuridica della condotta. Si deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sussistente la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000. Si osserva, difatti, che, ai fini della configurabilità del reato in contestazione con riguardo all'evasione delle imposte sui redditi, rilevano solo le operazioni oggettivamente inesistenti e non anche quelle solo soggettivamente inesistenti (si cita Sez. 3, n. 16768 del 24/01/2019, Barbanti), e che, nella specie, la sentenza impugnata ammette la fittizietà solo soggettiva delle autofatture prodotte, e, quindi, l'effettività delle operazioni riportate in detrazione. 2.6. Con il sesto motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 521 e 597, comma 1, c.p.p., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., avuto riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nella figura delittuosa di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000. Si evidenzia che la Corte d'appello ha escluso la riqualificazione del fatto nella figura di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, non considerando che i documenti mendaci, come in genere avviene nel settore dei rottami ferrosi, erano costituiti da autofatture, emesse dall'imputato, siccome titolare della ditta cessionaria del bene ed unico soggetto obbligato a liquidare l'IVA, in sostituzione del cedente. 2.7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, con riferimento all'art. 125, comma 3, c.p.p. e agli artt. 132 e 133 c.p., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., avuto riguardo alla determinazione della pena. Si deduce che la Corte territoriale ha ritenuto corretta la determinazione della pena come irrogata in primo grado ricorrendo ad una formula di stile, in violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, affermati anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Corti Europee. 2.8. Con l'ottavo motivo, si denuncia violazione di legge, con riferimento all'art. 125, comma 3, c.p.p. e agli artt. 132 e 133 c.p., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., avuto riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso ogni motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, omettendo anche qualunque riferimento ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.. 2.9. Con il nono motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento all'art. 125, comma 3, c.p.p., agli artt. 132 e 133 c.p. e all'art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., avuto riguardo alla durata delle pene accessorie irrogate. Si deduce che la sentenza impugnata non ha motivato in ordine a qualità e quantità delle pene accessorie irrogate, in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene applicabili, in materia, i principi in tema di valutazione discrezionale della pena di cui agli artt. 132 e ss. c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'omessa notifica dell'estratto contumaciale, deducendo che il procedimento è iniziato prima dell'entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67, istitutiva del processo in assenza in luogo di quello contumaciale, sebbene l'azione penale sia stata esercitata dopo detta entrata in vigore. Invero, come precisato dall'art. 15-bis, comma 1, della L. n. 67 del 2014, inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, "le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità". Ora, nella specie, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato il 27 gennaio 2015, e l'udienza preliminare ed il decreto di rinvio a giudizio sono del 15 giugno 2016. Risulta, quindi, evidente che alla data di entrata in vigore della L. n. 67 del 2014, l'imputato non poteva essere già stato dichiarato contumace. Di conseguenza, correttamente al procedimento in esame non è applicabile la disciplina del processo in contumacia e, quindi, non spettava all'imputato la notifica dell'estratto contumaciale. 3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la mancata dichiarazione di nullità dei verbali stenotipici del procedimento in primo grado, perché non sottoscritti né dall'ausiliario, né dal cancelliere, né dal Giudice. In effetti, costituisce principio giurisprudenziale consolidato, dal quale non emerge né è indicata ragione per discostarsi, quello in forza del quale, in tema di documentazione degli atti, le carenze od omissioni nella trascrizione o sottoscrizione dei verbali stenotipici delle udienze dibattimentali non danno luogo ad alcuna nullità, atteso che l'art. 142 c.p.p. prevede come causa di nullità della documentazione delle attività processuali soltanto la mancata sottoscrizione del verbale riassuntivo d'udienza da parte dell'ausiliario del giudice che lo ha redatto, mentre la trascrizione stenotipica delle udienze o il testo delle relative registrazioni costituiscono documenti che devono essere uniti agli atti del processo insieme ai nastri e, come tali, è sempre possibile procedere a una loro rilettura o trascrizione (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 857 del 15/05/2019, dep. 2020, Gentile, Rv. 278084-01, nonché Sez. 6, n. 26018 del 10/03/2008, Borrata, Rv. 241043-01). 4. Manifestamente infondate ancora sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano la mancata dichiarazione della nullità dell'imputazione, perché indica genericamente la norma violata e perché non sono allegate le fatture ritenute mendaci. In giurisprudenza, si è già precisato che, in tema di reati tributari, la mancanza nel capo di imputazione di una specifica e analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 2, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione (così Sez. 3, n. 20858 del 07/11/2017, dep. 2018, Dorini, Rv. 272788-01, la quale ha ritenuto sufficiente il fatto che il capo di imputazione fosse corredato di prospetti contenenti gli importi riferiti a ciascuna prestazione fatturata, nonché i nominativi della società emittente). Nella specie, alla richiesta ed al decreto di rinvio, come osserva la sentenza impugnata, era allegato l'elenco delle fatture ritenute mendaci, con indicazione puntuale per ciascuna di esse, tra l'altro, della data di emissione, dell'imponibile e del soggetto emittente. Ne' può refluire sulla precisione del capo di imputazione la mancata acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle fatture che si assumono falsificate, poiché non occorre certo la presenza fisica delle stesse agli atti del processo per assicurare la comprensione dell'accusa. 