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Omicidio stradale: il risarcimento del danno dall’assicuratore va inteso come effettuato dall'imputato

Omicidio stradale

Cassazione penale sez. IV, 14/12/2022, n.12121

Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, c.p., il risarcimento del danno eseguito dal terzo assicuratore deve ritenersi effettuato dall'imputato, anche se soggetto diverso dall'assicurato, a condizione che questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio. (Fattispecie in tema di omicidio colposo da sinistro stradale cagionato da un dipendente della società titolare del contratto di assicurazione).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/09/2021, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna del GIP del Tribunale di Bergamo, resa a seguito di giudizio abbreviato, che ha affermato la responsabilità di G.A., per il reato di omicidio stradale, e ridotto la pena inflitta a seguito del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589, comma 2, c.p. La Corte di appello ha, al contempo, negato all'imputato il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, avendo osservato che agli atti non vi erano elementi tali da fare affermare l'intervenuto integrale risarcimento, da parte dell'imputato, del danno patito dalle parti offese, nonché delle attenuanti generiche. 2. Contro l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidando le proprie doglianze a due motivi. 3. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, l'inosservanza e violazione dell'art. 62, n. 6, c.p. in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 61, comma 1, n. 6, evidenziando al riguardo, alla luce della natura oggettiva della circostanza invocata, secondo la chiave interpretativa fornita da C. Cost. n. 138 del 1998, che è intervenuto l'integrale risarcimento del danno alle persone offese, effettuato dalla compagnia assicuratrice del mezzo, come evincibile dall'accordo transattivo e quietanza prodotti in dibattimento, e che il ricorrente sin dal giudizio di primo grado, nel quale è stato presente, ha manifestato l'intenzione di far proprio l'intervento di manleva nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria. 4. Con il secondo motivo deduce la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, l'inosservanza e violazione dell'art. 62-bis c.p. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Silvia Salvadori, con memoria del 3 novembre 2022 ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Il difensore del ricorrente ha depositato memorie di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. G.A. è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo in danno Z.L.S., a seguito di investimento pedonale cagionato dall'autobus condotto dall'imputato. Incontestata la responsabilità dell'imputato per il sinistro, le censure articolate in ricorso investono esclusivamente le attenuanti comuni, motivo di espressa doglianza di appello, non riconosciute dalla Corte di appello di Brescia. 2. Deve ritenersi fondato il primo motivo di doglianza, concernente la mancata applicazione dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, per essere stato questo eseguito direttamente dalla Compagnia di Assicurazione con la quale era stata stipulata la polizza per la responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo condotto dall'imputato. 3. Deve evidenziarsi che, ai fini della riconoscibilità della attenuante generale del risarcimento del danno è necessario, secondo la stessa puntuale nozione legislativa data alla fattispecie dall'art. 62, n. 6, c.p., che il soggetto a ciò tenuto abbia, prima del giudizio, integralmente provveduto alla riparazione del danno cagionato con il reato da lui commesso ovvero di essersi spontaneamente ed efficacemente adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato stesso. Si tratta, come questa Corte ha chiarito, di una circostanza ancipite, applicabile, quanto alla prima ipotesi, ai reati che abbiano avuto come effetto una lesione del patrimonio dei soggetti danneggiati da essi, e, nella seconda, ai reati che non abbiano cagionato un danno di carattere patrimoniale (cfr. Sez. 4, n. 13870 del 6/02/2009, Cappelletti, Rv. 24320201). 