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Cassazione Penale

Cassazione penale , sez. III , 22/11/2019 , n. 3163

La massima

In tema di reati tributari, la fattispecie di cui all' art. 8, comma 3, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , abrogata dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138 , conv., con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 , ha natura di reato autonomo e non di circostanza attenuante ad effetto speciale.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 13 luglio 2018, ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale, il precedente 16 giugno 2019, il Tribunale di Messina aveva dichiarato la penale responsabilità di B.O. in ordine ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 e 5, per avere egli, quanto alla prima imputazione, indicato nella dichiarazione dei redditi da lui presentata per l'anno di imposta 2007 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale, in tal modo evadendo le imposte per un valore superiore alla soglia di punibilità, e quanto alla ulteriore imputazione, per avere egli omesso quanto all'anno di imposta 2009, la dichiarazione dei redditi evadendo le imposte per un importo superiore ad Euro 77.500. Con la sentenza di primo grado il B. era stato prosciolto per intervenuta prescrizione da un'altra imputazione relativa alla violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 8. Con la sentenza ora impugnata la Corte di appello, respinte le eccezioni procedurali formulate dal ricorrente, ha rilevato che la imputazione di cui alla violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, non aveva più rilevanza penale essendo l'ammontare della imposta evasa inferiore alla nuova soglia di punibilità, ha tuttavia, confermato quanto alla restante imputazione la penale responsabilità del B. ed ha, infine, ridotto la pena irrogata a suo carico, portandola da anni 1 e mesi 10 di reclusione ad anni 1 e mesi 6 di reclusione. Ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto, lamentando il vizio di violazione di legge in quanto il processo a suo carico era stato introdotto non con la citazione dello stesso imputato di fronte al Gip per la celebrazione della udienza preliminare, ma con la citazione diretta a giudizio emessa dal Pm, sebbene una delle imputazione a lui contestate prevedesse una pena detentiva superiore ai 5 anni di reclusione. A tale eccezione, già formulata in sede di gravame, la Corte territoriale aveva risposto che siffatta situazione non avrebbe comportato alcuna nullità processuale. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente aveva osservato che la Corte di merito non aveva risposto al motivo di gravame avente ad oggetto il criterio di quantificazione della imposta evasa, atteso che questa era stata determinata sodo con il raffronto delle fatture emesse nei rapporti che il B. aveva avuto con i suoi clienti e con i suoi fornitori, senza che fosse stata considerata la incidenza di operazioni passive compiute nei confronti di soggetti non definibili quali fornitori in senso stretto o comunque in legittima assenza di emissione di fattura da parte di costoro. Infine il ricorrente ha censurato la quantificazione della imposta evasa, quanto all'anno 2009, in Euro 142.027,00, trattandosi di quantificazione relativa all'anno di imposta 2007. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è risultato fondato nei termini che saranno di seguito meglio precisati. Il primo motivo dedotto dal ricorrente deve essere rigettato. Con esso la difesa del B. ha lamentato il fatto che questo sia stato tratto a giudizio per rispondere di un reato, nella specie quello a lui contestato sub a) del capo di imputazione elevato nei suoi confronti, che prevede una sanzione edittale pari nel massimo ad anni 6 di reclusione e che, pertanto, non poteva giustificare la adozione del decreto di citazione a giudizio direttamente da parte del Pm, senza che si fosse prima passati attraverso la preventiva celebrazione della udienza preliminare. E' opportuno ricordare che, secondo la previsione di cui all'art. 550 c.p.p., l'esercizio della azione penale da parte del Pm avviene attraverso la diretta citazione a giudizio dell'imputato di fronte al giudice competente tutte le volte in cui l'oggetto della accusa mossa al prevenuto riguarda, salve le eccezioni riportate al citato art. 550 c.p.p., comma 2, o una contravvenzione ovvero un delitto che sia punito con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta con la reclusione contenuta nei riportati limiti. Ovviamente, stanti evidenti ragioni di economia processuale, ove l'accusa abbia ad oggetto taluni reati per i quali è prevista la forma di accesso alla fase processuale tramite la citazione diretta ed altri per i quale è prevista, invece, la necessaria celebrazione dell'udienza