Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
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Corte appello, Taranto , 06/10/2021 , n. 837

È configurabile il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., quando la condotta dell'agente consiste nella persuasione, nella suggestione o nell'inganno, sempre che questi comportamenti presentino un valore condizionante più tenue - rispetto all'abuso costrittivo tipico della concussione - della libertà di autodeterminazione del destinatario, e che l'indotto finisca col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione pur essendo consapevole del carattere non dovuto della stessa, al fine di conseguire un tornaconto personale; si configura invece il delitto di truffa qualora l'attività ingannatoria, posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, riguardi la doverosità della dazione o della promessa, ed il privato non abbia la consapevolezza del carattere indebito delle stesse.

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 6 luglio 2018, il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, emetteva sentenza con cui:

- dichiarava (...) colpevole dei delitti di cui agli artt. 81,319 quater c.p. (capo a) della rubrica), in tale fattispecie riqualificato il fatto di cui all'art. 317 c.p., e 56, 317 c.p., quest'ultimo in danno di (...) (capo b) della rubrica), e, unificati i reati in continuazione, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno - quantificato rispettivamente in Euro 10.000 e in Euro 12.000 all'attualità - in favore di (...) e di (...), a vantaggio dei quali liquidava anche (rispettivamente) le somme di Euro 3.000 e di Euro 1.935, oltre - per entrambi - accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di costituzione e partecipazione al giudizio. Interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

- assolveva (...) dai delitti di cui agli artt. 56,317 c.p. ai danni di (...) (capo b) della rubrica) e 81, 640, 61, n. 2, c.p. (capo c) della rubrica) perché il fatto non sussiste.

All'esito dell'istruttoria - articolatasi nell'esame di (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), del Brig. (...) (tutti testimoni di lista dell'accusa), di (...), perito trascrittore del Tribunale delle intercettazioni telefoniche il contenuto delle quali era divenuto oggetto di richiesta di prova da parte del p.m., di (...), (...), (...), (...), (...) e (...) (testimoni di lista della difesa), nonché nell'acquisizione: 1) della documentazione prodotta dal p.m. e, limitatamente all'atto irripetibile in esso contenuto, del verbale compilato il 3 ottobre 2009 dalla G.d.F.; 2), con il consenso di tutte le parti, del verbale di ss.ii. rese nel corso delle indagini da (...), 3) ai sensi dell'art. 513 c.p.p., dei verbali di interrogatorio resi dal (...) in occasione della convalida del suo arresto e a seguito della notifica dell'A.c.i. - perveniva alla conclusione innanzi rassegnata. Il Tribunale ricostruiva capillarmente la vicenda con una descrizione (delle deposizioni di ciascun testimone escusso e del contenuto di ogni atto acquisito) alla quale non può che farsi rinvio ritenendola in questa sede trascritta per divenire parte integrante della presente sentenza, così accertando che (...), addetto all'Ufficio Turismo della Provincia di Taranto, responsabile dell'ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni e all'esecuzione dei controlli sulle agenzie di viaggio e turistiche, e, pertanto, pubblico ufficiale, approfittando della propria posizione professionale, aveva:

- indotto (...), con il quale si era posto in contatto prospettando l'esistenza di alcune problematiche da risolvere in relazione all'avvenuta apertura in Taranto di una filiale di un'agenzia di viaggi avente la sua sede principale in Pesaro, gestita dalla (...) s.r.l. (rispetto alla quale sarebbe stato passibile di una multa di Euro 10.000 per questioni afferenti all'irregolarità dell'insegna già affissa), dopo avergli consigliato di aprire un'agenzia di viaggi autonoma per la quale sarebbe stato lui stesso a reperire il direttore tecnico la cui presenza è condizione indefettibile per il rilascio dell'autorizzazione e averlo, dunque, convinto a presentare la relativa istanza, a versare nelle sue mani mensilmente (da maggio a ottobre, saltando un mese e versando in una circostanza un assegno o, meglio, come specificato, da maggio a settembre, con la precisazione che la somma versata in tale ultimo mese era stata recuperata a seguito del sequestro eseguito in occasione dell'arresto) la somma di Euro 450 (che veniva consegnata in occasione di incontri fissati negli uffici della Provincia per l'allegazione di documentazione relativa alla pratica o, come accaduto una volta, presso i locali dell'agenzia, e che, in almeno una circostanza, era stata materialmente inserita, su indicazione del (...), ma mentre costui si era allontanato dalla stanza in cui normalmente si faceva seguire per i pagamenti, mediante inserimento nella cartellina intestata alla nascitura agenzia), per un totale di Euro 1.800, assertivamente destinata a retribuire il predetto direttore tecnico del quale tuttavia non aveva palesato il nominativo, pur essendo stata reperita, nella relativa cartellina caduta in sequestro, documentazione relativa all'individuazione di (...) come soggetto al quale conferire quell'incarico, e pur non essendo ancora stata avviata l'attività in attesa di autorizzazione, come comprovato dalla circostanza che, in data 2 ottobre 2009 (allorché era già in corso l'attività di captazione telefonica delle utenze dell'imputato a seguito della denuncia presentata dal (...) il 31 agosto), il (...) aveva espressamente chiarito che ove il suo interlocutore avesse inteso andare avanti nella pratica, rispetto alla quale, a suo dire, non aveva più fatto sapere alcunché, avrebbe dovuto sistemare contestualmente "quella situazione", per la cui regolazione sarebbe passato lui stesso nel pomeriggio, salvo poi non presentarsi e rinviare l'incontro al giorno successivo, allorquando, subito dopo la consegna del denaro (peraltro in precedenza fotocopiato), era stato tratto in arresto;

