Prova penale: la dichiarazione della persona offesa non costituita parte civile non necessita di riscontri
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Cassazione penale sez. VI, 22/02/2024, (ud. 22/02/2024, dep. 07/03/2024), n.9850

Se la persona offesa non è costituita parte civile non sono richiesti riscontri, nemmeno in linea di mera opportunità.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, confermava la condanna disposta in primo grado nei confronti di Ha.Ic. per il delitto di maltrattamenti nei confronti del figlio minorenne con lei convivente Ha.Ha., talvolta in presenza degli altri figli minori.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata, articolando, per il tramite del suo difensore, Avvocato Paolo Scovazzi, due motivi.

2.1. Vizio di motivazione.

Il Tribunale e la Corte di appello hanno reso una motivazione soltanto apparente, non avendo esplicitato il percorso logico-giuridico seguito per escludere ogni ragionevole dubbio sull'innocenza dell'imputata.

La Corte d'appello, in particolare, si è limitata a ritenere la ricostruzione del primo giudice aderente alle risultanze dibattimentali senza spiegarne i motivi e senza confrontarsi con le deduzioni difensive volte a revocare in dubbio la credibilità della persona offesa la quale, nel corso del processo, ha più volte "cambiato idea" ed infine ha fatto pervenire alla madre una lettera per il tramite di un messaggio WhatsApp che tuttavia la Corte d'appello non ha voluto acquisire, ritenendo che lo scritto non potesse essere attribuito con certezza alla persona offesa e rifiutando anche di ascoltare quest'ultima.

D'altro canto, le condotte attribuite sono così gravi (si pensi all'impiego della corrente elettrica, ma anche all'uso del caffè bollente, del cavo tv e del bastone) che avrebbero lasciato lesioni visibili sul corpo del ragazzo, laddove nelle pronunce risulta che questi abbia riportato soltanto una piccola ecchimosi riconducibile ad evento accidentale.

La Corte d'appello ha poi reso una motivazione illogica quando ha disatteso la richiesta, avanzata dalla difesa, di derubricare il delitto in abuso dei mezzi di correzione (art. 571 cod. pen.), essendo prevedibile che la madre di cinque figli possa incaricare il maggiore di tenere in ordine le proprie cose recando anche un piccolo contributo le faccende domestiche.

Ha inoltre motivato il diniego di acquisire il provvedimento del Tribunale dei minori - da cui è emerso che la figura genitoriale della ricorrente era assolutamente adeguata - ritenendolo influente perché pronunciato in data molto successiva ai fatti in casa, senza considerare che, a seguito della condanna, alla ricorrente è stata irrogata la pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale tout court, e non limitatamente alla persona offesa.

Viziata è la motivazione anche là dove la sentenza impugnata rinvia sbrigativamente alle osservazioni del giudice di primo grado con riferimento alla valutazione della capacità a testimoniare del minorenne nonché alle valutazioni del perito incaricato, nonostante le contestazioni puntuali svolte già davanti al Tribunale dal consulente di parte quanto, ad esempio, all'erroneo utilizzo metodologico del testo di Rorschach (risposta del minorenne a soli dieci quesiti in luogo di diciotto; applicazione di metodo obsoleto per la valutazione ovvero del metodo Exner) o del test di WISC (ormai superato) e che riferiva di presunti disturbi dello spettro autistico del minorenne (oltretutto, il consulente tecnico non poté presenziare alla somministrazione del test WISC né gli fu concesso di replicarlo, nonostante si trattasse di semplici quiz e il minorenne si trovasse in quel momento in una comunità protetta).

Inoltre, la sentenza si limita a ripercorrere quanto descritto dal minorenne nella lettera consegnata agli insegnanti, limitandosi a affermare che le sue dichiarazioni erano attendibili, che la ricostruzione in essa contenuta è coerente con quella fatta dallo stesso minorenne in sede di incidente probatorio e che nessun elemento probatorio consentiva di evidenziare in capo alla persona offesa ragioni di animosità fonte di possibile mendacio nei confronti della madre.

Eppure, mentre la Corte ha affermato che le ridotte capacità di apprendimento e il ridotto quoziente intellettivo inducono ad escludere una capacità simulatoria, considerando pure le specificità del racconto, gli operatori della struttura presso cui si trovava il minorenne riferivano che lo stesso aveva manifestato gravi comportamenti antisociali, imponendo talvolta l'intervento delle Forze dell'ordine nonché l'uso di sedativi.

