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Cassazione Penale

Cassazione penale , sez. II , 15/09/2022 , n. 37048

La massima

In tema di rapina, la violenza che, cumulativamente o alternativamente con la minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale, dovendo, in caso contrario, trovare applicazione le norme sul concorso di reati.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il giorno 29 giugno 2021 la Corte di appello di Napoli ha respinto l'appello proposto da D.L. avverso la sentenza in data 13 dicembre 2020 del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale il predetto era stato riconosciuto colpevole dei delitti di tentata rapina aggravata in concorso, tentato omicidio aggravato in concorso nonché porto e detenzione di armi comuni di sparo (fatti commessi in (Omissis)) e, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, era stato condannato alla pena di anni diciassette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 20.000, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore della stessa parte civile. 1.1. La Corte territoriale ha integralmente confermato la valutazione del Tribunale in ordine alla accertata responsabilità del D. circa i fatti oggetto di imputazione. In particolare, ha ritenuto dimostrato che la sera del (Omissis) M.A., mente si trovava a bordo del suo motoveicolo assieme alla fidanzata P.P.F. in (Omissis), era stato affiancato da tre scooter ciascuno con a bordo due individui, uno dei quali gli intimava "posa il motorino teniamo la pistola". Dopo un breve inseguimento, il M. veniva attinto prima da un colpo di arma da fuoco al piede mentre era ancora a bordo del motorino e poi da altri due colpi (allorquando si era fermato per fare scendere la ragazza), di cui uno all'emitorace posteriore destro e l'altro all'emitorace posteriore sinistro, che gli attraversavano il cavo pleurico, con perforazione del diaframma, lesione alla milza, al pancreas ed allo stomaco e solo il pronto intervento dei sanitari consentiva di evitarne la morte. Sulla base delle risultanze probatorie costituite dalle dichiarazioni rese dal M. (costituitosi parte civile), dai testi oculari e dal testimone assistito P.M. (già giudicato separatamente per gli stessi reati), dalle intercettazioni ambientali, dalle immagini tratte dagli impianti di videosorveglianza della zona, nonché dai controlli effettuati sulle utenze telefoniche dei coimputati P.M., I.C., V.G., D.N.E. e C.G. (giudicati separatamente), si era giunti alla identificazione del D. come il sesto componente del gruppo ed alla sua successiva condanna in primo grado. 1.2. La Corte territoriale, come detto, ha confermato la valutazione espressa dal primo giudice ed ha respinto integralmente il gravame dell'imputato. Anzitutto ha ritenuto infondata la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale diretta alla nomina di un consulente medico-legale al fine di accertare se il D. si fosse sottoposto ad intervento chirurgico per la soluzione del problema alla dentatura denominato "diastema" avendo lamentato il difensore la mancata certezza del riconoscimento fotografico dell'imputato, effettuato dalla persona offesa il giorno (Omissis), in considerazione della assenza di tale caratteristica dei denti incisivi del soggetto raffigurato nella foto, indicata dal M. come quella di uno dei rapinatori. Al riguardo la Corte di appello ha osservato che tale richiesta istruttoria - volta a verificare l'eventuale sottoposizione dell'imputato ad intervento chirurgico per la soluzione del sopra indicato problema alla dentatura - era totalmente inconferente rispetto alle finalità che voleva perseguire tenuto conto del tempo trascorso poiché esso non avrebbe consentito di accertare se il D. avesse tale caratteristica all'epoca dei fatti oggetto del processo, visto che per risolvere tale problematica era sufficiente un semplice trattamento di natura ortodontica. Parimenti infondato è stato considerato il secondo motivo di appello relativo alla dedotta nullità della sentenza di primo grado in quanto il Tribunale di Torre Annunziata avrebbe motivato "per relationem" rispetto alla sentenza emessa, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito del procedimento connesso a carico del coimputato P.M.. La Corte distrettuale ha infatti rilevato che il primo giudice non aveva meramente richiamato l'altra sentenza, ma aveva al contrario argomentato in modo compiuto ed articolato in ordine alla attendibilità del coimputato P. richiamando letteralmente un solo passaggio della citata sentenza del Giudice per le indagini preliminari relativo alla credibilità del predetto coimputato. E' stato poi respinto anche il motivo di appello tendente alla assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. in quanto, secondo la Corte di appello, esso si fondava su di una visione parcellizzata dell'insieme