preliminare, l'eventuale esistenza di un rapporto di connessione fra le imputazioni fa sì che tutte siano devolute alla preliminare cognizione del giudice per l'udienza preliminare (cfr. art. 551 c.p.p.). Fatta questa premessa, va, a questo punto, segnalato che il B. è stato, originariamente, rinviato a giudizio, con decreto di citazione emesso dal Pm presso il Tribunale di Messina in data 9 gennaio 2013 in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 4 e art. 5, comma 1, per avere in tempi diversi, per la precisione per quanto attiene al primo reato contestato nel corso dell'anno di imposta 2006, per quanto attiene agli altri due nel corso degli anni di imposta, rispettivamente, 2007 e 2009 - emesso in favore di due società commerciali fatture relative ad operazioni insistenti; indicato nella dichiarazione dei redditi elementi attivi inferiori a quelli effettivi e per avere omesso del tutto di presentare la dichiarazioni annuale dei redditi. Ora, mentre le imputazioni contestate al B. ai capi b) e c) della rubrica, hanno ad oggetto delitti puniti, nel massimo, con la pena rispettivamente di tre anni e di quattro anni di reclusione, sicchè gli stessi ricadono indubbiamente entro il fuoco dell'art. 550 c.p.p., il restante reato contestato al B. ed in relazione al quale, peraltro, egli è stato prosciolto già in primo grado per intervenuta prescrizione, prevede, ora, la sanzione edittale massima pari a sei anni di reclusione. Esso, pertanto, a legislazione vigente, è fra i reati per i quali è necessaria, di regola, la celebrazione della udienza preliminare. Di tanto, peraltro, già si era dato carico il Tribunale di Messina che, con ordinanza dibattimentale pronunziata in limine litis in data 15 luglio 2014, a seguito di espressa eccezione formulata dalla difesa del B. che aveva, appunto, lamentato la illegittima instaurazione del giudizio, non essendo il processo "transitato ex art. 550 dall'udienza preliminare", aveva osservato che, ancorchè accertato in data 26 settembre 2011, il reato in questione era stato commesso nel corso dell'anno di imposta 2006, quando cioè la fattispecie contestata all'imputato prevedeva, accanto alla fattispecie tipica di reato, una ipotesi lieve, punita con la pena massima della reclusione sino a 2 anni ove, come nel caso in questione secondo la non contestata tesi dei giudici del merito, l'importo complessivo delle fatture emesse relativamente ad operazioni inesistenti fosse stato inferiore ad Euro 154.937,07. Considerato, conformemente a quanto ritenuto dai giudici del merito, che per la ipotesi contestata, la quale, per come di seguito chiarito, costituiva una figura autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato base, non era necessaria la celebrazione della udienza preliminare, stante la entità della pena edittale massima, contenuta entro il limite dei quattro anni di reclusione, la eccezione di nullità del giudizio di primo grado è infondata, essendo stato correttamente instaurato il giudizio di fronte al Tribunale di Messina, per tutti i reati contestati all'imputato, tramite la citazione di-retta emessa dal competente Pm. Non ignora al proposito questo Collegio - pur consapevole nella natura meramente storica del dibattito, la cui attualità e rilevanza è, quanto alla fattispecie ora in esame, fornita sola dal fatto che la ipotesi di reato contestata al B. sub a) sarebbe intervenuta in epoca anteriore alla modificazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, il cui comma 3, costituente legge più favorevole e pertanto applicabile al caso in esame, è stato abrogato a decorrere dalla entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni con L. n. 148 del 2011 - la esistenza di un orientamento, non occasionalmente espresso in seno a questa stessa Sezione in fattispecie per molti versi analoghe alla presente, in base al quale la fattispecie penai-tributaria caratterizzata da una soglia di minorata gravità rispetto a quella ordinaria e, pertanto, fonte di una sanzione penale più mite rispetto a quella prevista per la ipotesi base, integri una fattispecie non di reato autonomo ma di reato circostanziato costituendo la citata soglia un'ipotesi di circostanza attenuante (in tale senso infatti si è espressa questa Corte, in particolare con la decisioni di Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 febbraio 2016, n. 5720, che si segnala per la dovizia di argomentazioni; nel medesimo senso anche: Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 maggio 2015, n. 20529; idem Sezione III penale, 20 giugno 2008, n. 25204). Ritiene, tuttavia, il Collegio di dovere dissentire da detto orientamento, richiamando, invece, altra indicazione giurisprudenziale in base alla quale era stato ritenuto che le fattispecie in questione si presentasse sotto due diversi aspetti; essendo la stessa in un caso