RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Bari ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria della Germania di C.R. in esecuzione del mandato di arresto emesso ai danni del predetto in forza del mandato di cattura per motivi di custodia cautelare reso dal Tribunale di Amburgo e relativo al tentativo di furto realizzato dal suddetto in Amburgo tra il 13 e il 20 febbraio 2017, subordinandone la consegna alla condizione della restituzione del predetto dopo essere stato sottoposto a processo, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. b;
Considerato che avverso il detto provvedimento il C.R. ha interposto ricorso - integrato da una successiva memoria (reiterativa di alcuna delle doglianze esposte con l'impugnazione) -, contestando, in primo luogo, il difetto di proporzionalità del mandato perché reso per finalità meramente investigativa non altrimenti precisate e ritenuto, di contro, che tale prospettiva non emerge in alcun modo dal titolo che, piuttosto, avendo natura meramente processuale, lascia coerentemente pensare alla necessità di assicurare la presenza del ricorrente in occasione della trattazione del processo relativo alla contestazione sottesa al mandato di cattura all'uopo reso;
Rilevato, ancora, che il secondo motivo di ricorso, viene declinato adducendo diversi profili di doglianza, descritti dalla lett. a) alla lett. i), e si prospetta, in particolare:
- l'asserita carenza informativa del mandato, quando, di contro, la lettura dello stesso lascia emergere con evidenza la puntuale e circostanziata descrizione del fatto addebitato, non occorrendo che dal titolo emergano elementi utili a fondare una verifica sulla gravità degli indizi rassegnati e sulle fonti che li supportano, nel caso rimessa solo allo Stato richiedente (punto 2a);
- una addotta violazione delle indicazioni di principio di matrice ostativa contenute nella L. n. 69 del 2005, art. 2 (punto 2B), di certo non ricavabile dal ritardo, rimarcato dalla difesa, mostrato dall'Autorità Giudiziaria richiedente nel perseguire processualmente il consegnando nonché l'asserito contrasto con il disposto di cui al successivo art. 7, comma 2 della stessa legge (punto 2c), all'evidenza smentito dal fatto che i limiti edittali riferiti dalla legge penale tedesca vigente all'epoca della condotta di reato ascritta al ricorrente rendono indifferente al fine la riduzione di pena legata alla presenza di un mero tentativo (la quale, considerata la relativa forbice edittale, non necessariamente porterà ad una futura ed eventuale applicazione di una pena inferiore ai dodici mesi di reclusione);
- ulteriori violazioni correlate all'art. 6, commi 1 e 1 bis, artt. 18, 18 bis e 18 ter del medesimo testo di legge (punti 2d, 2e, 2f, 2h)- trattandosi di doglianze marcatamente inconferenti in presenza di un mandato meramente processuale, adeguatamente supportato dal riferimento al titolo cautelare emesso dall'autorità giudiziaria richiedente e volto, per quanto già chiarito, a favorire la trattazione in presenza del processo (così da rendere eccentrici i riferimenti agli artt. 6 bis, 18 bis e 18 ter, correlati alla diversa ipotesi del mandato d'arresto esecutivo);
- infine, ulteriori doglianze parimenti inconsistenti, sia quelle correlate alla posizione del ricorrente quale cittadino di uno stato terzo da tempo radicato in Italia (punto g), considerato che la Corte territoriale, estendendo in via interpretativa gli ambiti applicativi della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 69 del 2005, art. 18-bis, comma 2, (nella parte in cui non prevedeva che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, sempre che se ne disponga l'esecuzione in Italia) resa dal Giudice delle leggi con sentenza n. 178 del 2023 all'art. 19 dello stesso testo di legge, che disciplina l'ipotesi a giudizio del mandato meramente processuale, ha dato la massima estensione possibile alla indicazione difensiva articolata in parte qua nell'interesse del consegnando, sia quelle emarginate evidenziando asserite violazioni del disposto di cui all'art. 26 della legge Mae (punto i), marcatamente eccentriche alla regiudicanda;
Ritenuto, infine, che l'istanza di revoca del mandato, indirizzata all'Autorità richiedente e allegata alle memorie trasmesse il 5 ottobre 2023, non incide sulla legittimità della consegna disposta con il provvedimento impugnato che va dunque confermato per la inammissibilità del ricorso;
Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2023