- indotto (...), interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'apertura di un'agenzia di viaggi e, pertanto, recatosi presso gli uffici della Provincia ove era venuto in contatto con la sua persona, al quale aveva spiegato di essere a disposizione per seguire step by step tutto l'iter per il rilascio dell'atto in parola e aveva rappresentato la necessità di reperire un direttore tecnico anche nel caso di affiliazione, come nella specie, ad altro marchio in franchising, sottolineando la van-taggiosità di avvalersi della sua collaborazione (anche perché deputato all'esecuzione di qualsivoglia successivo controllo) per il reperimento del tecnico, che, in questa maniera, sarebbe costato mensilmente anche di meno, e proponendo una persona di sua conoscenza che solo in seguito aveva comunicato essere (...) (al quale - per il suo tramite - sarebbe stato necessario versare, sin da subito, mensilmente la retribuzione di Euro 350), a consegnare la suddetta somma, per il cui versamento il (...), alla fine del mese di maggio 2009 (e analogamente nei tre mesi successivi), si era messo in contatto telefonico poi fissando un appuntamento de visu, nel corso del quale si era ricevuto il denaro, che aveva preteso in contanti, senza rilasciare (nonostante la richiesta in tal senso) alcuna ricevuta (sebbene con la promessa di consegnarne copia in seguito), salvo poi comunicare, il 1 settembre, la risoluzione del contratto con il (...) in vista della sua sostituzione con altro esperto, per la cui nomina il (...) aveva sottoscritto un mandato in bianco in attesa dell'individuazione del nuovo incaricato, e pretendere, anche per quella mensilità, il versamento del corrispettivo originariamente pattuito, che, di contro, il (...) aveva ritenuto non dovuto; - preteso (senza raggiungere il risultato) da (...) (venuto in contatto con l'ufficio provinciale per ottenere un'autorizzazione propria per l'apertura di un'agenzia di viaggi), dal quale aveva ottenuto la disponibilità - nelle more - a prestare l'attività di direttore tecnico presso altre agenzie, impegnandosi a comunicare l'identificativo dell'agenzia eventualmente interessata ad assumerlo, e al quale aveva fatto sottoscrivere, dapprima, un foglio di disponibilità in bianco e, allorché era in procinto di consegnargli l'autorizzazione in proprio, un foglio di dimissioni non meglio specificato, la consegna di una somma di denaro, visto che, in occasione dell'appuntamento, originariamente, fissato per il 27 settembre e, in seguito, posticipato al 2 ottobre, dopo aver esibito una copia non sottoscritta, da alcuno dell'autorizzazione relativa all'agenzia, aveva espressamente richiesto Euro 350 "per l'intervento ...per l'autorizzazione", non ottenendone la consegna per il temporeggiamento del (...) che, dichiaratosi sfornito del denaro, lo aveva rinviato a un altro momento, salvo poi apprendere dell'arresto del successivo 3 ottobre. Il Tribunale evidenziava, quindi, con dovizia di particolari (alla quale si rimanda, dovendosi in parte qua la sentenza impugnata considerare integralmente trascritta nel presente provvedimento per esserne parte integrante) la concordanza tra le circostanze riferite da ciascuno degli interessati - che, a ogni buon conto, avevano precisato di non essersi mai incontrati tra loro nonostante l'apparenza dei rapporti reciprocamente in essere - e la documentazione reperita nell'ufficio del (...), oltre che la piena rispondenza di tali fatti al contenuto delle conversazioni telefoniche che l'imputato aveva intrattenuto con ciascuno dei protagonisti delle suesposte vicende, atta a smentire le affermazioni con cui costui aveva cercato di motivare le relazioni intrattenute con i predetti soggetti, così escludendo la plausibilità della versione difensiva.

E invero, ferme le difformità tra le dichiarazioni dell'imputato e il contenuto delle intercettazioni (per l'analisi delle quali è sufficiente rimandare al dettagliato esame compiuto nella sentenza impugnata), è palese il contrasto tra le giustificazioni a sé date dallo stesso imputato.

Infatti, se secondo una prima versione, il (...) avrebbe effettivamente percepito quel denaro quale corrispettivo (comunque non dovuto) di un'attività di consulenza che avrebbe prestato a vantaggio dei richiedenti le autorizzazioni per consentire la definizione dei rapporti contrattuali tra essi titolari delle varie agenzie e i rispettivi direttori tecnici (sebbene poi riferendo - quanto alle somme versate dal (...) - la consulenza alla necessità di quest'ultimo di trovare una soluzione per sganciarsi dall'agenzia di Pesaro dalla quale dipendeva in franchising e non già alla questione del direttore tecnico), non può sfuggire come, con una successiva versione, l'imputato avesse negato di aver percepito somme di denaro dal (...), rispetto al quale aveva escluso anche di aver svolto il ruolo, da principio attribuitosi, di consulente.

