top of page

Cassazione Penale

Cassazione penale sez. II, 31/05/2023, n.28269

La massima

Cassazione penale , sez. II , 31/05/2023 , n. 28269
In tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale era stata esclusa tale attenuante sul duplice rilievo che il danno cagionato alla persona offesa, cui erano stati sottratti beni del valore di 700,00 euro, non fosse di lieve entità indipendentemente dalla capacità della predetta di sopportarlo e che l'azione predatoria era stata realizzata mediante minaccia a mano armata).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/05/2022, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 01/07/2021 del G.u.p. del Tribunale di Brindisi, emessa in esito a giudizio abbreviato, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia: a) C.M., M.I. e C.G. per il reato di rapina aggravata (dall'avere commesso la minaccia con armi) in concorso ai danni del gestore del bar ubicato all'interno di una stazione di servizio Esso sita in Ostuni, località Villanova (capo a dell'imputazione; fatto commesso il (Omissis)); b) C.M. per il reato di ricettazione di un'autovettura (capo b dell'imputazione; fatto commesso il (Omissis)); b) C.M. e M.I. per il reato di rapina aggravata (dall'avere commesso la minaccia con armi) in concorso ai danni del gestore di una stazione di servizio IP sita in (Omissis) (capo c dell'imputazione; fatto commesso, in concorso anche con E.S., il (Omissis)); d) C.M. per i reati di rapina aggravata (dall'avere commesso la minaccia con armi) in concorso ai danni del gestore di una stazione di servizio Esso sita in (Omissis), località (Omissis) (capo d dell'imputazione; fatto commesso in (Omissis)), furto aggravato (dall'avere commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede) in concorso di un furgone ai danni di M.L. (capo e dell'imputazione; fatto commesso in Carovigno il 12 giugno 2020), danneggiamento seguito da incendio di un'autovettura in concorso ai danni dello stesso M.L. (capo f dell'imputazione; fatto commesso in (Omissis)) e danneggiamento seguito da incendio del portone di ingresso cli un'abitazione ai danni di C.S. (capo g dell'imputazione; fatto commesso in (Omissis)). 2. Avverso l'indicata sentenza del 09/05/2022 della Corte d'appello di Lecce, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, C.M., M.I. e C.G.. 3. Il ricorso di C.M. è affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), la violazione degli artt. 474,624,628 e 648 c.p. e degli artt. 125,533 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi c), d), e), f) e g) dell'imputazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce si sarebbe limitata "ad adagiarsi sulle considerazioni svolte nella sentenza definitoria del giudizio di primo grado (...) senza tener in alcun conto le censure difensive" che erano state avanzate nel proprio atto di appello - il ricorrente menziona, in particolare: con riguardo alle rapine del (Omissis), le censure relative all'essere egli destrorso, diversamente dall'autore di tale rapina che sarebbe stato mancino, e i "risultati equivoci delle videoriprese", in quanto riguardanti dei malviventi travisati; in generale, la censura relativa alla violazione delle norme in materia di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, utilizzando una tecnica redazionale che non potrebbe essere ricondotta all'ipotesi, legittima, della motivazione per relationem, e rendendo, così, una motivazione meramente apparente. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violazione dell'art. 62 c.p., n. 4), e dell'art. 125 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'esclusione della circostanza attenuante dell'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, all'art. 62 c.p., n. 4). Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, nell'escludere la sussistenza di tale circostanza attenuante: da un lato, non avrebbe chiarito le ragioni che l'avevano indotta a ritenere "tutt'altro che modesto" il valore di Euro 700,00 dei beni sottratti alla persona offesa dalla rapina di cui al capo a) dell'imputazione, atteso che la Corte d'appello non aveva "espresso alcuna considerazione, per esempio, sulla categoria merceologica cui appartiene il danneggiato, sul volume d'affari dell'attività svolta, sulla condizione economico-sociale del soggetto medio esercitante la medesima attività imprenditoriale"; dall'altro lato, avrebbe del tutto omesso di motivare "rispetto ai rilievi della difesa circa il carattere scarsamente offensivo ed intimidatorio dell'azione posta in essere dal ricorrente, tenuto conto dell'impiego di una riconoscibile arma "giocattolo", dell'assenza di minacce anche solo verbali, della condotta maldestra del ricorrente, il quale, durante la fuga, smarriva la parte rilevante della refurtiva, facendola recuperare all'offeso". 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violazione degli artt. 62-bis, 69,99 e 628 c.p. e dell' art. 125 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute aggravanti della recidiva e dell'avere commesso la minaccia della rapina con armi. Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Lecce, nel confermare il giudizio di equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute aggravanti della recidiva e dell'avere commesso la minaccia della rapina con armi, non avrebbe adeguatamente considerato elementi significativi nel senso della formulazione di un giudizio di prevalenza delle menzionate circostanze attenuanti generiche, quali "l'occasionalità della condotta delinquenziale del ricorrente, il comportamento collaborativo dello stesso in sede processuale, il carattere rocambolesco dell'esecuzione della rapina, caratterizzato dalla perdita della refurtiva", nonché il "suo conclamato stato di tossicodipendenza". In secondo luogo, il ricorrente contesta la motivazione con la quale la Corte d'appello di Lecce ha ritenuto l'inammissibilità, per difetto di specificità, del proprio motivo di appello relativo alla richiesta esclusione della recidiva, e rappresenta in proposito come egli, con tale motivo di appello, avesse lamentato la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine all'applicazione della recidiva e il fatto che l'unico precedente penale a suo carico, tenuto conto della sua natura di reato contro il patrimonio e della sua collocazione temporale quasi coeva rispetto ai fatti sub iudice, si doveva ritenere riconducibile a un unico disegno criminoso. 