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Cassazione Penale

Cassazione penale , sez. III , 11/01/2022 , n. 15208

La massima

È configurabile il concorso tra i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione infedele, di cui agli artt. 2 e 4 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , e quello di di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all' art. 216, comma 1, n. 2, l. fall ., sussistendo un rapporto di eterogeneità strutturale tra le fattispecie, posto che la condotta di presentazione di una dichiarazione dei redditi fraudolenta o infedele, seppur preceduta dalla condotta di distruzione od occultamento della contabilità, non è elemento specializzante del delitto fallimentare.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. I sigg.ri R.P. e F.S. ricorrono per l'annullamento della sentenza del 19/02/2021 della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del 14/10/2019 del GIP del Tribunale di quella stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del R. in ordine al delitto di cui al capo F (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11), perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato nei suoi confronti la pena nella misura di due anni e otto mesi di reclusione, confermando nel resto la condanna di entrambi gli imputati per i reati di cui ai capi A (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2) e B (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4), ascritti al F., C (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8), D (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4) ed E (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10), ascritti al R.. 2. Il ricorso di R.P.. 2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza in conseguenza della nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione in appello notificata al difensore di ufficio e non a quello di fiducia ritualmente nominato. Osserva, al riguardo, che: - con decreto di citazione del 16/10/2020, ritualmente notificato all'imputato e al difensore di fiducia, era stata indicata per il giorno 29/01/2021 l'udienza di discussione; - all'udienza camerale del 29/01/2021, poiché nessuna delle parti aveva formulato istanza di discussione orale, la Corte di appello aveva dato atto della comunicazione del difensore di fiducia dell'appellante di essere stato sospeso dall'esercizio della professione sin dal 16/10/2020 ed aveva nominato un difensore d'ufficio rinviando all'udienza del 19/02/2021; - né la nomina del difensore d'ufficio, né l'ordinanza di rinvio dell'udienza gli sono stati notificati nel domicilio eletto (primo profilo di nullità); - l'udienza del 19/02/2021 è stata discussa in presenza delle parti, in violazione del D.L. n. 149 del 2020, art. 23, comma 4, non essendo stata formulata alcuna richiesta in tal senso, e comunque in pendenza del termine per chiedere la discussione orale che scadeva il 20/02/2021; - la mancanza dell'imputato all'udienza di discussione per mancata notifica dell'ordinanza di rinvio rende insanabilmente nulla la sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'inutilizzabilità, a fini di prova, dei processi verbali di constatazione acquisiti in violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 220, disp. att. c.p.p.. 2.3.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla inconsapevolezza della altrui attività illecita che si traduce, sostiene, nella mancanza di volontà del fatto. 2.4.Con il quarto deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso di F.S.. 3.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla eccepita violazione del divieto di "bis in idem" con riferimento all'escluso assorbimento dei reati fiscali oggetto di odierna condanna nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 216, comma 2, (per il quale era stato separatamente e irrevocabilmente condannato). Sostiene l'identità del fatto sotto il profilo della corrispondenza storico-naturalistica delle condotte, dovendosi intendere per "stesso fatto" non quello giuridico ma la condotta concretamente posta in essere dall'imputato. Nel caso di specie, afferma, all'interno della fattispecie della bancarotta rientra quella dell'imprenditore che dopo aver (asseritamente) utilizzato le fatture per documentare costi inesistenti abbia occultato o distrutto la contabilità per procurarsi un ingiusto profitto a danno (anche) dell'Erario. Aggiunge che la Corte di appello ha erroneamente disconosciuto la produzione della sentenza di patteggiamento con gli estremi della sua irrevocabilità sol perché non riportata nel certificato del casellario giudiziale. 3.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato assorbimento del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, contestato al capo B, in quello di cui all'art. 2, stesso decreto, contestato al capo A. 3.3. Con il terzo motivo, richiamando gli argomenti oggetto del primo, deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio del quale era stata invocata la riduzione in conseguenza dell'assorbimento del reato meno grave (quello fiscale) in quello più grave (bancarotta fraudolenta). 