Rapina: sul concorso con il reato di lesioni personali
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Tribunale Genova sez. II, 24/11/2023, n.4616

Ferire la vittima dopo essersi impossessati dei beni si sua proprietà, al solo fine di assicurarsi la fuga e conseguentemente l'impunità, integra il reato di rapina, il quale concorre con il reato di lesioni personali nel caso in cui la violenza usata in danno della vittima abbia causato una malattia del corpo di quest'ultima.

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Tratto in arresto il 3.8.2022 CO.IO. è stato presentato dinnanzi al GIP il 5.8.2022 per la convalida. In udienza di convalida, l'imputato ha ammesso gli addebiti, dichiarandosi dispiaciuto per quanto successo.

Con ordinanza in pari data il GIP ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione, con braccialetto elettronico. In data 9.8.2022, il PM ha disposto la presentazione dell'imputato in stato di custodia cautelare per il giudizio direttissimo, all'udienza del 17.8.2022, per rispondere dei delitti di cui all'art. 628 c. 2 c.p. (capo 1) e di cui agli artt. 582,585,61 n. 2 c.p. (capo 2). A tale udienza, l'imputato ha prestato il consenso alla pena la cui applicazione era già stata proposta dal PM nel decreto di presentazione. L'udienza è anche stata interrotta a causa del padre dell'imputato che stava effettuando una video ripresa. E' quindi stata fissata la successiva udienza del 18.8.2022 per la valutazione del rito.

A tale udienza, la Difesa ha chiesto rinvio per consentire la formulazione di proposte risarcitorie (e così eventualmente rideterminare la pena concordata). Con ordinanza a verbale, la misura cautelare è stata sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla PG. Le udienze 12.10.2022, 15.3.2023, 17.5.2023 sono state rinviate per consentire il risarcimento nei confronti della MU. (mentre la Difesa ha documentato che la D.GR. non aveva formulato istanze risarcitorie). Con ordinanza 12.10.2022, la misura cautelare è stata revocata. L'udienza del 18.10.2023 è stata rinviata su istanza congiunta dei Difensori, per impedimento. All'udienza del 15.11,2023, la persona offesa si è costituita parte civile e il Difensore dell'imputato - procuratore speciale - ha chiesto ammettersi il giudizio abbreviato. Ammesso il rito, le parti hanno discusso la causa, concludendo come in epigrafe. La Difesa di parte civile ha depositato conclusioni scritte. Il Giudice ha pronunciato sentenza alla successiva udienza del 22.11.2023, fissata per eventuali repliche, alle quali le parti hanno rinunciato.

2. Alla luce degli atti utilizzabili ex artt. 438 e ss. ai fini della decisione, deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato in relazione ad entrambi i reati ascrittigli.

Invero, la ricostruzione del fatto risulta, alla luce delle acquisizioni di indagine, agevole. Come risulta dal verbale di arresto, in data 3.8.2022, verso le ore 18.30, una pattuglia Volanti della Polizia di Stato interveniva in via (…) dove era stata segnalata un'aggressione. Sul posto era presente D.GR. che indicava l'odierno imputato (presente) come l'autore di una rapina ai danni di una persona che sanguinava dal volto. MU.PA., persona offesa, riferiva che mentre aspettava l'autobus aveva poggiato lo zaino e una borsa contenente la spesa del supermercato (…) a terra. Improvvisamente gli si era avvicinato un soggetto che indossava una canotta rossa e che in maniera repentina si era impossessato dello zaino e della borsa. Aveva quindi cercato di riprendersi il maltolto, ma il ragazzo con un oggetto contundente lo aveva colpito al volto facendolo cadere per terra e gridandogli contro frasi: "ti ammazzo, ti uccido". Interveniva quindi in suo aiuto un uomo di corporatura robusta contro cui il giovane che lo aveva aggredito si scagliava, minacciandolo e cercando di morderlo più volte. Successivamente all'aggressione era stato trasportato in ospedale dove era stata riscontrata una ferita al volto che aveva richiesto dei punti di sutura, con prognosi di giorni 7. I sanitari avevano attribuito la ferita ad un corpo contundente che tuttavia non è stato rinvenuto nel luogo del fatto né indosso all'arrestato (come risulta dal verbale di perquisizione negativo).

La versione dei fatti resa della vittima è stata confermata dal teste oculare D.GR., che era intervento in aiuto di MU.PA. e contro il quale l'arrestato si era scagliato cercando di aggredirlo e di morderlo. Il teste precisava che l'arrestato dopo aver sottratto la spesa e lo zaino li aveva riposti in un negozio di distribuzione automatica.

Durante le fasi dell'arresto Co. dava testate contro la macchina e appariva esagitato.

Nel corso dell'interrogatorio CO.Io. ha riferito di essere dispiaciuto, di aver fatto una sciocchezza, che aveva bevuto un po' di gin, di aver visto una busta della spesa in mezzo alla strada su un marciapiede senza nessuno accanto, avendo così pensato che fosse abbandonata, di non aver visto alcuno zaino, di essersi sentito afferrare al collo e di aver sferrato un pugno in faccia per reazione, senza avere in mano oggetti contundenti. Ha aggiunto che era intervenuta una terza persona che l'aveva buttato a terra e riempito di schiaffi. Ha detto di essersi difeso dando pugni sulle gambe alla seconda persona, che si era seduta sul suo collo, escludendo di aver tentato di mordere i presenti.

