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Cassazione Penale

Cassazione penale , sez. III , 27/05/2021 , n. 28437

La massima

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, viola il divieto del “bis in idem” la contestazione di più reati nel caso di utilizzo di molteplici fatture in relazione ad un'unica dichiarazione, in quanto l'eventuale pluralità di reati non dipende dalla molteplicità dei documenti utilizzati, ma dalla pluralità delle dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi ovvero a tributi differenti.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Milano all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato M.S. alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione perché responsabile del delitto D.Lgs. n. 74, ex art. 2, a lui ascritto al capo D), e Ma.An.Pi. alla pena di due mesi di reclusione, in continuazione con i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Milano del 31 ottobre 2018, irrevocabile il 15 gennaio 2019, per il delitto D.Lgs. n. 74, ex art. 2, di cui al capo C), limitatamente alla dichiarazione presentata il 24 settembre 2015 per l'anno di imposta 2014; il Tribunale, inoltre, con riguardo a Ma.An.Pi., dichiarava l'improcedibilità, dell'azione penale in relazione alle condotte relative alle dichiarazioni presente in data 19 settembre 2012, 20 settembre 2013 e 22 settembre 2014 perché l'azione non doveva essere esercitata ai sensi dell'art. 649 c.p.p.. 2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con il medesimo atto propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, e art. 649 c.p.p.. Assume il difensore che Ma.An.Pi. era stato condannato con sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 31 ottobre 2018, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 31 ottobre 2018, e divenuta irrevocabile il 15.1.2019, anche in relazione alla dichiarazione per l'anno d'imposta 2014 con utilizzo di fatture false, sicché la condanna nel presente procedimento violerebbe il divieto di ne bis in idem, a nulla rilevando che nei due procedimenti le fatture siano state emesse da soggetti giuridici diversi - ossia la (OMISSIS) nel processo qui in esame, la (OMISSIS) nel processo definito con sentenza irrevocabile -, in quanto il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione, che è unica rispetto alla medesima annualità di imposta. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, e art. 649 c.p.p., Nel riprendere le argomentazioni sviluppate con il primo motivo, difesa lamenta la violazione del divieto di ne bis in idem quantomeno con riferimento all'I.v.a.. 2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, e art. 649 c.p.p.. Aggiunge il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe introdotto una nuova circostanza di fatto, e cioè che nel precedente procedimento penale la contestazione aveva riguardato solo la dichiarazione i.v.a. e non anche le imposte dirette, in relazione alla quale il ricorrente non ha potuto esercitare i diritti di difesa, proprio perché mai prospettata in precedenza. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'affermazione di penale responsabilità di M.S., in quanto la Corte di merito non avrebbe considerato la parte delle fatture concernenti l'acquisto effettivo di bancali da (OMISSIS) e (OMISSIS), società da non reputarsi solo mere cartiere, ma soggetti commerciali reali che hanno emesso anche delle false fatture. La Corte d'appello non avrebbe perciò spiegato il motivo per cui la vendita di tali bancali non sia riconducibile alla lecita attività di compravendita riconosciuta nei confronti di tali ditte, la quali hanno contabilizzato ricavi per circa 1.800.000 Euro. La sentenza, inoltre, non ha dato conto della dirimente eccezione concernente lo status di condannato del titolare della (OMISSIS), sulle cui dichiarazioni si fonda il giudizio di penale responsabilità. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 62 bis c.p., avendo la Corte di merito negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, senza considerare né il fatto che gli imputati sono gravati da un solo precedente, né il comportamento collaborativo assunto nel corso delle verifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi dedotti nell'interesse di Ma.An.Pi., esaminabili congiuntamente essendo connessi, sono fondati per i motivi e nei limiti di seguito indicati. 