Rapina: sussiste l'aggravante anche se lo stato di incapacità di agire perduri per il solo tempo necessario a consentire all'agente di impossessarsi dei beni
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Cassazione penale sez. II, 23/11/2023, n.51673

In tema di rapina, l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 2, c.p. sussiste anche nel caso in cui lo stato di incapacità di agire, procurato alla vittima, perduri per il solo tempo strettamente necessario a consentire all'agente di impossessarsi dei beni, non rilevando la successiva reazione della persona offesa.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 03/10/2022, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 25/05/2021 del G.u.p. del Tribunale di Palermo, emessa in esito a giudizio abbreviato: a) assolveva D.V.S. dal reato di rapina pluriaggravata in concorso ai danni di D.R. per non avere commesso il fatto; b) confermava la condanna di A.A. alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per lo stesso reato di rapina pluriaggravata in concorso e per il reato di porto di armi aggravato in concorso, commessi in (Omissis).

Secondo i capi d'imputazione, tali reati erano stati contestati all' A. (e, quanto a quello di rapina, anche alla D.V.):

a) quello di rapina pluriaggravata (capo A dell'imputazione), "perché, in concorso con T.P. e Z.I. esecutori materiali nei confronti dei quali si è proceduto separatamente a seguito di arresto in flagranza, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con violenza consistita nell'aggredire alle spalle D.R. e nel porlo in condizione di momentanea incapacità di agire mediante uso di un apparecchio in grado di generare scosse elettriche che veniva azionato contro la spalla sinistra della vittima, si appropriavano di un trolley e di uno zainetto che quest'ultimo portava con sé. Con le aggravanti di aver commesso il fatto mediante uso di armi (il c.d. taser o dissuasore elettrico) in più persone riunite e ponendo la vittima in condizione di temporanea incapacità di agire. Con l'ulteriore aggravante di aver promosso organizzato e diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato. (...) con la recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99 c.p., comma 2";

b) quello di porto di armi (capo B dell'imputazione), "perché, in concorso con T.P. e Z.I. (esecutori materiali nei confronti dei quali si è proceduto separatamente a seguito di arresto in flagranza del reato di cui al capo a), senza giustificato motivo portava in luogo pubblico un apparecchio in grado di generare scosse elettriche (cd taser o dissuasore elettrico). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo a)".

2. Avverso l'indicata sentenza del 03/10/2022 della Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, A.A., affidato a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i reati a lui attribuiti.

Il ricorrente contesta in particolare che la sentenza impugnata: a) avrebbe contraddittoriamente, da un lato, escluso che egli avesse partecipato alla fase esecutiva della rapina e, dall'altro, ricavato dal contenuto di un'intercettata conversazione, che aveva avuto luogo in carcere tra il coimputato T.G. e un suo familiare, che egli era stato invece presente all'esecuzione materiale del reato; b) avrebbe confuso la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 2), con la contestazione della condotta criminosa, così travisando il fatto, atteso che, poiché nel capo d'imputazione non era stato specificamente contestato il concorso morale, si sarebbe dovuto ritenere contestato il concorso materiale, con la conseguenza che la riconosciuta mancanza di prova della presenza dell'imputato nel luogo della rapina avrebbe dovuto condurre all'esclusione della sua responsabilità; c) avrebbe contraddittoriamente attribuito al contenuto dei messaggi rinvenuti sul cellulare di sua proprietà che era stato trovato all'interno dell'autovettura in uso allo Z. valenza dimostrativa della propria colpevolezza e, invece, insufficiente valenza dimostrativa della partecipazione alla rapina da parte della coimputata D.V.S.; d) avrebbe illogicamente attribuito rilievo probatorio al contenuto delle già menzionate intercettate conversazioni che avevano avuto luogo in carcere tra il coimputato T.G. e suo padre, nonostante in esse il T. non avesse mai né fatto esplicito riferimento all' A. né richiamato elementi a lui riconducibili; e) non avrebbe tenuto conto che neppure le risultanze dell'espletata consulenza tecnica avrebbero consentito di provare che il menzionato telefono cellulare di sua proprietà fosse stato in suo uso immediatamente prima e durante la rapina; f) avrebbe contraddittoriamente affermato, da un lato, che non vi era prova della presenza dell' A. nel luogo in cui era avvenuta la rapina e, dall'altro lato, che lo stesso A. si era trovato insieme al T. e allo Z. durante una della fasi della stessa rapina in quanto nell'autovettura in uso allo Z. era stato rinvenuto il cellulare di proprietà dell' A., atteso che "se non vi era prova che l'imputato si trovasse sui luoghi della rapina, non poteva esservi prova che il telefono cellulare, rinvenuto sull'autovettura degli esecutori materiali, fosse in uso al medesimo"; g) avrebbe valorizzato un argomento, quello che l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione sui tempi e/o le modalità nei quali avrebbe perso la disponibilità del cellulare né alcuna indicazione su chi avrebbe eventualmente potuto farne uso, che sarebbe privo "di alcun fondamento giuridico".