3.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di mancanza motivazione in ordine alle richieste di attenuazione della pena, della applicazione delle circostanze attenuanti generiche, del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di odierna contestazione e quello di bancarotta fraudolenta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati per quanto di ragione. 2. Il ricorso di R.. 2.1. Il R. risponde dei residui reati di cui ai capi C, D ed E della rubrica perché, agendo quale legale rappresentante della società "Fontacomm S.r.l.": al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte dirette o sul valore aggiunto, aveva emesso fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti (capo C); al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aveva indicato nelle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2011 elementi attivi (ricavi pari ad Euro 982.615), inferiori a quelli effettivi (pari ad Euro 1.131.131,80), nonché elementi passivi fittizi (costi non documentati) pari ad Euro 608.319,00 (capo D); al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aveva occultato e/o distrutto in tutto o in parte le scritture contabili e i documenti dei quali è obbligatoria la conservazione (schede di mastro, libro giornale, registri obbligatori ai fini IVA) in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari per le annualità 2010-2011 (capo E). 2.2. Secondo i giudici di merito la società "Fontacomm S.r.l." agiva in modo fraudolento sul mercato operando come soggetto interposto (cd. "missing trader") negli acquisti all'estero in regime di IVA intra-comunitaria, non versando l'imposta, procedendo alla fatturazione sotto-costo della merce (venduta solo a livello nazionale a prezzi inferiori a quelli di acquisto), emettendo fatture per prestazioni rese da altri soggetti, occultando o comunque distruggendo buona parte della documentazione contabile. Tale natura è stata desunta dalla mancanza di una vera sede sociale, dalla indisponibilità di personale dipendente e di immobili strumentali adeguati all'esercizio dell'attività di impresa (salvo un magazzino preso in locazione ma mai comunicato all'anagrafe tributaria o alla camera di commercio), infine dalla mancata esibizione di parte della documentazione contabile. 2.3.1 fatti-reato erano emersi all'esito di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Bologna concluso nell'anno 2012. 2.4. Tanto premesso, il primo motivo è infondato. 2.5. Il decreto di citazione a giudizio in appello del 16/10/2020 era stato notificato all'imputato e al suo difensore di fiducia, Avv. Mauro Cavalli, presso il cui studio il R. aveva eletto domicilio, a mezzo posta elettronica certificata del 19/10/2020. L'udienza era stata fissata per il giorno 29/01/2021. Il 26/01/2021, il difensore dell'imputato aveva comunicato alla Corte di appello di essere stato sospeso dalla professione dal 16/10/2020 al 16/02/2021. Il R. non aveva manifestato la volontà di comparire ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23-bis, commi 2 e 4, convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020. All'udienza del 29/01/2021, la Corte di appello, preso atto della comunicazione dell'Avv. Cavalli, aveva rinviato il processo all'udienza del 19/02/2021. Il rinvio era stato comunicato al difensore d'ufficio, Avv. Francesca Lucarelli, nominata difensore d'ufficio con provvedimento notificato il 05/02/2021. Lo stesso 05/02/2021 l'Avv. Lucarelli aveva chiesto la trattazione orale del processo che è stato discusso in assenza dell'imputato (ma non del suo nuovo difensore) all'udienza del 19/02/2021. 2.6.11 ricorrere lamenta, per un primo profilo, la mancata notificazione al domicilio eletto del decreto di nomina del difensore d'ufficio. Sennonché tale adempimento, previsto dall'art. 28 disp. att. c.p.p., non è sanzionato a pena di nullità del decreto e dell'atto al cui compimento è funzionale la nomina (Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018, Rv. 275511 - 01; Sez. 6, n. 26095 del 03/06/2010, Rv. 248036 - 01; Sez. 1, n. 9541 del 02/02/2006, Rv. 233540 - 01; Sez. 1, n. 205 del 20/01/1993, Rv. 193089 - 01). Tantomeno la Corte di appello avrebbe dovuto notificargli il verbale dell'udienza camerale del 29/01/2021 con cui era stato disposto il rinvio del processo ad altra data, trattandosi di udienza camerale non partecipata nella quale non era prevista la presenza delle parti. Vero è che il difensore di fiducia del ricorrente era stato sospeso sin dal 16/10/2020 e tuttavia l'imputato, pur a conoscenza della data dell'udienza, non aveva provveduto a nominarne uno nuovo mediante il quale veicolare tempestivamente la richiesta di partecipare all'udienza. Ne' egli si era informato degli esiti dell'udienza stessa come sarebbe stato suo onere e interesse visto che il rinvio era stato causato proprio da vicende professionali del suo difensore di fiducia che, nella comunicazione del 26/01/2021, aveva espressamente dichiarato di mantenere la domiciliazione del R. delle cui "sorti" (così letteralmente) non poteva disinteressarsi. 