Né può trascurarsi l'assenza di qualsivoglia, anche implausibile, motivo giustificativo della richiesta di denaro avanzata nei confronti di (...), attesa la diretta riferibilità della richiesta all'intervento effettuato per il rilascio dell'autorizzazione e la mancata indicazione del nominativo di costui tra costoro che avevano assertivamente fruito delle sue improprie prestazioni di consulenza. Il Collegio di primo grado, accertati in tali termini i fatti, perveniva alla suddetta qualificazione giuridica degli stessi, evidenziando come:

- con riferimento al (...) e al (...), il (...), lungi dal porre in essere atti di costrizione, avesse esercitato, abusando della sua funzione di p.u., un'opera di persuasione e suggestione idonea a determinare una pressione morale sulle sue vittime, evidentemente determinatesi - in ragione del rapporto instaurato con il responsabile dell'Ufficio della Provincia - al compimento dei versamenti non dovuti loro richiesti, non già perché tratti in inganno sulla destinazione di quei denari, ma per ottenere le agevolazioni promesse con riferimento, per un verso, alla possibilità di reperire celermente il direttore tecnico per completare la pratica, anche a prescindere dall'effettiva operatività della nomina (relativa peraltro a soggetti sconosciuti), stante la titolarità del potere di controllo in capo al medesimo (...), che tale circostanza aveva apertamente sottolineato, per altro verso, alla migliore condizione stipendiale del direttore tecnico, espressamente indicato come figura formale funzionale al solo rilascio dell'autorizzazione e non già, come richiesto dalla normativa di riferimento, come figura operativa ed effettiva le cui prestazioni sono indispensabili a far data dall'avvio dell'attività di agenzia, e, infine, ma non perché meno importante, alla consapevolezza di attenersi alle indicazioni date da colui che avrebbe potuto esercitare l'attività repressiva e sanzionatoria di eventuali infrazioni sulle agenzie in corso di apertura e che, sin da subito, sia era mostrato propositivo per la risoluzione di apparenti difficoltà come quelle - per entrambi - della scelta del nominativo da dare alle nasciture agenzie e - per il (...) - di utilizzo delle insegne;

- con riferimento al (...), il (...) avesse esercitato una pressione diretta ponendo come condizione per il rilascio dell'autorizzazione dovuta al privato il versamento della somma all'uopo richiesta, si da pretendere una remunerazione illecita per lo svolgimento della sua funzione pubblica e da condizionare la libertà di scelta della vittima di tale richiesta.

Da ultimo, il Tribunale escludeva che il (...), già gravato da precedenti condanne, potesse meritare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tanto per l'assenza di elementi positivamente valutabili a suo favore, quanto per il costante e ripetuto asservimento della funzione pubblica sua propria a interessi economici personali, e, riunite le condotte in continuazione, perveniva alla conclusione sanzionatoria innanzi indicata.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto tempestivo atto di appello dal difensore di (...). La difesa del (...) ha richiesto:

- l'assoluzione con formula di giustizia, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., atteso che gli esiti dell'istruttoria non avrebbero dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio la sussistenza della "pressione non irresistibile" esercitata sulle vittime e necessaria perché sia integrata l'induzione, atteso che: 1) il (...) era stato arrestato il 3 ottobre 2009 (e non già come erroneamente riportato dagli atti il precedente 2 ottobre 2009, allorché l'operazione di consegna controllata era stata rinviata al giorno seguente) per effetto della trappola organizzata nei suoi confronti da (...), che pertanto non poteva in alcuna maniera ritenersi assoggettato a una pressione della specie di quella richiesta dalla norma; 2) il (...) aveva preteso ed ottenuto la consegna di denaro dal (...) e da (...), perché prodigatosi a fornire a ciascuno un direttore tecnico per l'avvio delle rispettive attività di agenzia, nel pieno rispetto delle previsioni normative di settore che impongono la presenza di tale figura, come comprovato dai moduli a tal fine sottoscritti da (...), titolare della suddetta qualifica; 3) il (...) non aveva avanzato alcuna richiesta nei confronti di (...) che, invece, aveva trovato il proprio direttore tecnico grazie alle indicazioni fornitegli dall'imputato, senza versare a quest'ultimo alcunché; 4) il (...) aveva prestato la propria disponibilità ai direttori tecnici in cerca di incarico avvisando loro della richiesta eventualmente avanzata da qualche agenzia, come dichiarato da (...);

- la riqualificazione del fatto nell'ipotesi - esclusa dal primo giudice - di cui all'art. 640 c.p., atteso che il (...) e il (...), allorché avevano versato il denaro al (...), non solo non erano stati in alcuna maniera indotti a compiere tale prestazione, ma avevano agito nella convinzione che quelle somme fossero destinate a retribuire, sebbene in anticipo rispetto al momento di espletamento dell'incarico, il direttore tecnico la cui presenza era condizione indefettibile per ottenere l'autorizzazione all'avvio dell'attività dell'agenzia, sicché al più, poiché l'imputato aveva fatto loro credere di dare alle somme la destinazione in parola, mentre invece egli si era intascato il denaro, essi erano rimasti vittime di un raggiro idoneo a integrare la più mite ipotesi di truffa, al più aggravata dal fatto di essere stata posta in essere da un pubblico ufficiale, come peraltro comprovato dal fatto che i privati assertivamente indotti non erano stati a loro volta tratti a giudizio per la dazione effettuata;