4. Nel caso di specie, in cui rileva la prima ipotesi dell'art. 62 n. 6 c.p., la Corte di appello di Brescia ha ritenuto di non accogliere la richiesta di riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno aderendo all'orientamento giurisprudenziale espresso da Sez. 3, n. 25326 del 19/02/2019, Perani, Rv. 276276-02 - puntualmente richiamato in sentenza - che, in tema di omicidio colposo, ha escluso che il risarcimento del danno cagionato a terzi dalla circolazione stradale di veicolo, intervenuto per effetto di contratto assicurativo concluso dal soggetto titolare della automobile diverso dal conducente, integri la circostanza attenuante in esame, giacché non ricollegabile all'operato dell'imputato l'intervento risarcitorio. Nella sentenza impugnata si richiama altresì, il conforme precedente, più remoto, di questa Sezione (Sez. 4, n. 39065 del 03/06/2004, PM in proc. Turla, Rv. 229957 - 01), in tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, contestato al dipendente, secondo cui il risarcimento del danno effettuato dall'ente assicuratore, prima del giudizio, non vale ad integrare la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in quanto l'intervento risarcitorio non è riferibile né, comunque, riconducibile all'imputato, ma alla iniziativa del datore di lavoro che ha stipulato il contratto assicurativo. 4.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha effettivamente valorizzato la circostanza che il risarcimento non era stato materialmente agganciato a una personale condotta riparatoria dell'imputato, in quanto effettuato dalla compagnia assicuratrice del proprietario del mezzo, soggetto diverso dall'imputato che, quale conducente, non aveva nessun legame contrattuale con l'assicurazione. 5. Così inquadrata la fattispecie, non si ritengono condivisibili le ragioni esegetiche che fondano il diniego di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, c.p.. 5.1. Il tema, a lungo dibattuto, riguarda il fondamento normativo dell'attenuante in esame, affrontato proprio in tema di omicidio colposo per violazione delle norme sulla circolazione stradale, dalle Sezioni Unite (Sez. U. n. 5909 del 23/11/1988, dep. 17/04/1989, Presicci, Rv. 181084), che avevano disconosciuto l'applicabilità dell'attenuante nel caso in cui il risarcimento fosse stato effettuato da un ente assicuratore, anche se il contratto di assicurazione era stato stipulato dall'imputato per la propria responsabilità civile. In quella sede, si era affermato che, essendo il contratto di assicurazione stipulato prima della commissione del reato, e dovendosi individuare la ragione ispiratrice della circostanza nella resipiscenza che si esprime con l'atto di riparazione, il comportamento risarcitorio, per integrare la previsione normativa, deve essere posto in essere dall'imputato dopo l'esaurimento del reato e non può essere sostituito da una condotta antecedente al reato stesso, concepita solo in previsione ed a titolo di garanzia per le conseguenze dannose che esso potrebbe produrre cioè per sfuggire all'adempimento dell'obbligo di integrale risarcimento. Tali principi, successivamente, sono stati oggetto di rivisitazione, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale. Il giudice delle leggi, con la sentenza n. 138 del 1998, sulla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento alla Cost., art. 3 - dell'art. 62, numero 6, prima parte, c.p., in materia di assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, aveva dichiarato la questione non fondata, in quanto l'interpretazione fatta propria dal giudice rimettente - secondo il quale (‘esegesi della norma censurata assunta dalla prevalente giurisprudenza della Cassazione ne escludeva l'applicabilità nell'ipotesi in cui il risarcimento venisse effettuato, in forza del contratto di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, dall'ente assicuratore - non era la sola possibile, ritenendo decisiva la considerazione che l'interpretazione di tale attenuante in chiave meramente soggettiva, "che ravvisasse in essa una finalità rieducativa, contrasterebbe con la Cost., art. 3 sotto i molteplici profili evidenziati dal giudice ‘a quò e dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione", con la conseguenza di una arbitraria svalutazione dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria, istituto che svolge nel nostro ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione degli imperativi contenuti nella Cost., art. 3 Nella fattispecie, quindi, la Corte Costituzionale aveva ritenuto corretta un'interpretazione della norma impugnata - non contraddetta dalla interpretazione testuale - nel senso che l'attenuante del risarcimento del danno in essa prevista è operante anche quando l'intervento risarcitorio, comunque riferibile all'imputato, sia compiuto, prima del giudizio, dall'ente assicuratore. Il tema è stato nuovamente affrontato dalle Sezioni Unite, che hanno precisato come la Corte Costituzionale, nella richiamata pronuncia, aveva sì preso una decisa posizione per la natura oggettiva della circostanza, ma anche riconosciuto la necessità che l'intervento risarcitorio fosse "comunque riferibile all'imputato". Riserva indotta dalla necessità di preservare la condotta volontaristica che la norma in esame indica nell'"aver riparato" e, con essa, il quid di merito della riparazione. Quid che, nei reati colposi, il criterio di ragionevolezza impone di rilevare, per una visione socialmente adeguata del fenomeno, anche nell'aver stipulato un'assicurazione o nell'aver rispettato gli obblighi assicurativi per salvaguardare la copertura dei danni derivati dall'attività pericolosa (cfr., in motivazione, Sez. U. n. 5941 del 22/01/2009, Pagani e altro, par. 13-14, non massimata sul punto). 