RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino, con la quale R.R. era stato condannato per furto in abitazione ai danni di E.F., posto in essere quale responsabile dell'impresa edile incaricata dalla persona offesa di effettuare lavori di ristrutturazione in una villetta, mediante impossessamento di una caldaia a pellet posta all'interno del locale taverna dell'immobile (in L'Aquila in epoca successiva e prossima al 1 ottobre 2015), ha revocato la sospensione condizionale della pena e confermato nel resto.
2. Il difensore del R. ha interposto ricorso, formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto quale furto in abitazione, tenuto conto della circostanza che l'azione predatoria sarebbe stata commessa all'interno di un cantiere di villetta oggetto di ristrutturazione, luogo, pertanto, aperto al pubblico.
Sotto altro profilo, rileva che la prova a carico è costituita dalle sole dichiarazioni della persona offesa, in base alle quali potrebbe al più affermarsi che l'imputato si sarebbe appropriato indebitamente dell'oggetto che aveva trasportato in un proprio deposito.
Con il secondo, ha dedotto mancata assunzione di una prova decisiva, per avere il giudice di primo grado chiuso l'istruzione, senza accedere al chiesto esame dell'imputato, neppure previamente revocato.
Con il terzo, infine, ha dedotto vizio della motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (esame dell'imputato), contestando il rigetto motivato dalla Corte territoriale alla stregua del fatto che la richiesta non era accoglibile per non avere la difesa chiesto la discussione orale, né l'imputato manifestato la volontà di comparire.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto MIGNOLO Olga, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va parzialmente accolto nei termini che si vanno di seguito a illustrare.
2. La Corte territoriale, rigettate le eccezioni preliminari, sia quanto alla nullità ricollegata al mancato esame dell'imputato in primo grado (ritenendo l'onere della parte di eccepire la relativa nullità non assoluta, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, e la conseguente decadenza di cui al successivo comma 3) e alla mancata rinnovazione istruttoria in appello per lo stesso incombente (per non avere la parte chiesto la trattazione orale del procedimento, svoltosi con il rito cartolare emergenziale di cui al D.L. n. 137 del 2020, art. 23 bis, convertito dalla L. n. 176 del 2020, art. 23 bis), ha ritenuto la prova della responsabilità dell'imputato alla luce delle affermazioni della persona offesa, la quale aveva denunciato la sottrazione del bene di cui alla imputazione, operata dall'imputato che, incaricato dalla stessa persona offesa dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di una villetta, al cui interno si trovava la caldaia, aveva riconosciuto di avere asportato il bene, trasferendolo presso un deposito di sua pertinenza, rifiutandosi poi di restituirlo all'avente diritto che lo aveva più volte rivendicato, infine non rispondendo più alle sue sollecitazioni. A fronte di tali evidenze, la difesa si era limitata a sostenere la possibilità che il bene potesse esser stato sottratto da terzi, trattandosi di un cantiere, come tale liberamente accessibile, contestando l'intervenuta assoluzione del coimputato D.M. (dipendente del R.) gravato da precedenti specifici.
3. Vanno preliminarmente esaminati i motivi di natura processuale.
Gli stessi sono entrambi manifestamente infondati.
Quanto alla rinnovazione istruttoria, infatti, la difesa trascura di considerare la natura della nullità eccepita in sede di merito, correttamente scrutinata dalla Corte territoriale che ha ritenuto sussistente in capo alla difesa l'onere di eccepirla immediatamente, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2. Ciò che, nella specie, non era avvenuto, nulla avendo eccepito al riguardo il sostituto processuale del difensore fiduciario, presente in udienza (sul punto, pare sufficiente un rinvio a sez. 3, n. 6152 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 281339; sez. 2, n. 23186 del 2/5/2019, Alvarez, Rv. 275785; sez. 3, n. 48746 del 14/1172013, Geloso, Rv. 258001; sez. 6, n. 40811 del 8/6/2004, Alessandro, Rv. 230324).
