Rapina: sulla configurabilità dell'aggravante mafiosa
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Cassazione penale sez. II, 31/10/2023, n.48448

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, c.p., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che l'accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 21 giugno 2018 n. 51762, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina del 2 aprile 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L.R.F. in ordine ai reati allo stesso ascritti perché estinti per morte del reo ed ha escluso l'aumento per la recidiva; conseguentemente ha rideterminato la pena nei confronti di D.B.F., F. Sebastian, G.A., G.R., L.G., L.R.G., T.S. per i delitti agli stessi ascritti, con conferma nel resto (in particolare per D.B.F. capi a) f) g) l) h) o) p); per F.S. capi a) f) m); per G.A. capi a) f) g) h) I) m); per G.R. capo a); per L.G. capi a) e f); per la L.R.G. capi a) c) f) g) h) l); T.S. capi a) f) h) l) q)).

2. La decisione della Corte di appello di Reggio Calabria è intervenuta a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione nei confronti degli odierni ricorrenti limitatamente al reato di cui al capo a), nonché delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 c.p.. La decisione ha evidenziato, nel delineare l'oggetto del giudizio di rinvio, come: "Quel che nel caso in esame risulta necessario compiutamente vagliare, al fine di valutare la configurabilità di una associazione a delinquere ex art. 416-bis c.p. e non di una associazione a delinquere semplice ex art. 416 c.p., è la fonte della pretesa del gruppo criminale di conseguire l'esito (più volte non conseguito) delle sue operazioni estorsive. Infatti, i mancati conseguimenti presentano diversa valenza, in relazione alla configurabilità della fattispecie in esame, secondo che si profilino come contingenti (seppure reiterantisi) defaillances statisticamente preventivabili anche per una organizzazione dotata di una sua consolidata forma intimidatrice oppure sintomi di una strutturale inadeguatezza rispetto al tipo delineato nell'art. 416-bis c.p. In questa prospettiva risulta rilevante precisare il rapporto fra il gruppo di L.R. e quello di V.C., munito di forza preminente nello stesso territorio in cui ha operato il primo, e la stessa attualità (all'epoca dei fatti per cui si procede) della valenza criminale del secondo gruppo perché è ragionevole assumere che la conoscenza di tale rapporto nell'ambito territoriale di azione rileva per determinare la forza intimidatrice del primo: la forza intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile che si richiede per la configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416-bis c.p. costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, e che è necessario che il sodalizio sprigioni (Sez. 2, n. 24850 del 2.8/03/2017, Rv. 270290; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Rv. 269043) non si richiede allo stesso modo se il nuovo gruppo criminale si mantiene all'interno del territorio di origine e in armonia con il gruppo originario o, comunque, egemone nel territorio.".

3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, G.A. e L.R.G. con unico ricorso, D.B.F., F.S., G.R., T.S., L.G., ciascuno deducendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

4. Ricorso G.A. e L.R.G..

4.1. Violazione di norme processuali e violazione di legge in relazione all'art. 627 c.p.p., art. 192 c.p.p., comma 3, art. 533 c.p.p. in relazione all'art. 416-bis c.p., nonché vizio della motivazione per mera ripetizione del percorso logico censurato nel giudizio rescindente e per illogicità della motivazione sui costituti probatori sottoposti ad esame, con conseguente nullità della sentenza. La Corte di appello ha obliterato le osservazioni della Corte di cassazione, giungendo ad una illegittima rivalutazione della piattaforma probatoria, ripetendo in modo non consentito il percorso logico censurato nel giudizio rescindente, riprendendo esattamente quelle stesse prove, neppure supportandole, ma semplicemente riproponendo la valutazione già ritenuta illegittima. La Corte di appello non ha tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e si è attenuta a ragionamenti generalizzanti non consentiti. In conclusione gli elementi probatori presi in considerazione sono esattamente gli stessi che avevano caratterizzato la sentenza annullata, con particolare riferimento alla possibilità di ritenere effettivamente esistente una consorteria criminale ex art. 416-bis c.p. sulla base delle relazioni interpersonali emerse dagli atti del giudizio. In tal senso non è certamente sufficiente il richiamo alle pregresse condanne subite dai ricorrenti con sentenza del 2003 al fine di ritenere la ricorrenza di un contesto a carattere mafioso, anche attesa la cesura temporale di circa venti anni intercorrente da tali decisioni, senza tra l'altro tener conto dell'intervenuta assoluzione già nella sentenza di primo grado di F.S. definito senza alcun riscontro effettivo supervisore della associazione. Nel complesso, poi, la Corte di appello non ha tenuto conto del reale portato delle captazioni e delle conversazioni intercettate, attribuendo un significato del tutto distorto delle stesse in violazione delle regole di logica e delle massime di esperienza. In realtà, è la stessa Corte territoriale a chiarire che la portata intimidatoria delle condotte è legata solo ed esclusivamente alla figura del L.R.F.. Ricorre, dunque, un'intimidazione legata alle qualità spese e riconosciute ad un singolo piuttosto che ad una vera e propria associazione ex art. 416-bis c.p., in mancanza di qualsiasi reale spiegazione in ordine alla raggiunta prova quanto alla consapevolezza da parte dei consociati e persone offese dell'esistenza di un gruppo associato, al L.R.F. riconducibile. Assente qualsiasi riscontro in ordine alla ricorrenza di una forza intimidatrice, la condizione di assoggettamento sul territorio di riferimento e la sostanziale e diffusa omertà.

4.2. Motivo articolato nell'interesse di L.R.G.; violazione di legge e di norme processuali e difetto di motivazione in reflazione agli art. 125,192 e 533 c.p.p., nonché art. 416-bis c.p.. Le relazioni interpersonali riscontrate durante le indagini sono state interpretate in modo fuorviante; il ricorrente L.R. ha semplicemente intrattenuto rapporti con il padre durante la sua detenzione; deve essere in tal senso esclusa una consapevole e rilevante adesione al sodalizio. La Corte di appello invece di individuare gli atti, fatti e comportamenti più o meno concludenti espressivi del consapevole contributo all'organismo associativo, si affida ad un ragionamento di tipo assertivo, individuando tale elemento nella commissione di reati oggetto di imputazione e nel fornire al padre le informazioni sui cantieri da taglieggiare. Manca qualsiasi prova per spiegare la piena consapevolezza del L.R. di operare per conto di un gruppo organizzato su base associativa di stampo mafioso, mentre tale elemento non può essere desunto dal solo atto di essere figlio di L.R.F. e nipote di G.A. e G.R.. I comportamenti richiamati in sentenza non possono essere ritenuti funzionali all'operatività dell'organismo associativo, mentre al massimo potrebbe essere ipotizzata una mera contiguità.

4.3. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., comma 4; tale aggravante è stata ritenuta sussistente, nonostante la disponibilità di armi sia stata ritenuta solo sulla base delle intercettazioni. La Corte di appello erra nel ritenere sovrapponibile la disponibilità da parte di un singolo alla disponibilità in capo al sodalizio nel suo complesso; occorre in tal senso una piena consapevolezza della disponibilità di armi da parte della associazione in capo al singolo associato. E' rimasto poi del tutto inesplorato il profilo della disponibilità delle armi in quanto funzionale al perseguimento degli scopi della associazione nel suo complesso.

4.4. Motivo nell'interesse di L.R.G.; violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche; è stato realizzato un giudizio cumulativo sulla gravità del fatto senza considerazione della soggettività giudicata; la Corte di appello non ha indicato ragioni forti e condivisibili a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche atteso che l'odierno ricorrente avrebbe potuto usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena nel caso in cui non fosse stato allo stesso attribuita anche la condotta associativa.

4.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 81 c.p.; la Corte di appello ha determinato gli aumenti in continuazione senza offrire alcuna motivazione sul punto dei singoli incrementi.

