RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catanzaro il 6 febbraio 2020, in riforma parziale della sentenza, impugnata dall'imputato, con cui il Tribunale di Crotone il 13 settembre 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto R.D. responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato (avere agito in tre o più persone; avere cagionato un danno di rilevante gravità patrimoniale; avere agito su di un gregge), fatto commesso il (OMISSIS), in conseguenza condannandolo, esclusa la recidiva, senza attenuanti, alla pena di giustizia, invece, riconosciute le attenuanti generiche e stimate le stesse equivalenti alle aggravanti, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge.
2.1.Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 8, in ragione della ritenuta inconfigurabilità, quanto all'oggetto materiale dell'apprensione, di un gregge di animali in senso proprio, poiché, secondo il rcorrente, nessuna delle due sentenze di merito avrebbe indagato circa la spiegazione del perché del ricovero di decine di capre insieme, cioè "se quel ricovero dipendesse dall'essere quegli animali un'unica entità appartenente ad un singolo individuo o se, al contrario, si giustificasse in ragione dell'opportunità di collocare gli animali (appartenenti a soggetti diversi, anche nell'ambito degli stessi familiari) nel medesimo posto" (così alla p. 2 del ricorso).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 133,62-bis e 69 c.p. in riferimento alla valutazione di mera equivalenza tra circostanze eterogenee, anziché di prevalenza delle riconosciute attenuanti.
La motivazione sarebbe inoltre illogica e contraddittoria sia per avere valutato gli stessi elementi due volte (per giustificare lo scostamento dal minimo edittale e, appunto, per fondare la mera equivalenza) sia per avere, prima, riconosciuto le generiche e, poi, basato sulla condotta dell'imputato l'esito del giudizio di bilanciamento.
Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il P.G. nelle conclusioni scritte del 4 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
1.1. Il primo motivo è la mera reiterazione del motivo di appello svolto alla p. 4 dell'impugnazione di merito, motivo che è stato già disatteso con motivazione congrua e logica, che si rinviene alla p. 3 della sentenza impugnata.
Peraltro, secondo precedente di legittimità assai risalente nel tempo e che va opportunamente qui ribadito, "Per il reato di furto commesso sui capi di bestiame riuniti in gregge o in mandria di cui all'art. 625 c.p., n. 8, la determinazione della sussistenza della mandria è rimessa allo apprezzamento del giudice, il quale deve tenere presente l'oggetto della tutela penale della norma, cioè la salvaguardia della economia e del patrimonio zootecnico" (Sez. 2, n. 6711 del 01/03/1985, Deidda, Rv. 170017-01).
Ebbene, come rilevato in maniera condivisibile dal P.G. nella requisitoria (pp. 1-2), la Corte di merito si e', in realtà, soffermata (alla p. 3) sulla sussistenza nel caso di specie dell'aggravante in questione, con motivazione che risulta congrua, logica e coerente, non solo richiamando il numero (settanta) - di per sé non insignificante - di animali sottratti ma anche evidenziando le modalità di custodia dei capi, in funzione dell'esercizio dell'attività della pastorizia.
Ne' può trascurarsi che la alternativa ricostruzione di fatto suggerita dalla difesa nel ricorso è affidata ad una prospettazione meramente ipotetica.
1.2.Quanto al secondo motivo, premesso che lo stesso, pur affermando di voler censurare violazione di legge, si risolve nella denunzia di vizio di motivazione (cfr. pp. 2-3 del ricorso), si osserva come alla p. 4 della sentenza impugnata si rinvenga sufficiente, adeguata e non manifestamente illogica motivazione circa il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche, generosamente riconosciute (per adeguare la pena al fatto nonostante i precedenti), e le plurime aggravanti, motivazione che è incentrata sulla gravità del fatto e sull'ammontare del danno.
Al riguardo si osserva che è principio pacifico quello secondo il quale "In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 c.p., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654)" (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02).
Inoltre, "In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa" (Sez. 7, ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Zhang Shou, Rv. 272460-01).
2. Essendo, in definitiva, il ricorso manifestamente infondato e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021