Procura speciale per il difensore del terzo interessato: non richiede l'adozione di formule sacramentali
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Cassazione penale sez. III, 10/04/2024, (ud. 10/04/2024, dep. 18/04/2024), n.16185

La procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Messina dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di Ve.St. quale amministratore e legale rappresentante della Venumer Srl, avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in ordine ad autocarri intestati alla società Venumer Srl

2. Avverso la predetta ordinanza Ve.St., nelle predette qualità, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo impugnazione.

3. Deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla decisione di inammissibilità assunta dal tribunale, ritenendo il Venuto non legittimato a presentare la proposta istanza di riesame. Ciò in quanto il tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il Venuto avrebbe rilasciato nell'atto di nomina del difensore anche procura speciale al suo difensore, anche quale amministratore e rappresentante legale della Venumer Srl, titolare dei beni in sequestro.

4. Il ricorso è fondato. Si deve premettere che la procura speciale di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre ritualmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non è riconducibile all'istituto previsto dall'art. 122 cod. proc. pen., riguardante il compimento di singoli atti, ma - secondo le indicazioni desumibili dall'art. 83 cod. proc. civ., sul quale l'art. 100 cod. proc. peno è stato modellato - deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio, con la conseguenza che è sufficiente, ai fini della sua validità, l'indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 Cc. (dep. 22/01/2014) Rv. 258332 - 01). In tal senso per l'analogo caso di giudizio cautelare di appello si è precisato che la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (in motivazione, la Corte ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata) (Sez. 6 - n. 2132 del 11/01/2022 Cc. (dep. 18/01/2022) Rv. 282668 - 01). La predetta volontà emerge con chiarezza nel caso di specie, laddove nell'atto intitolato formalmente "nomina difensore di fiducia", necessitante ai fini in esame di una lettura complessiva, si riporta il conferimento di procura speciale nel quadro di un chiaro riferimento al procedimento cautelare afferente l'atto di sequestro oggetto della istanza di riesame, rilasciata espressamente ai fini "sopra indicati", che comprendono anche la facoltà "di impugnazione di qualsiasi provvedimento", come tale comprensiva anche della richiesta di dissequestro di beni dinnanzi al collegio della cautela reale.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio dinnanzi al tribunale di Messina.

P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2024.

Procura speciale per il difensore del terzo interessato: non richiede l'adozione di formule sacramentali

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