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Maltrattamenti: il mobbing può integrare il reato solo se il rapporto tra datore di lavoro e dipendente assume natura para familiare

Maltrattamenti

Cassazione penale sez. VI, 13/02/2018, n.14754

Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. “mobbing”) possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato in relazione alle condotte poste in essere dai superiori in grado nei confronti di un appuntato dei Carabinieri).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. L.F., parte civile nel procedimento a carico di M.C., G.C. e D.M., rispettivamente comandante e vicecomandante della Stazione Carabinieri di (OMISSIS) e comandante della Compagnia di (OMISSIS), impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti degli imputati perchè il fatto non sussiste in ordine al reato di cui all'art. 572 cod. pen.. 2. Il ricorrente, appuntato dell'Arma dei carabinieri all'epoca dei fatti in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di (OMISSIS), aveva denunciato i propri superiori per il reato di abuso in atti di ufficio, poi qualificato come delitto di maltrattamenti, esponendo che dal (OMISSIS), i suoi superiori avevano posto in essere, in concorso tra loro, sistematiche condotte di sopraffazione, illustrate analiticamente nel capo di imputazione, a partire dal ritiro dell'arma di ordinanza e per finire con l'esecuzione di una perquisizione, delegata dalla Procura militare di Verona, passando attraverso la richiesta di visita medica per la valutazione della persistenza dell'idoneità al servizio, la notifica dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ne aveva disposto l'allontanamento dalla casa di abitazione per il reato di cui all'art. 572 cod. pen. in danno della moglie, il costante controllo dell'abitazione di servizio, la denuncia di disobbedienza, per il rifiuto di consegnare la pistola di ordinanza, la redazione di un rapporto informativo nel quale lo indicavano come persona dal temperamento poco controllato, con personalità poco incline alla collaborazione e scarsamente portato ad un contesto militare e gerarchico e, infine, l'inoltro, alla Procura della Repubblica di Milano di una denuncia per omissione di atti di ufficio ed altri reati seguita al rinvenimento, in esito alla perquisizione del 22 novembre 2012, di colpi di arma da fuoco, documenti ed altro. 3. Il ricorrente, con motivi affidati al difensore di fiducia e di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. chiede l'annullamento della sentenza impugnata perchè inficiata da plurimi vizi di violazione di legge e motivazionali. Denuncia, in particolare: 3.1 vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione poichè il giudicante ha omesso una valutazione unitaria della condotta illecita ascritta agli imputati operando una valutazione atomistica e frazionata dei singoli episodi e offrendone una lettura monodirezionale, contro il L.. Il giudicante non ha valutato come la reiterata trasmissione di informazioni e comunicazioni dirette all'autorità giudiziaria militare, per molteplici e minuziose violazioni di legge, abbia dato luogo a due procedimenti penali, inerenti notizie di reato di particolare gravità, che si sono conclusi, a meno che per un episodio di disobbedienza, con pronuncia di assoluzione e che hanno comunque determinato il trasferimento del L. dalla Stazione di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS), trasferimento che è uno degli indizi sintomatici di una condotta di mobbing del datore di lavoro. Erronea è la valutazione compiuta nella sentenza impugnata della causa determinante l'adozione dei provvedimenti, cioè la denuncia per maltrattamenti proposta contro il L. dalla moglie, poichè molti dei comportamenti denunciati sono stati posti in essere dopo che era intervenuta, in data 20 febbraio 2013, l'archiviazione della notizia di reato a carico del L.. Inoltre il giudice dell'udienza preliminare non ha verificato la legittimità, sia pure in via incidentale, dei procedimenti amministrativi sottesi all'adozione di provvedimenti a suo carico del L. come il mancato ritiro della tessera di riconoscimento, ma solo della pistola di ordinanza, provvedimento, questo, che non era stato neppure trasmesso, per la validazione, al Prefetto, ai sensi dell'art. 39 TULPS piuttosto che la revoca dell'uso dell'alloggio di servizio o le ragioni del trasferimento; 3.2 vizio di mancanza di motivazione con riguardo alle ragioni poste a fondamento della pregressa ordinanza di imputazione coatta, adottata dal giudice per le indagini preliminari e sul punto della individuazione di elementi fattuali non suscettibili di sviluppo dibattimentale; 3.3 contraddittorietà della motivazione che non si è confrontata con le ragioni sottese alla intervenuta archiviazione del procedimento a carico del L. per il reato di maltrattamenti in danno della moglie, archiviazione intervenuta per infondatezza degli elementi soggettivi e oggettivi del reato, e alle pronunce assolutorie intervenute a suo favore, provvedimenti dai quali emerge la artificiosità e monodirezionalità delle condotte poste in essere in danno dell'odierno ricorrente. Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Devono essere in primo luogo richiamate le coordinate che, in sede di legittimità, sovraintendono al controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere ed alla individuazione degli elementi che, in ambito lavorativo, rendono configurabile il reato di maltrattamenti (cd. mobbing). 2.1. Con riguardo al primo aspetto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la verifica della motivazione non deve incentrarsi su distinzioni astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito, ma deve avere riguardo - come per le decisioni emesse all'esito del dibattimento - alla completezza ed alla congruità della motivazione stessa, in relazione all'apprezzamento, sempre necessario da parte del giudice dell'udienza preliminare, dell'aspetto prognostico dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio e della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale (Sez. 6, n. 29156 del 03/06/2015, Arvonio e altri, Rv. 264053). 2.2. Ricorrenti sono, altresì, le affermazioni della giurisprudenza di questa Corte secondo le quali le pratiche vessatorie realizzate ai danni di un lavoratore dipendente, al fine di determinarne l'emarginazione (cd. mobbing), anche dopo le modifiche apportate dalla L. n. 172 del 2012, possano integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia soltanto quando s'inquadrino nel contesto di un rapporto che - per le caratteristiche peculiari della prestazione lavorativa ovvero per le dimensioni e la natura del luogo di lavoro - comporti relazioni intense e abituali, una stretta comunanza di vita ovvero una relazione di affidamento del soggetto più debole verso quello rivestito di autorità, assimilabili alle caratteristiche proprie del consorzio familiare (Sez. 6, n. 13088 del 05/03/2014, B e altro, Rv. 259591). Tale accertamento, in relazione alla peculiarità dell'odierna vicenda processuale, impone, prima ancora dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di tal fatta, quello della verifica della ricorrenza di pratiche vessatorie e/o escludenti nei confronti del soggetto passivo, secondo la linea interpretativa seguita nella sentenza impugnata e, quindi, nel proposto ricorso. 2.3. Rileva il Collegio che se è vero che, in presenza di provvedimenti disciplinari, questa Corte si è espressa nel senso che la condotta vessatoria integrante mobbing non è esclusa dalla formale legittimità delle iniziative assunte (Sez. 6, n. 28553 del 18/03/2009, Onori, Rv. 246637), cionondimeno, ai fini della astratta configurabilità della condotta di maltrattamenti, occorre accertare la presenza di comportamenti persecutori, svolti con carattere sistematico e duraturo, diretti a danneggiare il lavoratore al fine di estrometterlo dal lavoro. Tale idoneità va accertata in concreto e, affinchè ciò avvenga, è necessario che i comportamenti del datore di lavoro emergano come l'espressione, o meglio come uno dei tasselli, di un composito disegno vessatorio. E', dunque, corretta l'affermazione della difesa secondo la quale, ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti, la condotta illecita debba essere apprezzata nella sua interezza rifuggendo da una visione atomistica e parcellizzata poichè l'obiettivo finale è quello di accertare la esistenza di una pressante ingerenza arbitrariamente esercitata nella sfera personale. La giurisprudenza civile di questa Corte ha ritenuto che, costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo, in presenza della prova di una esplicita volontà del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio (Sez. L, Sentenza n. 18836 del 07/08/2013, Rv. 628410 - 01), ed ha, altresì, precisato che l'elemento qualificante... va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, sicchè la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perchè, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata... (Sez. L -, Ordinanza n. 26684 del 10/11/2017, Rv. 646150 - 01). Ritiene il Collegio, trasponendo questi concetti in ambito penale, in mancanza di atti che denotino ex se il ricorso alla minaccia, alla ingiuria ed alla denigrazione del lavoratore, che per la ravvisabilità del delitto di maltrattamenti, l'indagine non può esimersi dal provare la pluralità di comportamenti oppressivi e vessatori che, cioè, siano apprezzabili, in ragione della durata e frequenza e del loro andamento come espressione di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e, quindi, anche di comportamenti leciti, se presi