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 56 e 628 c.p., con riguardo alla ritenuta configurabilità di una rapina consumata anziché di una rapina tentata.

Il ricorrente deduce che non sarebbe stato provato che gli esecutori materiali della rapina avessero avuto la disponibilità della refurtiva "nemmeno per uno stretto lasso di tempo", con la conseguenza che la Corte d'appello di Palermo avrebbe dovuto ritenere la configurabilità di una rapina meramente tentata e non, come ha invece reputato, consumata.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti dell'avere commesso la violenza o la minaccia con armi, dell'essere la violenza consistita nel porre il D. in stato d'incapacità di agire e di avere promosso organizzato e diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato.

Il ricorrente deduce: a) quanto alle prime due delle menzionate circostanze aggravanti, la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte d'appello di Palermo affermato, da un lato, che non vi era prova della presenza dell' A. nel luogo in cui era avvenuta la rapina e, dall'altro lato - e, appunto, contraddittoriamente - che lo stesso A. era stato trasportato a bordo dell'autovettura utilizzata dal T. e dallo Z. e aveva, perciò, visto il dissuasore elettrico; b) sempre a proposito delle prime due delle menzionate aggravanti, come, anche a voler ritenere che egli fosse il promotore della rapina, non si potrebbe "in alcun modo asserire che (...) fosse a conoscenza degli strumenti usati dagli esecutori materiali della stessa"; c) quanto, in particolare, alla circostanza aggravante dell'essere la violenza consistita nel porre il D. in stato d'incapacità di agire, che dalla denuncia del D. e dalle annotazioni della polizia giudiziaria sarebbe emerso il contrario, in particolare, che la persona offesa aveva dapprima reagito lottando con i rapinatori per difendere i propri beni e, poi, inseguito gli stessi malviventi; d) quanto alla circostanza aggravante di avere promosso organizzato e diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato, la contraddittorietà della motivazione, la quale discenderebbe dalle motivazioni dell'assoluzione di D.V.S..

