Rapina: violenza verbale e percosse finalizzate alla sottrazione di beni sono elementi costitutivi del reato
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Tribunale Genova sez. I, 13/09/2023, n.3334

Sono integrati gli elementi costitutivi, materiale e soggettivo del reato di rapina dall'imputato che aggredisca verbalmente e percuota la persona offesa, gli sottragga il borsello contenente denaro e cellulare e la percuota nuovamente al fine di assicurarsi il possesso dei beni.

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto reso dal GUP presso il Tribunale di Genova in data 27.2.2023 CE.Gi. veniva tratta a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110,628 c. 2 e 3 n. 1, 61 n. 5 c.p., commessa ai danni di Ig.Ca. in data 3.3.2021.

Al dibattimento, svoltosi nell'assenza dell'imputata (che ha nominato un difensore di fiducia), sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

Per il PM: referto medico PS Ospedale (…) del 3.3.21 relativo alla parte offesa ed esito del colloquio psicologico con lo stesso; perquisizione effettuata verso l'imputata e l'originaria coimputata, Pi.Sa., decreto di nomina di amministratore di sostegno della parte offesa del 16.4.18; certificazione di invalidità della parte offesa; documentazione afferente le condizioni psichiche dell'imputata; sentenza ex art. 444 c.p.p. resa nei confronti di Pi.Sa.; di interrogatorio dell'imputata.

Per la difesa: documentazione medica afferente le condizioni psichiche dell'imputata; documentazione attestante l'avvenuto risarcimento del danno e revoca della costituzione di parte civile.

Preliminarmente è stata effettuata perizia volta ad acclarare la capacità dell'imputata a partecipare scientemente al processo e la capacità di intendere e volere al momento del fatto, la cui relazione, previa audizione del dott. (…), è stata acquisita agli atti.

Si è quindi proceduto all'audizione dei testi i indicati dalle parti:

Ig.Ca., parte offesa, teste comune a PM e difesa;
Da.Re., amica della parte offesa che ha assistito ai fatti, teste comune a PM e difesa; Ri.Mu., amico della parte offesa, teste comune a Pm e difesa;
V. Isp. Al.Go. e V. Isp. Pa.Tr., in servizio alla Polfer, incaricati delle indagini;
Pi.Sa., teste assistito sentito con la presenza del difensore, originaria coimputata, teste comune a PM e difesa.
Avv. De.Mo., amministratore di sostegno dell'imputata sino al 2021, teste a difesa.
Terminata l'istruttoria PM e difesa hanno concluso come da verbale di udienza ed il Giudice ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo. E' emerso quanto segue.

Ce.Gi. è accusata di avere commesso una rapina impropria ai danni di Ca.Ig., in concorso con Pi.Sa., ovvero di averlo insultato, di avergli sottratto il cellulare e del denaro e quindi di averlo percosso con calci e pugni al fine di assicurarsi il possesso di quanto sottratto.

Il reato è maturato in un particolare contesto: tutti i ragazzi coinvolti (parte offesa, imputate, testi) si conoscevano poiché sono parte della stessa compagnia che frequenta i luoghi vicino alla stazione (…); tutti, per diverse ragioni, sono affetti da problematiche di tipo psichico. La parte offesa ha un ritardo mentale cognitivo dalla nascita ed ha un amministratore di sostegno; l'imputata per quanto qui rileva ha un passato di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti anch'essa con amministratore di sostegno. Come emerge dalla perizia svolta, assolutamente condivisibile, attualmente è affetta da "un disturbo da uso di sostanze in disturbo di personalità borderline e funzionamento intellettivo marginale".

Nondimeno tale quadro clinico al momento dei fatti per cui è processo e con specifico riferimento ad essi non ha rappresentato una infermità tale da escludere o grandemente scemare la capacità di intendere e di volere né la capacità di partecipare scientemente al processo.

Come infatti ben evidenziato nella perizi e ribadito nel corso dell'esame dibattimentale "il riscontro clinico attuale ha comunque messo in luce sufficiente possibilità espressive dell'intelligenza, sia sul piano verbale sia nella risoluzione dei problemi pratici, ed un sufficiente funzionamento adattativo alle situazioni sociali. In definitiva quindi certamente l'intelligenza non è brillante ma è più che sufficiente per un orizzonte esistenziale pratico. La donna ha pine consapevolezza del disvalore dei fatti e delle conseguenze dei gesti quali quelli contestatile al punto da dare una ricostruzione dei propri vissuti sostanzialmente giustificatoria" (pag. 7-8 perizia).