5. Ricorso D.B.F..

5.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione all'art. 416-bis c.p.; mancavano gli elementi per pervenire alla formulazione di un giudizio di colpevolezza, non apparendo in tal senso sufficienti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le dichiarazioni delle persone offese e le intercettazioni telefoniche ed ambientali; manca qualsiasi adeguata motivazione in ordine al ruolo svolto dal D.B., mentre i giudici di appello si sono limitati a riportare in modo acritico il contenuto dell'ordinanza cautelare, in mancanza di elementi idonei a supportare la decisione di condanna. La figura del D.B. emerge solo in qualche intercettazione e in alcune dichiarazioni dei titolari dei cantieri, senza alcun riferimento ad azioni che possano integrarne la responsabilità penale, mentre nulla emerge sul suo conto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; anche i soggetti captati lo definiscono come una "persona per bene". Anche gli ulteriori elementi indicati, ovvero la presenza di una cassa comune e l'assistenza agli associati non appaiono rilevanti in relazione alle contestazioni elevate al D.B., che si è limitato a formulare richieste di assunzione in alcuni cantieri, richieste tra l'altro rimaste inevase, mentre l'unico dato individualizzante richiamato dal Tribunale, ovvero una captazione ambientale all'interno del carcere Gazzi è del tutto neutro, non significativo e relativo alla spartizione di somme irrisorie, tra l'altro non attribuite al soggetto identificato con il D.B.. Ricorre, inoltre, un vero e proprio errore a pag. 3 della sentenza nel momento in cui la Corte di appello ritiene che sia in corso una conversazione tra L.R.F., L.R.G. e D.B.F., errore eclatante atteso che il D.B. non ha mai visitato in carcere L.R.F.. Tale equivoco si ripete poi quanto alla intercettazione del 9 maggio 2012 dove gli interlocutori fanno riferimento ad un loro amico di nome C. che viene identificato nel D.B.. Il collegamento è stato fatto con estrema leggerezza, senza considerare le argomentazioni spese in sede di discussione, ove si segnalava come non potesse trattarsi del D.B.. Irrilevante poi la ritenuta conversazione tra il G. e il D.B. al fine di poter ritenere ricorrente il tema di prova quanto alla assistenza agli associati, nel momento in cui gli stessi, intercettati, commentano l'arresto di D.P.V.. La Corte omette di considerare che ricorre un rapporto di parentela tra i soggetti captati e il soggetto per il quale si afferma necessaria una adeguata tutela legale.

5.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante in relazione all'art. 629 c.p. quanto ai capi f) g) l); manca qualsiasi elemento di prova a carico del D.B.; le intercettazioni non sono in alcun modo indicative di una condotta che possa configurarsi come estorsiva, atteso che il D.B. non faceva altro che recarsi presso i cantieri per chiedere lavoro e consegnare il proprio curriculum; la sentenza non riporta specificamente i riferimenti probatori sulla base dei quali ritiene la colpevolezza del D.B.. Il tenore delle conversazioni, in effetti, mostra l'insistenza con cui il D.B. avanzava le richieste di lavoro, ma anche l'assoluta necessità di reperire una attività lavorativa; l'imputato avanzava richieste lecite, pur perseverando a seguito di risposte negative. Ricorre da parte dei giudici un'evidente alterazione del significato di alcune frasi captate nel tentativo di reperire elementi su cui pronunciare la sentenza di condanna. Anche le dichiarazioni delle persone offese non fanno altro che confermare che il D.B. era un soggetto assillante sul piano della ricerca di lavoro. In tal senso dovevano essere anche considerate le dichiarazioni rese da B.A. e C.S., escussi in data 31 maggio 2012. La sentenza del Tribunale secondo la difesa crea un arbitrario collegamento tra i due eventi riportati dai testi, ovvero la presenza di alcune persone in cantiere della Mecoin per richiedere lavoro e il successivo danneggiamento dell'escavatore a causa della risposta negativa quanto alla assunzione. Tale elemento è una mera supposizione del giudice estensore. Anche le dichiarazioni rese da M.G. sono state interpretate in modo forzato, atteso che lo stesso aveva semplicemente riferito che dei ragazzi si erano presentati in cantiere chiedendo lavoro educatamente. Affermare che ricorre un contegno omissivo determinato dalla forza intimidatrice quanto a M., C. e B. è una vera e propria forzatura. Non si comprende come il contenuto tenuto dal D.B. possa integrare una estorsione, risultando carente la prova del profilo della minaccia, del danno economico e dell'ingiusto profitto. Ricorre un errore grossolano anche nell'attribuire, da parte del "Tribunale" al D.B. la condotta illecita di colui che richiede e ritira il regalo al carpentiere della ditta Deman s.r.l.; non vi è alcuna certezza che il soggetto di cui parlano le persone intercettate fosse il D.B. e che egli potesse essere identificato in colui che doveva ritirare il regalo. Se il "Tribunale" avesse posto in essere un minimo sforzo interpretativo avrebbe immediatamente intuito che non si trattava in concreto del D.B.. Ricorre anche in questo caso una erronea individuazione di persona.

5.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7; il "Tribunale" evidenzia come la aggravante sia contestata nella sua duplice accezione, così che si esclude qualsiasi rilevanza alla circostanza della mancata condanna quali associati ad una consorteria criminale di tipo mafioso. Tale ragionamento non può essere condiviso, perché occorre rendere espliciti e definiti gli aspetti reali, non soltanto evocativi o allusivi, del riferimento all'efficacia intimidatrice e alla pressione conseguente a specifici assetti organizzativi, considerato che le persone offese non avevano alcun timore a rimandare a casa senza lavoro il D.B.. Il collegio per colmare tale vuoto probatorio cerca maldestramente di definire omertoso l'atteggiamento della persona offesa F. e neanche le dichiarazioni di M. valgono al fine di poter ritenere integrata l'aggravante contestata.

5.4. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante in relazione all'art. 628 c.p., comma 3. La Corte ritiene erroneamente che ricorra tale aggravante argomentando che questa possa sussistere a prescindere dalla accertata appartenenza ad una associazione mafiosa mediante pronuncia di condanna. Tale assunto non è condivisibile.

5.5. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante in relazione ai capi h) o) p) contestati. Secondo il collegio le conversazioni captate e le videoriprese non lasciano dubbi quanto alla responsabilità del D.B.. Il ragionamento non può trovare accoglimento e a smentirlo sono proprio le riprese delle telecamere di video sorveglianza. I tempi di ripresa e il rientro degli stessi cinque minuti dopo alla panchina dimostra l'inadeguatezza del lasso temporale trascorso per porre in essere la condotta contestata.

5.6 Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante in relazione all'art. 62-bis c.p.; il potere esercitato è certamente discrezionale, ma deve essere motivato; la Corte di appello aveva molteplici elementi sia oggettivi che soggettivi per motivare e che avrebbero giustificato la concessione del beneficio in questione.