2. I fatti sono pacifici. Ma.An.Pi. è stato definitivamente condannato con sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 31 ottobre 2018, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 31 ottobre 2018, irrevocabile il 15.1.2019, per il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, in relazione all'anno di imposta del 2014, perché, in qualità della ditta individuale " Ma.An.Pi.", al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, annotava nella contabilità, avvalendosene nella dichiarazione i.v.a., 866 fatture per operazioni inesistenti emesse da (OMISSIS) di M.A., con l'indicazione nella dichiarazione per l'anno di imposta 2014 di elementi passivi fittizi per 534.681,50 Euro ed i.v.a. indebitamente sottratta per 117.631,73 Euro. Commesso in Senago il 24 settembre 2015, data di presentazione della dichiarazione del modello unico SP 2015. Nel presente processo, al ricorrente al capo C) viene contestato il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, perché, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nella previste dichiarazioni annuali di dette imposte, elementi passivi fittizi, mediante fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; in particolare, relativamente all'anno di imposta 2014, utilizzava le fatture n. 40, 41 e 42 per operazioni emesse da (OMISSIS) di L., per un imponibile di 6.750 Euro, i.v.a. 1.485 Euro. In Senago il 24 settembre 2015. 3. Nel rigettare il motivo di appello incentrato sulla violazione dell'art. 649 c.p.p., la Corte di merito ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, dep. 22/11/2018, Biancucci, Rv. 275518-02; Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, dep. 07/11/2018, Bosica, Rv. 274448; in questo senso già Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, P.G. in c. Donati, Rv. 231799). Nel caso in esame, dal raffronto tra le imputazioni elevate nel presente processo e in quello definito con sentenza irrevocabile non vi sarebbe identità del fatto, perché, nel primo caso, la contestazione è riferita sia alla dichiarazione dei redditi, sia a quella dell'I.v.a., mentre la sentenza di condanna attiene all'utilizzo di fatture inesistenti, non oggetto di contestazione del presente processo, nella sola dichiarazione i.v.a. Inoltre, come osserva il Procuratore generale riprendendo argomentazioni della sentenza di primo grado, anche volere ritenere che nel presente giudizio la contestazioni riguardi effettivamente solo la dichiarazione ai fini i.v.a., tuttavia la diversità delle false fatture utilizzate, come contestate nei due procedimenti, non consentirebbe di ritenere ormai esaurita la potestà punitiva per la preclusione connessa al principio del ne bis in idem. 4. Così ricostruiti i termini della questione, si osserva che i principi sopra richiamati, che concorrono a definire la nozione di identità del fatto, devono essere adattati in relazione alla singola fattispecie di reato, tenendo conto della sua struttura e della sua conformazione, essendo evidente, ad esempio, che, in relazione ai reati di mera condotta, come quello in esame, ai fini della valutazione dell'identità del fatto non vengono in rilievo l'evento e il nesso causale, proprio perché, in tal caso, l'illecito penale si esaurisce nella realizzazione del comportamento vietato secondo le modalità descritte dalla norma incriminatrice. 5. Orbene, il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, rubricato "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", al comma 1, punisce, con la pena ivi comminata, "chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi". Si tratta di una fattispecie delittuosa, che, come si legge nella relazione Governativa, "si connota come quella ontologicamente più grave: essa ricorre infatti quanto la dichiarazione non soltanto non è veridica ma risulta altresì insidiosa, in quanto supportata da un impianto contabile o più semplicemente documentale, atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, o comunque ad avvalora artificiosamente l'inveritiera prospettazione dei dati in essa racchiusa". La norma prevede una duplice condotta: la prima, di natura propedeutica, consiste nell'acquisizione di fatture o di documenti equivalenti per operazioni inesistenti e nella successiva loro registrazione o conservazione a fini di prova; la seconda, che segna la consumazione del reato, si realizza nella presentazione di una dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'I.v.a. in cui vengano indicati "elementi passivi fittizi" che trovino appunto un supporto nelle fatture per operazioni inesistenti o in altri documenti equivalenti. Si osserva, inoltre, che, a differenza di altre fattispecie, il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, non richiede l'effettiva evasione dell'imposta, circostanza che viene in rilievo solamente sul piano dell'elemento soggettivo, connotando il dolo specifico, e, conseguentemente, nemmeno una soglia di punibilità. 