Si sottolineava, in particolare, come il ragazzo tenesse comportamenti manipolatori e antisociali, vedendosi altresì diagnosticare un disturbo di apprendimento con profilo cognitivo borderline (relazione CSP, 27/07/2016) e che era stato definito soggetto con attitudine paranoica, completamente distaccato dalla realtà, impossibilitato a dialettizzare le sue idee e capace di agiti gravemente determinati, compiuti del tutto lucidamente ed in maniera premeditata (Relazione Comunità "(Omissis)", (Omissis)).

Anche nella cooperativa sociale "(Omissis)", dove il minorenne era stato ricoverato a seguito dell'espulsione dagli altri istituti, ne era stato delineato il profilo, preoccupante, di soggetto che avanzava richieste continue, ossessive e provocatorie, avvalendosi di uno smodato uso della menzogna e della provocazione, comportamento riscontrato anche in altre strutture (in quella "(Omissis)" di T, dove era solito prodursi in varie mendaci scuse allo scopo di capricciosamente sottrarsi compiti che gli erano assegnati e dove avanzava smodate richieste economiche e di carattere personale).

Era inoltre stato evidenziato come il minorenne fosse stato più volte allontanato dagli Istituti di cui era ospite e che commise atti violenti ai danni di un'altra ospite e di un'operatrice, nonché plurimi atti vandalici, che avevano determinato l'intervento dei Carabinieri.

A fronte di tali deduzioni, la Corte di appello si è limitata ad affermare, sbrigativamente, che le affermazioni del ragazzo erano attendibili, senza minimamente confrontarsi con le suddette evidenze, specificamente dedotte.

Nella realtà fattuale - prosegue il ricorso - la persona offesa è un giovane affetto da disturbi della condotta, connotati da una forte ideazione paranoide che lo porta a mentire con assiduità, al fine di piegare gli altri soggetti alla propria volontà.

Tale disturbo viene scorrettamente collegato dalla sentenza impugnata ad un trauma recente ma ben potrebbe essere legato a esperienze più risalenti, essendo stato il bambino strappato in tenera età alla sua terra natia, alle sue abitudini di vita e alla nonna, che lo aveva cresciuto.

2.2. L'irrogazione della pena è priva di motivazione e comunque viziata, non avendo tenuto in alcun conto il provvedimento del Tribunale dei minori che ha ritenuto la figura genitoriale dell'imputata assolutamente idonea.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

2. Fondato è, in particolare, il primo motivo di ricorso.

Nel rispondere alle puntuali deduzioni in appello, la pronuncia impugnata incorre in una motivazione parziale, non esente da profili di contraddittorietà, quanto all'apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa sulle quali è fondata, in via quasi esclusiva, la condanna dell'imputata.

2.1. In particolare, i Giudici dell'appello riassumono le argomentazioni della sentenza di primo grado, che reputano condivisibili, in quanto farebbero corretta applicazione di "adeguate regole inferenziali".

Concludono per l'esattezza dell'elaborato peritale che aveva escluso dal minorenne disturbi dello spettro autistico o tratti deliranti o allucinatori, da ciò desumendone, in modo pressoché automatico, la idoneità a rendere testimonianza.

Si soffermano su una lettera consegnata dal ragazzo agli insegnanti, in cui il primo descrive le vessazioni subite dalla madre, nonché sulle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di incidente probatorio, attribuendo alla narrazione della persona offesa un valore esaustivo (il ragazzo aveva riferito di essere spesso picchiato per lo scarso rendimento scolastico o per la cattiva gestione delle pulizie di casa, con un bastone, col cavo della TV, di essere costretto a rimanere sotto il getto dell'acqua gelida quando faceva la doccia; aveva riferito che la madre gli lanciava addosso caffè bollente e che a volte gli chiudeva la bocca con lo scotch per non farlo urlare).

I Giudici di appello, invece, ritengono di non dover acquisire la "lettera di scuse" della persona offesa "che la difesa assume fotocopiata ed inviata a mezzo (...) whattsapp", perché "non può essere attribuito con certezza al minorenne", senza, dunque, approfondire il profilo della autenticità della lettera, evidentemente assumendo che l'elemento in questione non sarebbe stato decisivo.