6. Ricorso F.S..

6.1. Inosservanza e violazione di legge penale, vizio della motivazione perché mancante, illogica e contraddittoria in relazione all'art. 627 c.p.p., art. 192 c.p.p., comma 3, artt. 533,546 c.p.p., nonché art. 416-bis c.p. contestato al capo a) della rubrica. La Corte di appello ha fornito risposte soltanto apparenti alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione; è stata erroneamente sostenuta l'esistenza di un sodalizio criminoso di tipo mafioso, al quale sarebbe stato affiliato il F., sulla base di un percorso argomentativo che in concreto non si discosta da quanto oggetto di critica da parte della Corte di cassazione, con permanenza dei medesimi dubbi che caratterizzavano la sentenza annullata. La Corte di appello ha fondato il suo ragionamento sulla circostanza che alcuni degli imputati erano già stati condannati per associazione mafiosa, senza che tale circostanza abbia rilievo in relazione ai fatti oggetto di contestazione. Il passato dei singoli non può sopperire la mancanza di prova circa la sussistenza del sodalizio oggetto. Inoltre le sentenze richiamate risalgono ad oltre dieci anni prima dei fatti contestati, senza aver tenuto in alcun conto la circostanza dell'intervenuta detenzione del G.R. dal 1991 al 2013 circa, senza argomentare sulla sua specifica posizione all'interno del sodalizio indagato. Manca un'adeguata valutazione in ordine alla strutturale adeguatezza del sodalizio al fine di ritenere integrata l'ipotesi accusatoria di cui all'art. 416-bis c.p.. E' stato riscontrato un rudimentale e rabberciato assetto organizzativo, che caratterizza il contesto criminale indagato, privo di quei minimi mezzi necessari per rendere operativa la condizione di omertà e intimidazione nei confronti dei terzi. La sentenza risulta poi fragile quanto al tema devoluto del rapporto tra il sodalizio oggi contestato e quello di V.C., essendosi basata sulle generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rimanendo di fatto il punto inesplorato e dunque mancante di valida motivazione. La prima censura dell'atto di appello era relativa proprio alla portata delle dichiarazioni dei collaboratori B. e B.. Il Tribunale in primo grado aveva del tutto omesso la valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, tra l'altro estranei al sodalizio in esame, valorizzando la portata delle dichiarazioni del B. da riferire tuttavia ad epoca di molto precedente alle contestazioni elevate. Quanto al V. ricorre esclusivamente un vaglio della credibilità estrinseca, con il richiamo alla conversazione del 6 luglio 2012, nell'ambito della quale gli interlocutori rammenterebbero i contrasti insorti in merito ad una presunta estorsione, con argomento del tutto apodittico, in mancanza di collocazione temporale della vicenda richiamata nel dialogo captato. Il tema della sussistenza di due gruppi prima in collaborazione tra loro ed in seguito in contrapposizione ( L.R.- G. e F.- V.) è efficacemente contraddetto dallo stralcio del verbale di collaborazione del B. del 15 ottobre 2013, dal quale emerge che anche il L.R. all'epoca dipendeva dal V.C.. Si era inoltre segnalato che con altra sentenza relativa ai coimputati F. e O., separatamente giudicati con rito abbreviato era stata rilevata la limitata potenzialità intimidatrice ed una modesta capacità offensiva. In tal senso, si deve ritenere del tutto illogica la parte motivazionale della sentenza dove si fa riferimento al passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti dei coimputati D.P. e O., che ha già riconosciuto la sussistenza della associazione contestata. Ricorre un errore di metodo nella considerazione del compendio probatorio, atteso il richiamo alle richieste di assunzione presso cantieri come elemento discretivo per connotare l'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416-bis c.p., mentre il dato di identificazione dovrebbe essere considerato la autonoma forza di intimidazione che promana dal sodalizio che determina in virtù della sua sola esistenza un diffuso assoggettamento nell'ambiente sociale ed una condizione di omertà. L'errore che caratterizza la decisione è quello di individuare la portata della associazione in relazione alla realizzazione dei reati fine e della modalità di esecuzione, ossia violenza e minaccia, che invece costituiscono connotazioni accessorie della forza di intimidazione della associazione. Manca qualsiasi indicazione in ordine alla ricorrenza di elementi indicativi della notorietà e pericolosità del sodalizio, tanto da ingenerare un diffuso clima di omertà nella generalità degli abitanti della zona di riferimento. La Corte ha omesso di motivare in ordine all'evidente inconciliabilità tra la affermata ricorrenza di una consorteria mafiosa e la circostanza che i reati fine sono rimasti tutti allo stadio del tentativo.

6.2. Inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, illogica e contraddittoria per non aver riqualificato il fatto contestato in associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 c.p..

6.3. Inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, illogica e contraddittoria quanto alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 4; la Corte di appello ha confermato il giudizio espresso sul punto dal Tribunale sulla base di alcune conversazioni intercettate in data 6 novembre 2012 e 28 marzo 2012 intercorse tra T.C. (estraneo al sodalizio) e O.E., nonché tra U.P. (estraneo al sodalizio a sua volta) e D.P.V., ritenendo risolutivo il rinvenimento di una pistola con matricola abrasa a casa del D.B.. Si tratta di elementi già vagliati nei procedimenti a carico di D.P. e O. e in tali procedimenti si giungeva a conclusioni radicalmente opposte.

6.4. Violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3, ed in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, oltre che con riferimento alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e vizio della motivazione perché mancante, illogica e contraddittoria quanto alla sussistenza delle contestate aggravanti; la Corte di appello omette di affrontare le doglianze difensive sul punto, atteso che si era rappresentato esplicitamente che la richiesta di lavoro non era stata assistita da alcuna evocazione di un gruppo criminale conosciuto sul territorio e a tal fine non poteva essere ritenuto sufficiente il mero richiamo al nome F. citato dal M. ed effettuato dai coimputati dal ricorrente.

6.5. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, violazione di legge, motivazione mancante, illogica e contraddittoria in relazione agli art. 132 e 133 c.p., nonché art. 62-bis c.p.; l'argomentazione utilizzata dalla Corte di appello per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche è del tutto generica (mancanza di elementi positivi da poter valorizzare a tal fine). In altro procedimento definito separatamente a carico dei coimputati è stata richiamata la scarsa capacità offensiva delle condotte poste in essere, con concessione delle circostanze attenuanti generiche al D.P. e all' O..

7. Ricorso G.R..

7.1. Inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché mancante, illogica e contraddittoria in relazione all'art. 627 c.p.p., art. 192 c.p.p., comma 3, art. 533 c.p.p., nonché art. 416-bis c.p. quanto al delitto contestato al capo a). La Corte di appello ha fornito risposte soltanto apparenti alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, ripercorrendo i fatti e gli elementi di prova con un percorso argomentativo che in sostanza ripropone e non si discosta da quello censurato. La Corte di appello basa la propria decisione sulla circostanza che sia L.R.F. che G.R. siano stati già condannati per associazione per delinquere di stampo mafioso. Tal dato storico non può attagliarsi alla vicenda in esame, per giustificare la caratterizzazione del sodalizio indagato. La pregressa condanna non può connotare la caratura mafiosa e giustificare le caratteristiche del presente sodalizio. In tale ambito si giunge a riconoscere un ruolo preminente e di supervisore di F.S. che tuttavia è stato assolto nel primo grado di giudizio. Ne' è stato adeguatamente considerato il dato ultradecennale al quale risalgono le sentenze di condanna sulle quali la Corte di appello basa il proprio costrutto motivazionale, oltre alla detenzione ultra decennale del G., in mancanza di qualsiasi specifica considerazione e spiegazione in ordine al ruolo del G.R. nell'ambito di tale consorteria. Inoltre, occorre considerare che in relazione all'unico reato fine riferito al G.R. (capo q) è stata esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e nessun legame lo avvicina al contestata associazione. E' del tutto assente la motivazione in ordine alla strutturale adeguatezza del sodalizio contestato ai sensi dell'art. 416-bis c.p., non essendo emersa una effettiva considerazione degli elementi caratterizzanti tale fattispecie. Ricorre un evidente rudimentale e malconcio assetto organizzativo della associazione contestata, priva dei mezzi minimi necessari per raggiungere i propri obiettivi ed intimidire il contesto sociale di riferimento. La sentenza impugnata appare conseguentemente assai fragile anche quanto al secondo elemento evidenziato in sede di rinvio in ordine ai rapporti tra l'associazione contestata e quella riferibile al V.C.; sul punto le asserzioni dei collaboratori di giustizia devono essere ritenute del tutto generiche, rimanendo il punto demandato del tutto inesplorato dalla Corte di appello. In particolare appare illogico il riferimento al passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti dei coimputati D.P. e averi che ha già sancito il riconoscimento della associazione contestata, sebbene poi si discosti da tale decisione quando viene disconosciuta la sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

7.2. Inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, violazione di legge, e vizio della motivazione perché mancante, illogica e contraddittoria in relazione agli artt. 416-bis e 416 c.p.; pur se esplicitamente richiesto alla Corte di appello non è stata resa alcuna motivazione in ordine ad una eventuale riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 416 c.p., nonostante sia di assoluta evidenza la mancanza degli elementi costitutivi e caratterizzanti la associazione per delinquere di stampo mafioso.

7.3. Inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, violazione di legge, e vizio della motivazione perché mancante, illogica e contraddittoria in relazione alla ritenuta ricorrenza della aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., comma 4; la motivazione sul punto è illogica nel non considerare l'esclusione di tale aggravante da parte del G.i.p. nello stralcio a carico dei coimputati O. e D.P..

7.4. Inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, violazione di legge, e vizio della motivazione perché mancante, illogica e contraddittoria in relazione agli artt. 132,133 e 62-bis c.p. per non essere state immotivatamente concesse le circostanze attenuanti generiche; la pena in concreto irrogata è più grave di quella della Corte di appello di Messina, considerata la pena base e la mancata attribuzione dell'aumento in continuazione per il capo q); dunque è stata prevista una pena addirittura superiore attesa la maggiore misura di partenza nel computo quanto alla pena base.