delle risultanze processuali che non si confrontava con l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, la quale si basa sul raccordo dei vari singoli elementi probatori, i quali - unitariamente considerati - forniscono un ampio riscontro alle dichiarazioni del coimputato P.. Da ultimo la Corte territoriale ha ritenuto infondate le censure riguardanti la richiesta di applicazione della disciplina del concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. e di esclusione delle aggravanti contestate, in quanto le stesse erano smentite dall'insieme del materiale probatorio acquisito; infine ha respinto il motivo di gravame riguardante il trattamento sanzionatorio confermando, sul punto, il giudizio espresso dal Tribunale di Torre Annunziata. 2. Avverso la predetta sentenza D.L., per mezzo del difensore di fiducia avv. de Martino Antonio, propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Con il primo censura, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la violazione dell'art. 603 c.p.p. (rispetto al mancato espletamento della perizia medico legale sul diastema) con riferimento all'utilizzo - da parte della Corte distrettuale - di una massima di esperienza frutto di considerazioni personali e non già quale regola di comportamento espressione di ciò che avviene nella maggior parte dei casi e ricavabile da casi simili al fatto noto, vale a dire la circostanza indiziante. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la violazione dell'art. 125 c.p.p. rispetto alla motivazione apparente della sentenza di primo grado in ordine alla valutazione della attendibilità del P., essendo la stessa consistita nella pura e semplice ripetizione delle argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata sul punto. 2.3. Con il terzo denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il vizio di motivazione - anche sotto il profilo del travisamento della prova con riferimento alla verifica dell'attendibilità del P., della persona offesa, della teste P.P.F. e degli altri testi oculari in punto di riconoscimento del D. e, comunque, rispetto alla verifica degli elementi probatori in ordine ai delitti di cui ai capi 1, 2 e 3 circa la presenza dell'imputato sul luogo del fatto. Il ricorrente, infatti, sostiene che gli elementi probatori acquisiti non consentono di ritenere dimostrata la sua partecipazione al reato e nemmeno la sua presenza nei luoghi. In particolare i controlli sul territorio effettuati l'11 ed il 12 gennaio 2017 (nel corso dei quali il D. era stato trovato, la prima volta, in un gruppo di ragazzi che stazionavano in via (Omissis) vicino a due scooters e la seconda a bordo dello scooter Honda targato (Omissis) assieme a C.G.) non possono rivestire alcun valore essendo postumi all'agguato oggetto del processo. Inoltre, l'unica intercettazione ambientale riguardante l'imputato non contiene alcun riferimento alla vicenda in esame; quanto poi al tragitto dello scooter condotto da C.G. dopo il fatto e ripreso dalla telecamere di sicurezza esistenti in zona, il ricorrente osserva che l'ultima immagine captata riprende i tre scooters svoltare verso via (Omissis), la quale però non ha come unico sbocco la via (Omissis) dove risiede il D.. A quanto sopra devono aggiungersi le varie contraddizioni in cui è incorsa la parte civile M.A. rispetto alla identificazione del ricorrente, che però non sono state rilevate dalla Corte territoriale nonostante gli specifici motivi di appello. 2.4. Con il quarto motivo si censura la sentenza, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1; in particolare, il ricorrente evidenzia che al capo 1) gli è stata contestata l'imputazione di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, di talché non poteva essere contestata anche l'aggravante di cui al citato art. 112 c.p.. 2.5. Con il quinto motivo il D. lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 c.p., lett. b), in quanto la Corte territoriale ha richiamato precedenti penali emersi nella biografia penale del ricorrente successivamente a quelli oggetto del presente processo. 2.6. Infine, con gli ultimi due motivi il ricorrente denuncia l'omessa motivazione rispetto alle censure riguardanti la mancata concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena non effettuata nella misura massima prevista per il tentativo. 2.7. Il D. ha poi tempestivamente depositato memoria contenente motivi aggiunti, con là quale ha ulteriormente argomentato sulle censure contenute nel ricorso. 3. Infine, alla pubblica udienza, le parti hanno discusso oralmente concludendo nei termini sopra riportati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte osserva che il ricorso è solo parzialmente fondato. 2. Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758). 