Quanto, invece, all'udienza in appello, svoltasi con le forme del rito cartolare di cui al D.L. n. 137 del 2020, art. 23 bis e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria mediante svolgimento dell'esame dell'imputato, la risposta della Corte d'appello al rilievo difensivo è del tutto corretta, proprio alla luce del rito, non avendo la difesa chiesto la discussione orale, né l'imputato manifestato la volontà di presenziare all'udienza. Nessuna illogicità si ravvisa in tale risposta, atteso che è la difesa a ricollegare la censura a una asserita inerzia della Corte territoriale che non avrebbe disposto un rinvio dell'udienza per lo svolgimento di tale prova, senza però considerare la mancanza dell'atto (per l'appunto, la richiesta da parte di soggetto legittimato) che avrebbe autorizzato la trasformazione del rito, secondo cadenze temporali e decadenze descritte nella norma stessa, l'espletamento dell'incombente istruttorio richiesto essendo con tutta evidenza incompatibile con la operata scelta processuale della parte.
4. Il primo motivo è invece fondato.
La Corte d'appello ha ritenuto la qualificazione giuridica del fatto alla stregua di una interpretazione che non può essere condivisa.
Il furto di che trattasi, infatti, ha riguardato una caldaia a pellet posta all'interno del locale taverna sito al piano terra di una villetta sottoposta ad opera di ristrutturazione. Non vi è dubbio che, nella specie, il bene sia stato rimosso da un luogo destinato, per sua natura, a privata dimora. Ma la Corte ha mancato di esaminare correttamente l'ulteriore elemento richiesto dalla norma incriminatrice, quello cioè della introduzione nell'immobile.
Sul punto, è opportuno ricordare, in linea generale, che il Supremo collegio di nomofilachia, nel comporre un contrasto giurisprudenziale sul discrimine tra le fattispecie di cui agli artt. 624 e 624 bis c.p., ha optato per una interpretazione assai rigorosa della nozione di privata dimora, constatandone una dilatazione ermeneutica da parte della giurisprudenza di legittimità, a tratti stridente con il principio di maggior offensività che deve orientare il giudice nel valutare le connotazioni di maggior severità sanzionatoria rispetto all'ipotesi di furto "base". Pertanto, ai fini della configurabilità del più grave reato previsto dall'art. 624 bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076). Alla stregua di tale rigorosa lettura, si è escluso che nella nozione rientrino, per esempio, i luoghi di lavoro, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa, mentre vi rientrano quelli adibiti "in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)", nonché i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione. Sono stati, così, evidenziati tre elementi necessari ai fini della sussistenza dell'ipotesi di reato in esame: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (in motivazione Sez. U, D'Amico cit.).
La giurisprudenza successiva, in maniera del tutto coerente con tali enunciati, ne ha calibrato la portata, riconoscendo, per esempio, l'irrilevanza del fatto che l'abitazione sia disabitata o affidata a una impresa edile per la ristrutturazione, poiché ciò non muta la natura del luogo che non può considerarsi per ciò solo aperto al pubblico e accessibile a terzi (sez. 2, n. 39098 del 11/7/2017, Peverello, in un caso in cui si è ritenuta correttamente riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3-bis, in relazione all'art. 624 bis, anche nel caso in cui l'agente si introduca in una abitazione - quand'anche non utilizzata dai titolari - in cui siano in corso lavori di ristrutturazione; ma anche sez. 5, n. 36222 del 7/7/2022, Casagrande).
Allo stesso modo, si è ritenuto integrare la nozione di privata dimora, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite cit., l'immobile che, seppur non abitato e in cattivo stato di manutenzione, tuttavia non sia abbandonato, ciò affermandosi soprattutto alla luce del carattere di stabilità del rapporto che leghi il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto e del fatto che la dimora abbia una concreta connotazione che la riconduca alla personalità del titolare (sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073).
In tali casi, infatti, è indubbio l'interesse al legame stabile del titolare con l'abitazione, benché apparentemente abbandonata, e la rivendicazione del corrispondente, tradizionale elemento di fattispecie costituito dallo ius excludendi alios, dimostrato, nella specie, proprio dalla rivendicazione del bene sottratto, custodito in quello stesso luogo.
La circostanza che il bene fosse custodito in un luogo separato rispetto al cantiere, peraltro, evidenzia anche l'inaccessibilità di quel luogo a soggetti non autorizzati, quella che l'imputato lo fosse in base al rapporto commerciale non escludendo l'elemento costitutivo del reato come suggerito dalla difesa.
Ma tutto ciò non rileva ai fini di specie, atteso che, in questo caso, non è in discussione la natura del luogo nel quale il furto è stato consumato, né la relazione tra lo stesso e la persona offesa, bensì la relazione tra il luogo e l'agente, come del resto emerge dallo stesso dato letterale della norma incriminatrice ("Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa").
