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Cassazione Penale

Cassazione penale , sez. II , 09/12/2022 , n. 17320

La massima

La circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall' art. 628, comma 3, n. 3-quinquies, c.p. , è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall' art. 61, n. 5, c.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che ricorre l'aggravante dell'età della vittima di cui all' art. 628, comma 3, n. 3-quinquies, c.p. nel caso di rapina commessa in danno di persona ultrasessantacinquenne, senza che sia necessaria una specifica indagine sull'effettiva incidenza dell'età della parte lesa sulla consumazione della condotta criminosa, ovvero senza possibilità di dimostrare l'irrilevanza, nel caso specifico, del dato anagrafico).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 luglio 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città il 2 novembre 2020, con cui B.P., R.M., M.G. e P.A. sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per due rapine commesse ai danni, l'una, di C.E. e, l'altra, di C.N.. 2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati - a mezzo difensore - hanno proposto ricorsi per cassazione. 3. Il difensore di B.P. ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, per essere stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 bis, nonostante gli elementi fattuali, emersi nel corso del giudizio, non consentissero di ritenere realizzata la minorata difesa. Ciò in quanto la persona offesa C.N. aveva agevolmente riconosciuto l'autore delle rapine e la persona offesa del primo episodio aveva avuto l'immediata possibilità di allertare a mezzo del proprio telefono la centrale operativa dei Carabinieri, che erano subito intervenuti. Il ricorrente ha dedotto, inoltre, che sarebbe stata erroneamente negata l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 atteso che egli si sarebbe adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, avendo ammesso gli addebiti e indicato i nomi dei correi, oltre alle coordinate stradali, utili a individuare le abitazioni degli stessi. 4. Il difensore di P.A. ha dedotto i seguenti motivi: 4.1 violazione o inosservanza della norma penale, per essere stata erroneamente ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 bis, in luogo, al più, della circostanza di cui all'art. 61 c.p., n. 5. Mentre l'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 bis, farebbe riferimento solo al luogo tale da ostacolare la difesa, l'art. 61 c.p., n. 5 terrebbe conto anche di altre caratteristiche, quali il dato temporale e il tipo di persona. L'art. 628 citato postulerebbe l'accertamento in concreto delle condizioni che favoriscono la commissione del reato. Nel caso in esame, la scelta del luogo di commissione delle rapine, diversamente da quanto sostenuto dai Giudici del merito, sarebbe avvenuta senza alcuna premeditazione, mentre gli imputati facevano ritorno a casa a seguito dei festeggiamenti della vittoria della squadra di calcio del (Omissis); 4.2 vizi della motivazione, per non essere stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., nonostante la condotta tenuta dall'imputato, che al momento della consumazione dei fatti sarebbe rimasto in auto. 5. Il difensore di M.G. ha dedotto vizi della motivazione, per essere stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis, in ragione del luogo, in cui si trovavano le vittime, senza però spiegare perché le persone offese, chiuse in macchina al sicuro, si sarebbero venute a trovare in una situazione più vulnerabile di minorata difesa e senza considerare che (Omissis), luogo in cui sono avvenute le rapine, d'estate non è una strada isolata ma frequentatissima da giovani e da coppie. 6. Il difensore di R.M. ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 bis. La Corte di appello sarebbe partita da una premessa corretta, avendo specificato che l'ambito di operatività delle aggravanti di cui all'art. 61 c.p., n. 5, e all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis, è soltanto in parte sovrapponibile, richiedendo l'aggravante di parte generale condizioni alternative ulteriori rispetto a quelle previste dall'aggravante di parte speciale e ritenendo che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis, è necessaria e sufficiente la sussistenza di circostanze di luogo idonee ad ostacolare la pubblica e privata difesa e non anche quelle di tempo e di persona di cui all'art. 61 c.p., n. 5. Pur muovendo le mosse da tale premessa, la Corte di appello avrebbe affermato la sussistenza dell'aggravante speciale, atteso che le persone offese si trovavano in quel momento colte alla sprovvista, in una situazione di intimità con le proprie fidanzate nell'abitacolo di un'autovettura in sosta, in un luogo appartato e poco frequentato. Così argomentando, la Corte di appello avrebbe affermato che la maggiore pericolosità delle condotte, poste in essere dagli imputati, come tale meritevole di un