5. Non può esservi quindi dubbio sul fatto che tale previsione, volutamente distaccandosi rispetto alla disciplina rappresentata dalla L. n. 516 del 1982, ha focalizzato (come reso esplicito dal testuale richiamo alla "indicazione" in dichiarazione degli elementi passivi quale momento culminante ed indefettibile della condotta illecita) il momento consumativo del reato sulla stretta condotta della presentazione della dichiarazione stessa, con il conseguente abbandono del modello del reato prodromico in precedenza considerato dal legislatore. In tal senso, pertanto, ed in assoluta aderenza al dettato normativo, si è più volte pronunciata la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, da ultimo, Sez.3, n. 32348 del 18/06/2015, Persona, non massimata; Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Vidi e altro, Rv. 262358; Sez. 3, n. 23229 del 27/04/2012,P.M. in proc. Rigotti, Rv. 252999; Sez. 3, n. 14855 del 19/12/2011, Malagò, non massimata; Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010, De Seta, Rv. 248499; Sez. 1, n. 25483 del 05/03/2009,. Daniotti, Rv. 244155; Sez. 3, n. 626 del 21/11/2008, Zipponi, Rv. 242343) che ha anche aggiunto come, in stretta connessione con tale modello, nell'art. 6 si sia previsto che il delitto in questione non possa essere punito a titolo di tentativo; ed è significativo, in proposito, che la stessa relazione ministeriale al decreto in oggetto spieghi che la ratio della norma è appunto quella di "evitare che il trasparente intento del legislatore delegante di bandire il modello del reato prodromico risulti concretamente vanificato dall'applicazione del generale prescritto dell'art. 56 c.p.: si potrebbe sostenere, difatti, ad esempio, che le registrazioni in contabilità di fatture per operazioni inesistenti o sottofatturazioni, scoperte nel periodo d'imposta, rappresentino atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere una successiva dichiarazione fraudolenta o infedele, come tali punibili ex se a titolo di delitto tentato". Di qui, dunque, la conseguenza, da un lato, che solo con la condotta di presentazione della dichiarazione il reato può considerarsi perfezionato e, dall'altro, che, a differenza di quanto, in precedenza, stabiliva il L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. g), (che puniva anche il semplice inserimento nella contabilità di fatture per operazioni inesistenti indipendentemente dall'allegazione alla dichiarazione), le condotte pregresse ad essa restano, sul piano penale, del tutto irrilevanti, non potendo essere punite neppure a titolo di tentativo. Pertanto, come è stato affermato da questa Corte, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione e non già nel momento in cui detti documenti vengano registrati in contabilità, sicché, se la dichiarazione è unica, unico è il reato commesso pur se i documenti utilizzati siano plurimi o abbiano diversi destinatari (Sez. 3, n. 626 del 21/11/2008, dep. 12/01/2009, Zipponi, Rv. 242343). 7. Da quando precede discende che la diversità di documenti utilizzati per aumentare l'costi, allorché la dichiarazione sia unica e relativa allo stesso periodo d'imposta, non giustifica l'affermazione di responsabilità per due reati diversi. Invero, il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, che punisce colui il quale emette fatture per operazioni inesistenti, al comma 2, dispone che l'emissione o il rilascio di fatture per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato. A fortiori, quindi, deve considerarsi unico il reato allorché si utilizzino più fatture per aumentare i costi se la dichiarazione è unica ed è relativa alla stessa imposta ed allo stesso periodo d'imposta. Il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, prevede un'unica incriminazione per il soggetto che pone in essere una dichiarazione fraudolenta, sia che si avvalga di un solo documento, sia che utilizzi una pluralità di fatture o altri documenti, a nulla rilevando che le fatture o gli altri documenti siano diversi ed abbiano diversi destinatari; e ciò perché il reato non si perfeziona con la semplice registrazione del documento che sarà poi utilizzato ma con la dichiarazione riferita a quella specifica intera annualità e con l'indicazione nell'ambito della suddetta dichiarazione, di elementi passivi fittizi inseriti nella contabilità. E' perciò irrilevante il numero delle fatture o degli atti documenti utilizzati per abbattere i costi perché la registrazione di tali documenti rappresenta solo un'attività prodromica alla realizzazione del reato, che si consuma nel momento in cui si presenta una dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e non nel momento in cui si registra in contabilità il singolo documento che poi sarà utilizzato per abbattere i costi. L'eventuale pluralità di reati non dipende, quindi, dalla pluralità dei documenti utilizzati, ma dalla pluralità delle dichiarazioni relative a periodi d'imposta diversi ovvero a tributi differenti: se la dichiarazione è unica e riguarda la medesima imposta, unico è il reato commesso con quella dichiarazione anche se i documenti utilizzati sono diversi. Del resto, se nel procedimento già concluso con sentenza passata in giudicato fosse stata contesta l'utilizzazione anche delle ulteriori tre fatture di cui al presente processo, ciò non avrebbe comportato il concorso di reati, essendo le fatture confluite nell'unica dichiarazione relativa all'anno di imposta del 2014. 