Ed è proprio su tale aspetto che va colto l'errore in diritto dei giudici territoriali, colto dalla difesa.
Questa Sezione ha già chiarito, proprio in un caso analogo, nel quale l'agente aveva posto in essere la condotta sfruttando la relazione di ospitalità con la vittima, che, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione è necessario che sussista il nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il nuovo testo dell'art. 624 bis c.p., novellato dalla L. n. 128 del 2001, art. 2, comma 2, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha innovato quanto alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo per commettere il reato, già preteso dalla previgente normativa di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 1, (in motivazione, sez. 4, n. 18792 del 28/3/2019, D'Ambrogio, Rv. 276087, in cui si opera un richiamo anche a sez. 5, n. 21293 del 1/4/2014, Licordari, Rv. 260226 e a sez. 5, n. 14868 del 15/12/2009 dep. il 2010, Franquillo, Rv. 246886; ma vedi anche sez. 4, n. 3450 del 20/12/2018, dep. 2019, Badiane, Rv. 275115, sempre in fattispecie in cui l'agente aveva avuto accesso all'abitazione in quanto ospite del proprietario).
Va, quindi, anche in questa sede ribadito che la mera occasionalità della presenza all'interno del luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, è insufficiente a configurare la fattispecie contestata, sia in relazione all'abrogato art. 625 c.p., comma 1, sia - mutatis mutandis - a quella successivamente introdotta dell'art. 624 bis c.p..
Infatti, la dizione "...mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa", contenuta nel testo attuale, esprime in maniera chiara il rapporto di strumentalità dell'introduzione nell'edificio rispetto all'azione predatoria posta in essere, essendo un mezzo per commettere il reato, non diversamente da quanto era precedentemente espresso nel testo abrogato con le parole "...per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio...".
Del resto, il legislatore, quando ha voluto prescindere dal nesso finalistico, ha agito diversamente, correlando ad esempio le aggravanti di cui all'art. 625 c.p., nn. 6 e 7, alla pura e semplice collocazione delle cose sottratte in determinati luoghi, uffici o stabilimenti. E infatti, (esegesi letterale della norma (come affermato in motivazione in sez. 5, n. 21293/2014, Licordari, cit.) porta anche a rilevare che la nuova disposizione non ha riprodotto la possibilità di configurare la fattispecie anche nel caso in cui l'impossessamento sia realizzato durante l'abusivo trattenimento nell'edificio, previsto invece espressamente dall'art. 625, n. 1, cit. In quel caso, infatti, questa Corte di legittimità ritenne correttamente configurabile solo l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11.
Viceversa, si avrà furto in abitazione quando l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivo avvenga a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno (sez. 5, n. 13582 del 02/03/2010, Torre, Rv. 246902), poiché la fattispecie incriminatrice dettata dall'art. 624 bis richiama indubbiamente la sottostante condotta di violazione di domicilio, sanzionata dall'art. 614 c.p., norma che riguarda comportamenti di introduzione nell'altrui dimora, realizzati "con inganno" o "contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo".
4. Nella specie, la ricostruzione dei fatti recepita nella sentenza, in accordo alle risultanze probatorie (essenzialmente rappresentate dalle dichiarazioni della persona offesa, congruamente vagliate dai giudici territoriali e da questi ritenute attendibili, con un giudizio la cui correttezza e adeguatezza non risulta scalfito dalle generiche doglianze difensive), ha dimostrato che la finalità per le quali l'agente si era introdotto nell'abitazione era quella di ristrutturare, su incarico del proprietario, l'immobile all'interno del quale si trovava il bene sottratto. Ne' risulta che il R. sia ritornato, invito domino, in quella stessa abitazione dopo la conclusione dei lavori edili, magari sfruttando occasioni propizie o carpendo il consenso dell'avente diritto allo scopo di effettuare il furto.
5. Pertanto, la condotta va riqualificata quale furto ai sensi dell'art. 624 c.p. e la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia perché, previa verifica della sussistenza della condizione di procedibilità (introdotta in base al combinato disposto di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i), che ha modificato l'art. 624 c.p., comma 3, prevedendo la procedibilità a querela del reato per il quale si procede), proceda alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e rinvia alla Corte di appello di Perugia anche per la verifica della sussistenza della condizione di procedibilità ed eventuale rideterminazione della pena. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2023