Non vi sono quindi dubbi in merito alla sussistenza della piena capacità di intendere e volere dell'imputata al momento dei fatti.

1) La ricostruzione dei fatti effettuata dalla parte offesa Ca.Ig. ha ricostruito come segue i fatti per cui è processo.

In data 3.3.21 verso le ore 18.30 stava accompagnando due amici (Da. e Ri., entrambi sentiti come testi) in (…) al capolinea dell'autobus diretto a Montoggio delle ore 18.45. Qui nei pressi della pensilina del bus incontrava due ragazze, sue conoscenti, ovvero l'odierna imputata e Pi.Sa. che iniziavano ad insultarlo con frasi del tipo "mongoloide, figlio di puttana" e gli si avvicinavano iniziando a spintonarlo; ricorda in particolare che Gi. era davanti. Quindi dopo averlo strattonato gli strappavano il borsello; Sa. gli faceva lo sgambetto e Ig. cadeva terra.

Il borsello gli veniva restituito privo tuttavia del cellulare (…) e dei cinque euro posti nella custodia del telefonino.

Anche mentre era a terra le due ragazze continuavano a colpirlo con calci e quindi si allontanavano.

Venivano quindi chiamate le forze dell'ordine; la parte offesa presentava denuncia e veniva accompagnata al Pronto Soccorso.

Qui non venivano riscontrate lesioni ma un trauma psichico, per il quale veniva poi sottoposto a colloquio psichiatrico in giorno seguente.

Nel certificato prodotto datato 4.3.22 la parte offesa descriva i fatti così come narrati a dibattimento. La parte offesa ha poi riferito di essersi recato più volte in Questura per "levare la denuncia" ma che gli era stato detto che non era possibile (trattandosi di reato procedibile d'ufficio).

2) La versione dei fatti dell'imputata e della originaria coimputata Pi.Sa.

Ce.Gi., della quale è stato chiesto l'esame, non era presente all'udienza ove è stata effettuata l'istruttoria ed è stato quindi acquisito il pv dell'interrogatorio reso in data 25.10.21 la PG su delega del PM.

La ragazza ha riferito di essersi incontrata verso le 15.00 con la Pi. ed altre due amiche il pomeriggio e di avere incontrato una prima volta la parte offesa, suo conoscente.

Quindi si recava verso le 18 in piazza (…), dal capolinea dei bus diretti a Montoggio. Qui incontravano nuovamente Ig.; Sa. iniziava ad insultarlo con epiteti quali "mongoloide"; tra i due nasceva una discussione durante la quale entrambi si spingevano e si picchiavano. Nel corso del "parapiglia" Sa. strattonava Ig. tanto da strappargli il borsello che cadeva a terra; Sa. colpiva la parte offesa con calci e pugni mentre l'odierna imputata cercava di dividerli. L'imputata vedeva quindi un cellulare a terra e pensando fosse dell'amica Sa. lo raccoglieva; Sa. le diceva che non era il suo ma di Ig. e decideva comunque di tenerlo. Pi.Sa., escussa quale teste assistito, ha riferito che era stata lei a spingersi reciprocamente con la parte offesa ma che non vi erano state percosse e che Gi. si era messo in mezzo per evitare che la situazione degenerasse. Durante la colluttazione era caduto il telefono e lei aveva chiesto a Gi. di raccoglierlo pensando fosse il proprio; si era resa conto che non era il suo ma aveva deciso di tenerlo ugualmente mentre Gi. si era tenuta i cinque euro.

3) Le ulteriori risultanze istruttorie.

La teste Da.Re. (indicata anche dalla stessa difesa dell'imputata) ha confermato che le due ragazze avevano aggredito l'amico Ig.; in particolare inizialmente Sa. lo aveva percosso mentre Gi. si era messa davanti per non far vedere la scena ai passanti (circostanza confermata dalla stessa parte offesa, che ha riferito che Gi. era "davanti"); quindi Ig. era caduto a terra e Gi. aveva preso il cellulare dello stesso che era stato nuovamente percosso (non ricorda se da entrambe le ragazze) ed era poi fuggita tenendo in mano il telefonino.

Anche in questo caso la versione conferma appieno quanto riferito da Ig. che ricorda con precisione che era stata Gi. a prendere il telefono in mano.

La teste ricorda che il suo fidanzato Ri.Mu. aveva provato ad intervenire - senza tuttavia riuscire a difendere Ig.