2.7. Ne consegue che non sussiste alcuna nullità (secondo profilo) derivante dalla mancata partecipazione all'udienza del 19/02/2021 celebrata in presenza, a seguito della richiesta del difensore d'ufficio di discussione orale. Ed, infatti, diversamente da quanto ritiene il ricorrente, il rinvio dell'udienza del 29/01/2021 non lo rimetteva in termini per esercitare un diritto che avrebbe dovuto (e potuto) esercitare nel termine perentorio di cui al D.L. n. 137 cit., art. 23-bis, comma 4, non essendo egli in alcun modo impedito dalla sospensione dalla professione del difensore di fiducia cui, come detto, avrebbe potuto ovviare mediante la nomina di un nuovo difensore. Del resto, la richiesta del difensore d'ufficio di discutere oralmente il processo non onerava la Corte di appello di rendere edotto l'imputato di tale decisione, trattandosi di informazione che avrebbe dovuto essere fornita dal difensore stesso. 2.8. Il secondo motivo, relativo alla inutilizzabilità del processo verbale di constatazione, è generico, come lo era, del resto, il corrispondente motivo di appello (ne da atto la Corte territoriale, non contestata sul punto, a pag. 7 della sentenza). 2.9. Il confine tra l'attività ispettiva e l'attività di indagine preliminare, superato il quale "gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice" (art. 220, disp. att. c.p.p.), è segnato dalla mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291). 2.10. L'art. 220 disp. att. c.p.p., costituisce norma di raccordo e di cucitura tra l'attività ispettiva e quella investigativa la cui violazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità, a fini penali, degli elementi di prova, dichiarativi o documentali, acquisiti una volta superato il confine. L'inutilizzabilità o nullità dell'atto deve essere autonomamente prevista dalle norme del codice di di procedura penale, cui l'art. 220, cit., rimanda. Nel caso di specie il ricorrente non indica, né deduce le violazioni codicistiche che avrebbero determinato l'inutilizzabilità delle prove acquisite a sostegno dell'ipotesi accusatoria. 2.11. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 dell'11/05/2017, Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452 - 01). Il ricorrente non assolve all'onere indicato al capoverso che precede né afferma di aver sviluppato tale argomento in sede di appello (circostanza che, come detto, la sentenza impugnata esclude). 2.12. Il terzo è motivo è generico. 2.13. La Corte di appello afferma che la deduzione del R. di essere mero prestanome, ignaro, in quanto tale, dell'altrui agire illecito costituisce mera indimostrata postulazione difensiva non contestata (né presa in considerazione) con l'odierno ricorso. 2.14. E' invece fondato il quarto ed ultimo motivo. 2.15. In effetti la Corte di appello non ha esaminato il terzo motivo di appello con il quale era stata dedotta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tanto più che la stessa Corte di appello ha provveduto alla nuova commisurazione della pena a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo F. 2.16. La (non manifesta) infondatezza del primo motivo e la fondatezza dell'ultimo giovano alla corretta instaurazione del rapporto processuale di impugnazione con conseguente rilevabilità d'ufficio della prescrizione decennale maturata dopo la sentenza impugnata che comporta l'estinzione del reato di cui al capo C (la prescrizione è maturata il 23/12/2021). 2.17. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo C perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione della pena relativa ai residui reati di cui ai capi D ed E, non potendo provvedere direttamente questa Corte di cassazione perché il reato di cui al capo C è quello ritenuto più grave dai Giudici di merito e posto a base del calcolo della pena complessiva. 2.18. Resta irrevocabilmente accertata la responsabilità penale del R. in ordine ai due suddetti reati (ad oggi non prescritti, tenuto conto dell'elevazione di un terzo dei termini ordinari di prescrizione introdotta dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis). 3. Il ricorso di F.. 3.1. Il ricorrente era il legale rappresentante della società "Nisas Group S.r.l." cui la rubrica imputa di aver presentato le dichiarazioni annuali avvalendosi delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società "Fontacomm S.r.l.". In particolare, il capo A attribuisce al F. il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, perché, nella sua indicata qualità, aveva presentato le dichiarazioni annuali relative agli anni di imposta 2010 (capo A-1) e 2011 (capo A-2) avvalendosi, come detto, delle fatture emesse dalla "Fontacomm S.r.l.". Il capo B gli attribuisce il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, per aver presentato la dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2011 indicando acquisti mai registrati (ritenuti elementi passivi inesistenti) per un importo (Euro 1.453.277,62) aggiuntivo e ulteriore rispetto a quello di Euro 373.405,43 documentato dalle false fatture passive di cui si era avvalso nella medesima dichiarazione. 