Egualmente, non acquisiscono il provvedimento del Tribunale che la difesa eccepisce attestare la piena capacità genitoriale dell'imputata, perché emesso in data di molto successiva ai fatti.

2.2. A fronte del rifiuto - in sé affatto legittimo - di procedere ad una integrazione probatoria su profili ritenuti irrilevanti, l'argomentazione dei Giudici di secondo grado non prospetta, però, adeguati "contrappesi": né in termini di forza persuasiva, né in termini di riscontri al narrato del minorenne.

2.3. La motivazione non esprime una particolare forza persuasiva, tale da raggiungere lo standard della certezza "oltre ogni ragionevole dubbio" richiesto ai fini dell'affermazione della responsabilità penale (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), come quando vi si afferma, in modo assertivo, che quand'anche il quoziente intellettivo del ragazzo fosse risultato quello (più basso) indicato dal consulente, ciò non avrebbe inficiato la capacità di rendere testimonianza della persona offesa.

L'assunto, quand'anche in sé condivisibile, non risponde, infatti, alle eccezioni difensive sull'inattendibilità del contenuto testimoniale.

Né vi rispondono i passaggi della motivazione in cui si insiste sul fatto che il minore non fosse affetto da disturbi allucinatori, deliranti o confabulatori.

Al contrario, è evidente che non perché un teste è ritenuto capace di rendere la deposizione in giudizio, tutto quello che egli dice è per ciò solo conforme al vero: essendo tale delicata verifica affidata al giudice di merito, che la deve eseguire rifuggendo schematismi e scorciatoie argomentative, sempre e vieppiù quando, come nel caso di specie, dalle medesime sentenze di merito emergano elementi contraddittori che potrebbero indurre a dubitare del narrato della persona offesa.

Così, e sempre in via esemplificativa, nella pronuncia di primo grado si riferisce che la dottoressa di una comunità in cui era stato ospite il giovane aveva dichiarato di aver riscontrato in lui i segni del disturbo post-traumatico da stress e che la stessa non era stata in grado di escludere che tale disturbo potesse essere legati maltrattamenti lamentati.

Ebbene, da tali affermazioni si evince con sicurezza che un disturbo fu effettivamente riscontrato, con la conseguenza che avrebbero dovuto usarsi un particolare rigore nel valutare l'esame della persona offesa che, oltretutto, a quel tempo era ancora minorenne.

Le suddette affermazioni non implicano affatto, per converso e come sembrano invece ritenere i Giudici di merito, la prova che la madre avesse realizzato condotte maltrattanti (l'inferenza era, d'altronde, espressamente relegata dalla teste nell'ambito della mera possibilità), lasciando spazio alla supposizione che il disturbo fosse dipeso da altro (da fattori congeniti, così come anche altri fattori ambientali, quali traumi in precedenza subiti, eventualmente legati al vissuto di abbandono da parte della madre o al distacco dall'ambiente, il Marocco, in cui il giovane era cresciuto, nonché dalla figura cella nonna, che le medesime sentenze riconoscono essere stata determinante nei primi dieci anni di vita del ragazzo e così via).

Ancora, a sostegno della condanna, la sentenza di secondo grado esclude con fermezza che il ragazzo avesse ragioni di animosità nei confronti della madre, lasciando intendere che non ve ne era ragione,, perché che si trattava di "persona a lui poco conosciuta perché era vissuto con la nonna materna fino al 2010": mentre, non sarebbe affatto inverosimile che, esattamente al contrario, proprio in quanto abbandonato e/o perché sradicato dagli affetti, oltre che dai luoghi della sua infanzia, il minorenne nutrito risentimento verso la genitrice (nella sentenza si ammette, d'altronde, che il minorenne non aveva "gradito" il trasferimento in Italia).

Infine, sembra quantomeno ardito sostenere, come fanno i Giudici della sentenza impugnata, che le difficoltà di apprendimento e il ridotto QI (attestato dal perito) della persona offesa orientino nell'escludere, in capo a questa, una capacità dissimulatoria, non trovando tale assunto riscontro in massime di esperienza e, tantomeno, in assunti di matrice scientifica.

2.4. Non del tutto adeguata appare la sentenza impugnata anche sul piano dei riscontri alle dichiarazioni della persona offesa.

