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MAE: il mandato contiene da solo tutti gli elementi necessari per consentire il controllo che è tenuta ad effettuare l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione

Mandato di arresto europeo

Cassazione penale sez. VI, 17/01/2024, (ud. 17/01/2024, dep. 19/01/2024), n.2780

Eliminato il riferimento alla documentazione che in precedenza si prevedeva dovesse essere allegata al mandato di arresto, sono venute meno anche le correlate cause di rifiuto, essendo richiesto che il mandato contenga da solo tutti gli elementi necessari per consentire il controllo che è tenuta ad effettuare l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.

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La sentenza integrale

FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di Ja.Do. alla Autorità Giudiziaria po., in relazione a quattro reati di truffa, commessi tra il 17 agosto 2015 e 1'8 agosto 2016 in Si. (Po.). La Corte territoriale ha dato atto che la consegna è stata richiesta al fine di assicurare la presenza in giudizio dell'imputata e che i fatti costituiscono reato anche nell'ordinamento italiano. In particolare, la Corte ha evidenziato che il mandato contiene le informazioni prescritte dall'art. 6, comma l, L. 22 aprile 2005, n. 69 nella nuova formulazione derivante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10. Infine, la Corte ha rilevato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 19 lett. b) L. n. 69 del 2005 - essendo la persona richiesta residente in Italia sin dal 2008 e coniugata a cittadino italiano - e ha pertanto subordinato l'esecuzione del mandato alla condizione che la stessa, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti dallo Stato di emissione. 2. Ha proposto ricorso il difensore della persona richiesta, lamentando: 2.1. la violazione di legge quanto alla motivazione del provvedimento impugnato, laddove si rinvengono nella sentenza riferimenti a Stati esteri differenti da quello effettivamente richiedente, nonché all'ipotesi di mandato di arresto afferente all'esecuzione di una pena, mentre nel caso di specie il mandato di arresto europeo "è stato emesso in via cautelare", derivandone incertezze quanto all'ascrivibilità dei fatti contestati; 2.2. la violazione di legge quanto alla sussistenza del quadro gravemente indiziante, non essendo riportati i concreti contenuti del mandato di arresto europeo; 2.3. la violazione di legge in relazione all'art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, essendo indicato nel provvedimento che la persona richiesta è coniugata con un cittadino italiano dal 2017, quando invece il matrimonio risale al 2007, tanto da avere la donna maturato i requisiti per acquisire la cittadinanza italiana. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi di ricorso, strettamente connessi, sono manifestamente infondati. L'art. 6, comma l, lettera e) del D. Lgs. n. 10 del 2021, nella formulazione vigente, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato eliminato il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6). Ne consegue che, eliminato il riferimento alla documentazione che in precedenza si prevedeva dovesse essere allegata al mandato di arresto, sono venute meno anche le correlate cause di rifiuto, essendo richiesto che il mandato contenga da solo tutti gli elementi necessari per consentire il controllo che è tenuta ad effettuare l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (Sez. 6, n. 35462 del 23-09-2021, M., Rv. 282253; Sez. 6, n. 39196 del 28-10-2021, (Omissis), Rv. 282118). Nel caso di specie la Corte del merito ha ritenuto che il mandato contenesse una esposizione adeguata dei fatti, e pertanto non ha richiesto informazioni aggiuntive ex art. 16 della legge n. 69 del 2005. Dalla lettura congiunta dei due provvedimenti emergono i requisiti richiesti dal comma l, lettera e), dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, così come sottolineato nel provvedimento impugnato. Le indicazioni contenute nel mandato d'arresto si presentano sufficientemente dettagliate e significativamente evocative del coinvolgimento di Ja.Do. in quattro episodi di truffa commessi nell'arco di un anno in Po. Destituita di fondamento è pertanto la tesi dell'incertezza fattuale e circostanziale degli addebiti, anche per il profilo genericamente prospettato dalla difesa con riferimento ad alcuni refusi nell'indicazione del Paese richiedente (peraltro tutti corretti manualmente ad eccezione di uno) che non rivestono in tal senso alcun rilievo, così come il richiamo all'art. 6, comma l-bis, della legge 69 del 2005, la cui indicazione (effettivamente ultronea, trattandosi di mandato di arresto europeo ai fini processuali) non è in alcun modo modificativa del complessivo richiamo dell'art. 6 L.cit. quanto alle modalità spazio-temporali di commissione dei fatti delittuosi. 3. Non si sottrae alla valutazione di manifesta infondatezza anche la censura relativa alla erronea indicazione della data del matrimonio della persona richiesta con un cittadino italiano, dal momento che la Corte ha correttamente tenuto conto della previsione di cui all'art. art. 19, comma l, lett. b) della legge n. 69 del 2005, in ragione della lunga permanenza in Italia di Ja.Do. e del suo rapporto di coniugio, disponendo che la consegna sia subordinata alla condizione che la medesima - al termine del processo eventualmente celebrato nei suoi confronti in Po. - sia rinviata in Italia per espiarvi la pena inflittale in caso di condanna. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila Euro alla Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma S, legge n. 69 del 2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 17 gennaio 2024 Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2024.
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