5.2. Su questo solco, si è affermato, sempre in tema di omicidio colposo da incidente stradale, che, ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., il risarcimento, ancorché eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio (Sez. 4, n. 13870 del 06/02/2009, Cappelletti, Rv. 243202). Più di recente, seguendo le indicazioni dettate dalla citata sentenza Corte Cost. n. 138 del 1998, si è precisato che, in caso di risarcimento effettuato da parte di soggetto diverso dall'imputato, non è sufficiente che tale soggetto abbia con l'imputato, ovvero con i suoi coobbligati solidali, rapporti contrattuali o personali che ne giustifichino l'intervento, ma è necessario che l'imputato manifesti una concreta e tempestiva volontà riparatoria, che abbia contribuito all'adempimento. In particolare, Sez. 4 n. 6144 del 28/11/2017, dep. 08/02/2018, M.V., Rv. 271969-01, in tema di lesioni colpose da incidente stradale, ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso l'attenuante in questione, pur essendo intervenuto l'integrale risarcimento del danno ad opera della compagnia assicuratrice del veicolo alla cui guida si era posto l'imputato, ritenendo che le sollecitazioni operate dal suo difensore non fossero sufficienti a d mostrare che l'imputato avesse avuto conoscenza dell'intervento dell'assicuratore e manifestato la volontà di farlo proprio. 5.3. La decisione impugnata aderisce al divergente orientamento giurisprudenziale espresso dalla citata Sez. 3, n. 25326 del 19/02/2019, Perani, Rv.276276 - 02, che afferma che non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6" prima parte, c.p. il risarcimento del danno cagionato a terzi dalla circolazione stradale di veicolo, intervenuto per effetto di contratto assicurativo concluso dal soggetto titolare della automobile diverso dal conducente, non potendo ricollegarsi l'intervento risarcitorio all'operato dell'imputato. Tale orientamento, come segnalato nella sentenza impugnata, ribadisce il principio espresso dalla più remota Sez. 4, n. 39065 del 03/06/2004, PM in proc. Turla, Rv.229957 - 01, peraltro in un caso di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, contestato al dipendente. In tale precedente arresto si osserva, tuttavia, che la specificità della fattispecie rende non pertinente l'indicazione della sentenza C. Cost. n. 138 del 1998, che ha ritenuto applicabile la suddetta circostanza attenuante con riferimento alla ipotesi di risarcimento effettuato dalla compagnia assicuratrice per responsabilità civile in materia di circolazione stradale. 5.4. In realtà, come di seguito evidenziato, al netto degli orientamenti dissonanti più remoti, il contrasto interpretativo investe i margini applicativi della circostanza nel caso di risarcimento del danno prodotto da circolazione stradale. In relazione a tale specifica fattispecie deve ritenersi isolato l'orientamento espresso da Sez. 3, "Perani", che, ai fini della configurabilità della attenuante del risarcimento del danno da circolazione stradale, nel caso di risarcimento intervenuto per effetto di contratto assicurativo, vincola la possibilità di una manifestazione di una concreta e tempestiva volontà riparatoria dell'imputato alla titolarità del mezzo e del contratto assicurativo, quali condizioni per la conoscenza dell'intervento dell'assicuratore e per la manifestazione della volontà di farlo proprio. La Corte ricollega, in un caso immediatamente sovrapponibile a quello in esame, l'assenza di volontà di far proprio l'intervento risarcitorio del terzo al dato oggettivo della estraneità dell'imputato, dipendente di una ditta di autotrasporti, al rapporto assicurativo intercorrente con il datore di lavoro, soggetto titolare del veicolo alla cui guida, nell'interesse della predetta impresa, si trovava l'imputato al momento del sinistro. 