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Omesso versamento IVA: il debito deve risultare da dichiarazione del contribuente

Omesso versamento IVA

Cassazione penale sez. III, 21/04/2016, n.38487

l reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente, e in assenza di dichiarazione il reato configurabile è quello del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Campobasso con sentenza del 21 aprile 2015, ha riformato, parzialmente, la sentenza del Tribunale di Campobasso (25 gennaio 2013) assolvendo R.C. dal reato sub A, rideterminando la pena in mesi 6 di reclusione per il capo B. Capo A, D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8; capo B, D.Lgs. 74 del 2000, art. 10 ter, perchè nella sua qualità di legale rappresentante della Genus Car s.r.l., non versava l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. In (OMISSIS). 2. R.C. propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; manifesta illogicità della motivazione. L'art. 10 ter, contestato prevede ai fini della configurabilità del reato due presupposti: il superamento della soglia; che l'omissione abbia ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale regolarmente presentata. Non risulta la presentazione della dichiarazione annuale. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, "E' punito... chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad Euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta". Per l'anno 2008 l'IVA dovuta comunque sarebbe sotto soglia, Euro 179.000,05, ma oltre a questo deve rilevarsi che non risulta sia stata presentata dal ricorrente la dichiarazione annuale, per gli anni in contestazione (anni d'imposta 2007 e 2008). Il presupposto del reato in oggetto è la presentazione della dichiarazione, ed il debito IVA risultante dalla stessa. Nell'ipotesi di omessa dichiarazione il reato configurabile è diverso (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5). Il reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente e, pertanto, la fattispecie non è integrata qualora nella stessa dichiarazione sia esposto un credito tributario. (Sez. 3, n. 40361 del 19/09/2012 - dep. 15/10/2012, Facecchia, Rv. 253680; vedi anche Sez. 3, n. 53158 del 02/07/2014 - dep. 22/12/2014, Lombardi, Rv. 261596). La sentenza impugnata deve quindi annullarsi senza rinvio perchè il fatto non sussiste, affermando il seguente principio di diritto: "Il reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente, e in assenza di dichiarazione il reato configurabile è quello del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5". P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2016. Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016
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