3.2. Il primo ed il terzo motivo sono generici e manifestamente infondati. 3.3. Non è chiaro il "petitum sostanziale": se cioè il ricorrente deduca l'assorbimento del reato di dichiarazione fraudolenta di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, (ma anche dei reati di cui ai successivi artt. 3 e 4) in quello di bancarotta fraudolenta documentale di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 216, comma 1, n. 2, in virtù di un rapporto di specialità tra fattispecie (o di consumazione o assorbimento), oppure se deduca l'identità del fatto storico (nella sua accezione "convenzionale" secondo l'insegnamento della Corte EDU) a fondamento delle due diverse imputazioni. 3.4. Nella prima ipotesi, premesso che nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 - 01), appare evidente il rapporto di eterogeneità strutturale tra le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2,3 e 4, e quella di cui al R.D. n. 267 cit., art. 216, cpv., n. 2. La condotta di presentazione della dichiarazione dei redditi (fraudolenta o infedele che sia), anche se preceduta dalla condotta di distruzione o occultamento della contabilità, non è sul piano strutturale un elemento specializzante della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. Questa Corte ha già affermato il principio, che deve essere qui condiviso ed esteso a tutti i delitti "dichiarativi" del D.Lgs. n. 74 del 2000, secondo il quale il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3) può concorrere con il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del citato D.Lgs.), dovendosi escludere il concorso apparente di norme e il rapporto di genere a specie previsti dall'art. 15 c.p.. 3.5. La diversità strutturale delle condotte (presentazione della dichiarazione fiscale fraudolenta e/o infedele e occultamento/distruzione delle scritture contabili) mal depone per la ritenuta sussistenza dell'idem factum che presuppone un'identità del fatto storico (anche spaziale e temporale) inconciliabile con le condotte che integrano le diverse fattispecie. In ogni caso, la questione non può essere dedotta in termini astratti, ma in termini concreti dovendosi aver riguardo alle condotte come effettivamente consumate. Il ricorso (e ancora prima l'appello) da questo punto di vista è del tutto generico. L'inutile ricorso a criteri diversi dal rapporto strutturale tra fattispecie per stabilire l'assorbimento dell'una nell'altra rende manifestamente infondato il terzo motivo (con conseguente non decisività del dedotto vizio di mancanza di motivazione sul punto). 3.6. E' invece fondato il secondo motivo. 3.7. Il carattere residuale del reato di dichiarazione infedele, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, ne esclude il concorso con il delitto di frode fiscale, previsto dall'art. 2 del citato D.Lgs., quando la condotta materiale abbia ad oggetto la medesima dichiarazione (Sez. 3, n. 28266 del 09/02/2016, Rv. 267409 - 01, citata anche dal ricorrente a sostegno delle proprie deduzioni). 3.8. Ne consegue che l'aumento di sei mesi di reclusione applicato dal primo giudice (e confermato in appello) per il reato di dichiarazione infedele di cui al capo B a titolo di continuazione con il più grave reato di cui al capo A deve essere eliminato. 3.9. Il quarto motivo pone questioni relative al trattamento sanzionatorio variamente articolate. 3.10. La questione relativa alla applicazione della continuazione tra i reati fiscali oggetto di odierna regiudicanda e quello di bancarotta fraudolenta oggetto di separata sentenza di patteggiamento era stata posta in appello in termini assolutamente assertivi e generici senza alcun minimo riferimento (o allegazione) ai possibili indicatori dell'unicità progettuale alla quale ricondurre l'esecuzione di reati così eterogenei tra loro e consumati in epoche così distanti fra loro. 3.11. L'istituto della continuazione, la recidiva, l'abitualità e la professionalità nel delitto, condividono, sul piano oggettivo, il medesimo presupposto di fatto: la reiterazione dei delitti nel tempo. L'abitualità presunta per legge presuppone, addirittura, che i reati siano della stessa indole, la professionalità nel reato che il reo viva abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del reato. L'ambivalenza del dato oggettivo (la reiterazione dei delitti nel tempo, la loro stessa indole, la destinazione dei proventi a fonte di reddito) impone un maggiore sforzo deduttivo che non si limiti a proporre come tema di discussione astratta l'individuazione degli indici neutri di sussistenza del reato continuato, ma che indichi quale sia, sia pure a gradi linee, questo disegno criminoso perseguito attraverso le reiterate condotte criminose; ciò affinché il più favorevole trattamento sanzionatorio corrisponda ad un atteggiamento antidoveroso realmente esistente e non si trasformi da eccezione alla regola del cumulo materiale delle pene in un indiscriminato trattamento premiale di favore, sganciato del tutto dai suoi presupposti applicativi. 