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Omesso versamento IVA: non può essere giustificato, ai sensi dell art. 51 c.p., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti

Omesso versamento IVA

Cassazione penale sez. III, 04/07/2019, n.36709

L'omesso versamento dell'Iva cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 c.p., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 c.c.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 c.c.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della "par condicio creditorum"

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Potenza riformava la sentenza del Tribunale di Potenza del 21 ottobre 2015 con cui G.R., ritenuta la continuazione, era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000. In particolare, assolveva G.R. dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, riduceva la pena in relazione ai restanti reati D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10 ter, rideterminandola in anni uno e mesi sei di reclusione. Confermava nel resto la sentenza. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso G.R. mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo deduce i vizi ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed lett. e), in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. La corte di appello avrebbe omesso la valutazione di circostanze indicative del fatto per cui lo stato di illiquidità, in cui si era ritrovato il ricorrente, non dipendeva dalle scelte del G. nè era altrimenti fronteggiabile. Così da doversi ritenere scriminata la condotta del G.. La corte avrebbe anche omesso di valutare come il ricorrente non avesse inteso sottrarsi al suo debito, tanto da avere dato corso ad un piano di rientro rateizzando gli importi dovuti, omettendo di valutare l'incidenza di tale condotta sulla fattispecie di reato. 4. Con il secondo motivo, deduce il vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 131 bis c.p., per non avere la corte ritenuto sussistente la predetta causa di non punibilità, in relazione al reato contestato al ricorrente quale rappresentante legale della "Lucana Carburanti s.r.l.", considerando non incidente ai predetti fini la rateizzazione del debito tributario e omettendo di tenere conto del principio per cui, la fattispecie predetta è applicabile ai reati tributari qualora l'evasione sfiori in misura poco rilevante la soglia di rilevanza penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In presenza, in questa sede, di un caso di cd. "doppia conforme", emerge che i giudici di merito hanno verificato, alla luce delle stesse dichiarazioni dell'imputato, da una parte la piena consapevolezza da parte del medesimo delle omissioni contestate, dall'altra, la realizzazione di una condotta estranea ai doverosi oneri di attivarsi per fronteggiare la dedotta situazione di illiquidità e, nel contempo, adempiere ai debiti tributari. In tal senso è stata valorizzata la scelta di procedere, piuttosto, al pagamento dello stipendio ai dipendenti e, a fronte della deduzione difensiva per cui, almeno per la società " A. e R.G.", la carenza di liquidità sarebbe dipesa da ritardati pagamenti da parte di enti pubblici, si è sottolineata la mancata dimostrazione della realizzazione di iniziative dirette ad evitare le conseguenze negative della dedotta situazione, anche mediante soluzioni a sè sfavorevoli. Si è così evidenziato come nulla in tal senso è stato provato sulla base della documentazione prodotta, da cui è emerso solo l'accensione di un mutuo bancario risalente al (OMISSIS), a favore dell'altra società del ricorrente "Lucana Carburanti srl", rinegoziato nel (OMISSIS) attraverso l'ingresso, quale fideiussore, della società " A. e R.G. srl". Al riguardo, i giudici hanno invero osservato come il finanziamento risalisse a diversi anni anteriori al dedotto periodo di crisi, inerisse solo alla "Lucana Carburanti srl" e, il successivo subingresso nel contratto, quale fideiussore, della " A. e R.G. srl", integrava, piuttosto, un aggravamento della situazione debitoria della prima società. Con l'aggiunta, peraltro, del dato per cui, in dibattimento, tale situazione di crisi non era stata compiutamente dimostrata. Il tribunale ha peraltro aggiunto l'impossibilità di valutare in senso favorevole all'imputato l'ottenuta rateizzazione del debito tributario, trattandosi di richiesta avanzata solo successivamente al trasferimento del credito in capo alla società di riscossione e, quindi, quando il debito tributario era ormai già iscritto a ruolo. 2.1. Si tratta di un'analisi congrua e lineare rispetto al materiale probatorio richiamato e conforme agli indirizzi giurisprudenziali. Posto infatti, chè l'oggettiva impossibilità di adempiere può avere rilevanza solo se dovuta a causa di forza maggiore, questa Corte ha in proposito precisato che per configurare la sussistenza di tale situazione è necessario che siano assolti precisi oneri di allegazione, che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto (cfr. da ultimo in motivazione Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 Ud. (dep. 25/02/2015) Rv. 263128 - 01 Schirosi). Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile, per il contribuente, reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Tonti Sauro; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055). La Suprema Corte ha sul punto quindi precisato che, poichè la forza maggiore postula l'individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, va escluso che le mere difficoltà economiche in cui versi il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante. (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822). Tanto alla luce del principio generale per cui, nei reati omissivi, integra la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà, di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856).5.10. 2.2. A fronte della suddetta, complessiva motivazione, le allegazioni del ricorrente, da una parte, sono indistinte rispetto alle due società del ricorrente, pur a fronte, invece, delle puntuali differenziazioni di analisi elaborate dai giudici, dall'altra risultano generiche, contrapponendosi al quadro motivazionale censurato, che rappresenta anche la mancata prova di una crisi di liquidità, tantomeno indipendente dalla volontà dell'imputato, il mero richiamo a stralci di deposizioni testimoniali; così incorrendo sul punto anche nella violazione dell'obbligo di autosufficienza del ricorso, alla luce del principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale, al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (cfr. Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 Ud. (dep. 29/05/2015) Rv. 263601 - 01 Savasta). Anche in ordine alla argomentata e ragionevole valutazione negativa dell'ottenuta rateizzazione del debito tributario, il ricorrente si è limitato a ribadirne l'importanza, evitando qualunque critica al ragionamento probatorio formulato sul punto dai giudici. Nessuna contrapposta e valida critica è stata sviluppata neppure rispetto all'ulteriore, importante rilievo sollevato dai giudici di merito, per cui il profilo psicologico del reato trae fondamento anche dalla scelta di pagare lo stipendio ai dipendenti piuttosto che fronteggiare il debito erariale. Laddove è evidente che la politica della sistematica perpetrazione dell'illecito amministrativo-tributario, quale strumento di gestione della crisi di liquidità, non può giustificare la forza maggiore che s'invoca al momento della scadenza del termine c.d. lungo, come se tale forza maggiore non affondasse le sue radici in una situazione di persistente illegittimità voluta dal contribuente (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 (dep. 25/02/2015) Rv. 263128 - 01. cit.). E' utile al riguardo anche rimarcare come in tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'Iva cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 c.p., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 c.c.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 c.c.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della "par condicio creditorum" (cfr. Sez. 3 - n. 52971 del 06/07/2018 Rv. 274319 - 01 Moffa). 2.3. Consegue l'inammissibilità del motivo di impugnazione. 3. Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione. L'evidenziazione del carattere ripetitivo delle condotte D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10 ter, per le quali del resto è stato riconosciuto il vincolo della continuazione, è di per sè conforme al dettato legislativo e come tale integra una corretta motivazione, posto che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione non osta solo qualora questi riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva (cfr. per tutte Sez. 4 -, n. 4649 del 11/12/2018 (dep. 30/01/2019) Rv. 274959 - 01 Xhafa Gentian). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019. Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019
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