6. Questo Collegio si pone in consapevole dissenso con l'approdo interpretativo espresso da tale ultimo indirizzo, ritenendo, sulla base delle indicazioni esegetiche fornite dalla Corte Costituzionale, con la citata sentenza manipolativa di rigetto n. 138 del 1998 per il riconosciuto carattere oggettivo della circostanza in questione, la riferibilità all'assicurato contro la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli del risarcimento operato dall'ente assicuratore. In particolare, la Corte Costituzionale ha osservato che l'interpretazione dell'attenuante in chiave meramente soggettiva, che ravvisasse in essa una finalità rieducativa, contrasterebbe con l'art. Cost., giacché da tale assunto seguirebbe un'arbitraria svalutazione dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile ex L. n. 1990 del 1969, istituto che svolge nel nostro ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione di quanto previsto appunto dalla Cost., art. 3. Il carattere oggettivo della circostanza consente di ritenere la stessa configurabile in via assoluta, ove si accerti la sussistenza del richiamato profilo "volontaristico" dell'imputato, e, dunque, anche al caso in cui l'intervento risarcitorio del terzo assicuratore riguardi, come nel caso di specie, danni da circolazione stradale cagionati da conducente estraneo al rapporto assicurativo, postosi alla guida del veicolo, quale preposto o dipendente, nell'interesse del proprietario del veicolo, effettivo titolare del contratto di assicurazione. Non muta, infatti, in tale caso la indicata funzione riequilibratrice dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile ex L. n. 1990 del 1969, per la attività pericolosa o di rischio connessa alla circolazione dei veicoli, pur essendo necessaria una indagine sulla effettiva conoscenza da parte dell'imputato, terzo estraneo al rapporto assicurativo, dell'intervento risarcitorio in manleva della società assicuratrice (ed alla operatività della polizza assicurativa) e sulla univoca manifestazione della volontà di farlo proprio. 7. Ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., in caso di risarcimento effettuato da parte di un soggetto diverso dall'imputato, la manifestazione della volontà riparatoria, oltre che emergere da un atto o comportamento direttamente riferibile all'imputato, di carattere processuale o extraprocessuale, da cui ricondurre il dato personalistico attivo della riparazione dell'offesa, deve rivestire i caratteri di concretezza e tempestività, estrinsecandosi in un fattivo contributo "personale" all'adempimento. A tal fine, in relazione a fattispecie di lesioni colpose da incidente stradale, sono state ritenute insufficienti ad integrare un concreto contributo riparatorio le sollecitazioni all'ente assicuratore operate dal difensore dell'imputato, in quanto provenienti dalla difesa tecnica dell'imputato, nonostante il vincolo professionale fondato sul mandato difensivo, potendo queste dipendere da strategia difensiva (Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017, deo. 2018, M.V., Rv. 271969 - 01). Ai fini della dimostrazione della riconducibilità alla propria persona dell'intervento riparatorio operato dal terzo, l'imputato è tenuto ad uno specifico onere di allegazione dell'atto processuale o extraprocessuale da cui inferire la conoscenza dell'intervento riparatorio altrui e la manifestazione personale dell'intento volontario o spontaneo di procedere al risarcimento ovvero di prestare adesione all'intervento riparatorio del terzo sulla base di garanzia contrattuale assicurativa. In concreto, la Corte ha riconosciuto l'attenuante, ritenendo il risarcimento effettuato personalmente dall'imputato medesimo, presupponendo la conoscenza dell'intervento del terzo e la dimostrazione della volontà di farlo proprio, in favore del delegato alla sicurezza di un'azienda con riferimento al risarcimento del danno da infortunio sul luogo di lavoro effettuato dalla società titolare dell'azienda medesima (Sez. 4,, n. 23663 del 24/01/2013, Segatto, Rv. 256194 - 01); ovvero nel caso di risarcimento eseguito dal datore di lavoro del responsabile di un reparto della ditta in caso di omicidio colposo del lavoratore (Sez. 4, n. 14523 del 02/03/2011, Di Gioia, Rv. 249937 - 01); ovvero ancora, nel caso in cui l'autore del reato prima del giudizio abbia rimborsato il fideiussore che ha provveduto all'integrale risarcimento del danno (Sez. 6, n. 39433 del 23/06/2017, Casimo, Rv. 270942 - 01). E' stata, di contro, esclusa la circostante attenuante della riparazione del danno nel caso in cui il risarcimento venga operato dal coniuge nell'interesse, e non in nome, dell'imputato, senza che quest'ultimo abbia richiesto al coniuge un intervento per la riparazione, perché non considerata riferibile al colpevole (Sez. 1, n. 42265 del 10/11/2010, Santapaola, Rv. 249009 - 01; Sez. 4, n. 13870 del 06/02/2009, Cappelletti, Rv. 243202 - 01). 