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 125,445 e 460, e dell'art. 99 c.p., comma 2, e art. 106 c.p., comma 2, e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Palermo: a) avrebbe omesso di motivare in ordine alla specifica censura che era stata avanzata nel proprio atto di appello con la quale aveva dedotto che la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa in quanto dei tre propri precedenti penali due riguardavano reati estinti ai sensi degli artt. 445 e 460 c.p.p. e uno era stato punito con la sola multa di Euro 1.000,00; b) non accogliendo tale censura, avrebbe violato gli invocati artt. 445 e 460 c.p.p. e l'art. 106 c.p., comma 2.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), l'illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Il ricorrente contesta l'affermazione della Corte d'appello di Palermo secondo cui il trolley e lo zaino che erano stati sottratti al D. avrebbero avuto un valore non proprio indifferente, considerato il loro costo complessivo, e rappresenta come, tenuto conto delle circostanze che nei menzionati trolley e zaino non erano stati trovati né denaro né oggetti di valore e che non erano stati arrecati danni all'integrità fisica della persona offesa, sarebbero sussistite le condizioni per il riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello di Palermo ha confermato l'affermazione di responsabilità dell' A. per i reati a lui attribuiti sulla base dei seguenti elementi di prova e argomenti: a) il rinvenimento, all'interno dell'autovettura in uso allo Z. che era stata utilizzata per commettere la rapina, di un telefono cellulare la cui utenza era intestata all' A. e che, come era stato accertato mediante una consulenza tecnica, era in uso all'imputato, senza che, inoltre, questi avesse indicato alcunché circa l'eventuale perdita della disponibilità dello stesso telefono (che non era stato denunciato né rubato né smarrito) o utilizzo da parte di altri; b) dall'esame di tale telefono, in uso all' A., era risultato che, nei due giorni che precedettero quello della rapina, con lo stesso erano state effettuate delle ricerche su internet riguardanti i voli (Omissis) e i trasporti via mare (Omissis), cioè i mezzi di trasporto che sarebbero stati utilizzati dalla persona offesa D. per rientrare dal Marocco in Sicilia; c) sempre dall'esame di tale telefono, erano emersi alcuni SMS che erano stati inviati, il giorno che precedette la rapina, dalla coimputata (poi assolta dalla Corte d'appello di Palermo) D.V.S. all' A. nei quali la prima informava il secondo sull'ora di arrivo del D. a Palermo; d) il contenuto dell'intercettata conversazione del 22 settembre 2017 che aveva avuto luogo in carcere tra l'esecutore materiale della rapina T.P. e i suoi familiari, nel quale il T. faceva riferimento a un terzo complice della rapina che si era dileguato ma che avrebbe potuto essere individuato tramite le indagini proprio in ragione del fatto che "gli hanno rintracciato il telefono", il che veniva interpretato dalla Corte d'appello di Palermo come un chiaro riferimento al telefono cellulare che l' A. aveva lasciato nell'autovettura che era stata utilizzata dagli esecutori materiali della rapina.

Il Collegio ritiene che tale motivazione della responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell' A., sulla base degli indicati complessivi elementi indiziari, sia del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, e resista agevolmente alle censure del ricorrente.

A quest'ultimo proposito, si deve anzitutto rilevare come tali censure contestino partitamente i singoli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d'appello di Palermo, senza considerarli - come è invece necessario fare nella loro valenza complessiva.