3.12. Ne' l'unicità del disegno criminoso può essere confusa con il generico programma di commettere più reati poiché l'art. 81 c.p., comma 2, richiede che le varie azioni siano concepite e volute, nei loro termini essenziali, sin dall'inizio, per cui detta identità manca quando i vari delitti, anche se attuano un indistinto e generico proposito di delinquere, sono effetto di determinazioni distinte (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896; Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995, Bagnara, Rv. 203690, secondo cui la unicità del disegno criminoso necessaria per configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque da una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, ma le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine). 3.13. Di tutto ciò non v'e' traccia nell'appello, con conseguente genericità (ed inammissibilità) della relativa deduzione. 3.14. Quanto alla continuazione interna, fermo restando quanto si dirà al paragrafo successivo, è sufficiente prendere atto del fatto che a seguito dell'assorbimento del reato di cui al capo B in quello di cui al capo A e della estinzione per prescrizione del reato di cui al capo A, sub-1, residua il solo delitto di cui al capo A, sub-2. 3.15. Quanto, invece, all'entità della pena va evidenziato che al ricorrente, per il capo A, è stato applicato il minimo edittale della pena previsto all'epoca dei fatti, senza alcun aumento a titolo di continuazione interna, con conseguente inammissibilità, per genericità, di tutte le deduzioni relative alla eccessiva severità della condanna. 3.16. La non manifesta infondatezza del ricorso (e di certo la fondatezza del secondo motivo) giova alla rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata con conseguente estinzione del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, rubricato al capo A, sub-1 in quanto commesso in data 28/12/2011. 3.17. La pena in questo caso resta quella sopra indicata di un anno e sei mesi di reclusione applicata dal primo giudice senza alcun aumento a titolo di continuazione interna al medesimo capo di imputazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di F.S. in relazione al capo B) perché il fatto non sussiste ed in relazione al fatto decritto sub 1) del capo A) perché il reato è estinto per prescrizione. Per l'effetto ridetermina la pena in un anno e sei mesi di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di R.P., limitatamente al capo C), perché estinto per prescrizione e rinvia, per la determinazione della pena per le residue imputazioni ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità quanto ai capi D) ed E). Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2022. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2022

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Rapina: legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, c.p. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, co. 1, c.p.
Rapina: sull'aggravante speciale delle più persone riunite
Tentativo di rapina impropria: sussiste se l'agente non conclude la condotta indipendente dalla propria volontà
Rapina: se commessa in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'aggravante ex art. 628 prevale su quella ex art. 61, n. 5 c.p.
Rapina impropria: sull'aggravante del nesso teleologico in caso di morte della persona offesa
Rapina: per l’aggravante delle più persone riunite è richiesta la presenza (nota alla vittima) di almeno due persone
Ricorso per cassazione: Sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati
MAE - Germania
Continuazione: non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento
Omesso versamento IVA: sull'interesse ad impugnare per ottenere assoluzione con formula piena
Omesso versamento IVA: sulla preclusione al patteggiamento per mancata estinzione del debito tributario
Omesso versamento IVA: il contribuente deve dimostrare l'inattendibilità della compilazione del quadro VL
Omesso versamento IVA: non è richiesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione fiscale del contribuente
Omesso versamento IVA : configurabile il concorso con la bancarotta impropria mediante operazioni dolose
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato dopo la dichiarazione di imposta
Omesso versamento IVA: il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: la qualifica di legale rappresentante di società si acquisisce con l'atto di conferimento della nomina
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente
Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
Fatture per operazioni inesistenti: sulla figura del cd. "autore mediato"
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele

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