Il mandato di arresto europeo non richiede più la descrizione dei gravi indizi di colpevolezza.
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Cassazione penale sez. VI, 05/04/2024, (ud. 05/04/2024, dep. 08/04/2024), n.14392

Il mandato di arresto europeo (MAE), ai sensi delle disposizioni attuali, non richiede più la descrizione delle fonti di prova o dei gravi indizi di colpevolezza a sostegno della misura cautelare emessa dall'autorità giudiziaria estera. La nuova disciplina, intervenuta con il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, ha abrogato tali disposizioni, conferendo esclusivamente all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione la competenza per la valutazione della fondatezza dell'accusa. Pertanto, il MAE deve contenere una descrizione dei fatti sufficiente a verificare il requisito della doppia incriminazione e l'ambito di applicazione riferito ai reati contemplati dalla legge n. 69 del 2005. La Corte di appello, pertanto, correttamente ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché il vaglio della fondatezza dell'accusa rientra esclusivamente nella competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione del MAE, in conformità con il principio della massima reciproca fiducia tra gli Stati membri dell'Unione Europea sul rispetto dei diritti fondamentali.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello Sa.Di. ha disposto la consegna di Sa.Di. all'autorità giudiziaria della Repubblica d'Austria in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 23 febbraio 2024 dal Procuratore della Repubblica di W, autorizzato dalla Corte Regionale, per avere partecipato ad una associazione a delinquere con altri soggetti identificati (An.Pa. e Do.Pa.) per commettere una serie indeterminata di furti con strappo di orologi di elevato valore ed avere commesso in concorso con i predetti, il giorno 10 agosto 2023 nella città di M, un furto con strappo di un orologio del valore di 120 mila euro.

La Corte di appello con la sentenza impugnata ha disposto la consegna alla competente A.G. dello Stato emittente subordinatamente alla condizione che la persona dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

2. Il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso per violazione di legge, nello specifico degli artt. 6, 17, comma 4, 18 lett. t) e p) della legge n. 69 del 2005 essendo il MAE stato emesso senza la descrizione delle fonti di prova necessaria al vaglio della sussistenza dei gravi indizi posti a fondamento della misura cautelare emessa dall'autorità Giudiziaria austriaca.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.

Nella motivazione della sentenza impugnata si dà conto della natura processuale del MAE, contenente sia l'indicazione del provvedimento cautelare emesso per reati rientranti nel campo di applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005, e sia la descrizione delle circostanze del reato, delle modalità esecutive e del grado di partecipazione del ricercato.

Viene anche chiarito che trattandosi di mandato di arresto emesso in data successiva al 2 febbraio 2021 trova applicazione la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha modificato l'art. 17 escludendo il potere della Corte di appello di valutare i gravi indizi di colpevolezza.

Al riguardo si deve solo rettificare il riferimento alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, atteso che il citato D.Lgs. n. 10 del 2021 è stato pubblicato sulla G.U. n. 30 del 5 febbraio 2021 ed è entrato in vigore il 20 febbraio 2021 dopo la scadenza dell'ordinario termine di quindici giorni di vacatio legis, in assenza di diverse disposizioni.

Il ricorrente richiama nel motivo di ricorso delle disposizioni che sono state abrogate per effetto della citata riforma della legge 22 aprile 2005, n. 69, che disciplina il mandato di arresto europeo.

Invero, al fine di armonizzare e adeguare la normativa nazionale a quella europea, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 sono state eliminate quelle disposizioni che facevano riferimento all'emissione di un provvedimento cautelare, in particolare quella di cui all'art. 1, comma 3, legge 69 del 2005 che stabiliva che "l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile".

Ed ancora è stato soppresso tra le cause di rifiuto l'art. 18, comma 1, lett. q), della legge cit. che faceva riferimento all'emissione di un provvedimento cautelare mancante di motivazione.

L'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti, il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad una pena definitivamente irrogata dall'A.G. di uno Stato membro ma anche di dare corso all'esercizio dell'azione penale.

Con il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).

E in linea con tale indicazione, l'attuale art. 6, al comma 1, lettera e), della stessa legge prevede oggi che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato mentre è stato soppresso il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6).

Come correttamente affermato dalla Corte di appello, quindi, rispetto alla verifica della fondatezza dell'accusa, per quanto sopra osservato sugli interventi normativi operati per l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea, nessuna interferenza è ammessa da parte dell'A.G. dello Stato di esecuzione, essendo tale verifica di esclusiva competenza del giudizio penale pendente davanti all'A.G. dello Stato di emissione.

La descrizione dei fatti è comunque sempre richiesta dalla nuova disciplina ma solo perché funzionale alla verifica del requisito della doppia incriminazione e più in generale dell'ambito di applicazione riferito ai reati di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005.

Coerentemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo è stato definitivamente chiarito, con la soppressione delle disposizioni oramai abrogate ed erroneamente richiamate dal ricorrente, che non spetta alla A.G. dello Stato di esecuzione il vaglio della fondatezza dell'accusa che è rimesso esclusivamente all'A.G. dello Stato di emissione.

Va ricordato, peraltro, che anche in costanza del previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, che prevedeva, quale presupposto per la consegna, l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza", tale requisito è sempre stato inteso dalla giurisprudenza di legittimità in termini di mero controllo esterno del provvedimento cautelare estero e non come autonoma verifica della qualificata probabilità di colpevolezza, proprio al fine di fornire una interpretazione costituzionalmente orientata di dette previgenti disposizioni che si ponevano altrimenti in contrasto con la normativa europea e con il principio della massima reciproca fiducia degli Sati membri sul rispetto dei diritti fondamentali di libertà personale da parte degli ordinamenti nazionali, garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (per tutte, Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).

Da qui la manifesta infondatezza del ricorso.

2. All'inammissibilità del ricorso conseguono a carico del ricorrente le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

La Cancelleria darà corso agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso il 5 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria l'8 aprile 2024.

Il mandato di arresto europeo non richiede più la descrizione dei gravi indizi di colpevolezza.

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