In ogni caso, con riguardo alla manifesta infondatezza di tali censure - le quali sono state riassunte al punto 2.1. della parte in fatto - si osserva quanto segue: a) quanto a quella che si è riassunta sub a), non sussiste la denunciata contraddittorietà della motivazione, atteso che la Corte d'appello di Palermo ha in realtà dato atto di come l' A. si dovesse ritenere essere stato presente "durante una delle fasi della rapina", come era confermato dal rinvenimento del suo telefono cellulare all'interno dell'automobile che era stata utilizzata dagli esecutori materiali di essa, il che è del tutto coerente con la valorizzazione, da parte della stessa Corte d'appello, del contenuto dell'intercettato colloquio in carcere del 22 settembre 2017 tra il T. e il suo familiare nel senso di una presenza dell' A., appunto, almeno durante una delle fasi della rapina; b) quanto a quella che si è riassunta sub b), il capo d'imputazione si limitava a contestare il concorso dell' A. nella rapina e la Corte d'appello di Palermo si deve ritenere avere chiarito il contributo concorsuale dato dallo stesso A., il quale, come si è visto, aveva provveduto all'organizzazione del reato, informandosi dalla D.V. (la quale era l'ex compagna del fratello della moglie del D.) sull'ora di arrivo del D. a Palermo, ed era stato anche presente durante una delle fasi della rapina; c) quanto a quella che si è riassunta sub c), non sussiste alcuna contraddizione nel fatto che, sulla base del (solo) contenuto dei ricordati SMS che erano stati inviati all' A. dalla D.V., questa sia stata assolta mentre lo stesso contenuto sia stato considerato tra gli elementi a carico dell' A., attesa l'evidente diversità della posizione di quest'ultimo rispetto a quella della prima, dovendosi considerare che, nei confronti dell' A., vi erano numerosi altri elementi di prova (in particolare, i menzionati: ritrovamento del suo telefono cellulare all'interno dell'autovettura che era stata utilizzata dai rapinatori; ricerche che erano state effettuate su internet con tale telefono cellullare; contenuto dell'intercettato colloquio in carcere tra il T. e i suoi familiari), in grado di concorrere a fondare, insieme con il contenuto dei predetti SMS, l'affermazione della sua responsabilità; d) quanto a quella che si è riassunta sub d), appare del tutto logico ritenere che il T., nel colloquio in carcere con i suoi familiari, si riferisse, quale compartecipe della rapina, proprio all' A., atteso l'inequivoco (in tal senso) riferimento che era stato fatto dal T. a un soggetto del quale gli inquirenti avevano rintracciato il telefono cellulare (cioè, appunto, logicamente, l' A.); e) quanto a quella che si è riassunta sub e), essa risulta del tutto generica e, perciò, inammissibile; f) quanto a quella che si è riassunta sub f), la Corte d'appello di Palermo non è incorsa nella denunciata contraddizione, atteso che essa ha chiaramente distinto tra la presenza dell' A. "nel luogo in cui è avvenuta la rapina" (del che "non ve ne è prova") e il fatto che lo stesso A. si era trovato insieme ai suoi complici "durante una delle fasi della rapina", come era logicamente comprovato dal rinvenimento del suo telefono cellulare all'interno dell'autovettura che era stata utilizzata dai rapinatori; g) quanto a quella che si è riassunta sub g), la valorizzazione del fatto che l' A. non avesse indicato alcunché circa l'eventuale perdita della disponibilità del più volte menzionato telefono cellulare di sua proprietà (che non era stato denunciato né rubato né smarrito) o utilizzo da parte di altri, costituisce, contrariamente a quanto è stato sostenuto dal ricorrente, un argomento del tutto logico e valido anche sul piano giuridico.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il delitto di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della forza pubblica (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848-01; Sez. 2, n. 5512 del 22/10/2013, dep. 2014, Barbato, Rv. 25820701; Sez. 2, n. 35006 del 09/06/2010, Pistola, Rv. 248611-01).

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Palermo, nel rigettare il corrispondente motivo di appello dell' A., ha evidenziato come il trolley e lo zaino del D. fossero stati trovati a una certa distanza dal luogo in cui era stata perpetrata la rapina (il G.u.p. del Tribunale di Palermo aveva precisato che i menzionati beni furono rinvenuti "tra le macchine parcheggiate (...) nel luogo dove era stato bloccato il T.").

Tale motivazione della prova del fatto che gli stessi beni erano in effetti caduti, anche se per breve tempo, nel dominio esclusivo del rapinatore T., con la conseguente avvenuta consumazione della rapina, appare del tutto in linea con il rammentato principio affermato dalla Corte di cassazione, mentre, a fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a sostenere, in modo meramente assertivo, che gli esecutori materiali della rapina non avrebbero avuto il dominio della refurtiva "nemmeno per uno stretto lasso di tempo", senza indicare da quali elementi ciò si desumerebbe e senza confrontarsi con la motivazione che, al riguardo, è stata fornita dalle conformi sentenze dei giudici di merito.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Cominciando, in ordine logico, dalla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 2), si deve rammentare che, secondo la Corte di cassazione, ai fini di tale circostanza aggravante, il promotore è colui che ha ideato l'impresa delittuosa, perché ne ha avuto l'iniziativa, riuscendo a persuadere altri dell'opportunità di attuarla, mentre l'attività di direzione richiede lo svolgimento e l'esternazione di attività preparatorie (Sez. 5, n. 32422 del 08/04/2019, Bonalumi, Rv. 276923-01; Sez. 1, n. 2645 del 07/06/2011, Carlino, Rv. 251664-01).