5. Prive di specificità sono le censure proposte con il quarto motivo, che contestano il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avente ad oggetto l'atto con il quale l'imputato ha definito la sua pendenza con l'Amministrazione finanziaria. Da un lato, infatti, entrambi i giudici di merito si sono confrontati con la sentenza della Commissione Tributaria di annullamento del processo verbale di constatazione, dando una spiegazione in ordine alla non decisività di tale pronuncia. Dall'altro, il ricorrente non spiega nemmeno perché l'atto con il quale l'imputato ha definito la sua pendenza con l'Amministrazione finanziaria avrebbe un significato dimostrativo autonomo rispetto alla sentenza della Commissione Tributaria, e concretamente rilevante ai fini della presente decisione. 6. Infondate sono le censure formulate con il quinto motivo, che contestano la configurabilità del reato, deducendo che l'inesistenza soggettiva delle operazioni documentate dalle fatture non esclude l'esistenza e la rilevanza dei costi ai fini delle imposte sui redditi, e, quindi, non integra un'evasione di queste. Appare utile premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378-01, e Sez. 3, n. 28352 del 21/05/2013, l'Custodi, Rv. 256675-01). Ora, anche a voler ipotizzare che l'inesistenza soggettiva delle operazioni documentate dalle fatture non esclude l'esistenza e la rilevanza dei costi ai fini delle imposte sui redditi, la situazione è comunque diversa nel caso di specie. Invero, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, le fatture: -) risultano emesse con riferimento a numerosissime persone anziane, titolari esclusivamente di redditi di pensione, e quasi tutte decedute nel 2010 o comunque poco tempo dopo il rilascio della fattura (una anche prima); -) non hanno allegato il documento di identità del venditore; -) risultano tutte pagate tramite cassa contanti; -) ammontano complessivamente, sebbene per un solo anno, il 2010, all'importo di 492.998,50 Euro. Gli elementi appena indicati, in effetti, consentono legittimamente di affermare la falsità ideologica delle fatture anche sotto il profilo oggettivo dell'entità dei costi, quanto meno in parte. Invero, la fittizietà soggettiva della fattura può legittimamente essere considerata indizio, non certo risolutivo, ma nemmeno del tutto irrilevante, in ordine alla inaffidabilità complessiva della stessa, e, quindi, alla inesistenza dell'operazione, quanto meno negli esatti termini economici documentati. Inoltre, e soprattutto, risulta abnorme l'indicazione di pagamenti per cassa contanti di somme pari a 492.998,50 Euro nell'arco di un solo anno di esercizio, il 2010. 7. Infondate sono anche le censure esposte nel sesto motivo, che contestano la mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, deducendo che i documenti mendaci sono costituita da autofatture formate dal medesimo soggetto che le ha poi utilizzate in dichiarazione. Costituisce principio ampiamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti, né al consulente fiscale che con il primo concorra, quale extraneus, nella commissione di ciascuno dei reati oggetto di volontà comune, in considerazione della natura paritaria del titolo di responsabilità previsto dall'art. 110 c.p. (così, tra le tantissime, Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, Rossinelli, Rv. 280370-01, e Sez. 3, n. 5434 del 25/10/2016, dep. 2017, Ferrari, Rv. 269279-01). Il medesimo principio deve trovare applicazione anche nel caso di autofattura, quale è quella rilasciata dal titolare della ditta cessionaria di un bene ed unico soggetto obbligato a liquidare l'IVA in sostituzione del cedente. Anche in questò caso, infatti, la medesima persona prima forma, a suo nome, e in applicazione di una espressa previsione di legge, la fattura, il cui contenuto è mendace, e, poi, ancora agendo in proprio, utilizza la stessa in una dichiarazione fiscale a sua firma, al fine di evadere le imposte dovute. Di conseguenza, deve affermarsi che in caso di autofattura mendace poi utilizzata dal medesimo soggetto sono configurabili sia il reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, sia il reato di cui all'art. 2 del medesimo D.Lgs. n. Nella specie, pertanto, del tutto legittimamente è stato contestato e ritenuto il delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000. 8. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel settimo motivo, che contestano la determinazione della pena, deducendo che la quantificazione della stessa è stata giustificata sulla base di una mera formula di stile. La sentenza impugnata, infatti, correttamente rileva che la pena, fissata in un anno e sei mesi di reclusione, è stata determinata in misura corrispondente al minimo edittale. 9. Diverse da quelle consentite sono le censure proposte con l'ottavo motivo, che contestano la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena. Va innanzitutto rilevato che il beneficio della sospensione condizionale della pena non è stato richiesto né con l'atto di appello, né nel giudizio di secondo grado. Inoltre, la sentenza di primo grado aveva già espressamente precisato che non vi erano le condizioni per la concessione del beneficio in discorso perché l'imputato ne aveva già usufruito in due precedenti occasioni. 10. Manifestamente infondate, infine, sono le censure esposte nel nono motivo, che contestano la misura delle pene accessorie, deducendo che la stessa è stata fissata senza l'offerta di alcuna motivazione. La sentenza impugnata, infatti, ha osservato che l'entità delle pene accessorie è proporzionata ai fatti. E tanto è ampiamente sufficiente, specie se si considera che le pene accessorie sono state determinate in misura prossima al minimo edittale e comunque non superiore alla media edittale. 11. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La costituzione del rapporto processuale di impugnazione, per essere le censure nel complesso non manifestamente infondate, non determina l'applicazione della prescrizione, perché: -) la condotta illecita di presentazione della dichiarazione integrativa è stata consumata il 20 settembre 2012; -) il termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000, computando l'interruzione, è pari a dieci anni; -) deve aggiungersi un ulteriore periodo di sospensione pari a complessivi 229 giorni, per due rinvii di udienza, uno dal 22 giugno 2018 al 26 novembre 2018, l'altro dal 26 aprile 2019 all'11 ottobre 2019. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2022. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2023

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Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
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Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
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Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9

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