3. Ciò posto, rispetto al primo motivo si rileva che esso è inammissibile poiché il ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per dichiarare la richiesta di perizia inconferente. L'imputato infatti nulla dice sulla rilevanza - evidenziata nella sentenza impugnata - che il decorso del tempo avrebbe avuto rispetto all'accertamento richiesto e non giustifica in alcun modo il carattere di decisività della perizia alla luce degli altri riscontri probatori esistenti a carico dell'imputato ed ampiamente evidenziati dal giudice di appello quali, ad esempio, l'avvenuto espresso riconoscimento da parte della persona offesa in udienza e le dichiarazioni accusatorie del coimputato P.. Al riguardo va ricordato che nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata come avvenuto nel caso di specie (ex multis Sez. 6 -, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01). 4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo (riguardante l'attendibilità del concorrente nel reato P.M.) poiché la Corte territoriale ha escluso, in modo adeguato e non illogico, che il Tribunale avesse motivato, sulla credibilità del predetto coimputato limitandosi a richiamare la motivazione della sentenza del Giudice per le indagini preliminari. Al contrario il primo giudice aveva argomentato in modo compiuto ed articolato circa la credibilità del predetto testimone richiamando unicamente un breve passaggio della decisione del Giudice per le indagini preliminari (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). 5. Quanto al terzo motivo deve richiamarsi quanto sopra illustrato sub 2 a proposito della ipotesi di c.d. "doppia conforme" e circa il travisamento della prova. Orbene, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità "nuove" attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6^ n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24.11.1999 rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). Al contrario la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non contraddittoria, richiamando le argomentazioni svolte dal Tribunale, ha dato particolare rilievo all'avvenuto riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa M.A. sia mediante fotografia e poi nel corso del giudizio di primo grado, alle dichiarazioni della P. nonché alla chiamata in correità da parte del P.. In aggiunta a ciò la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato nel corso di un controllo effettuato dalle forze dell'ordine il 12 gennaio 2017 - era stato trovato, a bordo di uno scooter SH bianco targato (Omissis), assieme al C. a conferma dei rapporti esistenti tra i due. Inoltre, il giudice di appello ha valorizzato l'intercettazione ambientale dell'1 gennaio 2017 circa l'esistenza di una amicizia tra l'imputato e V.G., il quale si era recato a prelevare il D. presso la sua abitazione sita in (Omissis). Quanto poi al percorso dello scooter condotto dal C. (con a bordo l'odierno ricorrente) subito dopo l'agguato, la Corte di appello ha osservato che se è vero che la via (Omissis) (dove le telecamere di sicurezza avevano ripreso per l'ultima volta il mezzo) non sbocca unicamente in via (Omissis) (luogo di residenza dell'imputato), tuttavia ciò non inficia la tesi accusatoria, basata sulle dichiarazioni del correo P.M., secondo la quale gli autori del reato erano diretti proprio verso l'abitazione del D. dove era loro intenzione occultare le armi da loro poco prima utilizzate. Orbene, a fronte di tali dati - del tutto inequivoci - la tesi difensiva circa la mancanza di prove sulla partecipazione dell'imputato ai fatti appare irragionevole e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello "ragionevole" e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1^, n. 3282 del 2012 emessa il 17.11.2011, nonché, in termini generali, Sez. 1^ n. 31546 del 21.5.2008, Rv. 240763). In sostanza il D. pretende di mettere in dubbio tale ricostruzione con una prospettazione alternativa che appare, più che altro, esplorativa e congetturale. Anzitutto, egli nulla deduce in modo specifico al fine di confutare l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine al suo luogo di effettiva residenza (via (Omissis)); non contesta poi la sua frequentazione con il C. e si limita a ribadire che via (Omissis) non sfocia unicamente in via (Omissis), senza però confrontarsi con quanto indicato nella sentenza di appello rispetto alla intenzione del gruppo di occultare le armi utilizzate per l'agguato proprio nei pressi della sua abitazione. Inoltre, il ricorrente non indica elementi concreti dai quali desumere la inattendibilità del M. nonostante quest'ultimo lo abbia riconosciuto, dapprima in fotografia davanti la polizia giudiziaria, e poi direttamente in udienza e che detto riconoscimento ha trovato ampia conferma nelle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del P.. 6. Al contrario risulta fondato il motivo riguardante l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1. 