- la rideterminazione della pena in maniera più favorevole: 1) atteso che - tenuto conto delle successive modifiche che hanno interessato la fattispecie - deve essere applicata la previsione - più favorevole di tutte - di una sanzione pari nel massimo ad anni tre sulla quale la pena inflitta in favor rei non può che essere commisurata; 2) mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non potendosi condividere la decisione del primo giudice che aveva escluso l'applicazione dell'art. 62 bis c.p. perché il (...) (soggetto comunque censurato per delitti commessi con l'abuso della sua qualità di pubblico ufficiale) aveva mostrato una particolare propensione al crimine reiterando l'asservimento della funzione pubblica al soddisfacimento di interessi economici personali.

Il giudizio di secondo grado si è celebrato:

- all'udienza del 15 settembre 2021, allorché le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come compiutamente riportate in epigrafe;

- all'udienza del 29 settembre 2021, allorché la Corte ha definito il processo come da dispositivo in calce al presente provvedimento.

Va preliminarmente rilevato che i delitti descritti sono alla data odierna estinti per prescrizione.

Invero:

- il delitto di cui agli artt. 81, cpv., 319 quater c.p. di cui al capo a) della rubrica è stato consumato da maggio 2009 al 3 ottobre 2009;

- il delitto di cui agli artt. 56,317 c.p. di cui al capo b) della rubrica è stato consumato da maggio 2009 al 3 ottobre 2009;

- il delitto di cui all'art. 319 quater c.p., tenuto conto della successione di leggi che sono intervenute per la modifica della fattispecie anche con riferimento al trattamento sanzionatorio, è - in ossequio al principio del favor rei che impone l'applicazione ultrattiva della previsione di maggior favore anche se diversa da quella del momento di commissione del fatto e di irrogazione della sanzione - punito con la reclusione da tre o otto anni (e non già con quella massima di anni tre di reclusione, che, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello, è la sanzione prevista per il privato che prometta o versi il denaro o l'altra utilità richiestagli dall'agente principale);

- il delitto di cui agli artt. 56,317 c.p. è - ratione temporis - punito, tenuto conto del range determinato per effetto dell'art. 56 c.p., con la reclusione da anni uno e mesi quattro ad anni otto di reclusione;

- a (...) non è stata contestata alcuna ipotesi di recidiva qualificata;

- il termine c.d. massimo di prescrizione è pari - per entrambe le fattispecie prese in considerazione - ad anni dieci (anni otto maggiorati di 1/4);

- il dibattimento di primo grado è rimasto sospeso per la durata di anni uno, mesi uno e giorni quattordici (atteso che l'udienza del 10 ottobre 2014 veniva rinviata a quella del 13 marzo 2015, su richiesta del difensore dell'imputato; l'udienza del 13 marzo 2015 veniva rinviata a quella del 24 aprile 2015, per il legittimo impedimento del difensore dell'imputato; l'udienza del 15 aprile 2016 veniva rinviata a quella del 16 settembre 2016, per il legittimo impedimento del difensore dell'imputato; l'udienza del 9 giugno 2017 veniva rinviata a quella del 10 novembre 2017, su richiesta del difensore dell'imputato), cui deve essere aggiunto il periodo di mesi due e giorni quattro ex art. 83 D.L. 18/2020 come successivamente modificato e convertito in legge;

- il termine di prescrizione è dunque maturato, per entrambe le fattispecie, al più tardi il 21 gennaio 2021.

Ciò posto, rileva la Corte - anche al fine di circoscrivere i confini della presente trattazione - che l'impugnazione, come reso esplicito dalla sintesi dei motivi innanzi compiuta, non contiene alcuna contestazione del fatto, dovendosi pertanto dare per assodato che lo stesso si sia verificato secondo la dettagliata ricostruzione del Tribunale.

L'appellante si è, infatti, doluto della qualificazione giuridica da attribuire alle condotte inconfutabilmente accertate e, relativamente alla posizione del (...) e del (...), all'effettiva sussistenza del condizionamento utile a integrare l'induzione necessaria per l'integrazione della fattispecie.

Giova, peraltro, sottolineare che, mentre con riferimento alle condotte realizzate ai danni del (...) e del (...), la difesa del (...) - invocando la più tenute ipotesi della truffa - ha spiegato per quale motivo sarebbe integrata tale fattispecie, stante il raggiro che l'imputato avrebbe posto in essere per ottenere il denaro che le vittime ritenevano destinato ai rispettivi direttori tecnici, con riferimento invece al reato di tentata concussione non è dato comprendere sulla scorta di quale argomento l'azione accertata avrebbe dovuto essere ricondotta nel perimetro dell'art. 640 c.p.

Pertanto, l'assenza di argomenti utili a spiegare per quale motivo la richiesta di denaro da parte del p.u. che aveva posto la consegna di quanto preteso quale condizione per il rilascio dell'atto dovuto al privato debba essere - diversamente da quanto ampiamente argomentato dal primo giudice - considerata una truffa non può che condurre al rigetto del motivo di appello.

Ciò non di meno, in ragione di quanto anticipato, in parte qua la sentenza impugnata deve essere riformata essendo nelle more intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione.

