SVOLGIMENTO DFL PROCESSO
Con decreto emesso in data 22.11.2016, ritualmente notificato, veniva deposta la citazione a giudizio, davanti a questi A.G., di P.G. per rispondere del reato a lui ascritto.
Preliminarmente, al presente procedimento veniva riunito quello iscritto al n.ro 123/2017 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
L'istruttoria dibattimentale s'incentrava sull'esame dei documenti già inseriti nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 cpp, sull'esame dei testi di lista, sull'esame dei documenti prodotti.
Esaurito l'espletamento delle prove e dichiarati gli atti utilizzabili ai fini del decidere ex art. 511 cpp veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e si procedeva alla discussione finale nel corso della quale le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'assunto accusatorio è risultato fondato.
Come riferito dal teste G.C. (Agenzia delle Entrate), in seguito a controlli automatici effettuati dall'Agenzia, derivanti dalle autodichiarazioni presentate dai contribuenti, emergeva che il P.G., quale rappresentante della SA.II. s.r.l., non versava nei termini prescritti l'Iva dovuta in base alla dichiarazione modello unico 2013 per l'anno d'imposta 2012, per l'ammontare di euro 251.155 (come da rettifica capo d'imputazione di cui all'udienza 22.3.2018).
Emergeva altresì che il P.G., quale legale rappresentante della Audi Zentrum srl, non versava nei termini di legge le ritenute operate sugli emolumenti corrisposti nel'anno d'imposta 2012, per un ammontare complessivo di euro 338.049,93, come da dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770/2113) (come da documentazione Agenzia delle Entrate in atti).
La teste ha precisato che si trattò appunto di controlli automatici sulla base delle autodichiarazioni pervenute da parte del contribuente; non avendo riscontrato il versamento, l'Agenzia ha inviato una diffida ad adempiere nel termine di gg. 30, constatando che il pagamento non era stato effettuato.
Quindi per l'Audi Zentrum non vi è alcun versamento di ritenute indicate nel Mod. 770 per il 2012; stesso tipo di accertameli e di diffida per la SA.II.
Sulla base di tali risultanze oggettive e documentali i fatti appaiono pienamente provati, né appare idoneo ad inficiare l'assunto accusatorio il fatto che entrambe le società, nel periodo considerato, avevano un forte indebitamento, tanto che tra tutto il gruppo di società facenti capo al P.G. ed il ceto bancario venne proposto un accordo di ristrutturazione.
Tale accordo, che prevedeva l'afflusso di nuore risorse finanziarie in cambio della postergazione dei debiti, previo versamento di garanzie anche personali da parte del P.G., non andò a buon fine, talché le nuove risorse finanziarie non vennero corrisposte ed il gruppo si avviò ad ulteriore decozione e, finalmente al fallimento (come dichiarato dal consulente S.R.).
E' noto, infatti, che "in tema di reati tributari, il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10 bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 differisce da quello previsto dall'art. 10 ter del medesimo d.lgs. per l'oggetto, the solo nel primo caso è costituito da somme già nella disponibilità del debitore; ne consegue che, in caso di carenza di liquidità di impresa, se l'omesso versamento dell'iva può astrattamente derivare dall'inadempimento altrui, l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di versamento delle ritenute non può essere giustificata, ai sensi dell'art. 45 cod. pen., dalla insolvenza dei debitori, essendo di pertinenza del sostituto d'imposta la decisione di distrarre a scopi diversi le somme di denaro dovute all'erario. Sez. 3, Sent. n. 3647 del 12/07/2017 Ud. (dep. 25/01/2018) Rv. 2721773.
Quanto all'omesso versamento Iva, il reato appare perfettamente integrato poiché, sulla base dell'autodichiarazione, l'imposta risulta incassata dal contribuente e non versata.
Orbene, sulla base di tali risultanze, i reati appaiono pienamente integrati sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
Va quindi affermata la penale responsabilità dell'odierno imputato.
Quanto al trattamento sanzionatorio, pena equa, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p., appare quella di anni uno di reclusione (p.b. mesi otto di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. c.p.), oltre il pagamento delle spese processuali, con il beneficio di legge di cui all'art. 163 c.p. (la pressoché condizione d'incensuratezza non rileva, di per sé, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cp e il precedente osta alla concessione del beneficio della non menzione.
Conseguono le sanzioni accessorie previste dall'art. 12 D.lgvo 74/2000.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533,535 c.p.p. dichiara P.G. colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuto il vincolo ex art. 81 cpv. c.p., lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Visto l'art. 12 D.lvo 74/2000, dichiara P.G. interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per il periodo di anni uno, incapace di contrattare con la Pubblica Amministrazione per il periodo di anni uno, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per il periodo di anni uno, interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente e di commissione tributaria
Ordina la pubblicazione della sentenza, per estratto e per una sola volta, a spese dell'imputato, sul sito internet del Ministero della Giustizia.
Termine gg. 90.
Chieti, 22.3.2018