Patteggiamento: sull'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione in caso di sentenza emessa de plano
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Cassazione penale sez. III, 22/02/2024, (ud. 22/02/2024, dep. 08/03/2024), n.10100

In tema di patteggiamento, è configurabile l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa de plano, anziché previa fissazione dì udienza, anche nel caso di applicazione della pena nei termini esattamente indicati dalle parti, qualora quest'ultimo rappresenti uno specifico interesse al contraddittorio davanti al giudice di merito al fine di argomentare le proprie richieste di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Asti, recependo l'accordo delle parti, ha applicato a Ha.Is. la pena di tre anni, nove mesi e ventisei giorni di reclusione e sedicimila euro di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo, inoltre, la confisca e la vendita dei beni immobili acquisiti con i profitti derivanti dall'attività di spaccio ascritta all'imputato, immobili meglio descritti nel decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Asti in data 23 maggio 2023.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata escussione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P R. n. 309 del 1990, posto che tale aggravante non sussiste e, comunque, era già stata esclusa di Tribunale del riesame di Torino con ordinanza del 3 aprile 2023.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 447 cod. proc. pen. e 240-ò/s cod. pen., stante l'omessa fissazione dell'udienza camerale da parte del G.i.p. e la conseguente emersione di una nullità a regime intermedio, non avendo l'imputato potuto argomentare e difendersi in merito alla confisca come statuita nella sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo che, avendo carattere processuale, riveste carattere preliminare.

2. Si osserva che l'art. 447 cod. proc. pen. sancisce, al primo comma, che, nel caso di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. avanzata nel corso delle indagini preliminari congiuntamente o comunque con il consenso scritto dell'altra parte, il giudice "fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione"; al secondo comma, si prevede che "nell'udienza il pubblico ministero ed il difensore sono sentiti se compaiono".

L'art. 448, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., a sua volta, dispone che "nell'udienza prevista dall'art. 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza".

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, sull'istanza dì patteggiamento avanzata in sede di indagini preliminari, anche se presentata congiuntamente dalle parti, il giudice non può provvedere de plano o, comunque, in assenza della notifica della data fissata per l'udienza camerale per la decisione; pertanto, l'omesso svolgimento dell'udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (così Sez. 1, n. 804 del 15/12/2004, dep. 2005, Catalano, Rv. 231095; Sez. 1, n. 11214 del 04/10/1994, Garau, Rv. 199627; Sez. 6, n. 344 del 29/11/1999, dep. 2000, De Martino, Rv. 216831, ma anche, implicitamente, in motivazione, Sez. 3, n. 19744 del 19/04/2011, Carrera, Rv. 250014) e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, lett. b) e c), dello stesso codice (Sez. 1, n. 3955 del 27/09/1994, Righetto, Rv. 199602).

3. Tuttavia, secondo le medesime decisioni, tale nullità è sanabile, atteso che, a norma dell'art. 447, comma 2, cod. proc. pen., la presenza delle parti in udienza non è obbligatoria (così Sez. 6, n. 344 del 2000, cit.), in ogni caso, non può essere eccepita dall'imputato o dal difensore se la sentenza ha applicato la pena nei termini indicati dalle parti, perché gli stessi non avrebbero alcun interesse in proposito, siccome l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen., una volta concluso, non è più revocabile o modificabile dalle parti (così, specificamente, Sez. 3, n. 19744 del 2011, cit., e Sez. 6, n. 344 del 2000, cit.).

Una pronuncia più recente ha, peraltro, rilevato che è configurabile l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa de plano, anziché previa fissazione dì udienza, anche nel caso di applicazione della pena nei termini esattamente indicati dalle parti, qualora quest'ultimo rappresenti uno specifico interesse al contraddittorio davanti al giudice di merito al fine dì argomentare le proprie richieste di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 23049 del 04/04/2017, Massano, Rv. 270034 - 01).

4. Orbene, per identità di ratio, deve ritenersi che il principio da ultimo evocato sia estensibile anche nel caso in cui l'istante rappresenti l'interesse ad interloquire in ordine alla richiesta di restituzione dei beni in sequestro, tanto più che la sorte di tali beni è estranea all'accordo ex art. 444 cod. proc. pen.

5. Nel caso di specie, l'omessa fissazione dell'udienza ex art. 447 cod. proc. pen. ha impedito l'instaurazione del contraddittorio in relaz one, appunto, alla sorte dei beni in sequestro, sicché la confisca è stata disposta senza tenere conto delle deduzioni difensive, come emergenti dalla memoria deposita dinanzi al Tribunale di Asti all'udienza del 15 giugno 202.3, allegata al ricorso.

La violazione del contraddittorio determina, di conseguenza, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen., ma certamente non anche dell'accordo intervenuto tra le parti, in relazione al quale il G.i.p. dovrà decidere previa fissazione dell'udienza camerale, posto che tale accordo, una volta perfezionatosi, può essere modificato, nei termini di legge, solamente da un nuovo accordo tra le parti (cfr. Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021, Melileo, Rv. 281492).

6. Per gli indicati motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Asti, ufficio G.i.p., che, in applicazione del principio dinanzi indicato, dovrà procedere alla fissazione dell'udienza ex art. 447 cod. proc. pen.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti, ufficio G.i.p., per l'ulteriore corso.

Così deciso il 22 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 08 marzo 2024.

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