8. Ricorso T.S..

8.1. Vizio della motivazione perché illogica ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 416 e 416-bis c.p.; la Corte di appello si è soffermata in modo sovrabbondante sui pregressi giudiziari del L.R.F., del F.S. e del G. al fine di descrivere il contesto nel quale si inseriscono le vicende in esame; manca qualsiasi analisi innovativa da parte della Corte di appello di Reggio Calabria rispetto a quanto già evidenziato dalla Corte di appello di Messina e oggetto di censura in sede di annullamento con rinvio; manca qualsiasi argomentazione mirata rispetto a quanto oggetto di devoluzione in sede di rinvio; l'argomentare della Corte tradisce una nevrosi argomentativa, insistendo nel ritenere una efficacia intimidatrice potenziale nei vari episodi posti in essere, seppure rimasti nella fase del tentativo. La Corte di appello si impantana nel terreno della idoneità dei mezzi e delle singoli azioni anche in presenza di resistenze o riluttanze delle varie vittime e pur attuando una sorta di automatismo nel giudizio non riesce, pur raschiando il fondo il barile delle emergenze probatorie, ad affrontare il vero tema devoluto dalla Corte di cassazione quanto alla effettiva capacità di intimidazione del consesso associativo, in mancanza di qualsiasi riscontro in ordine allo stato di soggezione od omertà conseguente sia nei confronti della cittadinanza che di coloro che abbiano intenti illeciti condizionandone l'azione. La capacità di condizionamento di questa consorteria risulta essere pari allo zero antartico, attesa la presenza di meri tentativi di estorsione e tenuto conto delle modalità con le quali la presunta consorteria si è posta in rapporto con gli interlocutori passivi nel territorio, anzi quartiere di riferimento. L'errore ricostruttivo è quello di avere ritenuto rilevante la capacità di reazione a valle di alcuni soggetti rispetto al tentativo di estorsione, piuttosto che l'effettiva capacità di intimidazione a monte riferibile alla associazione per il solo fatto della sua esistenza. Dall'insieme degli elementi probatori e di indagine richiamati dalla Corte di appello tale elemento non emerge in alcun modo. Infine la difesa ha sostenuto come non si potesse ritenere rilevante e risolutiva la circostanza che alcuni degli imputati fossero stati in precedenza condannati per associazione per delinquere di stampo mafioso; elemento tra l'altro indicato dalla sentenza di rinvio, ma da considerare nella sua portata attuale rispetto al periodo oggetto di contestazione. Nello stesso senso sono state ritenute irrilevanti le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, generiche e riferite a periodi di molto risalenti nel tempo, validi a ricostruire al massimo una situazione di subalternità della associazione indagata nel presente procedimento rispetto alla associazione principale.

8.2. Motivazione illogica e contraddittoria e violazione di legge in relazione alla aggravante contestata di cui all'art. 416-bis c.p., comma 4; la Corte di appello non ha tenuto conto delle specifiche censure sollevate sul punto con l'atto di appello, né ha considerato il diverso esito sul punto quanto alle posizioni giudicate separatamente relative agli imputati D.P. e M. e O.; l'unico elemento emerso in tal senso è rappresentato dal rinvenimento di una pistola con matricola abrasa presso l'abitazione del D.B.; la considerazione della ricorrenza dell'aggravante è un forzatura dell'estensore, non ricorrendo un utilizzo asservito agli scopi perseguiti dalla presunta associazione.

8.3. Vizio della motivazione perché illogica ed insufficiente in relazione all'art. 62-bis c.p. Non sono emerse argomentazioni convincenti ed ulteriori rispetto alla Corte di appello di Messina in mancanza di precedenti per associazione per delinquere di stampo mafioso, in relazione ad un ruolo di mera manovalanza ed anche considerata l'intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche ai coimputati D.P. e O..

9. Ricorso L.G..

9.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante o manifestamente illogica in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3, e art. 416-bis c.p., comma 3; la decisione merita censura attesa la ricostruzione di una associazione per delinquere di stampo mafioso sulla base delle intercettazioni, in mancanza di reale prova quanto alla ricorrenza di un potere di intimidazione effettivamente manifestato all'esterno, con proiezione e radicamento nel territorio in cui tale associazione vive. Mancano nel caso di specie i caratteri tipici delle consorterie criminali mafiose, atteso che le richieste estorsive sono rimaste del tutto inevase, o sporadicamente soddisfatte in modo del tutto esiguo rispetto alle richieste inoltrate. In tal senso non si può ritenere sufficiente l'acritica adesione della Corte di appello alla asserzione contenuta nella sentenza di primo grado secondo la quale la circostanza che le estorsioni siano rimaste alla soglia del tentativo costituisce elemento inidoneo ad indebolire l'assunto accusatorio in ordine alla esistenza di una associazione di stampo mafioso. Manca qualsiasi effettivo riscontro quanto alla ricorrenza di un comportamento reticente delle persone offese, significativo dunque di un contesto di intimidazione ed omertà diffuso territorialmente. Gli elementi richiamati (cassa comune, assistenza agli associati, dichiarazioni dei collaboratori) non valgono a superare le critiche che avevano portato la Corte di cassazione ad un annullamento con rinvio.

9.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante o manifestamente illogica in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 416-bis c.p.; manca qualsiasi specifica motivazione in ordine alla ricorrenza di effettiva prova della partecipazione del L. alla associazione in contestazione. Al L. è stato contestata la condotta di mero esecutore delle direttive impartite dai superiori gerarchici, ma nessuna dimostrazione è stata data di tali condotte. In tal senso alcuna rilevanza può essere attribuita alle conversazioni intercorse tra terze persone oggetto di captazione, quale soggetto che sarebbe coinvolto nelle pressanti richieste di assunzione in cantiere nei confronti dei titolari delle ditte ivi operanti. Nessuna delle persone offese ha mai fatto riferimento al L., né le video riprese hanno mai dato atto della presenza dello stesso presso le panchine della via comunale del rione Camaro, in mancanza di qualsiasi riferimento allo stesso L. da parte dei collaboratori di giustizia. La condanna definitiva del L. per la condotta estorsiva in danno del R.A. ha carattere isolato ed occasionale ed è del tutto insufficiente a dimostrare la ricorrenza di un vincolo associativo, o ancora della piena consapevolezza da parte dello stesso della esistenza della associazione e del contributo fornito agli associati, nonché della volontà di farne parte in maniera continuativa e duratura condividendone le finalità.

9.3. Violazione di legge e motivazione manifestamente illogica o mancante quanto al capo a) della rubrica in ordine alla ritenuta ricorrenza della aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., comma 4; non è sufficiente la mera disponibilità da parte dell'organizzazione di armi e materie esplodenti, ma occorre che sia accertato un nesso eziologico tra tale detenzione e le finalità della associazione; la Corte di appello ha ritenuto la ricorrenza della aggravante, nonostante non sia stato in alcun modo provato che le armi fossero nella potenziale disponibilità di tutti i sodali.

9.4. Violazione di legge e motivazione manifestamente illogica o mancante quanto al capo a) della rubrica in ordine alla ritenuta ricorrenza della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; ricorre sul punto una mera clausola di stile l'estensore ha ritenuto sussistente l'aggravante con riferimento a tutti i reati fine ascritti al supposto sodalizio criminale capeggiato da L.R.F.; tuttavia nulla in tal senso emerge effettivamente quanto al capo f) della rubrica contestato al L., in mancanza di una effettiva motivazione da parte della Corte di appello, con particolare riferimento all'essere stato il R. costretto a promettere un regalino in favore del L.R.F..

9.5. Vizio della motivazione perché mancante e illogica quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di appello ha totalmente trascurato le argomentazioni difensive, realizzando una motivazione quanto mai apparente e apodittica perché riferita indistintamente a tutti gli imputati, così sottraendosi al proprio obbligo di esplicare sul punto specificamente le ragioni del diniego. Inoltre il giudice di appello ha omesso di considerare non solo la portata limitatissima della condotta ascritta al L., ma anche l'esito definitivo del giudizio nei confronti del D.P. e dell' O. che hanno ottenuto la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione in tema di pena merita censura anche in considerazione dell'argomento specifico introdotto con l'atto di appello, che lamentava l'eccessività della pena base, di gran lunga superiore al minimo edittale.

10. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. In via preliminare occorre considerare, in relazione a molti dei motivi di ricorso presentati, che sulla base delle indicazioni dello stesso giudice di rinvio, è dato acclarato e pienamente provato la ricorrenza di associazione per delinquere della quale sono partecipi gli odierni ricorrenti.