Ri.Mu. ha confermato che erano state entrambe le ragazze a percuotere Ig.; non ricorda tuttavia la sottrazione del telefono atteso che era impegnato a cercare di allontanare le due donne dall'amico Ig.

Gli operanti della PG hanno poi effettuato una perquisizione a casa sia dell'odierna imputata che di (…).

Nell'abitazione della prima è stata rivenuta la felpa che la ragazza indossava al momento dei fatti; nella casa della seconda è stato rinvenuto il telefono sottratto alla parte offesa ovvero un cellulare marca OPPO nella quale era stata inserita una diversa SIM, che veniva posto sotto sequestro. E' stata infine sentito l'avv. (…) che ha confermato di essere stata amministratore di sostegno dell'imputata e che questa si era recata da lei, insieme allo stesso Ca. che era intenzionato a rimettere le querela (circostanza riferita dallo stesso Ca.).

4) La verifica dell'impostazione accusatoria.

La versione dei fatti esposta dalla parte offesa è assolutamente credibile, narrata in modo preciso e circostanziato e confermata dalle ulteriori risultanze istruttorie.

Preliminarmente va rilevato come la parte offesa, sia pure affetta da ritardo mentale, ha raccontato i fatti in modo semplice ma assolutamente preciso, senza mai incorrere in contraddizioni. La versione fornita in dibattimento è inoltre assolutamente coincidente con quella resa in sede di colloquio psicologico al medico che lo ha visitato in data 4.3.21, nell'immediatezza dei fatti. Non solo: la parte offesa ha revocato la costituzione di parte civile ed è quindi pacificamente priva di interessi, anche solo economici, nella vicenda.

Infine, la volontà più volte manifestata di "levare la denuncia" presentata verso le imputate, con le quali si è poi riappacificato, è emblematica della assenza di animosità verso le stesse. La sua versione dei fatti è quindi, già di per sé, pienamente credibile. Non solo: la stessa è inoltre pienamente riscontrata dalle deposizioni degli altri testi escussi. La teste Re. conferma sia che anche l'odierna imputata ha preso parte all'aggressione, dapprima facendo da "palo" e poi colpendo essa stessa la parte offesa ed altresì che è stata lei a prendere il telefono della parte offesa; parimenti anche il teste Mu. ha confermato che era stato Ig. ad essere aggredito e non già che si era trattato di una reciproca colluttazione.

La circostanza che Mu. non ricordi la sottrazione del cellulare è del tutto compatibile con la concitazione del momento e con il fatto che lo stesso abbia cercato, sia pure senza riuscirvi, di difendere l'amico (la medesima concitazione spiega d'altra parte la dichiarazione della parte offesa che evidenzia come nessuno fosse intervenuto a sua difesa).

Il cellulare poi è stato effettivamente trovato a casa di (…), onde risulta pienamente confermata anche la sottrazione della stessa.

Alla luce di tali elementi si ritiene quindi pienamente confermata l'impostazione accusatoria. Per contro la versione dei fatti fornita dall'imputata è priva di riscontri, disattesa dagli altri testi escussi eccezion fatta che (…), la cui versione peraltro è nuovamente differente da quella di tutti gli altri testi (privi di alcun interesse nel processo).

La circostanza che la Ce. non abbia avuto alcun coinvolgimento nella vicenda è disattesa dalle dichiarazioni, assolutamente collimanti, della parte offesa e dei testi oculari. L'imputato è stato percosso quindi, dopo che gli è stato strappato il borsello e sottratto il cellulare ed il denaro, è stato nuovamente percosso. Le due donne sono fuggite ed il cellulare era nelle mani dell'odierna imputata.

La tesi dell'errore (ovvero avere preso il telefono nella convinzione che fosse della Pi.) risulta smentita dal fatto che la donna sia scappata di corsa, con il cellulare in mano pur dopo che la parte offesa aveva chiesto la restituzione del telefono e in ogni caso, anche dopo avere appreso che non era dell'amica, non abbia affatto segnalato la cosa alla parte offesa.

Non solo: la Ce. ben si è avveduta dello strappo del borsello della parte offesa e per sua stessa ammissione il telefono era accanto al borsello: risulta quindi assolutamente non credibile la circostanza che la ragazza possa avere ritenuto che il telefono fosse dell'amica ("a terra c'erano il borsello di Ig. e poco vicino un cellulare" - v. pv interrogatorio in atti).

