Rapina: sussiste il tentativo in caso di minacce di morte per ottenere denaro in conseguenza di un violento pestaggio
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Tribunale Torino, 18/10/2023, n.1585

Integra il tentativo di rapina il soggetto che dapprima minacciando la p.o. di morte al fine di ottenere la dazione di denaro, al rifiuto faccia seguire una violenta aggressione fisica che lasci esanime la vittima solo per l'intervento di una pattuglia.

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero in data 04.09.2023 all'udienza del 05.10.2023 l'imputato personalmente ha chiesto procedersi mediante rito abbreviato; ammesso il rito speciale richiesto il Pubblico Ministero e la Difesa hanno concluso come in epigrafe; all'esito della camera di consiglio, il Giudice ha pubblicato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo.

2. Dalla documentazione agli atti (cfr. c.n.r. e verbale di arresto del 15.4.2023 ed atti allegati) emerge quanto segue.

Nella notte del 15.04.2023, intorno alle 01.45, agenti in servizio presso il Comando Provinciale di Torino, nel transitare lungo Via (…), udivano delle urla e vedevano provenire dal parcheggio posto di fronte alla stazione ferroviaria Porta Nuova di Torino un soggetto di origine magrebina, poi identificato nell'odierno imputato, indossante una felpa rossa e sporco di sangue sia sul volto che sui vestiti. L'uomo veniva bloccato mentre attraversava via (…).

I Carabinieri notavano nel parcheggio anche un altro soggetto, poi identificato in Si.Ib., che appariva confuso, malcerto nei movimenti, sporco di sangue sul volto e sui vestiti e che invocava l'aiuto agli operanti chiedendo loro di fermare il magrebino perché lo aveva appena aggredito.

Gli operanti fermavano entrambi i soggetti per chiarire la situazione, ma mentre Si.Ib. appariva stremato e dolorante, continuando ad indicare Be. come colui che aveva cercato di portagli via i soldi ferendolo con un coccio di bottiglia e con il sellino di una bicicletta, l'indagato gli urlava contro di tacere accusandolo di essere un "infame di merda".

Nell'immediatezza veniva sentita Sp.Fr. che aveva assistito ai fatti e riferiva di aver notato, verso le ore 1.30 e le ore 1.45, un soggetto marocchino vestito con una felpa rossa (ossia l'odierno imputato) nell'atto di minacciare un altro uomo con felpa bianca, conosciuto con il nome di "Ti." (soggetto riconducibile alla persona offesa), con un coccio di bottiglia di vetro e con un sellino di bicicletta. In seguito, dopo un breve diverbio, il magrebino rincorreva "Ti." in direzione dei parcheggi della stazione ferroviaria" salvo poi rivederli ritornare verso i portici dopo alcuni minuti, imbrattati di sangue.

In sede di presentazione di querela in data 15.4.2023 Si.Ib. riferiva che mentre si trovava sotto i portici dì via (…) veniva avvicinato da un soggetto marocchino che dapprima gli chiedeva dei soldi proferendo le parole "bastardo pezzo di merda dammi i soldi" e minacciava di ucciderlo e poi, non ottenendo il denaro richiesto, lo colpiva al volto con un pugno e successivamente con un coccio di bottiglia e con il sellino di una bici. Vista l'aggressività e le minacce ricevute, Si. scappava dall'altra parte di via (…), per trovare riparo nella stazione che tuttavia era chiusa. L'aggressore lo raggiungeva e continuava a colpirlo ripetutamente e a stargli addosso, finché anche lui, per difendersi riusciva a colpirlo. In seguito, il suo aggressore lo lasciava esanime allontanandosi allorquando sopraggiungeva una pattuglia dei Carabinieri, ai quali chiedeva soccorso.

Sul punto, dal verbale di arresto emerge che, come indicato dalla vittima, la fase più cruenta della colluttazione avveniva su Via (…) lato parcheggi, ove effettivamente venivano rinvenuti a terra il sellino (sporco di sangue) e il collo dì bottiglia di vetro, oltre che copiose tracce ematiche sul marciapiede (come evidente anche dalle immagini relative ai luoghi).

Entrambi i soggetti venivano visitati in ospedale per essere sottoposti alle cure del caso e Si.Ib. veniva trasportato presso l'ospedale CTO e trattenuto per approfondimenti e, come emerge dal referto parziale in atti, gli venivano diagnosticate lesioni consistenti in trauma facciale causato da arma contundente con prognosi dì 30 giorni (cfr. certificato medico in atti).