Quanto all'oggetto del giudizio di rinvio, precedentemente individuato e richiamato al p. 2 del ritenuto in fatto, ritiene questa Corte che il giudice di appello, con motivazione puntuale, congrua, approfondita e logicamente articolata, abbia correttamente affrontato il tema devoluto, ritenendo integrata una associazione per delinquere ex art. 416-bis c.p., adottando le conseguenti statuizioni in ordine alle aggravanti contestate, con motivazione che non si presta a censure in questa sede.

3. I ricorrenti si devono ritenere partecipi della associazione per delinquere contestata ex art. 416-bis c.p. secondo le coordinate ermeneutiche sancite dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180). L'insieme degli elementi valutati dai giudici di merito ha, dunque, compiutamente illustrato lo stabile inserimento dei ricorrenti nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01). L'insieme degli elementi considerati dal giudice di appello, nell'ambito del tema devoluto dal giudice di rinvio, ha dimostrato in modo logico ed approfondito un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisce dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel prendere parte alla stessa.

4. Ciò premesso, è necessario ricordare in relazione a molte delle censure proposte relativamente alla portata delle condotte poste in essere, in alcuni casi tentate e non consumate (elemento questo ripetutamente sottolineato dalle difese) che, in tema di reati associativi, la commissione dei reati-scopo, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703), il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. messa a disposizione, che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897-01; Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Pontari, Rv. 271169-01). Dunque, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione (Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino, Rv. 271698-01). La prova della partecipazione può essere ricavata dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione mafiosa, come chiaramente avvenuto nel caso in esame, una volta ampiamente riscontrata la ricorrenza di una consorteria criminale di stampo mafioso riferibile al gruppo L.R.- G., consorteria all'evidenza cresciuta e sviluppatasi prima nell'ambito del gruppo riferibile al V. ed in seguito evolutasi sempre nello stesso contesto con una strutturazione autonoma, con forte base familiare, riconosciuta e percepita nella sua oggettiva portata intimidatrice nel contesto territoriale di riferimento. In tal senso, la sentenza impugnata richiama plurimi e significativi elementi, anche a carattere storico, estremamente pregnanti, ricostruisce ruoli e funzioni, gestione delle risorse e carattere univoco delle attività dirette a condizionare il sostrato economico e sociale di riferimento, seppure limitato territorialmente, elemento questo che è stato compiutamente analizzato dalla Corte e che non esclude il configurarsi della consorteria criminale ai sensi dell'art. 416-bis c.p..

5. La Corte di appello ha inoltre ritenuto la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. nella sua duplice accezione, con argomentazione ampia e priva di aporie, sulla base di una serie di elementi univoci e significativi, facendo corretta applicazione dei principi di diritto enunciati ripetutamente da questa Corte. Ciò posto, occorre ricordare che l'aggravante in esame richiede che la condotta illecita sia posta in essere al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione di tipo mafioso, sicché all'oggettiva agevolazione della consorteria mafiosa determinata dalla condotta incriminata deve accompagnarsi il cosciente ed univoco intendimento del soggetto agente di agire proprio per il raggiungimento di tale specifico fine agevolatore, atteso che non è sufficiente la mera realizzazione di un contributo oggettivamente utile per l'operatività del sodalizio mafioso.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato quanto alla natura dell'aggravante in esame la natura soggettiva della stessa, trattandosi di aggravante che inerisce ai motivi a delinquere e precisando che tale aggravante si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). In tal senso si è evidenziato come la forma aggravata in esame esige che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché l'aggravante non sia priva di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis c.p., come effettivamente riscontrato nel caso in esame dalla Corte di appello, ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione.

Trattandosi invero di un'aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una condotta, ove finalizzata all'agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso una mera valutazione autonoma dell'agente, che non impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo.

Tale finalità, inoltre, non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione. La ricostruzione del motivo a delinquere in tal senso non e', dunque, mai esclusiva, poiché plurimi possono essere gli stimoli all'azione; quel che rileva è che tra questi sussistano elementi che consentono di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma incriminatrice perché essenziale alla configurazione del dolo intenzionale.

Quanto al metodo, elemento caratteristico in forma alternativa o congiunta della aggravante in questione, è bene ricordare che ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 c.p., quando l'azione incriminata, sia stata posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa e sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2. n. 37331 del 22/09/2021, Spartà; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2021, Pagnotta, Rv. 27222-01; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027-01).

6. E' inoltre necessario evidenziare che molti dei motivi proposti si caratterizzano per un'evocazione congiunta di tutti i vizi della motivazione, oltre che del vizio di violazione di legge, mediante una pedissequa reiterazione delle argomentazioni già introdotte con gli originari atti di appello, senza un effettivo confronto con la motivazione resa dal giudice di secondo grado in sede di rinvio, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. In tal senso questa Corte ha ripetutamente evidenziato, con costante principio, che qui si intende ribadire, che vizi della motivazione si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01).

6.1. Quanto alla sostanziale reiterazione dei motivi di appello in assenza di confronto con la motivazione, all'evidente fine di introdurre una non consentita lettura del merito, occorre osservare che le doglianze così espresse, pur essendosi formalmente manifestate richiamando censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non hanno, effettivamente, denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione "erronea", in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio. Con numerose argomentazioni sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01).

Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).

7. Infine, occorre prendere atto delle diffuse considerazioni poste in numerosi motivi di ricorso in ordine al contenuto ritenuto rilevante e risolutivo del materiale captativo. Molti motivi si sono difatti concentrati nell'analizzare il contenuto di tale materiale, contestandone l'interpretazione fornita dalla Corte di appello e la conseguente portata probatoria di tali elementi. In tal senso, si deve ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01).

E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192 c.p.p., comma 2, (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01). Principio questo che ha trovato fedele applicazione nella motivazione della Corte di appello. E' bene, inoltre, ricordare che il medesimo principio è stato affermato anche in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso (Sez. 2, n. 31920 del 23/08/2021, Alampi, Rv. 281811 -01; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 -01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042-01; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398-01). In tal senso, si è ribadito che i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all'associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati sono utilizzabili in modo diretto, e non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria (Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590-01).

8. Ricorso G.A. e L.R.G..

8.1. Il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, è generico e non consentito. La stessa deduzione del motivo evidenzia la sua genericità (si richiama una motivazione illogica e non manifestamente illogica dal contenuto ripetitivo), oltre che la volontà di giungere ad una lettura alternativa del merito senza confrontarsi con il contenuto della decisione, essendosi di fatto i ricorrenti limitati ad affermare che il percorso logico argomentativo seguito dalla Corte di appello di Reggio Calabria è del tutto identico a quello del primo giudice di appello, senza tuttavia precisare per quali ragioni le conclusioni della Corte di appello di Reggio Calabria sarebbero fallaci, riferendosi a peculiarità del caso concreto in modo del tutto apodittico. In concreto, secondo la prospettazione difensiva, la decisione di rinvio avrebbe determinato necessariamente il raggiungimento della conclusione per cui nel caso in esame sarebbe ricorrente un'associazione per delinquere semplice e non di stampo mafioso, sebbene sia evidente che non fosse questo il tema devoluto dalla Sesta sezione della Corte di cassazione.

Nel porre tali argomenti poi i ricorrenti lamentano anche la ricorrenza di violazione di legge e violazione di norme processuali in relazione all'art. 192 c.p.p. proprio in ordine alla possibile configurazione dell'associazione per delinquere in questione ai sensi dell'art. 416-bis c.p..

Tale motivo non è consentito. In tal senso si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge o di violazione di norme processuali (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è "consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione all'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza" (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione, nello stesso senso anche quanto all'art. 606 c.p.p., lett. b) Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, Romeo Gestioni S.p.a., Rv. 278196-02).