8. Deve, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: "In tema di omicidio colposo da incidente stradale, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ancorché il risarcimento sia eseguito dalla società assicuratrice, esso deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato, anche se soggetto diverso dal titolare del contratto assicurativo, tutte le volte in cui questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio". 9. Gli indicati confini del contrasto interpretativo, astrattamente componibile, consentono di ritenere non necessario, allo stato, sollecitare sulla questione l'intervento delle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p.. 10. Al citato principio di diritto non si è attenuta la sentenza impugnata avendo la Corte di merito posto l'accento unicamente sull'aspetto dell'intervento risarcitorio operato dal terzo assicuratore, senza valutare la sussistenza di una manifestazione di volontà adesiva dell'imputato al risarcimento operato dalla compagnia assicurativa in favore della vittima del reato. 11. Fondato è da ritenersi anche l'ulteriore aspetto del primo motivo di doglianza, relativo alla ingiustificata esclusione della integralità del risarcimento del danno in favore delle vittime del sinistro stradale. 11.1. La Corte di appello di Brescia ha ritenuto di non accogliere la richiesta di riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno limitandosi ad evidenziare che la documentazione prodotta a sostegno, recante la denominazione di "atti di transazione e quietanza", esclude ex se che il risarcimento sia stato integrale. 11.2. Sul tema, giova richiamare il consolidato principio di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, c.p., in caso di accordo transattivo, è rimessa al giudice la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno e la verifica che il risarcimento del danno sia integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, potendo questi anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. In motivazione la Corte ha evidenziato che l'attenuante trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale. Il risarcimento, dunque, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251503 - 01; Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714 - 01). 11.3. Da tale principio, nel caso in esame, ancora una volta la Corte di appello di Brescia si è discostata. Nel negare la sussistenza dei presupposti di legge per riconoscere in favore dell'imputato l'attenuante del risarcimento del danno, ha reso motivazione apodittica che non consente di comprendere le ragioni del diniego dell'attenuante. Non è sufficiente, infatti, il solo riferimento alla denominazione del ‘atto, come accordo di "transazione e quietanza", comunemente usato nella prassi, per desumere che il ristoro economico riconosciuto dall'istituto di assicurazione alla vittima del reato non sia stato integrale, nei sensi sopra indicati, dovendo il giudice valutare se, per effetto dell'accordo raggiunto con il terzo assicuratore, sia stato riconosciuto un ristoro economico totale ed effettivo in favore della vittima del reato. 12. Infondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, inerente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Parte ricorrente ha invocato a sostegno della richiesta la mancata considerazione del pronto intervento dell'imputato in favore delle vittime e la sostanziale incensuratezza dell'imputato, atteso che i precedenti perali di cui risulta gravato sono risalenti nel tempo. 12.1. E' sufficiente, sul tema, evidenziare che la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis c.p. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201), rientrando essa nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (cfr. sez. 1 n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959; sez. sez. 5 n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). 12.2. In quest'ottica, la Corte di appello di Brescia ha valutato tutti gli argomenti difensivi già formulati con il gravame di merito e ha operato una ponderazione degli elementi a tal fine rilevanti. Nel caso di specie, correttamente, con motivazione immune da vizi logici, la Corte di merito ha escluso che possa assumere rilevanza, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, il comportamento post-delictum dell'imputato, che ha garantito assistenza e soccorso alla vittima nell'immediatezza del sinistro stradale, condotta peraltro doverosa per colui che abbia cagionato un sinistro stradale. Del pari, ha valorizzato la sussistenza di precedenti penali dell'imputato e del suo coinvolgimento in una vicenda giudiziaria ancora in corso (denuncia per minacce sporta dalla moglie). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2023
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