Consegue, pertanto, il proscioglimento del (...) per il delitto di cui al capo b) ai sensi dell'art. 157 c.p., ferme restando le statuizioni civili, essendosi la causa estintiva verificata in un momento successivo a quello della pubblicazione della sentenza di primo grado.

Tanto chiarito, deve pervenirsi - per quello che si dirà - ad analoga conclusione anche con riferimento alle contestazioni riassunte nel capo a) dell'epigrafe. Il primo motivo è infondato.

E' fuori discussione che il (...) e il (...) avessero agito, consegnando le somme di denaro loro richieste, sotto la spinta del condizionamento esercitato dalle parole del (...).

Giova rammentare che:

- il concetto di induzione è stato compiutamente delineato dalla Corte di Cassazione riunita nel massimo consesso, sicché la suddetta azione è integrata "da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce con il prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale", tanto da essere anch'egli passibile di sanzione, poiché concorrente, seppure in posizione di minor rilievo, dell'agente principale (Cass. Sez. Un., 14 marzo 2014, n. 12228);

- l'abuso della qualità e/o dei poteri "non è un presupposto del reato ma integra un elemento essenziale e qualificante della condotta di ...(...) induzione, nel senso che costituisce il mezzo imprescindibile per ottenere la dazione o promessa dell'indebito. D'altra parte, l'uso del gerundio - "abusando" - conferma lo stretto nesso tra l'abuso e la condotta attraverso la quale esso si manifesta. L'abuso, quindi, è lo strumento attraverso il quale l'agente pubblico innesca il processo causale che conduce all'evento terminale: il conseguimento dell'indebita dazione o promessa. (...) Conclusivamente, abuso, da una parte, e (...) induzione, dall'altra, non sono condotte distinte (...) ma sono condotte che si integrano e si fondono tra loro, nel senso che la sola (...) induzione determinata dall'abuso qualifica il disvalore ..." del reato di cui all'art. 319 quater c.p. "rispetto ad altre fattispecie caratterizzate anch'esse da un'attività dell'agente volta a coartare o comunque a condizionare la libera autodeterminazione di qualcuno" (Cass. Sez. Un. cit., nonché: Cass. Sez. III, 22 ottobre 2020, n. 29321);

- l'abuso presuppone la strumentalizzazione della posizione di preminenza dell'agente pubblico rispetto al privato (cfr.: Cass. Sez. VI, 27 febbraio 2020, n. 7971), atteso che ciò che viene strumentalizzato non è l'attribuzione specifica "bensì la propria qualifica soggettiva - senza alcuna correlazione con atti dell'ufficio o del servizio - così da far sorgere nel privato rappresentazioni (...) induttive di prestazioni non dovute", e "deve avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato; costui cioè deve comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con conseguenze per sé pregiudizievoli o anche ingiustamente favorevoli e, proprio per scongiurare le prime ed assicurarsi le seconde, decide di aderire all'indebita richiesta" (Cass. Sez. Un., cit., nonché: Cass. Sez. Ili, 22 ottobre 2020, cit.);

- il vantaggio indebito perseguito dal privato, certamente elemento costitutivo implicito della condotta sanzionata, deve essere apprezzato "con un approccio oggettivistico, il quale, però, deve necessariamente coniugarsi con la valutazione della proiezione di tali elementi nella sfera conoscitiva e volitiva delle parti", sicché "l'accertamento non può prescindere dalla verifica del necessario intreccio tra gli elementi oggettivi di prospettazione e quelli soggettivi di percezione", con la conseguenza che il vantaggio ingiusto perseguito dal privato, oltre a concretizzarsi nella necessità di superare una difficoltà contingente, può avere anche contenuti più sfumati (che si configurano come aspetto ulteriore rispetto all'esigenza di evitare un pregiudizio), come quando "il privato è indotto a dare o promettere l'indebito per acquisire la benevolenza del pubblico agente, foriera potenzialmente di futuri favori, posto che il vantaggio indebito, sotto il profilo contenutistico, può consistere, oltre che nel beneficio determinato e specificatamente individuato, anche in una generica "disponibilità clientelare" del pubblico agente", idonea a dare luogo a una sorta di vero e proprio rapporto negoziale asimmetrico (Cass. Sez. Un., cit., nonché: Cass. Sez. III, cit.);

- tra l'abuso dei poteri e/o della qualità, da un lato, e la dazione e/o la promessa, dall'altro, deve esistere un legame causale necessario che, tuttavia, non si estende a comprendere anche il perseguimento del vantaggio indebito da parte del privato che, infatti, come testé detto, non ambisce ad ottenere necessariamente un'utilità immediata, essendo sufficiente la garanzia di un indebito tornaconto personale di qualsivoglia natura (cfr.: Cass. Sez. Un., cit., nonché: Cass. Sez. Ili, cit.). Orbene, alla luce di tali principi, è pacifica - come sostenuto dal primo giudice con argomentazioni per quanto si dirà non superate dall'appellante - l'integrazione del delitto ai danni del (...) e del (...).