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Palermo ha confermato l'attribuzione all' A. di tale circostanza aggravante sulla scorta del fatto che, come era emerso dagli elementi di prova che si sono riassunti al punto 1 - e, in particolare, si deve ritenere, dalle ricerche su internet che erano state effettuate dall' A. e dal contenuto degli SMS che gli erano stati inviati dalla D.V. - era stato proprio l' A. ad assumere le informazioni relative all'imminente arrivo del D. a Palermo, ciò che aveva consentito l'ideazione e la programmazione dell'impresa criminosa, nonché, di conseguenza, a dare ai complici le direttive per la realizzazione della stessa impresa nel momento, accertato, appunto, dall' A., in cui il D. fosse sbarcato.

Tale motivazione dello specifico ruolo che era stato svolto dall'imputato ai sensi dell'art. 112 c.p., comma 2, n. 2, appare del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, e resiste agevolmente alla censura del ricorrente - la quale è stata riassunta sub d) del punto 2.3. della parte in fatto - in ordine alla cui manifesta infondatezza è sufficiente richiamare quanto si è già rilevato al punto 1 in ordine all'insussistenza di alcuna contraddizione nel fatto che, sulla base del (solo) contenuto degli SMS che erano stati inviati all' A. dalla D.V., questa sia stata assolta, mentre lo stesso contenuto sia stato considerato tra gli elementi a carico dell' A., anche ai fini dell'attribuzione allo stesso dell'aggravante in considerazione.

3.2. Quanto alla circostanza aggravante dell'avere commesso la violenza o la minaccia con l'arma costituita dal dissuasore elettrico (c.d. taser), la Corte d'appello ne ha ritenuto la sussistenza - e, in particolare, che l' A. fosse consapevole che la menzionata arma sarebbe stata utilizzata nel corso della programmata rapina - sulla base degli elementi che l' A.: a) era stato, per le ragioni che si sono dette, il promotore e il "direttore" dell'impresa criminosa; b) come era confermato dal ritrovamento, all'interno dell'autovettura che era stata utilizzata dagli esecutori materiali della rapina, del suo telefono cellulare, egli era stato trasportato a bordo della stessa auto durante una delle fasi della rapina, con la conseguenza che doveva avere visto il dissuasore elettrico.

Anche tale motivazione della consapevolezza dell' A. in ordine all'utilizzazione della menzionata arma nel corso della programmata rapina appare priva di contraddizioni e di manifeste illogicità e resiste alle censure del ricorrente atteso che: a) da un lato, contrariamente a quanto è stato dallo stesso sostenuto, non è affatto manifestamente illogico ritenere che chi organizzi e diriga una rapina sia a conoscenza del se gli esecutori materiali della stessa, da lui "organizzati" e diretti, avrebbero utilizzato un'arma e quale; b) dall'altro lato, come si è già avuto modo di chiarire al punto 1, la Corte d'appello di Palermo ha chiaramente distinto tra la presenza dell' A. "nel luogo in cui è avvenuta la rapina" (del che "non ve ne è prova") e il fatto che lo stesso A. si era trovato insieme ai suoi complici "durante una delle fasi della rapina", come era logicamente comprovato dal rinvenimento del suo telefono cellulare all'interno dell'autovettura che era stata utilizzata dai rapinatori, con la conseguente non manifesta illogicità di ritenere che l' A. fosse stato trasportato sull'auto che sarebbe stata utilizzata per eseguire la rapina durante una delle fasi della stessa e avesse, perciò, durante tale trasporto, visto l'arma costituita dal dissuasore elettrico.

3.3. Quanto alla circostanza aggravante dell'essere la violenza consistita nel porre il D. in stato d'incapacità d'agire, la Corte d'appello di Palermo ne ha ritenuto la sussistenza sulla base delle considerazioni che, come risultava dalla denuncia del D. e dalle annotazioni della polizia giudiziaria, la persona offesa era stata messa in stato d'incapacità di agire - evidentemente, perché colpito con il taser - sia pure nel limitato arco temporale che aveva consentito ai rapinatori di impossessarsi dei suoi beni, e che si doveva ritenere irrilevante che il D., successivamente, si fosse ripreso, avesse lottato con i rapinatori e si fosse posto all'inseguimento degli stessi.