6.1. Il Collegio, consapevole dell'esistenza di una giurisprudenza di segno opposto (Sez. 2, Sentenza n. 20217 del 6/5/2016, Rv. 266893 - 01: Sez. 2, Sentenza n. 42738 del 20/10/2015, Pg e P.C. in proc. Bidognetti e altro., Rv. 264816 - 01;; Sez. 5, Sentenza n. 26542 dell'8/04/2009, Rv. 244095 - 01, secondo le quali "la circostanza aggravante del reato concorsuale dell'essere i correi in numero pari o superiore a cinque, prevista dall'art. 112 c.p., comma 1, può essere applicata cumulativamente all'aggravante a speciale del reato di rapina delle più persone, prevista, dall'art. 628 c.p., comma 1, perché non richiede, a differenza di quest'ultima, la presenza sulla scena criminosa di tutti i correi, sanzionando la maggiore esplicata dalla dimostrata capacità di riunione ed organizzazione"), ritiene di dare continuità al precedente ed opposto indirizzo ermeneutico secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, esclude l'applicazione della circostanza aggravante comune dell'art. 112 c.p., n. 1. (Sez. 5, Sentenza n. 26542 dell'8/4/2009, Vatiero e altri, Rv. 233095-01). 6.2. In sostanza, secondo l'orientamento condiviso dalla sentenza impugnata, le circostanze in oggetto possono concorrere in quanto prendono in considerazione aspetti diversi della condotta criminosa al fine di prevederne una sanzione maggiormente afflittiva con riferimento a parametri differenti. In particolare, la circostanza aggravante dell'essere i correi in numero pari o superiori a cinque punisce più gravemente la maggior pericolosità insita nella compartecipazione al reato di un numero di persone tale che ne determina una più incisiva manifestazione di capacità criminale anche sotto il profilo della riunione e dell'organizzazione, a prescindere dalla presenza sulla scena criminosa di tutti i correi. La circostanza aggravante prevista dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, sanziona invece più gravemente la maggiore pericolosità e forza intimidatrice - cui fa riscontro la minorata possibilità di difesa della vittima derivante della violenza e della minaccia portata simultaneamente da più persone, compresenti all'azione. Tra le due aggravanti, pertanto, l'indirizzo che si contrasta delinea un rapporto di "specialità bilaterale"; quella di cui all'art. 112 c.p., n. 1, si distingue dall'altra per la previsione della compartecipazione al reato di un numero di persone (cinque o più) tale da determinare una maggiore manifestazione di capacità criminale dei concorrenti, mentre quella ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1 individua nella simultanea presenza sul luogo dell'azione criminosa di più autori, il fattore determinante la più incisiva forza intimidatrice e la conseguente maggiore pericolosità delle condotte dei correi. 6.3. Come detto il Collegio intende, invece, dare continuità al precedente ed opposto indirizzo ermeneutico (Sez. 2, n. 8773 del 27/3/1987, Pesenti, Rv. 146467; Sez. 5 n. 26542 dell'8/4/2009, Vatiero e altri, Rv. 244095-01; Sez. 6 n. 16515 dell'11/32010, Riccio e altro, Rv. 247004-01) secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, esclude l'applicazione della circostanza aggravante comune di cui all'art. 112 c.p., n. 1. Infatti l'aggravante speciale (rapina commessa da più persone riunite, cioè compresenti al momento della condotta tipica) si trova in rapporto di "continenza" rispetto all'aggravante comune ex art. 112 c.p., n. 1, poiché da un lato, già prevede l'applicabilità del relativo e assai rilevante aumento di pena nel caso in cui i soggetti agenti siano cinque o più e, dall'altro, contiene l'ulteriore elemento specializzante della simultanea presenza dei correi al momento e nel luogo di realizzazione delle condotte tipiche. Ciò che giustifica la previsione di un aumento di pena superiore a quello ordinario di 1/3 dell'aggravante comune, confermando peraltro - anche sotto questo profilo - che quest'ultima aggravante (quella ex art. 112 c.p., n. 1) è "contenuta" in quella ad effetto speciale ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. 6.4.. Per completezza deve aggiungersi che le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518 - 01, Alberti e altro) non hanno affrontato direttamente il problema della compatibilità fra le citate aggravanti, ma piuttosto la diversa questione se per la sussistenza della circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, prevista per il delitto di estorsione, sia necessaria la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento in cui si realizzano la violenza o la minaccia, oppure se sia sufficiente che il soggetto passivo del reato percepisca che la violenza o la minaccia provengano da più persone. A tale riguardo le S.U. hanno affermato il principio di diritto secondo cui nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia. L'accenno, solo incidentale, operato in tale sentenza alla problematica in esame esclude che nel caso di specie sia operativo il vincolo del precedente di cui all'art. 618 c.p.p., comma 1-bis. Del resto la rimessione facoltativa di una questione di diritto alle Sezioni Unite, prevista dall'art. 618 c.p.p., comma 1, richiede la ravvisabilità di un contrasto sufficientemente consolidato, sicché risulti superata la soglia dell'ordinario svolgimento di una riflessione giurisprudenziale in progressivo affinamento per essere sedimentate posizioni delle quali non è prevedibile l'ulteriore evoluzione (Sez. 4 -, Sentenza n. 39766 del 23/05/2019, Rv. 277559 - 02), e tale soglia non può ritenersi allo stato attinta. 