particolare aggravamento, fosse data dalla complessiva analisi delle condizioni di tempo e di luogo, in rapporto alle specifiche condizioni in quel momento delle persone offese: elementi, però, posti a fondamento dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 5. In sostanza, la Corte territoriale, pur nella correttezza delle premesse giuridiche sul differente ambito applicativo delle due aggravanti considerate, nel ritenere il luogo, teatro di svolgimento delle condotte, come un luogo notoriamente isolato, avrebbe, da un lato, valorizzato un dato indimostrato e, dall'altro, posto a fondamento di tale assunto le specifiche condizioni di tempo e relative alle persone offese, oggetto tuttavia della sola aggravante di parte generale. Ad ogni modo, pur a volere ritenere applicabile l'aggravante di parte speciale, la Corte del merito avrebbe dovuto considerare che "Via Osservatorio" ad (Omissis) è una strada di passaggio, snodo di fondamentale importanza per raggiungere un versante del Vesuvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La doglianza comune a tutti i ricorsi, concernente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 bis, è priva di specificità. 3. Al riguardo giova premettere che - come dedotto dai ricorrenti R.M. e P.A. - l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 bis, ha un ambito di applicazione soltanto in parte sovrapponibile a quello dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 5. Ai sensi di quest'ultimo articolo, infatti, aggrava il reato "l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa". Secondo il pacifico orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013, dep. 2014, Rv. 258337; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Rv. 279302), ribadito anche da Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095 - 02, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 5, occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata. Il massimo Consesso, nella sentenza suindicata, ha precisato che "le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato". Solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell'applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta, derivante dall'approfittamento delle "possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l'azione verrà a svolgersi", come si legge nella Relazione del Guardasigilli al Re sul codice penale del 1930. Come sottolineato nella sentenza delle Sezioni unite, l'interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, è chiamato, quindi, a operare tre verifiche, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa", che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza). Si è precisato, per altro verso, che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa", è pacificamente sufficiente anche il ricorrere di una sola circostanza di tempo, di luogo o di persona, se astrattamente idonea ad ostacolare le possibilità di pubblica o privata difesa, e sempre che in concreto tale effetto ne sia effettivamente conseguito. 3.1 In tema di rapina, invece, è configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis se il fatto è eseguito in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Il legislatore, con tale circostanza aggravante, ha voluto assegnare rilevanza a situazioni che denotano una particolare vulnerabilità della persona offesa, da cui l'agente trae consapevolmente vantaggio, ma il riferimento specifico ed esclusivo ai luoghi ne riduce l'ambito di applicazione rispetto all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5 dovendosi, invece, per il resto ribadire anche con riguardo ad essa la necessità di verificare, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante ed in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa. 3.2 E' evidente, quindi, che l'art. 61 c.p., n. 5 ha una portata più ampia rispetto all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis e non c'e' dubbio che l'ambito di operatività delle due aggravanti coincide (anche semanticamente) quando la condotta avvenga in un "luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa". In tale ipotesi, l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p. rispetto a quella dell'art. 61 c.p., n. 5 trova una giustificazione nel fatto che l'art. 61 c.p., n. 5 è un'aggravante comune, laddove quella di cui all'art. 628 c.p. e', invece, un'aggravante speciale, con la conseguenza che prevale proprio perché il legislatore, per la rapina, ha inteso dare a quella determinata condotta una valenza particolarmente negativa, sanzionandola in modo più pregnante rispetto all'art. 61 c.p., n. 5.. 