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Omesso versamento IVA: sull'esclusione dei principi della sentenza Taricco

Omesso versamento IVA

Cassazione penale sez. III, 16/12/2016, n.16458

L'art. 325 T.F.UE, come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, Taricco e altri del 8 settembre 2015, C-105/14, non si applica ai reati strutturalmente non caratterizzati da frode, come è quello previsto dall'art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ricorre per l'annullamento della sentenza del 17/11/2015 del Tribunale di Padova che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig. D.M. per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, (omesso (omesso versamento dell'IVA dovuta per l'anno d'imposta 2006 per un ammontare di 329.272,00 Euro), perchè estinto per prescrizione. 1.1.Con unico motivo, richiamando la giurisprudenza di questa Corte e quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la radicale mancanza di motivazione in ordine alla disapplicazione degli artt. 160 e 161 c.p., disapplicazione che il ricorrente invoca avuto riguardo alla natura degli interessi finanziari dell'Unione Europea coinvolti e pregiudicati dalla prescrizione del reato. 2.L'imputato ha depositato memoria con cui: 2.1. Ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, non sussistendo alcun vizio di motivazione e non essendo deducibile tale vizio in costanza di causa estintiva del reato; 2.2. Ne ha comunque chiesto il rigetto deducendo l'inapplicabilità, al caso di specie, dei principi della sentenza della CGUE n. C-104/14, Taricco: a) per l'assenza dei requisiti di gravità e considerevole numero di casi di frode grave; b) perchè in ogni caso successiva alla data di prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è ammissibile ma infondato. 4. Quanto ai profili di ammissibilità, la Corte rileva che, al di là della formale qualificazione del motivo, non v'è alcun dubbio che la questione devoluta riguarda la erronea applicazione degli artt. 160 e 161 c.p., al reato di omesso versamento dell'IVA di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter. Il ricorso, pertanto, è ammissibile ai sensi dell'art. 569 c.p.p., (sul fatto che la Corte di cassazione, in caso di ricorso cd. "per saltum", possa e debba interpretare la volontà della parte, cfr. Sez. 4, n. 4264 del 05/04/1996, Lucifora, Rv. 204447; Sez. 2, n. 5786 del 26/11/2002, Lombardi, Rv. 223164; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, Di Rubba, Rv. 258193). 5. Il ricorso, come detto, è infondato nel merito. 5.1.Ciò sul decisivo rilievo che l'art. 325 TFUE, come interpretato dalla CGUE, da ultimo, in particolare, nella sentenza della Grande Camera nella causa C-105/14, Taricco ed altri, non si applica alle fattispecie di reato strutturalmente non caratterizzate da frode, come quella di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, così come definita dall'art. 1 della Convenzione elaborata in base all'art. K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, firmata a Lussemburgo il 26 luglio 1995 (cd. Convenzione PIF), cui fa riferimento, a fini definitori, la giurisprudenza eurounitaria. 5.2.Afferma la citata sentenza CGUE: "36. Al riguardo si deve ricordare che, in base al combinato disposto della direttiva 2006/112 e dell'art. 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri hanno non solo l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative idonee a garantire che l'IVA dovuta nei loro rispettivi territori sia interamente riscossa, ma devono anche lottare contro la frode (v., in tal senso, sentenza Akerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 37 Inoltre, l'art. 325 TFUE obbliga gli Stati membri a lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione con misure dissuasive ed effettive e, in particolare, li obbliga ad adottare, per combattere la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva dei loro interessi finanziari (v. sentenza Akerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 38 La Corte ha in proposito sottolineato che, poichè le risorse proprie dell'Unione comprendono in particolare, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lett. b), della decisione 2007/436, le entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo regole dell'Unione, sussiste quindi un nesso diretto tra la riscossione del gettito dell'IVA nell'osservanza del diritto dell'Unione applicabile e la messa a disposizione del bilancio dell'Unione delle corrispondenti risorse IVA, dal momento che qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde (v. sentenza Akerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 26). 39 Se è pur vero che gli Stati membri dispongono di una libertà di scelta delle sanzioni applicabili, che possono assumere la forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione delle due, al fine di assicurare la riscossione di tutte le entrate provenienti dall'IVA e tutelare in tal modo gli interessi finanziari dell'Unione conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/112 e all'art. 325 TFUE (v., in tal senso, sentenza Akerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 34 e giurisprudenza ivi citata), possono tuttavia essere indispensabili sanzioni penali per combattere in modo effettivo e dissuasivo determinate ipotesi di gravi frodi in materia di IVA. 40 Occorre del resto ricordare che, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, della Convenzione PIF, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie affinchè le condotte che integrano una frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno nei casi di frode grave, pene privative della libertà. 41 La nozione di "frode" è definita all'art. 1 della Convenzione PIF come "qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa (...) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale (dell'Unione) o dei bilanci gestiti (dall'Unione) o per conto di ess(a)". Tale nozione include, di conseguenza, le entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo regole dell'Unione. Questa conclusione non può essere infirmata dal fatto che l'IVA non sarebbe riscossa direttamente per conto dell'Unione, poichè l'art. 1 della Convenzione PIF non prevede affatto un presupposto del genere, che sarebbe contrario all'obiettivo di tale Convenzione di combattere con la massima determinazione le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione". 5.3.La sentenza Sez. 3, n. 2210 del 17/09/2015, Pennacchini, Rv. 266121, citata dal PG ricorrente a sostegno delle sue ragioni, ha disapplicato le disposizioni in materia di prescrizione di cui all'art. 160 c.p., comma 3, u.p., e art. 161 c.p., comma 2, in un caso di dichiarazione fraudolenta di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2. Non diversamente, la Corte di appello di Milano e questa stessa Sezione Terza, con ordinanze rispettivamente del 18/09/2015 e del 30/03/2016 (dep. 08/07/2016), hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della L. 2 agosto 2008, n. 130, art. 2 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957 (Testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007), come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione Europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, in casi di (grave) frode fiscale (cd. "frode carosello"; la Corte di appello di Milano anche per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, previsto dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291-quater, ritenuto assimilabile all'associazione per delinquere allo scopo di commettere delitti in materia di IVA, lesivi degli interessi finanziari dell'Unione). 5.4.La frode non è elemento costitutivo del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, che si consuma puramente e semplicemente con il mancato pagamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale entro la scadenza del termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta dell'anno successivo ed è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, non essendo nemmeno richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte; la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto (Sez. U, n. 37424 del 28/03/2013, Romano). 5.5.La fattispecie penale, dunque, non richiede alcuna indagine sulla corrispondenza a vero del debito tributario dichiarato; rileva la dichiarazione in sè, quale fatto che oggettivamente quantifica l'imponibile e, quindi, la misura dell'inadempimento penalmente sanzionato. 5.6.Per le assorbenti considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2016. Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017
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