7. Manifestamente infondati risultano poi gli ultimi tre motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) considerato che fermo restando l'annullamento come sopra disposto in ordine all'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1 e la conseguente rideterminazione della pena che dovrà essere disposta in sede di rinvio per l'elisione della suddetta aggravante - la Corte territoriale non è incorsa nel vizio di omessa motivazione lamentato dal ricorrente. Infatti, i relativi motivi di appello sono stati rigettati non già per mezzo del mero richiamo ai reati commessi dall'imputato dopo quelli oggetto del presente processo, ma invece dando rilievo all'elevato disvalore dei fatti commessi con inaudita violenza, mediante l'utilizzo di due pistole e l'ausilio di vari complici a dimostrazione della accurata pianificazione dei reati, nonché per l'allarmante personalità del D. che ha riportato condanne definitive per violazione della legge stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale (pag. 26 della sentenza impugnata). Sulla base di tali elementi complessivamente valutati e per l'assenza di dati di segno positivo la Corte di appello, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha quindi ritenuto congrua la pena inflitta dal primo giudice (anche rispetto alla riduzione effettuata per il tentativo) e giustificata la mancata concessione delle attenuanti generiche. Tali profili sono stati quindi motivati da parte della Corte territoriale che si è attestata al limite superiore della forbice edittale, ma ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 c.p., richiamando, come detto, la gravità oggettiva delle condotte e del loro disvalore e confermando il mancato riconoscimento delle generiche anche per la assenza di elementi di segno positivo. Proprio con riferimento alle attenuanti generiche occorre ribadire che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), come parimenti avvenuto nella specie, mediante il puntuale richiamo ai medesimi indici di cui sopra (ben possibile, v. da ultimo Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378). 8. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1 in relazione al capo 1, aggravante che pertanto va eliminata. Per tale ragione deve essere disposto il rinvio unicamente per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto con il conseguente accertamento definitivo della responsabilità del D. per i reati ascrittigli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1 ritenuta in relazione al capo 1, aggravante che elimina. Per l'effetto rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l'accertamento di responsabilità del ricorrente per i reati a lui ascritti. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2022. Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2022

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Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato dopo la dichiarazione di imposta
Omesso versamento IVA: il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: la qualifica di legale rappresentante di società si acquisisce con l'atto di conferimento della nomina
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente
Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
Fatture per operazioni inesistenti: sulla figura del cd. "autore mediato"
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale
Bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose: sul concorso dell'extraneus
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento dell'amministratore privo di delega
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di prelievo dalle casse sociali di somme asseritamente corrispondenti al credito vantato
Bancarotta fraudolenta: sul potere di amministrazione disgiunta
Bancarotta documentale: sui rapporti con la bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano distrazione
Bancarotta: in caso di pluralità di delitti è illegale la pena determinata facendo applicazione dell'istituto della continuazione
Bancarotta fraudolenta: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio

Rapina: sull'aggravante speciale delle più persone riunite

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