Il (...), infatti, aveva:

- relativamente alla posizione del (...):

- sottolineato la sanzionabilità della condotta di aver aggiunto un'insegna autonoma a quella della società alla quale era affiliato così di fatto esercitando senza alcuna autorizzazione un'attività diretta di agenzia, proponendo soluzioni immediate rispetto alla questione che, ove non sistemata secondo le sue indicazioni, avrebbe potuto comportare l'adozione di provvedimenti a suo discapito;

- offerto, dopo avergli suggerito (invogliandolo con l'indicazione della maggiore libertà di azione e dei più lauti guadagni) l'apertura in proprio di un'agenzia, la propria collaborazione per la ricerca del direttore tecnico sia per la velocizzazione dell'iter di rilascio delle autorizzazioni richieste sia per garantirgli un risparmio economico sulle spese contrattuali;

- proposto soluzioni alternative alla sottoscrizione del contratto di assunzione di un direttore tecnico, allorché aveva suggerito di indicare la presenza solo nominale del direttore che lui stesso avrebbe trovato e di provvedere a presentare, dopo l'inizio dell'attività, una comunicazione afferente all'esistenza di un'associazione in partecipazione con la predetta figura, si da non farla comparire come lavoratore subordinato, al contempo rimarcando anche la provvisorietà della soluzione seguita, in vista della successiva partecipazione del medesimo (...) o di una persona della sua famiglia o comunque di sua fiducia al concorso per direttore tecnico che egli stesso avrebbe bandito e che avrebbe consentito ad esso (...) di bypassare la figura formale esterna;

manifestato chiaramente di essere il preposto all'esecuzione dei controlli sulla regolarità dell'avvio dell'attività e della sua gestione, lasciando intendere che la soluzione della presenza anche solo formale di un direttore tecnico avrebbe garantito l'immunità da sanzioni;

subordinato il rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'apertura dell'agenzia al versamento delle somme assertivamente dovute per retribuire il direttore tecnico che era stato individuato; relativamente alla posizione del (...):

prospettato la necessità del costante rapporto con la sua persona durante il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia, si da sottolineare l'importanza del proprio ruolo e la centralità della sua figura all'interno dell'ufficio preposto;

rappresentato problematiche inesistenti con riferimento all'individuazione della denominazione dell'agenzia di viaggi, per la risoluzione delle quali aveva offerto la propria collaborazione, pretendendo di esercitare una sorta di vaglio preventivo al fine di evitare la successiva censurabilità delle iniziative intraprese e, quindi, per evitare di incorrere in violazioni sanzionabili;

proposto di avvalersi della sua collaborazione per la ricerca di un direttore tecnico, si da risparmiare sui costi della sua assunzione, stante l'onerosità della contrattazione ove la figura fosse stata trovata attingendo al mercato della relativa professionalità, al contempo rimarcando (come aveva fatto anche per il (...)) la provvisorietà della soluzione seguita, in vista della successiva partecipazione del medesimo (...) al concorso per direttore tecnico che egli stesso avrebbe bandito e che gli avrebbe consentito di bypassare la figura formale esterna;

assunto la veste di mediatore tra il direttore tecnico, il cui nominativo aveva rivelato solo in seguito, e il medesimo (...), tenuto a versare nelle sue mani la somma necessaria a retribuire il suddetto direttore;

subordinato il rilascio dell'autorizzazione necessaria all'apertura dell'agenzia al versamento delle somme assertivamente dovute per retribuire il direttore tecnico che era stato individuato anche prima dell'avvio dell'attività, così rendendo palese la natura meramente cartolare di quella nomina rispetto alla quale era stato palesemente detto che non vi sarebbe stato alcun rapporto personale e diretto per la gestione della relativa posizione lavorativa;

- manifestato chiaramente di essere il preposto all'esecuzione dei controlli sulla regolarità dell'avvio dell'attività e della sua gestione, rimarcando la sua influenza nel settore allorché, operando per la sostituzione del direttore tecnico individuato, ancor prima dell'apertura dell'agenzia e in maniera funzionale al rilascio dell'autorizzazione, aveva rassicurato il (...) sul fatto che, pur in mancanza di direttore tecnico, sino alla nuova copertura dell'incarico, non vi sarebbe stato alcun problema;

- preteso il pagamento della somma pattuita mensilmente anche dopo la revoca della nomina di (...) e in attesa dell'individuazione del nuovo direttore tecnico, quale condizione per la prosecuzione dell'iter autorizzativo.

Tali dati oggettivi, secondo la Corte, non sono superati dalla generica doglianza difensiva a mente della quale la coazione psicologica patita dalle vittime non sarebbe stata tale da dare luogo all'ipotesi criminosa oggetto di addebito, sostenuta in base a rilievi certamente inconferenti.