8.1.1. La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è quello della illogicità della motivazione per mera ripetizione del precedente percorso argomentativo come sopra evidenziato, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

La Corte di appello di Reggio Calabria, con motivazione che non si presta a censure, ha: - ampiamente e puntualmente ricostruito il contesto di riferimento della consorteria criminale oggetto di indagine, richiamando i legami tra il gruppo L.R.- G. e il capo riconosciuto della zona di riferimento V.; - analizzato il contesto criminale, ricostruendo le dinamiche criminali e mafiose, inquadrando puntualmente le condotte contestate ai sensi dell'art. 416-bis c.p. e ricostruendo le dinamiche interne alla consorteria criminale di riferimento, accertate anche con sentenze precedenti; - considerato la posizione della famiglia L.R., il ruolo centrale del L.R.F. e G.R. (nel ruolo di promotore il primo e affiliato il secondo, entrambi condannati in via definitiva, il secondo per diversi omicidi), quali personaggi di spiccata caratura criminale proprio nell'ambito mafioso territoriale di riferimento; - le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (solo parzialmente e genericamente richiamate dalla difesa) S., P., G., L.T., M., S., M.; - la riferibilità di tali dichiarazioni al L.R.F. e ai due fratelli G., tra l'altro direttamente collegati al L.R. da rapporto di parentela; - la caratteristiche del rapporto associativo, le modalità di affermazione del clan dopo la sua creazione, il pieno inserimento nello stesso del L.R. e dei G., con particolare considerazione delle dichiarazioni rese sul punto dallo Sparacio (del tutto pretermesse dalla difesa); - la risalenza e costante perduranza nel tempo del rapporto associativo, nonostante i mutamenti di vertice correlati alla azione di repressione del fenomeno mafioso da parte delle forze di polizia; l'intimidazione ambientale conseguente alla attività posta in essere con continuità e da tempo risalente da tale sodalizio (con significativo riferimento al tema dell'omicidio di M.R.); - l'origine del presente procedimento in correlazione ad una serie di intimidazioni, che per le loro modalità e caratteristiche, in relazione ai diversi soggetti agenti e al campo di interesse, si inserivano a pieno titolo nel contesto di riferimento della consorteria criminale oggetto di indagine; - lo spessore delle singole condotte, il timore provocato, le caratteristiche delle azioni poste in essere, tutte inequivoche, in considerazione dei soggetti agenti, che si riferivano come provenienza del messaggio intimidatorio e loro specifica appartenenza alla consorteria criminale indagata; - la portata inequivoca delle captazioni, le finalità della azione del gruppo, concertate anche durante la detenzione di alcuni dei componenti, ed in particolare del L.R.F.; - la considerazione analitica di qualsiasi attività economico imprenditoriale si avviasse sul territorio di riferimento da parte dei soggetti coinvolti nella consorteria criminale indagata; - la portata inequivoca delle minacce, l'estrema significatività delle stesse secondo una connotazione tipicamente mafiosa (danneggiamenti ed incendi), in alcuni casi poi effettivamente posti in essere e pienamente riscontrati dalla attività di osservazione e controllo in sede investigativa; - la costante e puntuale individuazione da parte dei soggetti captati di contesto, cantiere e persona alla quale far giungere la richiesta estorsiva; - la pervasività e ripetitività delle condotte per far percepire peso e costanza del controllo sul territorio; - la mancanza di qualsiasi valida giustificazione alle richieste inoltrate, l'apparenza dei rapporti di lavoro che si volevano teoricamente instaurare, la consequenzialità temporale tra le minacce e le attività di svolgere per rendere effettiva l'intimidazione oltre le richieste a parole, la organizzazione di mezzi e persone (sempre le stesse in rapporto di evidente fiducia tra loro) a tal fine (significativo il caso Mecoin nella realizzazione di rilevanti atti intimidatori); - la ricorrenza di una bacinella comune; - l'opportunità di sostenere adeguatamente i soggetti affiliati in stato di detenzione per evitare qualsiasi forma di delazione e collaborazione. Con tale ampia motivazione, qui richiamata per sintesi ed in via esplicativa, i ricorrenti non si confrontano affatto, incorrendo tra l'altro nella genericità ed specificità del motivo proposto.

8.1.2. Manifestamente infondato poi il motivo nella parte in cui contesta il portato delle captazioni, sostanzialmente fornendone una lettura alternativa; devono essere richiamati in tal senso i principi già espressi al p. 7.

8.2. Il secondo motivo di ricorso, nell'interesse del solo L.R.G., è manifestamente infondato, oltre che non consentito. Il ricorrente non si confronta con la motivazione e si limita ad una lettura alternativa non consentita, evidentemente al ribasso. In tal senso si deve ricordare che questa Corte ha già evidenziato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di associazione a delinquere, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia perché: "al contrario i rapporti parentali coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso" (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261426-01; Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184-01).

8.3. Il terzo motivo di ricorso, oltre che del tutto generico nella sua articolazione (il ricorrente non richiama specificamente i concorrenti nel reato, la sentenza che li avrebbe interessati, né la natura definitiva o meno della stessa), è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha ampiamente motivato, in modo logico ed argomentato sul tema, richiamando l'esito delle captazioni e l'attività di perquisizione, ricostruendo secondo le coordinate ermeneutiche esplicitate da questa Corte l'effettiva ricorrenza della aggravante contestata. Il ricorrente si limita a contestarne il riconoscimento in modo generico, proponendo una lettura alternativa, anche delle captazioni. Valgono in relazione a tale argomentazione i principi già evidenziati al p. 7 e al p. 6.1. In relazione a tale argomentazione difensivà si deve, infatti, osservare che è stata riscontrata la disponibilità delle armi, l'uso delle stesse per la finalità dell'associazione (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-02) ed è stata considerata la radicata affermazione del sodalizio indagato, con piena riferibilità allo stesso della notoria disponibilità di armi (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01).

8.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che genericamente articolato. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello ha reso una motivazione logica ed argomentata, con la quale il ricorrente non si confronta, richiamando la gravità della condotta oggetto di contestazione, caratterizzata da sistematicità, ed aggravata dalla volontà di agevolare l'associazione mediante atteggiamenti minacciosi e violenti, in assenza di qualsiasi elemento positivo evidenziato dalla difesa (non citato neanche in questa sede). In tal senso, si deve ribadire il principio di diritto secondo il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia).

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, difetti, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01).

8.5. Generico e manifestamente infondato il quinto motivo di ricorso.

In tal senso, si deve sottolineare come il ricorrente non abbia evidenziato una sproporzione dell'aumento in continuazione oggetto di decisione, con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente una critica effettiva sul punto in questione del trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l'irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264,205-01; Sez. 2,. n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez.. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pette', Rv. 278279-01).

9. Ricorso D.B.F..

9.1. Il primo motivo di ricorso, oltre che non consentito tendendo ad introdurre una lettura alternativa del merito, è manifestamente infondato.

Valgono anche in questo caso i principi e le considerazioni già riportate al p. 6.1., al p. 7 in considerazione della contestazione del portato delle intercettazioni e video riprese, ampiamente analizzato dalla Corte di appello, con motivazione che non si presta a censure, così come al p. 8.1.1. in ordine alla compiuta ricostruzione del contesto nell'ambito del quale si inserivano le condotte oggetto di contestazione, chiaramente inquadrate nell'ambito della consorteria criminale indagata. In tal senso, appare evidente come nella considerazione della Corte di appello siano confluiti una pluralità di elementi con chiara portata probatoria, unitariamente letti in assenza di aporie. Il riferimento al D.B. quale persona per bene è stato poi allegato in modo del tutto aspecifico, senza considerare che nella valutazione della Corte di appello la frase in questione è stata compiutamente interpretata nel senso della affidabilità dello stesso nell'ambito del sodalizio indagato. La Corte di appello, con motivazione logica ed articolata, ha ampiamente ricostruito il ruolo del D.B., in considerazione del ruolo dallo stesso svolto quale persona di riferimento e fidata alla quale riferire la attività estorsiva, in diretto contatto con i vertici della consorteria indagata; non appare poi comprensibile la argomentata considerazione della posizione del D.B. sarebbe da riferire ad una forzatura del giudice estensore a fronte di una decisione collegiale. Infine, quanto al richiamo ad eventuali rapporti di vicinanza e parentela, valgono le osservazioni già articolate quanto alla posizione del L.R..

9.2. Il secondo motivo relativo ai capi f) g) l) ascritti, non è consentito risolvendosi in sostanza nella contestazione, in assenza di confronto con la motivazione, dei plurimi elementi enucleati dalla Corte di appello a carico del D.B. quanto alle attività estorsive poste in essere, anche in relazione al contenuto delle captazioni, specificamente analizzate nel ricostruire ruolo ed attività poste in essere dal ricorrente (con specifica considerazione del ruolo di persona di fiducia con contatto ripetuto e costante con il vertice della consorteria, oltre che richiamo all'attivismo per acquisire sempre maggiore spessore all'interno della associazione per delinquere, con piena consapevolezza delle tecniche ed attività da espletare per inoltrare le richieste estorsive). Contale motivazione il ricorrente non si confronta. Devono essere richiamati i principi già riportati al p. 6.1.

