Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: il profitto del reato coincide con l'importo del finanziamento indebitamente ottenuto
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Cassazione penale sez. VI, 28/02/2024, (ud. 28/02/2024, dep. 07/03/2024), n.9852

Il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato coincide con l'importo del finanziamento indebitamente ottenuto, atteso che il relativo contratto non si sarebbe perfezionato senza la prestazione del contributo pubblico, sicché a tale importo occorre riferirsi ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 316 - ter cod. pen.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 aprile 2023 il Tribunale di Cremona ha dichiarato Di.Si. responsabile del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen e l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia e al pagamento delle spese processuali, con la concessione della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, che ha dedotto la violazione dell'art. 322-ter, comma 1, cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto della condotta delittuosa di cui all'art. 316-ter cod. pen., per un ammontare di Euro 5.234,00.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

2. Premesso che l'imputata è stata condannata per il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen., deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 cod. pen., è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo (confisca diretta) ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (confisca per equivalente).

Deve aggiungersi che il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (...) coincide con l'importo del finanziamento indebitamente ottenuto, atteso che il relativo contratto non si sarebbe perfezionato senza la prestazione del contributo pubblico, sicché a tale importo occorre riferirsi ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 316 - ter cod. pen. (Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022, Rv. 283106 - 02).

3. Nel caso in esame, il Tribunale ha omesso di disporre la confisca e, posto che la determinazione dell'importo da assoggettare a confisca, o, in alternativa, l'individuazione dei beni, soggetti ad ablazione, implicano valutazioni di merito e poteri istruttori di competenza del giudice di merito, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca con rinvio alla Corte di appello di Brescia, competente ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

Tale epilogo si pone in linea con quanto già affermato da questa Corte secondo cui la sentenza di condanna che abbia omesso la confisca del profitto va parzialmente annullata con rinvio nei casi in cui occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse in sede di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto e, ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente (Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637 - 02).

4. Non è superfluo rimarcare che il giudice del rinvio dovrà valutare, preliminarmente, se effettivamente vi sia stato un profitto, non potendosi escludere che sia intervenuto il recupero delle erogazioni da parte dell'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della confisca e rinvia per il giudizio di secondo grado sul punto alla Corte di appello di Brescia.

Così deciso il 28 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2024.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: il profitto del reato coincide con l'importo del finanziamento indebitamente ottenuto

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