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Cassazione Penale

Cassazione penale , sez. II , 20/09/2022 , n. 40860

La massima

Nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime.

La sentenza integrale

CONSIDERATO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Treviso che, in data 21/3/2019, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di rapina impropria aggravata condannando ciascuno, previa concessione dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4 prevalente sull'aggravante ascritta, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400,00 di multa. La Corte di merito, inoltre, alla luce della sopravvenuta condanna ex art. 444 c.p.p. per fatti di bancarotta, revocava nei confronti degli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva accordato dal primo giudice. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, Avv.ti Tommaso Bortoluzzi e Sarah Franchini, deducendo con unico atto: 2.1 Il vizio di motivazione con riguardo alla mancanza di nesso di causalità tra la asserita condotta furtiva e la violenza esercitata dal C. nei confronti dell'addetto alla sicurezza. La difesa sostiene che la Corte territoriale ha omesso di considerare o comunque travisato il contenuto della deposizione del teste T., i cui contenuti fondano un ragionevole dubbio in ordine alla possibilità, accreditata dagli imputati, che il C. abbia esercitato la violenza non per assicurarsi l'impunità in relazione al furto commesso ma in quanto convinto che la moglie stesse subendo un'aggressione o uno scippo. Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto di evidenziare le disagiate condizioni economiche dei prevenuti sebbene la F. avesse spiegato che, oltre la macchina utilizzata quel giorno, utilizzata per portare a spasso il cane, i prevenuti possedevano un altro autoveicolo regolarmente assicurato. Il difensore lamenta, altresì, che la Corte di merito ha omesso di fornire risposta alla richiesta di qualificazione del fatto nell'ipotesi di furto, sebbene oggetto di rituale devoluzione con l'atto di appello; 2.2 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1. La difesa lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto integrata l'aggravante delle più persone riunite sulla base della mera presenza fisica della F. all'atto della violenza esercitata dal C. nei confronti del vigilante. Siffatta interpretazione, tuttavia, a detta dei ricorrenti, non coglie la peculiarità del caso ed è frutto di una lettura superficiale dei principi di diritto affermati in sede di legittimità Infatti, la difesa richiama la sentenza n. 21988/2019, secondo cui deve escludersi - ai fini della sussistenza della circostanza - la rilevanza di condotte agevolative che non ineriscano specificamente e materialmente al segmento della violenza e della minaccia in quanto il fondamento dell'aggravante deve essere riferito alla sola fase di esecuzione del reato, sostanziandosi nel dato oggettivo del contributo causale determinato dal maggior effetto intimidatorio della violenza senza che possa riconoscersi rilievo al dato soggettivo della mera percezione della provenienza della condotta da parte di più persone. La Corte d'appello ha reso sul punto una motivazione che non può essere condivisa in quanto individua nella compresenza l'essenza dell'aggravante senza precisarne i caratteri qualificanti, sebbene la F. abbia tenuto una condotta del tutto neutra, limitandosi ad assistere a quanto stava accadendo. Aggiunge il difensore che, in considerazione delle ricadute sanzionatorie del riconoscimento dell'aggravante e del regime di ostatitività ex art. 4 bis, comma 1 ter, ord. pen. alla sospensione dell'esecuzione della pena, il riconoscimento della circostanza non può prescindere da quel surplus di pericolosità che solo giustifica l'aggravio quantitativo e qualitativo della pena secondo i criteri di offensività e ragionevolezza declinati dalla Corte Costituzionale. Pertanto la difesa ritiene che, in presenza di una linea interpretativa maggioritaria che ritiene integrata l'aggravante anche nell'ipotesi in cui uno solo dei concorrenti presenti sul luogo del fatto abbia usato violenza o minaccia, sollecita la remissione del ricorso alle Sezioni Unite, stante l'inconciliabilità degli indirizzi ermeneutici emersi nella giurisprudenza di legittimità iDvvero, nell'ipotesi di adesione del Collegio all'indirizzo maggioritario, che ritiene sufficiente la mera compresenza di più agenti sul luogo del fatto, prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, in quanto l'interpretazione secondo diritto vivente si pone in contrasto con l'art. 3, art. 27, commi 1 e 3, della Carta Fondamentale; 2.3 la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata omesso di considerare la documentazione prodotta dalla difesa a dimostrazione del contesto familiare e della condotta tenuta dagli imputati successivamente al reato nonché il contegno processuale dei prevenuti, trascurando l'esigenza di adeguare la sanzione al reale disvalore del fatto. RITENUTO IN DIRITTO 1.Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La tesi alternativa prospettata dalla difesa, secondo cui la violenza esercitata dal C. nei confronti dell'addetto alla sicurezza del supermercato sarebbe del tutto svincolata dal furto e giustificata dalla mancata qualificazione ciel vigilante nonché dalla percezione del ricorrente che costui stesse tentando di impossessarsi illecitamente della borsa della compagna, è stata analiticamente confutata già dal primo giudice e ulteriormente scrutinata e disattesa dalla Corte di merito con un percorso giustificativo che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica. Invero il Tribunale (pag. 4) ha evidenziato che la ricostruzione alternativa dei prevenuti è stata messa in crisi dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale che hanno fatto emergere "tante e tali contraddizioni da far concludere per l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai coimputati" (pag. 4). In particolare ha evidenziato con riguardo al ruolo del Vianello e contrariamente a quanto assume la difesa che il teste Esepito, il quale assistette alla fase terminale dell'episodio nel parcheggio antistante l'esercizio commerciale, ha riferito che l'addetto alla sicurezza " mentre contendeva la borsa alla F., chiedeva alla donna di restituire quanto prelevato al supermercato" circostanza che rende evidente che l'addetto alla sicurezza aveva ben palesato la propria qualifica; ha segnalato l'illogicità del comportamento della coppia subito dopo l'allontanamento a fronte dell'asserita patita aggressione e le smentite alle asserzioni difensive provenienti dal teste di P.g. B. in relazione all'accesso eseguito presso l'abitazione dei ricorrenti e alla loro identificazione. A fronte delle molteplici incongruenze rilevate, i giudici di merito hanno segnalato la coerenza e concludenza delle deposizioni dei testi d'accusa, avendo il V. (riscontrato dal Tempesta) riferito che, contrariamente a quanto dichiarato dagli imputati, i prodotti prelevati dagli scaffali e riposti nella borsa in dotazione alla F. non sono stati rinvenuti nella corsia dei vini, in cui ella li avrebbe poggiati dopo aver appreso dal coniuge che non aveva disponibilità economiche per pagarli; che ebbe a fermare la F. per chiedere spiegazioni, palesando la natura e le finalità del controllo, e che il C. lo fece oggetto di spintoni e gomitate fino a raggiungere con la compagna la propria autovettura dandosi alla fuga con una manovra spericolata. L'assunto dell'interruzione del collegamento causale tra asportazione dei beni all'interno del supermercato e successiva violenza esercitata per assicurarsi l'impunità e', dunque, destituita di fondamento alla luce della ricostruzione dell'episodio effettuata dalle concordi sentenze di merito sulla base di un congruo e persuasivo scrutinio delle fonti probatorie acquisite, esente da travisamenti e aporie giustificative. 2. Il secondo e terzo motivo per l'identità dell'oggetto possono essere cumulativamente trattati e risultano fondati nei termini e per le ragioni di seguito precisate. Questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha da tempo chiarito in relazione al delitto di estorsione ma con principi pacificamente estensibili alla fattispecie di rapina che la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518). Risolvendo il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite con la richiamata decisione hanno evidenziato che "una corretta interpretazione letterale, imposta dall'art. 12 preleggi, in base alla quale è necessario in primo luogo tenere conto nella interpretazione delle norme del significato lessicale delle parole utilizzate dal legislatore, il verbo "riunire", nella sua comune accezione, significa "unire, radunare più cose o persone nello stesso luogo", ed il sostantivo "riunione" indica "il riunirsi di più persone nello stesso luogo allo scopo di,.."; il dato semantico, quindi, non appare di dubbia interpretazione, volendosi con il termine "riunite" indicare la compresenza in un luogo determinato di più persone, ovvero di almeno due persone". Hanno quindi sottolineato che nella formulazione legislativa il termine "riunione" risulta direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone sicché la compresenza dei concorrenti nel locus commissi delicti esprime un maggior disvalore penale in virtù dell'apporto causale fornito nella esecuzione del reato e della rafforzata vis compulsiva esercitata sulla vittima. Secondo la ricostruzione ermeneutica della decisione in esame "in tal modo il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perché la fattispecie circostanziale contiene l'elemento specializzante della "riunione" riferito alla sola fase della esecuzione del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della violenza e della minaccia, potendo, invece, il concorso di persone nel reato manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva". Si è ulteriormente evidenziato che simile lettura è confortata anche dalla interpretazione logicosistematica della norma e, quindi, dalla ratio della stessa individuabile nel maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nella minorata possibilità di difesa della vittima, in piena continuità e coerenza con le altre ipotesi di aggravamento previste dall'art. 628 c.p., comma 3 (violenza o minaccia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; posta in essere da persone che fanno parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis c.p.; violenza che consiste nei porre taluno in stato di incapacità di volere ed agire), tutte riconducibili alla volontà del legislatore di sanzionare più gravemente le condotte che creano maggiore intimidazione e riducano le possibilità di difesa della vittima. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, escluso che la ragione dell'aggravamento di pena possa essere ravvisata nella maggiore pericolosità intrinseca del fatto commesso da più persone poiché la maggiore oggettiva pericolosità dell'azione criminosa posta in essere da più persone "e' esattamente la ratio dell'aggravamento di pena previsto dall'art. 112 c.p., n. 1, norma che prevede un inasprimento delle pene quando i concorrenti nel reato siano cinque o più persone; sicché con tale impostazione si ritornerebbe a sovrapporre il concorso di persone nel reato alla aggravante delle "più persone riunite", dimenticando l'elemento specializzante della "riunione" e tradendo il tenore letterale della norma e la volontà del legislatore". In definitiva, quindi, secondo i principi affermati dal massimo consesso nomofilattico, la ratio del sensibile aggravamento di pena previsto dall'art. 629 c.p., comma 2, rispetto alla fattispecie del reato-base, nel caso di condotta estorsiva realizzata da più persone, risiede nel dato oggettivo del contributo causale, determinato dal maggiore effetto intimidatorio della violenza o minaccia posta in essere, fornito alla realizzazione del delitto dalla simultanea presenza nel luogo e nel momento della esecuzione della violenza e minaccia dei concorrenti e non in quello soggettivo della mera percezione della provenienza della condotta da parte di più persone. 2.1 Il precedente Sez. 2 n. 21988 del 30/1/2019, Rv 276116 ampiamente richiamato dalla difesa ha fatto rigorosa applicazione dei principi enucleati dalla sentenza Alberti, peraltro in un caso di rapina tentata in cui uno dei due complici durante l'azione si era nascosto alla vista della p.o. ed aveva poi aiutato l'autore materiale a darsi alla fuga, affermando conclusivamente che nel reato di rapina la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che questa sia stata posta in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza da parte di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento della medesima. La pur rilevata presenza di pronunce difformi secondo cui in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Rv, 273520; n. 46148 del 10/10/2019, Rv. 277776; n. 33210 del 15/06/2021, Rv. 281916), per quanto condizionata dalla specifica casistica, non pare al Collegio compatibile cori la pronunzia delle Sezioni Unite Alberti in quanto il criterio della maggiore potenzialità criminosa è ricollegabile alla disciplina del concorso di persone nel reato e alla ratio aggravatrice dell'art. 112 c.p., n. 5 piuttosto che alla circostanza in discussione. Dalle considerazioni che precedono consegue che le valutazioni della sentenza impugnata in punto di sussistenza della circostanza ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1, non appaiono in linea con il dictum delle richiamate Sezioni Unite, vincolante in forza della esplicita previsione dell'art. 618 c.p.p., comma 1 bis, sicché s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al altra sezione della Corte di appello di Venezia che dovrà valutare, alla luce dei principi richiamati, se la simultanea presenza della F. nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia da parte del coimputato abbia avuto connotati tali da poter essere qualificata come diretta partecipazione all'azione violenta ovvero si presti ad essere interpretata alla stregua di un rafforzamento della stessa condotta. Le censure in punto di trattamento sanzionatorio sono assorbite mentre le residue doglianze risultano inammissibili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2022. Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2022

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Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
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Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
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Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
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Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
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Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
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Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Rapina: per l’aggravante delle più persone riunite è richiesta la presenza (nota alla vittima) di almeno due persone

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