9.3. Il terzo motivo di ricorso in ordine alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. è manifestamente infondato. La Corte di appello ha esplicitamente richiamato gli elementi costitutivi e significativi della ricorrenza della aggravante contestata nella sua duplice portata, facendo corretta applicazione dei principi già richiamati al p. 5. In tal senso sono state enucleate circostanze specifiche (come il sostentamento del capo cosca, l'evidente collegamento con le esigenze della associazione, le modalità intimidatorie delle condotte poste in essere ripetutamente, con schema collaudato, in più persone nei confronti delle attività imprenditoriali in corso nella zona, l'evocazione della zona di appartenenza e della riferibilità della stessa al capo della consorteria indagata, il sostegno agli altri sodali in carcere per evitare delazioni e collaborazioni). Il ricorrente non si confronta con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello sul punto. Devono essere richiamati i principi puntualmente applicati dal giudice di rinvio di cui al p. 5 e le considerazioni già poste sul tema quanto alla posizione del L.R. e del G..

9.4. Il quarto motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato. La Corte di appello ha compiutamente motivato sul punto, richiamando ed applicando un principio di diritto costante nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850-01; Sez. 1, n. 6533 del 01/02/2012, Santapaola, Rv. 252084-01; Sez. 5, n. 26542 del 08/04/2009, Vatiero, Rv. 244096-01). Come in precedenza evidenziato, nel caso in esame la ricorrenza della associazione per delinquere ex art. 416-bis c.p. è stata ritenuta sulla base di una serie di plurimi elementi convergenti (p. 8.1.1.), con argomentazione univoca e coerente con gli approdi ermeneutici di questa Corte già evidenziati al p. 5 e da ritenere qui richiamati. Ricorre difatti una compiuta considerazione della finalità agevolativa (mediante il controllo del territorio e di tutte le attività imprenditoriali e di cantiere in corso), che della portata della azione intimidatoria connotata da metodo mafioso, caratterizzata dal richiamo al capo incontrastato della consorteria criminale della zona di riferimento, elemento questo ampiamente richiamato dalla Corte di appello, oltre che dal contenuto delle minacce in diverse occasioni inoltrate, in modo più o meno esplicito, ma sempre estremamente significativo.

9.5. Il quinto motivo di ricorso non è consentito, oltre che genericamente articolato, risolvendosi ancora una volta, quanto ai capi h), o), p), in una non consentita lettura alternativa del merito e dell'esito delle captazioni-video, nonostante la puntuale ricostruzione delle condotte imputate, effettuata dalla Corte di appello con motivazione congrua e logicamente articolata che non si presta a censure in questa sede. Devono essere richiamati anche in relazione a tale motivo i principi di cui al p. 6 e p. 6.1.

9.6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che genericamente ed aspecificamente articolato (come emerge anche dalla tecnica di redazione dell'atto che critica costantemente la decisione del Tribunale piuttosto che della Corte di appello), con richiamo ad elementi di fatto in modo non concludente ed in assenza di confronto con la motivazione del giudice di secondo grado, chiara e del tutto priva di aporie sul punto. Devono essere richiamati sul punto i principi, che qui si ribadiscono, già enunciati sul medesimo tema oggetto di impugnazione al p. 8.4.

10. Ricorso F.S..

10.1. Il primo e secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente. Tali motivi non sono consentiti perché volti a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Come già evidenziato, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). Il motivo è sostanzialmente sovrapponibile a quelli proposti dai precedenti ricorrenti. In modo, tra l'altro, generico ed aspecifico si contesta l'argomentazione logica ed approfondita della Corte di appello quanto alla ritenuta ricorrenza di una associazione per delinquere ex art. 416-bis c.p., piuttosto che ex art. 416 c.p. Viene richiamata, senza alcun concreto e specifico riferimento, la posizione del F.S. e si omette il confronto con la decisione della Corte di appello quanto alla portata delle precedenti condanne proprio per reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, sebbene la Corte di appello abbia specificamente richiamato tali elementi al fine di sottolineare all'evidenza la risalenza nel tempo dell'inserimento dei ricorrenti e loro parenti in un contesto criminale radicato e stabile territorialmente, a carattere evidentemente mafioso, anche considerati i costanti spunti per la gestione della consorteria criminale indagata provenienti anche dai soggetti detenuti e comunque collegati alla cosca. Valgono in tal senso le complessive considerazioni già evidenziate al p. 5, 6.1. e p. 8.1.

Il ricorrente, dunque, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha puntualmente ricostruito non solo ruolo ed attività riferibile al F.S. e il chiaro collegamento con il vertice della associazione, lo spessore criminale dello stesso (attesa la fiducia riposta da parte del L.R.F. nel suo operato), ma anche la risalenza nel tempo dei rapporti tra il L.R.F. e il V., proprio per connotare la fonte e caratteristiche del potere riferibile alla consorteria indagata che, con compiuto accertamento di merito, che non si presta a censure in questa sede, è stata ricondotta al paradigma dell'art. 416-bis c.p. in adempimento del dictum del giudice di rinvio, con argomentazione che non presenta alcuna aporia. Proprio la chiara considerazione della associazione in questione quale associazione ex art. 416-bis c.p., attese le modalità della condotta posta in essere, la costante intimidazione nei confronti delle attività imprenditoriali e commerciali insistenti nella zona di riferimento, la utilizzazione di metodi e minacce che riconducevano la azione del F. al gruppo L.R.- G., rendono evidente la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso. La Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, conseguentemente escludendo la possibile configurazione di una associazione per delinquere semplice.

10.2. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla ricorrenza della aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., comma 4, è manifestamente infondato. Le argomentazioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte per altri ricorrenti. Valgono anche in questo caso le considerazioni ed i principi di diritto evocati al p. 8.3. In relazione a tale argomentazione difensiva si deve, infatti, osservare che è stata riscontrata la disponibilità delle armi, l'uso delle stesse per la finalità dell'associazione (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-02) ed è stata considerata la radicata affermazione del sodalizio indagato, con piena riferibilità allo stesso della notoria disponibilità di armi (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01).

10.3. Il quarto motivo di ricorso non è consentito quanto alla evocata violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. come già evidenziato al p. 8.1. In tal senso si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01; da ultimo Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione, nello stesso senso, anche quanto alla lett. b) dell'art. 606 c.p.p., Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, Romeo Gestioni S.p.a., Rv. 278196-02). Manifestamente infondata la censura congiuntamente articolata di vizio delle motivazione in ogni sua possibile forma (che già di per sé dovrebbe condurre alla genericità della doglianza nella sua formulazione) quanto alle aggravanti contestate ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. e art. 628 c.p., comma 3, n. 3. La Corte ha adeguatamente motivato sul punto, con motivazione logica che non si presta a censure, Devono sul punto essere richiamate le considerazioni e i principi di diritto di cui ai p. 6, 9.3, 9.4.

10.4. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con una articolazione del tutto generica ed aspecifica il ricorrente contesta una motivazione del tutto adeguata sul punto della Corte di appello. Anche in questo caso devono essere richiamate le argomentazioni ed i principi di diritto richiamati per motivi del tutto sovrapponibili al p. 8.4. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, difatti, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01).

11. Ricorso G.R..

11.1. Le censure di cui al primo e secondo motivo di ricorso, ampiamente sovrapponibili rispetto a quelle degli altri ricorrenti non sono consentite, oltre ad essere genericamente articolate. Anche in questo caso il ricorrente propone un motivo non consentito evocando la violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. come già evidenziato al p. 8.1. Ne' coglie nel segno il motivo con il quale si sostiene la ricorrenza di vizio della motivazione in tutte le sue forme (perché mancante, omessa e contraddittoria, elemento che già di per sé evidenzia l'assoluta aspecificità della censura come evidenziato al p. 6) quanto alla ricorrenza della associazione per delinquere ex art. 416-bis c.p. Come già evidenziato, la Corte di appello ha fornito sul una argomentazione logica ed approfondita (p. 5 e 8.1.1.) che non si presta a censure in questa sede, risolvendosi il motivo nella non consentita proposta lettura alternativa degli elementi compiutamente valutati dal giudice di secondo grado in sede di rinvio. Il ricorrente non si confronta affatto con tale motivazione, che ha in modo puntuale ricostruito la particolare pregnanza del ruolo del G., la sua autorevolezza nell'ambito della consorteria indagata, anche in considerazione dei suoi precedenti e della sua riconosciuta appartenenza alla associazione per delinquere di stampo mafioso in una situazione di evidente continuità e costanza anche con la consorteria criminale oggetto del presente procedimento. Come in precedenza evidenziato, la compiuta caratterizzazione del sodalizio indagato ai sensi dell'art. 416-bis c.p. non rende necessario alcun ulteriore approfondimento o motivazione quanto alla sussistenza di una associazione per delinquere semplice, ponendosi la conclusione argomentata della Corte di appello in una relazione di evidente incompatibilità con tale censura.

