Motivazione contestuale
Con decreto emesso dal Gip in sede, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, Io. Gi. veniva tratto a giudizio in ordine al reato riportato in epigrafe.
All'odierna udienza, accertata la regolarità del contraddittorio, preliminarmente le parti chiedevano emettersi, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
La richiesta è fondata: il recentissimo d.lgs. 158/2015 ha, infatti, elevato la soglia di punibilità per i fatti di reato contemplati dall'art. 10 ter del D.lsg 74/2000, innalzandola ad E 250.000. Trattandosi di norma sopravvenuta più favorevole (art. 2, co. 4 c.p.) essa trova applicazione anche in relazione ai fatti compiuti prima della sua entrata in vigore e, dunque, anche al fatto per cui oggi è processo. All'odierno imputato è contestato un mancato versamento di Iva, per l'annualità fiscale 2010, pari ad E 60.531 quindi ben al di sotto della soglia di punibilità di recente aggiornata. Nei confronti di Io. Gi. si impone, dunque, una sentenza di assoluzione con la formula "il fatto non sussiste" in ossequio all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, fatto proprio anche dalle Sezioni Unite nel 2013 (sentenza nr. 37424), secondo il quale la soglia di punibilità costituisce un elemento fattuale dell'illecito penale, in assenza del quale viene meno il fatto stesso di reato.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p., assolve Io. Gi. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Aversa, 18.7.2016
Depositata in Cancelleria il 18/07/2016