singolarmente. In definitiva, per la sussistenza della condotta di maltrattamenti, nella forma del mobbing, occorre l'accertato utilizzo, in maniera impropria e distorta, dei poteri che fanno capo al datore di lavoro, idonei ad ottenere il risultato di vessare la persona offesa dal reato e, quindi, che diverse condotte, anche se alcune o tutte di per sè legittime, si ricompongano in un unicum, essendo complessivamente e cumulativamente idonee a destabilizzare l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e poste in essere a tale precipuo fine, in mancanza di concomitanti ed effettive ragioni giustificatrici e che, dunque, siano rivelatrici della effettiva volontà di perseguitare ovvero opprimere la persona del lavoratore. 4. E, a tal riguardo, non appare censurabile con il dedotto vizio di motivazione nè per violazione di legge, la decisione impugnata che, per ciascuna delle condotte oggetto di addebito e dei provvedimenti adottati, consistiti anche in iniziative di tipo disciplinare ed attività valutative e/o ispettive, in un ambito lavorativo, caratterizzato dall'esercizio di forti poteri gerarchici e militari nei confronti dell'odierno ricorrente, ha esaminato la ricorrenza di aspetti di scorrettezza, inopportunità, illegittimità ovvero abnormità degli interventi degli imputati. 5. In particolare, nella sentenza censurata sono state dettagliatamente esaminate le condotte tenute dai superiori gerarchici del L., denunciate come abusanti, alcune riconducibili, secondo la corretta valutazione del giudice del merito, alla doverosa esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, come la notifica dell'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza; la esecuzione della perquisizione, delegata dalla Procura Militare di Verona; ed altre, come il ritiro dell'arma di ordinanza; il ritiro del pugnale rinvenuto nell'abitazione familiare, consegnato dalla moglie del L.; la sorveglianza dell'abitazione di servizio, ricondotte all'esercizio di poteri dei superiori gerarchici, anche in tal caso per più aspetti doverosi o, comunque diligenti e prudenti, determinati dalla esistenza di una situazione di conflittualità familiare oggetto dalla denuncia di maltrattamenti in famiglia proposta in data 12 maggio 2012 presso la Compagnia Carabinieri di Vimercate dalla moglie del L. che, in seguito, aveva anche segnalato al Comandante della Stazione il rinvenimento, nell'abitazione coniugale, di un pugnale ovvero l'indebita intrusione o tentativi di intrusione, nell'alloggio di servizio da lei occupato, da parte del coniuge o di suoi congiunti. 6. La motivazione espressa dal giudice dell'udienza preliminare, fondata su precise e non controverse situazioni di fatto - la presentazione della denuncia di maltrattamenti da parte della moglie del L.; le dichiarazioni dei congiunti della donna che si dichiaravano preoccupati per la stessa e le reiterate denunce e segnalazioni direttamente inviate al Comandante della Stazione di Carugate - si sottrae ad ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità essendo sostenuta da argomentazioni congrue e immuni da illogicità evidenti, e sicuramente contenute entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento. Nè le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice del merito sono scalfite dalla circostanza che nel prosieguo della vicenda, il procedimento per il reato di maltrattamenti a carico del L. sia stato archiviato, con provvedimento del 20 febbraio 2013 a seguito di richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero del 30 novembre 2012. Il giudice dell'udienza preliminare, con argomentazioni per nulla contraddittorie, pur prendendo atto dell'esito del procedimento, ha rilevato che l'esito processuale era fondato sulla circostanza che la moglie del L. aveva rimesso la querela e ridimensionato le accuse a carico del coniuge sicchè l'esito favorevole al L., piuttosto che risultato della originaria infondatezza della notizia di reato, era frutto di comportamenti processuali della denunciante di contrario tenore rispetto a quelli che avevano determinato sia l'intervento giudiziario che l'esercizio dei poteri cautelari dei superiori gerarchici del L. (come il ritiro della pistola d'ordinanza, del pugnale e dell'altro materiale che la moglie del L. aveva spontaneamente consegnato) e che tale esito che non riverbera i suoi effetti, rendendoli ingiustificati, inopportuni, inappropriati o peggio illegittimi, sui provvedimenti assunti dagli imputati e posti in essere in chiave di tutela, in primo luogo, della sicurezza della moglie del L.. 6.1. Le deduzioni difensive sono infondate anche nella parte in cui censurano la valutazione della sentenza impugnata con riguardo alla richiesta del 14 maggio 2012 di visita medica a carico del L.; per la denuncia con la quale, in data 28 giugno 2012, il L. veniva