10.2. Il terzo motivo di ricorso, sovrapponibile a quello proposto da altri ricorrenti, è manifestamente infondato. Valgono quanto alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. le argomentazioni già evidenziate di cui ai p. 5 e 8.3. Ne' può essere accolta l'argomentazione relativa alla diversa decisione che ha riguardato sul punto alcuni coimputati giudicati separatamente. Tale argomentazione tra l'altro del tutto generica nella sua deduzione (indicazione del procedimento, data e numero della sentenza, definitività o meno della stessa) non condiziona l'evidente libera valutazione sul punto da parte della Corte di appello, in relazione alle singole posizioni sulla base di una differente valutazione giuridica delle condotte contestate, che neanche è stata esplicitamente confrontata dalla difesa con quella asseritamente in contrasto.

10.3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che articolato in modo confuso e del tutto generico. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello ha reso una motivazione logica ed argomentata, con la quale il ricorrente non si confronta, richiamando la gravità della condotta oggetto di contestazione, caratterizzata da sistematicità e aggravata dalla volontà di agevolare l'associazione mediante atteggiamenti minacciosi e violenti, in assenza di qualsiasi elemento positivo evidenziato dalla difesa (non citato neanche in questa sede). In tal senso, si deve ribadire il principio di diritto secondo il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia).

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, difatti, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01). Quanto alle residue doglianze, seppure del tutto genericamente articolate, occorre osservare come nel computo della pena non emerga alcuna illegalità, né irragionevolezza, né il concreto interesse del ricorrente sul punto è stato effettivamente e compiutamente allegato.

11. Ricorso T.S..

11.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito ed e', inoltre, articolato in modo aspecifico e generico. In tal senso si deve rilevare come il ricorrente ritenga ricorrente il vizio della motivazione perché "illogica", e non dunque "manifestamente illogica" come previsto dalla normativa relativa alla proponibilità del ricorso per cassazione, ed erronea, elemento questo non rientrante come sopra evidenziato nel perimetro applicativo del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p. lett. e).

Dunque, le doglianze così espresse, pur essendosi manifestate richiamando censure riconducibili atecnicamente alle categorie del vizio di motivazione, non hanno, effettivamente, denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio. Con numerose argomentazioni sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01), attività questa certamente realizzata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, proprio sugli elementi concreti, logicamente considerati con motivazione ampia e priva di aporie già richiamati al p. 5, 6 e 8.1.1.

Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).

11.2. Il secondo motivo di ricorso, ampiamente sovrapponibile a quello proposto da altri ricorrenti, con il quale si contesta il vizio della motivazione perché meramente illogica e contraddittoria quanto alla ricorrenza della aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., comma 4, è manifestamente infondato, oltre che aspecificamente articolato. In relazione a tale argomentazione difensiva si deve, infatti, osservare che è stata riscontrata la disponibilità delle armi, l'uso delle stesse per la finalità dell'associazione (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-02) ed è stata considerata la radicata affermazione del sodalizio indagato, con piena riferibilità allo stesso della notoria disponibilità di armi (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01).

Valgono anche in questo caso le argomentazioni già articolate e i principi richiamati al p. 6 e 9.3, mentre si appalesa nella sua genericità l'argomentazione secondo la quale il riconoscimento della aggravante in questione si sostanzierebbe in una forzatura dell'estensore a fronte, tra l'altro, di una decisione collegiale. Ne' può essere accolta l'argomentazione relativa alla diversa decisione che ha riguardato sul punto alcuni coimputati giudicati separatamente. Tale argomentazione tra l'altro del tutto generica nella sua deduzione (indicazione del procedimento, data e numero della sentenza, definitività o meno della stessa) non condiziona l'evidente libera valutazione sul punto da parte della Corte di appello, in relazione alle singole posizioni e sulla base di una differente valutazione giuridica delle condotte contestate, che neanche è stata esplicitamente confrontata dalla difesa con quella asseritamente in contrasto.

11.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che genericamente articolato, apparendo del tutto irrilevante, in considerazione della specifica motivazione della Corte di appello, la definizione della condotta del ricorrente quale mera manovalanza. Il Giudice di secondo grado ha compiutamente caratterizzato la gravità della condotta secondo parametri del tutto rispettosi dei principi già evidenziati, che qui si devono ribadire al p. 7.4.(Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01).

12. Ricorso L.G..

12.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito, oltre ad essere genericamente articolato. Quanto alla dedotta violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. valgono le considerazioni già evidenziate in precedenza al p. 8.1. Ne' coglie nel segno il motivo con il quale si sostiene la ricorrenza di vizio della motivazione in tutte le sue forme (perché mancante e manifestamente illogica, elemento che già di per sé evidenzia l'assoluta aspecificità della censura come evidenziato al p. 6) quanto alla ricorrenza della associazione per delinquere ex art. 416-bis c.p. Come già evidenziato, la Corte di appello ha fornito sul una argomentazione logica ed approfondita (p. 5 e 8.1.1.) che non si presta a censure in questa sede, risolvendosi il motivo nella non consentita proposta lettura alternativa degli elementi compiutamente valutati dal giudice di secondo grado in sede di rinvio. Il ricorrente non si confronta affatto con tale motivazione, semplicemente proponendone una lettura alternativa, non consentita in questa sede a fronte di elementi approfonditamente considerati dalla Corte di appello, con motivazione che non si presta a censure in questa sede. Come già evidenziato è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).

12.2. Anche il secondo motivo di ricorso non è consentito. Nel contestare la ricostruzione ampiamente motivata della Corte di appello in ordine al ruolo e alle attività svolte dal Triolo, il ricorrente si limita a proporne una lettura alternativa non consentita in questa sede, anche in relazione al contenuto delle captazioni. Sul punto devono essere richiamati i principi già espressi al p. 7. Inoltre è bene ricordare che le censure relative alla ricorrenza di un vincolo associativo sono del tutto eccentriche rispetto all'oggetto del presente procedimento. La Sesta sezione difatti nel determinare il perimetro di rinvio ha dato atto, con motivazione sul punto definitiva, della ricorrenza della associazione e del vincolo tra i ricorrenti, richiamando esclusivamente la necessità di verificare la ricorrenza o meno di una associazione per delinquere di stampo mafioso piuttosto che di una associazione per delinquere semplice.

12.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., comma 4, è manifestamente infondato. Le argomentazioni spese dalla difesa in tal senso sono ampiamente sovrapponibili a quelle proposte dagli altri ricorrenti. Devono essere in tal senso richiamate le argomentazioni e i principi di diritto di cui ai p. 8.3 e seguenti sul tema.

12.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che non consentito nel suo proporre una lettura alternativa del merito rispetto alle circostanze di fatto ampiamente considerate dalla Corte di appello nel ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (con particolare riferimento al ruolo esecutivo svolto dal L., persona di fiducia nel contesto associativo, pluripregiudicato, inserito nelle dinamiche di contrasto interno tra diverse anime della associazione, anche considerato l'esito delle captazioni, analizzate in modo logico ed argomentato). Devono in tal senso essere richiamate le considerazioni ed i principi di diritto di cui al p. 6 e 8.3 e seguenti.

12.5. Manifestamente infondato anche il quinto motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo in questione non tiene conto della esplicita motivazione della Corte di appello sul punto, omette qualunque confronto sul punto e trascura il dato della mancata allegazione da parte del ricorrente di un qualsivoglia elemento da valutare in senso favorevole allo stesso sul punto. Il Giudice di secondo grado ha compiutamente caratterizzato la gravità della condotta secondo parametri del tutto rispettosi dei principi già evidenziati, che qui si devono ribadire al p. 7.4. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 27954901; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01). Ne' appare connotato da specificità il richiamo a diversa decisione, nei confronti di altri coimputati, giudicati separatamente, a fronte della compiuta valutazione in diritto, analitica e logica, posta in essere dalla Corte di appello.

13. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2023

Rapina: sulla configurabilità dell'aggravante mafiosa

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