2.1. In sede di interrogatorio all'udienza di convalida l'imputato ha negato l'addebito, sostenendo di essere stato aggredito dalla persona offesa, senza motivo, e dì aver reagito per difendersi. In particolare, Be. ha dichiarato "Nego ogni addebito. Ha cominciato lui a picchiarmi, io stavo aspettando che aprisse la stazione per prendere il treno, faceva freddo e stavo cercando un pezzo di cartone per coprirmi. Luì mi ha chiesto cosa stessi facendo e mi ha colpito con un pugno al viso; è stato lui ad iniziare; da lì abbiamo litigato, dopo ho pensato che luì avesse qualcosa di nascosto e temesse che io volessi rubarlo perché non c'era motivo di picchiarmi. I testimoni non hanno visto quando lui ha aggredito me, mi hanno visto quando io l'ho seguito con in mano il sellino e il coccio di bottiglia" ADR: "mi ha aggredito senza alcuna ragione, io mi sono difeso, anche l'altro era armato di bottiglia. Non lo conosco, non so chi sia. Ero a Torino con un amico, volevo tornare ad Alessandria".

3. Da quanto emerso deve ritenersi provata la penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti.

Deve in primo luogo osservarsi che la persona offesa ha reso dichiarazioni dettagliate e precise ricostruendo l'episodio oggetto di contestazione e specificando di essere stato avvicinato dall'imputato che gli chiedeva di consegnargli del denaro, dapprima minacciandolo e poi, al suo diniego, picchiandolo utilizzando una bottiglia dì vetro rotta ed il sellino di una bicicletta.

Quanto accaduto risulta riscontrato dai militari intervenuti che potevano appurare lo stato di timore della persona offesa nonché udire che l'imputato lo stava insultando urlando con tono minaccioso "infame di merda". Si evidenzia poi che gli operanti rinvenivano gli oggetti utilizzati dall'imputato per colpire la persona offesa nei pressi del luogo dell'aggressione non rinvenendo invece la bottiglia che secondo la versione dell'imputato sarebbe stata utilizzata dalla persona offesa contro di lui.

A ciò si aggiunga poi che Sp.Fr., pur non avendo assistito direttamente alla fase dell'aggressione, ha dichiarato di aver visto l'imputato rincorrere Si.Ib. brandendo contro di lui un sellino, riscontrando, dunque il racconto della persona offesa. Alla luce di tali elementi, le dichiarazioni dell'imputato, secondo le quali avrebbe colpito la persona offesa solo per difendersi, non possono essere ritenute credibili, giacché evidentemente volte a sminuire la sua posizione processuale e completamente confliggenti con il restante quadro probatorio.

Si rileva infatti che non ci spiegherebbe per quale ragione Si. - che peraltro ha anche ammesso di aver a sua volta colpito l'imputato per difendersi - avrebbe dovuto mentire, con le gravissime conseguenze penali conseguenti, evidenziandosi peraltro che proprio lui attirava l'attenzione e chiedeva aiuto alle forze dell'ordine. Del resto, come sottolineato, le dichiarazioni della vittima collimano con quelle della testimone e con quanto riscontrato dalla p.g. sullo stato dei luoghi.

Quanto alla credibilità della persona offesa deve, da ultimo, aggiungersi che dagli atti emerge che la stessa non aveva alcun pregresso rapporto di conoscenza con l'imputato, non ravvisandosi, dunque, ragioni preesistenti di astio o rivalsa da cui desumere un intento calunniatorio.

È poi corretta la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 56-628 c.p. integrato sia nel suo elemento oggettivo che soggettivo. L'imputato, infatti, proferendo nei confronti della persona offesa le frasi minacciose descritte e colpendolo con il sellino della bicicletta e la bottiglia sopra descritti poneva atti idonei diretti in modo non equivoco di impossessarsi di beni di sua proprietà, non riuscendovi solo per cause estranee alla sua volontà.

