MAE:sul motivo di rifiuto della consegna basato sull'intervenuta prescrizione del reato
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Cassazione penale sez. VI, 27/02/2024, (ud. 27/02/2024, dep. 28/02/2024), n.8766

Il motivo di rifiuto della consegna basato sull'intervenuta prescrizione del reato, di cui all'art. 18, lett. n), I. 22 aprile 2005, n. 69 (oggi soppresso), assumeva rilevanza per le sole richieste "cautelari", relative cioè a misure restrittive antecedenti l'accertamento fatto in via definitiva, ma non anche per le richieste volte all'esecuzione di una pena inflitta con sentenza definitiva di condanna

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia riconosceva la sentenza emessa il 16 marzo 2021 dalla Corte di appello di Timisoara (Romania), parzialmente riformata con sentenza dell'Alta Corte di cassazione del 13 marzo 2023, con la quale Ma.bi. era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per il reato di istigazione alla corruzione commesso negli anni 2013-2015. Ne rifiutava tuttavia la consegna, ritenendo sussistenti le condizioni di cui all'art. 10 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, così disponendo l'espiazione della pena in Italia.

Rilevava la Corte di appello: che il mandato di arresto europeo (m.a.e.) del 16 marzo 2023 era stato emesso dalla A.G. rumena per dare esecuzione alla pena di cui alla sentenza citata; che per il reato sussisteva il requisito della doppia punibilità, essendo lo stesso sussumiMa.bi. nella fattispecie di cui all'art. 322 cod. pen.; che ricorrevano i presupposti per procedere al riconoscimento della sentenza straniera; che sussistevano le condizioni ex art. 10 d.lgs. n. 161 dei 2010 per rifiutare la consegna, affinché la pena inflitta venisse espiata in Italia, ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, essendo dimostrato che Ma.bi. dimora effettivamente in Italia da oltre cinque anni e ha ivi instaurato il proprio centro di vita nonché di interessi lavorativi e familiari.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso Ma.bi., con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge in relazione:

- alla non definitività della sentenza menzionata nel m.a.e. in quanto la pronuncia è stata oggetto di parziale annullamento da parte dell'Alta Corte di cassazione quanto al delitto di traffico di influenze (dichiarato prescritto) contestato a Ma.bi.;

- alla intervenuta prescrizione del reato di istigazione alla corruzione, ritenuto commesso il 23 luglio 2015; l'Alta Corte di cassazione si è pronunciata il 13 marzo 2023, quindi oltre il termine massimo di anni sette e mesi sei previsto dall'ordinamento italiano per il reato in parola. In data 12 dicembre 2023 l'Alta Corte si è pronunciata sugli ulteriori ricorsi presentati da Ma.bi. e dal Procuratore Generale, rigettandoli; tuttavia il termine ha continuato a decorrere fino a detta data. La decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002 (2002/584/JAI) sul mandato di arresto e sulle procedure di consegna fra Stati membri indica fra i motivi di non esecuzione facoltativa quello della intervenuta prescrizione nello Stato membro di esecuzione.

In data 19 febbraio 2024 la Difesa ha depositato memoria (allegando la decisione della Alta Corte di cassazione rumena e un documento proveniente dalla Corte di appello di Timisoara "storico del fascicolo penale rumeno") con cui preliminarmente chiede un rinvio dell'udienza, onde attendere la decisione -quanto al reato di traffico di influenze - da parte della magistratura rumena. L'Alta Corte di cassazione rumena ha infatti rinviato alla Corte d'appello la pronuncia relativa alla declaratoria di prescrizione in ordine a detto reato, respingendo contestualmente il ricorso in cassazione presentato da Ma.bi., ritenendolo non fondato. Ribadisce inoltre i motivi di ricorso, insistendo sull'avvenuta prescrizione per il reato di istigazione alla corruzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Non ha rilievo la richiesta di rinvio avanzata dalla Difesa relativamente alla decisione che dovrà assumere la Corte di appello rumena, avendo ad oggetto un titolo di reato diverso (traffico di influenze) da quello per cui oggi si discute (istigazione alla corruzione).

3. In linea generale, si rileva che il mandato di arresto europeo è, per sua natura, tendenzialmente autosufficiente. In base all'art. 6, lett. c), legge n. 69 dei 2005, esso deve contenere esclusivamente la «indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva».

Ciò premesso, dal fascicolo processuale risulta che il mandato d'arresto europeo del 16 marzo 2023, con cui l'autorità giudiziaria rumena ha richiesto la consegna di Ma.bi., è stato emesso in relazione "a//a sentenza penale n. 61/PI del 16.03.2021 della Corte d'Appello di Timisoara" e che la sentenza è definitiva ed esecutiva in quanto "è passata in giudicato ed è diventata esecutiva con la delibera penale n. 106/A del 13.03.2023 dell'Alta Corte di Cassazione e Giustizia, pronunciata nella causa n. 1594/1/2021".

Alla stregua dei criteri di valutazione sopra indicati sussistono, pertanto, tutte le condizioni per riconoscere la sentenza di condanna in parola, dovendosi anche osservare che, vertendosi in ipotesi di richiesta a fini esecutivi, la Corte territoriale ha rifiutato la consegna dell'imputato in ragione degli elementi che ne hanno dimostrato l'effettiva dimora in Italia con conseguente instaurazione nel Paese della sede principale e consolidata dei propri interessi familiari e lavorativi, ritenendo una decisione in senso opposto contraria alla finalità rieducativa della pena e al diritto al rispetto della vita familiare del condannato. Condivisibilmente la Corte d'appello ha rilevato che il dubbio sollevato circa il passaggio in giudicato della sentenza contrasta con le indicazioni esplicitamente fornite dalla A.G. rumena e con il dato normativo di quell'ordinamento che prevede l'esecutività dalla sentenza di secondo grado.

4. Quanto alla eccepita prescrizione, da un lato la Corte rumena ha espressamente escluso che il reato di istigazione alla corruzione fosse prescritto, dall'altro va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il motivo di rifiuto della consegna basato sull'intervenuta prescrizione del reato, di cui all'art. 18, lett. n), I. 22 aprile 2005, n. 69 (oggi soppresso), assumeva rilevanza per le sole richieste "cautelari", relative cioè a misure restrittive antecedenti l'accertamento fatto in via definitiva, ma non anche per le richieste volte all'esecuzione di una pena inflitta con sentenza definitiva di condanna (Sez. 6, n. 21322 del 15/05/2014, Alfieri, Rv. 260014).

In ogni modo la questione della intervenuta prescrizione è rappresentata in modo generico, dal momento che si fa riferimento al solo termine "astratto" contemplato dalla legge italiana, senza fornire adeguate indicazioni sul processo svoltosi in Romania, quanto a scansioni, tempi ed eventuali periodi di sospensione o interruzione. Anche il riferimento all'art. 4 della decisione quadro dei Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002 (2002/584/JAI) è generico, riportando semplicemente la possibilità del motivo di rifiuto (facoltativo).

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissiMa.bi. il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma il 27 febbraio 2024

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2024

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