4. Nel caso in esame, la Corte territoriale - contrariamente a quanto dedotto da tutti i ricorrenti - ha valorizzato, ai fini dell'applicazione dell'aggravante speciale, proprio il luogo, in cui si sono svolte le condotte, piuttosto che il tempo. Ciò risulta chiaramente laddove la menzionata Corte, sulla base delle circostanze fattuali emerse, ha rimarcato che via Osservatorio, ossia la strada teatro dei fatti, era un luogo isolato e con caratteristiche naturali particolari, quali la presenza di vegetazione lungo la carreggiata. In tale strada le persone offese erano state colte alla sprovvista in una situazione di intimità con le proprie fidanzate, nell'abitacolo di un'autovettura in sosta, così che - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del M., secondo cui le persone offese ben avrebbero potuto in quel momento difendersi bloccando le portiere dell'autovettura ovvero dandosi alla fuga - la capacità di difendersi delle vittime, vistesi improvvisamente assalire da più persone a volto coperto, costrette in uno spazio angusto come l'abitacolo di un'autovettura, erano risultate notevolmente inficiate. La Corte del merito ha avuto cura di rimarcare che l'ora notturna era semplicemente un dato che avvalorava ulteriormente l'idoneità del luogo quantomeno ad ostacolare la privata difesa. In altri termini, le circostanze relative al luogo erano ancor più valorizzate in termini di minorata difesa proprio dall'orario notturno, in cui si erano svolti i fatti, così che a rilevare non era a rigore l'orario notturno ma la natura isolata del luogo, tanto più isolata, essendosi i fatti svolti di notte. Così argomentando il Collegio territoriale ha fatto buon governo dei criteri ermeneutici sopra indicati in ordine all'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 bis, avendo accertato non solo l'esistenza di una circostanza di luogo in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" ma anche la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" e l'approfittamento da parte degli agenti. In ragione della sussistenza di un "luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa", quindi, la Corte d'appello ha applicato l'aggravante speciale di cui all'art. 628 c.p., comma 3 n. 3 bis, ritenuta prevalente rispetto a quella di cui all'art. 61 c.p., n. 5. La motivazione della sentenza impugnata, dunque, resiste ai rilievi censori dei ricorrenti. 5. Residua l'esame del secondo motivo del ricorso di P.A., concernente il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., e la doglianza formulata da B.P. in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6. Entrambe le censure non colgono nel segno. 5.1 Quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 3, n. 17180 del 5/3/2020, Rv. 279014 - 01; Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Rv. 266852 - 01) ha già avuto modo di affermare che, in tema di concorso di persone nel reato, la disposizione dell'art. 114 c.p., comma 2 secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorre una delle circostanze aggravanti delineate dall'art. 112, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso. Ciò in quanto la riserva "salvo che la legge disponga altrimenti", contenuta nell'art. 112 c.p., non solo sta ad indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma esclude pure l'applicabilità dell'attenuante anche in presenza di siffatte norme speciali. Nel caso in esame, dunque, in applicazione di tale principio, la Corte d'appello ha escluso che l'attenuante potesse essere riconosciuta, attesa la ricorrenza dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 1), secondo cui la pena è aumentata quando il fatto è commesso da più persone riunite. La censura in disamina è quindi manifestamente infondata. 5.2 La deduzione difensiva sulla mancata applicazione dell'art. 62 c.p., n. 6 non è consentita, in quanto proposta per la prima volta in questa sede. Con l'atto di appello, infatti, l'ammissione degli addebiti e l'indicazione dei correi erano state evidenziate al fine della determinazione della pena e non per invocare il riconoscimento dell'attenuante in parola. Ad ogni modo, la censura è manifestamente infondata. Le circostanze sopra indicate, infatti, ove pure in ipotesi sussistenti, non potrebbero giustificare l'applicazione dell'art. 62 c.p., n. 6, in quanto non incidono sugli effetti del reato. Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 5831 del 28/01/2022, Rv. 282586 - 01) ha già avuto modo di affermare che la confessione, utile ai fini dell'accertamento del reato, ma priva di incidenza in ordine alla elisione o all'attenuazione delle sue conseguenze dannose e, quindi, dei suoi effetti, non spiega rilevanza ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante del risarcimento del danno o del ravvedimento operoso di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 6. 6. I ricorsi vanno rigettati e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 6 dicembre 2022. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2023

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Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Rapina: se commessa in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'aggravante ex art. 628 prevale su quella ex art. 61, n. 5 c.p.

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