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Omesso versamento IVA: la mancata riscossione delle fatture emesse comporta la mancanza del dolo generico nel reato

Omesso versamento IVA

Tribunale Milano sez. II, 18/04/2018, n.2136

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, inteso "quale mera consapevolezza dell'illiceità della condotta omissiva finale, senza cioè essere caratterizzato da una specifica finalità di evasione".

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La sentenza integrale

MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti e documenti contenuti nel fascicolo del P.M., pienamente utilizzabili in virtù della scelta del rito, l'imputato va mandato assolto poiché non v'è prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato a lui ascritto nel capo di imputazione. I fatti contestati a Fe. si possono riassumere nel seguente modo. L'odierno imputato, in qualità di legale rappresentate della omonima impresa individuale, con sede legale in Cornaredo (MI) Via Monte Santo n. 12, ha omesso di versare l'IVA dovuta per l'anno 2011. La ditta Fe. si occupava di autotrasporto merci per conto terzi e noleggio di macchinari e attrezzature. Di fatto è accaduto che nel corso dell'anno 2011 l'odierno imputato concedeva a noleggio alla società Cargo Line S.r.l. diversi automezzi e attrezzature emettendo fatture, sempre nell'anno 2011, per l'importo complessivo di euro 4.332.000,00. Contestualmente la ditta Fe. cedeva alla Cargo Line S.r.l. i contratti di leasing finanziario degli automezzi costituenti la flotta di veicoli in dotazione all'odierno imputato. Nell'ottobre dell'anno 2011 la ditta FERRO, inoltre, intratteneva dei rapporti commerciali con la società Caorso Trasporti S.r.l. alla quale emetteva fatture, per il medesimo anno 2011, per l'importo complessivo di euro 119.306,00. È documentato in atti (cfr. documenti allegati alla memoria difensiva del 14 giugno 2015 contenuta nel fascicolo del P.M. di pari contenuto ai documenti allegati alla memoria difensiva del 6 dicembre 2017 depositata all'udienza del 7 febbraio 2018) che le predette società Cargo Line S.r.l. e Caorso Trasporti S.r.l, nulla hanno pagato alla ditta FERRO per le fatture da quest'ultima emesse nell'anno 2011 a fronte delle prestazioni sopra precisate. Risulta ulteriormente documentato in atti che la società Cargo Line S.r.l., in data 3 maggio 2012, subiva la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di La Spezia impedendo, pertanto, ogni possibilità di recupero coattivo del credito vantato dalla ditta dell'odierno imputato. Altrettanto documentato l'infruttuoso tentativo di recupero del credito vantato nei confronti della società Caorso Trasporti S.r.l. anch'essa dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza resa in data 6 ottobre 2014. A fronte delle negative vicende commerciali sopra riportate, la ditta dell'odierno imputato ha cessato la propria attività nel mese di ottobre dell'anno 2013. Tanto sinteticamente accertato in fatto, passiamo alle valutazioni in diritto. E' pacifico che il reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10 ter D.Lgs. 74/2000) si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, non essendo sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste (Cassazione Penale, Sez. III, 14 ottobre 2010, n. 38619). Nella fattispecie FERRO avrebbe dovuto ottemperare al pagamento dell'imposta, riferita all'anno 2011, entro il 27 dicembre dell'anno 2012 e, non avendolo fatto, ha sicuramente posto in essere il fatto contestatogli. Ciò precisato, occorre ora evidenziare come nel caso di specie non possa dirsi sussistente l'elemento soggettivo del reato che, come noto, è costituito dal dolo generico, inteso "quale mera consapevolezza dell'illiceità della condotta omissiva finale, senza cioè essere caratterizzato da una specifica finalità di evasione" (Corte Cass. sentenza n. 8054 dep. il 20.02.2018). Nel caso di specie, tuttavia, Fe., non avendo riscosso nulla dell'imposta riferita all'anno 2011, come attestato in atti, non ha agito con la volontà di non adempiere al versamento dell'IVA dovuta (ma non riscossa), considerato che mancava il presupposto necessario per poter adempiere all'obbligazione fiscale, nei termini di legge, facendo così venir meno la presenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. La riscossione dell'IVA dalla controparte commerciale, infatti, costituisce presupposto necessario per l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato qui contestato, come ha avuto modo di precisare anche la Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata: 'l'esistenza concreta della possibilità di adempiere il pagamento, costituita dalla riscossione dell'IVA dalla controparte dell'operazione commerciale in relazione alle prestazioni fatturate e dal suo doveroso accantonamento in vista della scadenza del debito erariale, che costituisce, come già affermato da questa Corte, indefettibile presupposto della sussistenza della volontà in capo al soggetto obbligato di non effettuare nei termini il versamento dovuto. Dalle negative operazioni commerciali sopra esposte, verificatesi senza alcuna responsabilità dell'odierno imputato, ne è conseguita, per la ditta Fe., una forte crisi di liquidità, non diversamente superabile, circostanza, quest'ultima, comunque esimente in materia di omesso versamento dell'IVA. Nel caso di specie la difesa ha documentato i mancati introiti dei consistenti crediti vantati dalla ditta Fe. che hanno compromesso la esistenza della medesima ditta Fe., accertato che quest'ultima, poco tempo dopo il fallimento delle società debitrici sopra specificate, è stata portata alla chiusura senza, peraltro, poter rimproverare a Fe. di essere stato un cattivo gestore dell'impresa. Anche sotto questo aspetto se ne deduce, conseguentemente, l'assenza della volontà dell'odierno imputato di omettere il versamento dell'IVA per l'anno 2011, omissione dettata, diversamente, dall'assoluta mancata riscossione dalla controparte commerciale delle somme corrispondenti anche alla imposta non versata. La contestuale crisi di liquidità, o forse meglio l'assoluta incapacità economica, alla quale la ditta Fe. non ha potuto far fronte, considerata la repentinità e le dimensioni dei mancati incassi dal cliente principale (Cargo Line S.r.l.), dal quale aveva perduto i pagamenti delle prestazioni soggette ad IVA per l'anno 2011, fa venir meno ogni volontarietà dell'odierno imputato di porre in essere l'illecito penale a lui contestato. In definitiva, la ditta di Fe., a fronte di una situazione di forte crisi economica, generatasi in maniera repentina, si trovò nella impossibilità di reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie. L'omissione nel pagamento dell'IVA per l'anno 2011 non può perciò essergli imputata sotto il profilo psicologico e, dunque, Fe. va mandato assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Visto l'art. 530 c.p.p. ASSOLVE Fe. Gi. dal reato in rubrica a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato. Motivazione riservata in giorni 60 ex art. 544 comma 3 c.p.p.. Milano, il 19 febbraio 2018. Depositata in Cancelleria il 18/04/2018
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