Tale motivazione appare: a) del tutto in linea con il contenuto della denuncia del D. (che è stata riportata alla pag. 4 della sentenza di primo grado), dalla quale risulta che la persona offesa fu colpito dal taser e fu, perciò, costretto a lasciare il proprio trolley, che veniva quindi preso dal rapinatore; b) del tutto logica, atteso che il taser è un'arma che utilizza l'elettricità proprio per impedire il movimento del soggetto colpito facendone contrarre i muscoli e, quindi, impedendogli di agire; c) del tutto corretta in diritto, avendo la Corte di cassazione da tempo chiarito che, ai fini dell'aggravante de quo, lo stato di incapacità di agire può essere anche limitato, come nel caso in esame, al tempo strettamente necessario per la commissione del reato (Sez. 2, n. 14937 del 11/05/1977, Caon, Rv. 137354-01).

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente era gravato dai seguenti precedenti penali, valorizzabili ai fini dell'applicazione della recidiva: a) ricettazione accertata il 02/06/2014 di cui al decreto penale di condanna del 17/06/2015 del G.i.p. del Tribunale di Marsala esecutivo il 16/09/2015 (n. 2 del certificato del casellario giudiziale), a nulla rilevando che, per tale delitto, fosse stata irrogata la sola pena della multa, trattandosi, comunque, di un delitto, e avendo il ricorrente commesso, nel termine di cinque anni, il delitto di furto di cui al n. 5) del certificato del casellario giudiziale, con la conseguenza che il suddetto delitto di ricettazione non si è estinto; b) lesione personale e minaccia commessi il (Omissis) di cui alla sentenza del 26/10/2016 della Corte d'appello di Palermo divenuta irrevocabile il 17/12/2016 (n. 3 del certificato del casellario giudiziale), a nulla rilevando che, per tale delitto, fosse stata irrogata la sola pena della multa, trattandosi, comunque, di un delitto; c) detenzione e porto illegale di armi (L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 12) commessi il (Omissis) di cui alla sentenza del 14/06/2018 della Corte d'appello di Palermo divenuta irrevocabile il 09/05/2019 (n. 4 del certificato del casellario giudiziale).

La valorizzazione, da parte della Corte d'appello di Palermo, di tali precedenti penali quali presupposti per l'applicazione della recidiva appare del tutto legittima, con la conseguente manifesta infondatezza del motivo.

5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

La concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, Di Giorgio, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01).

La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 24736301).

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Palermo ha apprezzato che il valore economico del trolley, dello zaino e degli effetti personali in essi contenuti non si potesse ritenere pressoché irrisorio, avuto riguardo sia al costo complessivo di tali beni sul mercato, sia all'ulteriore effetto pregiudizievole che era stato subito dalla persona offesa in ragione del particolare interesse che, per un viaggiatore, ha il proprio bagaglio e quanto in esso contenuto.

Si tratta di un apprezzamento rispettoso dei ricordati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e che il Collegio reputa del tutto immune da vizi logici, con la conseguenza che esso si sottrae alle censure di illogicità del ricorrente.

6. Quanto, infine, alla richiesta, avanzata dal ricorrente in conclusione del proprio ricorso, di applicazione di una pena sostitutiva, si deve ribadire il principio, recentemente affermato dalla Corte di cassazione e condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95, comma 1, in riferimento all'art. 20-bis c.p., la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore della riforma cosiddetta Cartabia (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154-01).

7. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Dall'inammissibilità del ricorso consegue, altresì, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D.R., che si liquidano in complessivi Euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D.R., che liquida in complessivi Euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2023

Rapina: sussiste l'aggravante anche se lo stato di incapacità di agire perduri per il solo tempo necessario a consentire all'agente di impossessarsi dei beni

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