caratterizzata da una soglia di punibilità il cui scopo non era quello, più frequentemente praticato nella tecnica legislativa, di attribuire o escludere la rilevanza penale del fatto commesso, ma era quello di distinguere, sotto il profilo della loro gravità, due diverse fattispecie penali, l'una caratterizzata da un danno per il soggetto offeso dal reato, contenuto entro una determinata limite (al quale corrispondeva, coerentemente, una determinata risposta punitiva da parte dell'ordinamento), l'altra, invece, caratterizzata da un danno superiore a siffatta soglia (cui corrispondeva una risposta punitiva più aspra). Osserva, sul punto, il Collegio, conformemente al precedente giurisprudenziale al quale ci si intende richiamare (si tratta di Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 giugno 2008, n. 23064), che, laddove si ritenesse che la due fattispecie penali abbiano costituito due forme di manifestazione del medesimo illecito, una delle quali segnata dalla previsione di una circostanza attenuante ad effetto speciale, si sarebbe corso (e si correrebbe tuttora/in caso di ultrattività della norma) il rischio sia di obliterare completamente il rilevante dato della esistenza di una specifica correlazione fra l'ammontare della imposta evasa e l'entità della sanzione irroganda, potendo tale correlazione essere travolta per effetto del giudizio di comparazione fra le eventualmente concorrenti aggravanti e la entità della somma evasa, ove essa fosse considerata tale da integrare una mera circostanza attenuante del reato e non tale da costituire un elemento distintivo di una, diversa e meno grave, ipotesi delittuosa di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, sia, in caso opposto, di annacquare, ove fosse considerata prevalente nella comparazione la "pretesa" attenuante, la forza deterrente di eventuali circostanze aggravanti il cui effetto sarebbe risultato eliso dalla prevalenza della attenuante dettata dalla entità della imposta evasa (cfr. in questo stesso senso anche; Corte di cassazione, Sezione III penale 11 giugno 2004, n. 26396). Fondato è, viceversa, il secondo motivo di impugnazione. Con esso il ricorrente si è doluto del fatto che nel determinare gli importi delle imposte evase di cui ai due restanti capi di imputazione i giudici del merito si sono esclusivamente avvalsi dei dati contabili ricavabili attraverso la consultazione dei sistema cosiddetto (OMISSIS), riportante le risultanze dei rapporti intercorsi esclusivamente fra la impresa del B. ed i suoi fornitori emittenti di fatture, senza considerare tutti gli elementi passivi, atti ad abbattere il reddito imponibile, non documentati attraverso fatturazioni, quali i contributi previdenziali, gli ammortamenti mobiliari ed eventualmente immobiliari, gli interessi passivi. La censura è fondata; osserva, infatti, sul punto il Collegio che la Corte territoriale r preso atto della circostanza, la cui verifica sarebbe stata il frutto di un non meglio precisato "controllo incrociato" fra dati contabili il cui contenuto e la cui fonte non è stata descritta in sede di merito i ha affermato che il ricorrente, quale titolare di ditta individuale, ha omesso di presentare la annuale dichiarazione dei redditi, in tal modo evadendo imposte per un ammontare pari ad Euro 142.027,00. La dimostrazione della sussistenza di tali elementi, in particolare quello relativo all'ammontare della imposta evasa, il quale costituisce in ipotesi un fattore determinante ai fini della rilevanza penale del fatto contestato, atteso che la disposizione che si assume essere stata violata, cioè il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1, prevede, ai fini della punibilità della condotta omissiva un'evasione di imposta per un importo non inferiore a 50.000,00 Euro, risulta essere priva di una effettiva motivazione, non essendo assolutamente comprensibile quale sia la reale portata dimostrativa della espressione "controllo incrociato" utilizzata dal giudicante al fini di indicare la fonte probatorict della contestata evasione fiscale. La sentenza impugnata, deve, pertanto, essere annullata con rinvio, alla Corte di appello di Reggio Calabria, essendo la Corte peloritana da cui è stata emessa la sentenza impugnata dotata di un'unica Sezione penale, affinchè sia nuovamente motivata, in termini congruamente convincenti, la sussistenza o meno del residuo reato contestato all'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
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Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
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Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
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Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali

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