8. Se, quindi, la diversità di fatture non giustifica, per i motivi indicati, una pluralità di reati, si tratta ora di verificare se, nel caso in esame, la medesimezza del fatto possa essere esclusa in relazione alla diversità di dichiarazioni, che pacificamente riguardano il medesimo periodo di imposta. La Corte territoriale, infatti, ha rilevato che, mentre nel processo già definito con sentenza irrevocabile la contestazione D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2, era limitata all'utilizzato di fatture per operazioni inesistenti nella sola dichiarazione i.v.a., nel presente processo, come emerge dall'imputazione, la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, riguarda sia la dichiarazione dei redditi, sia la dichiarazione i.v.a.. Si tratta di un'affermazione che, tuttavia, non risulta chiaramente supportata dai dati probatori, anche considerando che, secondo l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, la diversità del fatto era stata esclusa sulla base della diversità delle fatture (cfr p. 42-43), ma implicitamente ritenendo che si sia trattato della medesima dichiarazione presentata ai soli fini i.v.a., come peraltro risulterebbe confermato sia dalla data di presentazione della dichiarazione, che è la medesima, ossia il 24 settembre 2015, sia dal fatto che l'imputazione fa riferimento solamente all'iva evasa. La Corte d'appello, in altri termini, al di là della formale contestazione, avrebbe dovuto puntualmente accertare se il ricorrente, con riferimento all'anno di imposta 2014, abbia effettivamente presentato due distinte dichiarazioni (ai fini iva e dei redditi) perché, solo in tal caso, è ravvisabile la diversità del fatto rispetto a quello già definitivamente giudicato. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata in relazione a Ma.An.Pi. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano affinché compia l'accertamento dinanzi indicato. 9. Il quarto motivo è inammissibile perché generico e fattuale. Invero, in relazione alla posizione di M.S., i giudici di merito, con doppia valutazione pienamente convergente, hanno appurato che le ditte individuali (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambe nella titolarità di A.F., aveva emesso oltre 2.700 fatture per complessivi 8.047.220,06 Euro di imponibile, e 1.686.377,78 di Ivale, a fronte di solo 47 fatture annotate in contabilità, dell'importo di 1.396.759 Euro per la (OMISSIS) e di 347.815 Euro per la (OMISSIS); le fatture in esame furono reperite presso alcune ditte, tra cui la ditta di M.S.. Dall'esame dei conti correnti delle ditte emittenti, emerse che gli importi versati dai clienti destinatari erano stati puntualmente quasi per inteso prelevati e che tale movimentazione era incongruente con il volume di affari dichiarato dalla ditta del M.; i giudici di merito hanno desunto fittizietà delle operazioni indicate nelle fatture dall'esame della contabilità, da cui emergeva l'assenza di beni strumentali rispetto alle operazioni commerciali rappresentate transazioni, l'assenza sia di fatture di vettori per il trasporto dei materiali, sia di documenti di trasporto della merce, risultando la sola presenza di macchinari per la movimentazione interna. Del resto, lo stesso A. riferiva spontaneamente ai militari della G.d.F. che egli stesso prelevava in contante per intero gli importi relativi ai bonifici della (OMISSIS) e della (OMISSIS) e riconsegnati a M.S. per le fatture emesse alla sua ditta. A tal riguardo, la censura di una eventuale inutilizzabilità di tali dichiarazioni appare del tutto generica, e, in ogni caso, non si confronta con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350 c.p.p., comma 7, purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 19/01/2021, Minauro; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 15/05/2020, Fornaro, Rv. 279125; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, dep. 13/05/2019, S., Rv. 275752; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, dep. 28/03/2018, Basso, Rv. 272541). Le doglianze sono comunque generiche, non offrendo elementi concreti per desumere, in tale contesto, l'effettività delle operazioni commerciali. 10. Il quinto è inammissibile per genericità. La Corte di appello, infatti, per un verso ha valorizzato i precedenti penali e, per altro verso, ha escluso la sussistenza di elementi valorizzabili per una mitigazione di pena, peraltro nemmeno indicati dal ricorrente, ha unicamente valorizzato un asserito contegno collaborativo, che non trova riscontro nella sentenza impugnata e che, in ogni caso, è stato ritenuto soccombente rispetto ai precedenti penali Si tratta di una valutazione di merito logicamente motivata, che sfugge al sindacato di legittimità. 11. Essendo il ricorso di M.S. inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 Euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ma.An.Pi. e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso di M.S., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
Fatture per operazioni inesistenti: sulla figura del cd. "autore mediato"
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione

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