Sul punto, è bene precisare che, sebbene tali riscontri non siano richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte, nemmeno in linea di mera opportunità, là dove la persona offesa non si sia costituita parte civile (Sez. U., n. 41461, del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), come nel caso di specie, essi appaiono però importanti se, al di là delle mere dichiarazioni formali, la motivazione del provvedimento impugnato non rende del tutto ragione della assoluta coerenza e linearità del narrato della persona offesa.

Ciò premesso, replicando all'eccezione difensiva secondo cui i mezzi usati per i maltrattamenti (cavi elettrici, bastone, lancio di caffè bollente ecc.) avrebbero dovuto quantomeno lasciare tracce visibili sul corpo del ragazzo, i Giudici della sentenza impugnata valorizzano, ancora una volta, le dichiarazioni della vittima, che aveva confermato la presenza di lividi, aggiungendo però di non averli mostrati a nessuno.

D'altro canto, mostrano di condividere il giudizio di irrilevanza espresso dal giudice di primo grado riguardo alle plurime testimonianze a discarico, dalle quale emergeva il quadro di una madre attenta ed accudente (che si interessava del rendimento scolastico del figlio, mandando lui solo a ripetizione e a lezioni private di inglese).

Eludono, inoltre, le eccezioni difensive volte a mettere in luce come il minore avesse tenuto condotte devianti nelle strutture che lo avevano ospitato, insistendo, in modo non del tutto pertinente, sul fatto che qualunque disturbo avesse la persona offesa, esso non comportava effetti deliranti, confabulatori o allucinazioni.

Escludono sia possibile trarre elementi a sostegno o a smentita della credibilità del giovane dalle dichiarazioni della nonna materna in ordine ai periodi che il giovane sostenne aver trascorso con la zia in Marocco, essendo la ricostruzione operata dal minorenne generica ed avendo, d'altronde, l'elaborato peritale avanzato serie riserve sulla capacità cognitiva, ormai deteriorata, della signora.

Se è così, l'unico riscontro esterno al racconto della persona offesa finisce con l'essere offerto dalla sentenza di primo grado, quando parla delle dichiarazioni rese dalla dottoressa della comunità presso cui era stato ospitato il ragazzo, la quale aveva testimoniato come quest'ultimo avesse paura della madre, al punto di essersi preparato un kit salvavita per il caso di rientro a casa.

Riscontro, peraltro, di per sé non risolutivo, mentre ancor meno significativo è il passaggio della sentenza, sempre di primo grado, in cui è scritto che il direttore scolastico aveva riferito che la professoressa del ragazzo gli aveva detto di aver notato, un giorno, un'ecchimosi sul polso, ma di non averlo segnalato, data l'esiguità del fatto, o dove si allude genericamente delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, senza però riferirne il contenuto.

2.5. Per il resto e più in generale, sia la motivazione della pronuncia di secondo grado, sia quella della sentenza di primo grado, per quanto più diffusamente argomentata, risultano viziate poiché esprimono valutazioni spiccatamente soggettive e/o congetturali, rispondendo alle deduzioni difensive attraverso la prospettazione di scenari alternativi non di rado meramente ipotetici (argomentano, in sostanza, attraverso una serie di "non può escludersi che": la madre avesse usato un cavo elettrico come stimolo negativo; lasciato il ragazzo nella doccia sotto l'acqua fredda; maltrattato solo quello di cinque figli; minacciato la persona offesa con un coltello ecc.).

Ciò, senza considerare - si aggiunge incidentalmente - che la realizzazione da parte dell'imputata di alcune condotte (questi costringere il giovane a rimanere sotto il getto di acqua fredda della doccia o con la bocca tappata dallo scotch) potrebbe risultare inverosimile, in considerazione dell'età - tra i dieci e i quindici anni - che la persona offesa aveva al tempo dei fatti.

3. La sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'appello affinché, alla luce delle considerazioni svolte, compia un'attenta valutazione del compendio probatorio, eventualmente ampliandolo, ed approfondisca, in particolare, il tema della credibilità della persona offesa.

4. Il secondo motivo di ricorso è assorbito.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso il 22 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2024.

Prova penale: la dichiarazione della persona offesa non costituita parte civile non necessita di riscontri

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