3. Tali elementi concretano, in primo luogo, la prova degli estremi oggettivi, e soggettivi, del reato di rapina.

La qualificazione giuridica del fatto è corretta: l'imputato, infatti, dopo aver sottratto lo zaino e la borsa della spesa di MU.PA., lo colpiva (causandogli le lesioni di cui al capo 2), e minacciava sia MU. sia D.GR., accorso in suo aiuto, per assicurarsi il possesso dei beni e conseguire l'impunità.

Egli quindi ha ferito la vittima dopo essersi impossessato della sua spesa e al fine di assicurarsi l'impunità. Non sono state contestate le circostanze aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, c.p.

Correttamente è stata contestata una rapina consumata perché i beni sottratti erano stati riposti dall'imputato in un negozio di distribuzione automatica (l'avente diritto aveva quindi ormai perduto il proprio controllo sulla cosa), come dichiarato da D.GR. (cfr. Cass. pen. Sez. II, 23/01/2023, n. 2685: "Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica").

Deve ritenersi parimenti provato, alla luce delle sopra indicate fonti di prova, il delitto di lesioni ascritto all'imputato in concorso con quello di rapina. Il certificato medico in atti, datato 4.8.2022, conferma le affermazioni della persona offesa, secondo cui l'imputato l'aveva colpito al volto, così cagionandogli una ferita (della quale agli atti è presente anche una fotografia) che, secondo quanto annotato dai sanitari, è suscettibile di guarire in 7 giorni. Anche con riferimento alla fattispecie di lesioni volontarie, pertanto, risulta raggiunta piena prova sia in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sotto il profilo materiale, sia in relazione all'esistenza di una consapevole volontarietà lesiva, sia, infine, in relazione alla sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico. Passando all'aspetto sanzionatorio, va, in primo luogo, sottolineato come i reati in relazione ai quali è stata riconosciuta la responsabilità dell'imputato (identificato senza dubbio quale autore delle condotte contestate) siano senz'altro stati posti in essere in esecuzione di un unico disegno criminoso, sì che deve trovare applicazione l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 cpv. c.p.

Il reato più grave, alla luce della pena edittale, va individuato in quello di rapina. Peraltro, non sussiste un'incompatibilità logico - giuridica tra l'istituto della continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico, giacchè il primo si riferisce alla riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre la seconda attiene al distinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto ad un altro (Cass. pen. Sez. I Sent, 16/04/2018, n. 16881).

Tenuto conto della natura dei beni sottratti e degli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza, può essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (cfr. Cass. pen. Sez. II, 17/01/2022, n. 1736).

All'imputato, di giovane età ed incensurato, e che in udienza di convalida ha ammesso l'addebito, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche. Partendo dalla pena base di anni 5 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per il più grave reato di cui al capo 1, si scende per le generiche a armi 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 800,00 di multa e per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ad anni 2 e mesi 8 ed Euro 600,00 di multa, si sale ad anni 3 ed Euro 660,00 per la continuazione con il reato di cui al capo 2) e si scende nuovamente, per la scelta del rito, alla pena finale di anni due di reclusione ed Euro 440,00 di multa.

Valutato il comportamento processuale dell'imputato (incensurato, sebbene con pendenze), che - pur non avendo risarcito la persona offesa - aveva rispettato la misura cautelare, per quanto risultante dagli atti, può essere concesso, il beneficio della sospensione condizionale della sola pena detentiva (ai sensi della seconda parte del primo comma dell'art. 163 c.p.), da condizionarsi al pagamento della somma provvisoriamente assegnata sull'ammontare del danno (come da punto che segue).

4. MU.PA. si è costituito parte civile in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal reato. Non v'è dubbio che, per effetto della condotta posta in essere dall'imputato, egli abbia subito danni morali e materiali. Gli elementi agli atti tuttavia non sono sufficienti alla liquidazione del danno che richiede una più approfondita e attenta valutazione delle condizioni personali e patrimoniali della vittima. Va dunque pronunciata condanna generica rimettendo le parti davanti al giudice civile. Può invece essere concessa una provvisionale provvisoriamente esecutiva pari ad Euro 2.500,00. Tale somma, infatti, non eccede l'entità di un danno (valutati il danno morale in rapporto al contesto complessivo della condotta posta in essere dall'imputato e le lesioni riportate dalla persona offesa). L'imputato non ha risarcito il danno, pur avendo manifestato più volte la sua disponibilità in tale senso (tanto che il processo è stato rinviato per consentirlo). La sospensione condizionale della pena deve essere subordinata al pagamento della somma provvisoriamente assegnata sull'ammontare del danno. Solo a tale condizione, infatti, pare ragionevole formulare nei confronti dell'imputato una prognosi di non recidiva. L'imputato va infine condannato a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e rappresentanza che si liquidano nei limiti del richiesto (applicando i valori tariffari medi per la fase di studio ed introduttiva e compresi fra i minimi ed i medi per la fase decisoria, esclusa la fase istruttoria in ragione della scelta del rito) in Euro 2.000,00 oltre spese IVA e c.p.a.

P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica.

Visti gli artt. 442,533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

CO.IO. responsabile dei reati ascritti e lo condanna, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ritenuta la continuazione fra i reati, operata la diminuzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p., alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 440,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita MU.PA. da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva pari ad Euro 2.500,00.

Concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva subordinandolo al pagamento della somma provvisoriamente assegnata sull'ammontare del danno.

Condanna l'imputato a rifondere alla parte civile costituita le spese di costituzione e rappresentanza che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a.

Così deciso in Genova, il 22 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2023.

Rapina: sul concorso con il reato di lesioni personali

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