Segnatamente:

1) il fatto che il (...) si fosse determinato a denunciare il (...) e a tendergli la trappola che aveva condotto al suo arresto - a prescindere dalla data indicata sugli atti nella circostanza compilati dalla G.d.F. che evidentemente aveva commesso un errore materiale di trascrizione del dato temporale (sulla verosimile suggestione di aver predisposto per la giornata precedente l'attività controllata poi differita di ventiquattro ore) inidoneo a inficiare la portata e gli effetti di quella operazione di polizia - non esclude la valenza da attribuire alle singole azioni condizionanti fino al momento dell'arresto compiute dall'imputato che, con la sua condotta, anche in ragione dei toni e delle modalità amichevoli utilizzati, si era posto in una posizione sovraordinata di suggestione sulle vittime, apertamente orientatesi, come dalle stesse ammesso, a seguire le indicazioni ottenute per risparmiare tempo, denaro e fastidi in relazione alle instaurande attività commerciali;

2) l'indispensabilità della figura del direttore tecnico per il rilascio dell'autorizzazione necessaria all'apertura delle agenzie di viaggio - ferma restando la legittimità della rappresentazione di tale evenienza da parte del (...) agli utenti - non giustifica in alcuna maniera l'attività in seguito indebitamente e illecitamente da costui posta in essere, visto che, palesando ai privati la fittizietà dei contratti della cui conclusione si occupava in prima persona carpendo, peraltro, la disponibilità dei professionisti e utilizzando a loro insaputa le dichiarazioni all'uopo da costoro sottoscritte, esso (...) otteneva la consegna di denari non dovuti (anche per il fatto che le agenzie non erano ancora aperte) dei quali si impossessava intascandoli;

3) il fatto che il (...), operando nel suo ufficio, in occasione della richiesta di (...) funzionale al reperimento di un direttore tecnico, avesse realmente favorito l'incontro tra l'agente di viaggio e un direttore tecnico non percependo alcun compenso per sé, non esclude - stante quanto esposto nella sentenza di primo grado - che costui avesse invece commesso il reato con riferimento al (...) e al (...) che, peraltro, descrivendo accadimenti connotati dalle stesse modalità di sviluppo, avevano - l'uno indipendentemente dall'altro e senza che sia emerso anche solo un indizio di un loro fraudolento accordo calunniatorio - delineato un modus operandi costante, certamente sintomatico della genuinità (peraltro da alcuno messa in discussione) delle accuse;

4) il fatto che il (...) avesse funto da tramite tra direttori tecnici in cerca di incarichi presso agenzie in corso di apertura e i richiedenti le relative autorizzazioni, come avvenuto nel caso descritto da LIPPOLIS Angela, senza richiedere alcunché come contropartita, per le considerazioni esternate al precedente punto, non esclude che, invece, con (...) e (...) l'imputato avesse operato in maniera delittuosa, anche in tal caso agendo con riferimento a entrambe le vicende nella stessa identica maniera.

Anche il secondo motivo di appello è infondato.

Giova ribadire che "È configurabile il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., quando la condotta dell'agente consiste nella persuasione, nella suggestione o nell'inganno, sempre che questi comportamenti presentino un valore condizionante più tenue - rispetto all'abuso costrittivo tipico della concussione - della libertà di autodeterminazione del destinatario, e che l'indotto finisca col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione pur essendo consapevole del carattere non dovuto della stessa, al fine di conseguire un tornaconto personale; si configura invece il delitto di truffa qualora l'attività ingannatoria, posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, riguardi la doverosità della dazione o della promessa, ed il privato non abbia la consapevolezza del carattere indebito delle stesse" (Cass. VI, 24 settembre 2014, n. 39089).

E', dunque, pacifico che l'inganno non solo è compatibile con l'induzione alla promessa o alla dazione di denaro e/o utilità, ma spesso si manifesta proprio come una delle modalità attraverso le quali l'agente può condizionare - senza coartarla - la volontà del privato.

Il predetto inganno esclude, quindi, la sussistenza del delitto di cui all'art. 319 quater c.p. solo nelle ipotesi in cui esso sia utile a trarre in errore il privato sulla doverosità della prestazione richiestagli, ricorrendo in tal caso la fattispecie della truffa aggravata.

Di contro, la condotta del p.u. o dell'incaricato di p.s. non può essere ritenuta meramente truffaldina (e sarà sanzionata a norma dell'art. 319 quater c.p.) allorché l'errore ingenerato nel privato riguardi la situazione che funge da presupposto della promessa e/o della dazione, lasciando inalterata nell'extraneus la consapevolezza della natura indebita della pretesa dell'agente alla quale egli presta acquiescenza - dal punto di vista della doverosità - per il perseguimento del proprio tornaconto personale.

La fondatezza del ragionamento esposto riposa su quanto affermato dalla Corte Suprema secondo cui "in realtà è del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui" le modalità della condotta induttiva (...) non possono che concretizzarsi nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio, nell'inganno (sempre che quest'ultimo non verta sulla doverosità della dazione della promessa, del cui carattere indebito il privato resta perfettamente conscio; diversamente si configurerebbe il reato di truffa), anche variamente collegati e combinati tra loro, purché tali atteggiamenti non si risolvano in una minaccia implicita, da parte del pubblico agente, di un danno antigiuridico, senza alcun vantaggio indebito per l'extraneus" (così, per tutte, Sez. U., Ma., cit., in motivazione, al 14.5, ma anche nell'enunciazione del secondo principio di diritto, al 25; nello stesso senso, più di recente, Sez. 6, n. 43317 del 15/7/2015, Rosatelli, Rv. 265005, e Sez. 6, n. 39089 del 21/5/2014, Th., Rv. 260794). In altri termini, secondo questo generale indirizzo, l'inganno è sicuramente compatibile con l'induzione indebita quando non attenga alla doverosità della promessa o della dazione, ma all'esistenza di una situazione che costituisca il presupposto per convincere alla dazione o alla promessa (paradigmatico l'esempio offerto da Sez. 6, n. 2787 del 30//1995, Ni., Rv. 201357, che, nella vigenza della disciplina anteriore alla legge n. 190 del 2012, aveva ritenuto correttamente contestata la concussione e non la truffa aggravata con riferimento alla condotta di un maresciallo della Guardia di Finanza che aveva falsamente prospettato ai responsabili di un'impresa la possibilità di una verifica fiscale da parte del suo ufficio a seguito di un'inesistente richiesta proveniente da un'autorità straniera e si era fatto dare una somma di denaro asseritamele destinata a impedire che la verifica fosse avviata)" (Cass. Sez. VI, 16 dicembre 2016, n. 53436).