deferito alla Procura militare di Verona per disobbedienza reiterata ed insubordinazione aggravata; per la denuncia del L. alla Procura della Repubblica di Milano in esito alle operazioni di perquisizione del 20 novembre 2012 e per la redazione di un rapporto informativo, notificatogli il 22 ottobre 2012, in cui gli imputati indicavano come persona di temperamento poco controllato, con personalità poco incline alla collaborazione e scarsamente portato in un contesto militare e gerarchico. Secondo il ricorrente la descritta sequenza di atti, caratterizzati dall'artificiosità dei rilievi ascrittigli, denota il carattere vessatorio delle iniziative assunte dagli imputati reso evidente dal disallineamento temporale di tali iniziative rispetto alla vicenda processuale nella quale il L. era indagato per maltrattamenti e dalla mancanza di valutazione in ordine alla legittimità, sia pure in via incidentale, dei procedimenti amministrativi sottesi all'adozione delle misure cautelari e, non ultimo, dalla mancata valutazione della sentenza di assoluzione del L. pronunciata dal Tribunale di Milano il 27 maggio 2015 e dalla parziale assoluzione (a meno che per il reato di rifiuto di recarsi all'Ospedale Militare per la visita medica) del Tribunale Militare di Verona. 6.2. Rileva il Collegio che il giudice dell'udienza preliminare, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto insussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto di maltrattamenti ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che nei provvedimenti di assoluzione adottati (la sentenza del Tribunale Militare di Verona del 20 giugno 2016 e quella del Tribunale di Milano del 27 maggio 2015) mai era stata messa in dubbio la legittimità degli ordini rivolti al L. dai suoi superiori di ottemperare all'obbligo di consegnare l'arma e di presentarsi in infermeria, per essere sottoposto a visita medica a seguito di richiesta di congedo per malattia avanzata il (OMISSIS), che infatti è stato anche penalmente sanzionato, e sulla legittimità e doverosità della segnalazione alla Procura di Milano dell'esito della perquisizione eseguita il 26 ottobre 2012, su ordine della Procura Militare. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed insuscettibile di ulteriori sviluppi dibattimentali, in mancanza di vizi logici ictu oculi percepibili e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico - argomentativa rispetto alla quale la ricostruzione difensiva si pone solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dalla puntuale ricostruzione temporale compiuta dal giudice dell'udienza preliminare che ha escluso la sussistenza del denunciato disallineamento temporale dei provvedimenti assunti rispetto al decreto di archiviazione della notizia di reato a carico del L., intervenuto solo nel febbraio 2013. Correttamente, infine, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di aspetti che denotassero la inopportunità, strumentalità o illegittimità del contenuto del rapporto informativo, trattandosi di valutazioni fondate sulla scorta dei fatti verificatisi e delle informazioni testimoniali raccolte, di cui il superiore del L. era a conoscenza, che legittimavano il giudizio formulato, secondo la sentenza impugnata, addirittura con espressioni eufemistiche e riduttive e dal quale è dunque, da escludere aspetto di vessatorietà e preordinata strumentalizzazione, con intento persecutorio, in danno del L.. 7. Conclusivamente dalla disamina condotta nella sentenza impugnata non emergono elementi che denotino l'utilizzo, in maniera impropria e distorta, dei poteri che fanno capo al datore di lavoro, idonei ad ottenere il risultato di vessare la persona offesa dal reato in presenza di concomitanti ed effettive ragioni giustificatrici dei provvedimenti adottati che smentiscono il denunciato aspetto di vessatorietà dei comportamenti tenuti dai superiori gerchici. 8. Da tanto consegue, altresì, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso e delle argomentazioni difensive volte ad attaccare l'ordinanza impugnata con riguardo al mancato confronto con le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza di imputazione coatta, adottata dal giudice per le indagini preliminari nella fase delle indagini preliminari, ovvero per la mancanza di motivazione sul punto della individuazione di elementi fattuali non suscettibili di motivazione sul punto della individuazione di elementi fattuali non suscettibili di sviluppo dibattimentale, elementi che, in un procedimento a base prevalentemente documentale, non sono stati neppure esplicitati attraverso l'odierno ricorso che, per tale aspetto, si appalesa del tutto generico. 9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2018. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2018
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