Parimenti risulta provato il reato di cui al capo 2) richiamandosi quanto osservato in precedenza con riferimento alla credibilità della persona offesa che risulta riscontrato dal certificato medico in atti che descrive lesioni compatibili con il suo racconto. E poi integrata l'aggravante contestata di cui all'art. 61 n. 5 c.p. posto che l'imputato agiva in orario notturno e nei pressi della stazione, in orario ed in una zona evidentemente poco frequentata, approfittando, dunque, di circostanze che, all'evidenza, ostacolavano la pubblica e/o privata difesa tanto che la persona offesa riusciva a chiedere aiuto alle Forze dell'Ordine solo in quanto le stesse stavano casualmente transitando in via (…) nel corso di un servizio di controllo sul territorio.

Non può essere accolta la richiesta della Difesa in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n 4 c.p. Si osserva infatti che la giurisprudenza sul punto ha da ultimo stabilito (riprendendo l'orientamento già espresso in precedenza) che tema di circostanza attenuante del danno dì speciale tenuità, la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto" (cfr. Sez. 2-, Sentenza n. 28269 del 31/05/2023). Ciò posto, nel caso di specie, in considerazione della violenta aggressione posta in essere dall'imputato ai danni della persona offesa nonché delle conseguenze che ne sono scaturite, avendogli provocato lesioni giudicate guaribili in giorni 30, detta attenuante non può in alcun modo essere ritenuta sussistente.

4. Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio possono essere riconosciute in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche in considerazione del buon comportamento processuale (scelta del rito) ed al fine di adeguare la pena al fatto.

Dette attenuanti, stante la limitata valenza degli elementi su cui si fondano ed in considerazione del disposto di cui all'art. 69 ultimo comma c.p., possono al più essere ritenute equivalenti alla recidiva reiterata contestata.

Si osserva che la recidiva deve ritenersi idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio posto che l'imputato - come emerge dal certificato del casellario in arti - a partire dal 2012 ha riportato senza soluzione di continuità plurime condanne per reati contro il patrimonio che evidenziano come i fatti per cui oggi si procede siano manifestazione della sua elevata e sempre maggiore capacità a delinquere.

Può poi essere riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati contestati che, alla luce del contesto spazio temporale in cui sono stati commessi, possono ritenersi espressione del medesimo disegno criminoso, ritenendosi più grave il reato di cui al capo 1) in ragione della pena edittale.

Valutati, quindi, i criteri di cui agli arti 133 e 133 bis c.p. ed, in particolare, la gravità delle condotte delittuose poste in essere dall'imputato, in orario notturno mediante l'utilizzo di oggetti atti ad offendere e considerata altresì la elevata capacità delinquenziale evidenziata dai plurimi e recenti precedenti penali per reati specifici, si stima equo determinare una pena di poco discostata dal minimo edittale. Quanto all'aumento per il reato di cui al capo 2), essendo stata riconosciuta all'imputato la recidiva contestata, deve tenersi conto di quanto previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., dovendosi, dunque, operare un aumento pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

Appare congrua, dunque, la pena di anni 1 mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, così determinata:

- pena base per il reato di cui al capo 1): anni 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;

- aumentata ex art. 81cpv c.p. per il reato di cui al capo 2): anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa;

- pena poi ridotta come sopra indicato ex art. 442 c.p.p.

L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali comprensive di quelle di mantenimento durante la custodia in carcere.

Ai sensi dell'art. 240 c.p. deve essere disposta la confisca e distruzione degli oggetti in giudiziale sequestro, utilizzati per la commissione del reato.

5. Si evidenzia, infine, che non sono stati dati gli avvisi di cui al novellato art. 545 bis c.p. non ricorrendo nel caso di specie, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. - ed, in particolare, la personalità dell'imputato ed i precedenti dallo stesso riportati - le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 n. l. 689/1981.

6. Rilevato che si tratta di imputato straniero e che dagli atti emerge che lo stesso non parla né comprende correttamente la lingua italiana, si dispone la traduzione della sentenza in lingua a lui nota ai sensi dell'art. 143 c.p.p.

7. Visto il carico di loro dell'Ufficio si indica in giorni 20 il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.
Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara Be.Mo. responsabile dei reati a lui ascritti e riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all'aggravante contestata e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena già ridotta per il rito di anni 1 mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento durante la custodia in carcere.

Visto l'art. 240 c.p.

Confisca e distruzione di quanto in sequestro

Visto l'art. 143 c.p.

Dispone la traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato

Visto l'art. 544 c.p.p.

Indica in giorni 20 il termine per la motivazione

Così deciso in Torino 5 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2023.

Rapina: sussiste il tentativo in caso di minacce di morte per ottenere denaro in conseguenza di un violento pestaggio

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