Orbene, secondo il Collegio, come correttamente sottolineato dal primo giudice, nella specie, non ricorre la condizione per sostenere che (...) e (...) fossero stati tratti in inganno sulla doverosità dei versamenti richiesti loro.

La modalità di sviluppo di ciascuna vicenda è infatti tale da condurre a concludere che ognuno di costoro avesse la piena consapevolezza della natura illecita della richiesta ricevuta cui era seguita la promessa, prima, e la dazione, poi, con l'evidente finalità di perseguire un indebito vantaggio, sub specie di accaparramento di condizioni ingiustamente favorevoli.

E invero:

- le somme di denaro erano state versate - sotto le mentite spoglie di retribuzione al direttore tecnico - prima ancora del rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'apertura dell'agenzia e, dunque, prima che tale figura professionale potesse compiere alcuna prestazione da retribuire;

- il rapporto con il direttore tecnico era stato instaurato senza che vi fosse stato alcun contatto con gli interessati dei quali i privati richiedenti l'autorizzazione non conoscevano neanche i nominativi sin da subito, essendo stata loro espressamente rappresentata l'esigenza della mediazione del (...) anche per l'esecuzione dei pagamenti;

- l'individuazione del direttore tecnico - in ragione delle rassicurazioni del (...) e del contenuto dei dialoghi da costui intrattenuti tanto con il (...) quanto con il (...) - era stata indicata come meramente nominale, si da confermare la natura fittizia del sottostante conferimento di incarico e, conseguentemente, la natura indebita dei versamenti eseguiti a titolo di presunta retribuzione;

- le somme versate - in tale condizione - erano state consegnate, tranne in un'occasione, in contanti e, comunque, non agli interessati, ma nelle mani del (...), estraneo al rapporto lavorativo, senza l'emissione di alcuna ricevuta;

- (...) aveva pagato, in almeno una circostanza, il (...) (all'uopo allontanatosi dalla stanza) inserendo il denaro all'interno di una cartellina contenente i documenti relativi al procedimento funzionale al rilascio, non accora avvenuto, dell'autorizzazione ad aprire l'agenzia;

- (...) aveva versato, in altra circostanza, un assegno senza l'indicazione del nominativo del beneficiario, così mostrando la propria consapevolezza in ordine all'assenza o, comunque, alla fittizietà di quel versamento in termini di retribuzione a un soggetto contrattuale non individuato, ma in virtù di tale medesimo contratto pagato.

A fronte di tali dati oggettivi, certamente sintomatici della consapevolezza da parte di ciascuno dei privati dell'inesistenza di un'obbligazione contrattuale nei confronti dei rispettivi fantomatici direttori tecnici per un'attività lavorativa non ancora intrapresa e, dunque, dell'infondatezza della pretesa - peraltro avanzata dal responsabile provinciale con riferimento a incombenze esorbitanti dalla propria mansione specifica - del (...), è chiaro che costoro avevano provveduto al versamento di quelle somme nelle mani di quest'ultimo perché da costui indotti a pensare - stante la funzione dallo stesso esercitata all'interno dell'ufficio provinciale e la sua centralità nella gestione anche dei controlli sulle agenzie per la verifica della regolarità dell'attività ivi espletata - che, in mancanza, in tanto, l'iter autorizzativo sarebbe stato più lento ed oneroso e, in futuro, la loro posizione non sarebbe stata di favore come invece ingraziandosi il pubblico ufficiale.

Rispetto a tale quadro, risulta pertanto inconferente il fatto che il (...) e il (...) avessero potuto ritenere di versare somme - comunque, in quel momento e nella condizione esistente non dovute ad alcuno - destinate a terzi diversi dal (...): anche a voler argomentare in tal senso è, infatti, palese che l'errore in cui sarebbero in tal caso entrambi incorsi sarebbe stato relativo a un presupposto dell'azione indebitamente pretenziosa posta in essere dall'imputato e non già alla doverosità del pagamento.

Per le ragioni addotte, assorbiti nella declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione gli ulteriori motivi relativi alla quantificazione della pena, la sentenza impugnata deve essere riformata come da dispositivo in calce e l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di partecipazione delle parti civili al presente grado, come quantificate nel dispositivo.

P.Q.M.
La Corte, letto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 6 luglio 2018, dichiara non doversi procedere nei confronti dell'appellante (...) in ordine ai reati ritenuti in sentenza perché estinti per intervenuta prescrizione.

Conferma le statuizioni civili e condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, (...) e (...), nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500 ciascuno, oltre ai relativi accessori di legge, se dovuti e nella misura da essa determinata.

Così deciso in Taranto il 29 settembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2021.

Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione

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