Inoltre la Ce. si è appropriata della somma di denaro presente nella custodia, dato questo che nuovamente risulta del tutto incompatibile con la fantasiosa tesi difensiva dell'imputata (che peraltro non si è neppure sottoposta ad esame dibattimentale).

Risulta quindi provata la sottrazione del telefono e del denaro ivi presente, preceduti e seguiti da una condotta violenta di entrambe le donne e dalla fuga poi delle stesse.

Pacifico quindi l'elemento oggettivo del reato contestato (la condotta violenta e la sottrazione del telefono) così come altresì l'elemento soggettivo.

La vicinanza temporale tra la sottrazione e la condotta violenta; la circostanza che il cellulare ed il denaro non siano stati mai restituiti (come pure invece normalmente sarebbe accaduto laddove il telefono fosse stato preso per errore), costituiscono tutti elementi univoci per ritenere che la violenza sia stata proprio finalizzata a consolidare il possesso del bene appena sottratto.

Sussistono altresì le aggravanti contestate; la rapina è avvenuta ad opera di due soggetti ed ai danni di una persona con evidente ritardo psichico (delle quali le donne, amiche dello steso, erano per tale ragione evidentemente a conoscenza).

All'imputata, in ragione delle condizioni di salute quali emerse dalla documentazione prodotta e della perizia svolta, possono essere concesse le attenuanti generiche.

Va inoltre riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.:

l'imputata ha risarcito il danno in una misura ritenuta dalla p.o. pienamente satisfattiva. Tale valutazione è condivisibile attesa l'assenza di lesioni e la circostanza che il cellulare sia stato comunque recuperato dalla parte. (E' infatti sotto sequestro e ne è stata disposta l'immediata restituzione).

Va infine riconosciuta altresì l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.: il valore del cellulare (…) è infatti molto esiguo (come dimostra il fatto che la parte offesa non si sia neppure premurata di farne tempestiva richiesta nonostante il proprio legale ben sapesse che era sotto sequestro, avendo avuto accesso agli atti) così come la somma di denaro sottratta (5 euro).

Inoltre le percosse non hanno avuto conseguenze lesive (1) onde risulta integrato anche il requisito di un evento dannoso di speciale tenuità richiesto dall'ultima parte dell'art. 62 n. 4 c.p.

Le circostanze attenuanti, in considerazione del particolare contesto nel quale è stato commesso il reato contestato ed altresì per la totale incensuratezza dell'imputata, possono essere ritenute prevalenti sulle aggravanti.

Valutati quindi tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., stimasi equa la pena finale di 1 anno 5 mesi e 23 giorni di reclusione ed euro 275 di multa, così determinata: pena base con attenuanti prevalenti sulle aggravanti anni cinque ed euro 927, ridotta ad anni tre e mesi quattro ed euro 618 ex art. 62 bis c.p., ulteriormente ridotta ad armi due mesi due e giorni venti ed euro 412 ex art. 62 n. 4 c.p., ulteriormente ridotta alla pena finale indicata per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.

Alla condanna segue ex lege il pagamento delle spese processuali.

L'imputata è incensurata; è inserita in un contesto familiare regolare, segue un percorso di recupero. Si ritiene il fatto quindi assolutamente episodico, tale da poter effettuare una valutazione positiva di non recidiva e piena risocializzazione, atta alla concessione dei doppi benefici di legge. Va infine disposta l'immediata restituzione del cellulare in sequestro alla parte offesa.

P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale; visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA CE.GI. responsabile del reato ascritto e concesse le attenuanti generiche, riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 62 numeri 4 e 6 c.p. e ritenute le stesse prevalenti sulle aggravanti contestate, la condanna alla pena della reclusione per un anno, cinque mesi e 23 giorni e della multa per euro 275,00 oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p., concede all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul Certificato del Casellario Giudiziale.

Visto l'art. 263 c.p.p. dispone l'immediata restituzione del cellulare di cui al capo di imputazione alla parte offesa Ig.Ca.

Così deciso in Genova il 7 settembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2023.

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(1) (Dato questo che nuovamente non inficia le dichiarazioni della parte offesa; le due originarie imputate sono infatti due donne, che hanno percosso la parte offesa, soggetto piuttosto corpulento che quindi è verosimile non abbia riportato conseguenze qualificabili in termini di malattia penalmente rilevante.)

Rapina: violenza verbale e percosse finalizzate alla sottrazione di beni sono elementi costitutivi del reato

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