4. Il ricorso di M.I. è affidato a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'avere commesso la minaccia della rapina (di cui al capo a dell'imputazione) con armi, di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1). La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce abbia ritenuto la sussistenza di tale circostanza aggravante nonostante la persona offesa dalla rapina C.P. avesse dichiarato di non escludere che l'arma utilizzata dal C. per commettere tale reato potesse essere un'arma giocattolo e che la stessa Corte d'appello di Lecce non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine all'effetto intimidatorio prodotto sul C., dall'uso dell'arma. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e/o insufficienza della motivazione con riguardo alla ritenuta esclusione della circostanza attenuante dell'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62 c.p., n. 4). La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, nell'escludere la sussistenza di tale circostanza attenuante, avrebbe omesso sia di considerare la situazione economica e patrimoniale della persona offesa sia di valutare il complessivo pregiudizio ad essa cagionato dalla rapina, in quanto caratterizzata dall'assenza dell'uso, da parte del suo autore materiale C.M., sia di violenza fisica sia di minacce verbali. 4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'esclusione del giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto allla ritenuta aggravante dell'avere commesso la minaccia della rapina con armi. La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, nel confermare il giudizio di equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante dell'avere commesso la minaccia della rapina con armi, avrebbe illogicamente fondato tale giudizio sulla serialità dei fatti delittuosi posti in essere dall'imputata, nonostante questa fosse risultata coinvolta in due soli episodi criminosi, e che la stessa Corte d'appello ha fondato il giudizio di equivalenza sull'"obiettiva gravità dei fatti", nonostante il Tribunale di Brindisi, nel concedere agli imputati le circostanze attenuanti generiche, avesse giustificato tale concessione anche in ragione "dell'entità dei fatti". 5. Il ricorso di C.G. è affidato a quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'avere commesso la minaccia della rapina di cui al capo a) dell'imputazione con arma. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce abbia ritenuto la sussistenza di tale aggravante nonostante la persona offesa dalla rapina C.P. avesse dichiarato di non escludere che l'arma utilizzata dal C. per commettere tale reato potesse essere un'arma giocattolo e che la stessa Corte d'appello di Lecce non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine all'effetto intimidatorio prodotto sul C. dall'uso dell'arma. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'inosservanza della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, di cui all'art. 114 c.p.. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, nell'escludere la sussistenza di tale circostanza attenuante, avrebbe trascurato di considerare gli elementi, che sarebbero emersi dagli atti processuali, che avrebbero comprovato il proprio ruolo del tutto marginale nella commissione della rapina e, in particolare, l'assenza di un proprio ruolo nella fase preparatoria del reato e il ruolo, appunto, marginale, anche nell'esecuzione dello stesso. 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'inosservanza della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 62 c.p., n. 4). Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, nell'escludere la sussistenza di tale circostanza attenuante, avrebbe omesso sia di considerare la situazione economica della persona offesa sia di valutare il complessivo pregiudizio ad essa cagionato dalla rapina, in quanto caratterizzata dall'assenza dell'uso, da parte del suo autore materiale C.M., sia di violenza fisica sia di minacce "tali da ledere l'integrità fisica e morale della persona offesa". 5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'inosservanza della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta circostanza aggravante dell'essere stata la minaccia della rapina (di cui al capo a dell'imputazione) commessa con arma. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, nel confermare il giudizio di equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante dell'avere commesso la minaccia della rapina con arma, avrebbe illogicamente fondato tale giudizio sulla serialità dei fatti delittuosi posti in essere dall'imputato, nonostante questi fosse risultato coinvolto in un unico episodio criminoso, e che la stessa Corte d'appello ha fondato il giudizio di equivalenza sull'"obiettiva gravità dei fatti", nonostante il Tribunale di Brindisi, nel concedere agli imputati le circostanze attenuanti generiche, avesse giustificato tale concessione anche in ragione "dell'entità dei fatti". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di C.M.. 1.1. Il primo motivo non è fondato. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07,12013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 25261501). Rammentato tale principio, si deve rilevare che la Corte d'appello di Lecce ha dato ampiamente conto delle doglianze che erano state avanzate dall'imputato nel proprio atto di appello (pagg. 1, 2 e 3 della sentenza impugnata) e ha fornito una motivazione non contraddittoria né illogica dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per le due rapine del 29 maggio 2020 di cui ai capi c) e d) dell'imputazione, per il furto di cui al capo e) dell'imputazione e per i danneggiamenti seguiti da incendio di cui ai capi f) e g) dell'imputazione, indicando chiaramente le fonti del proprio convmcimento, così implicitamente legittimamente disattendendo le prove e le argomentazioni incompatibili con l'effettuata valutazione degli elementi probatori. Quanto alle due rapine di cui ai capi c) e d) dell'imputazione, la Corte d'appello di Lecce ha in particolare evidenziato la chiamata in correità da parte di E.S., fidanzata dell'imputato, l'attendibilità delle cui dichiarazioni accusatorie nei confronti del C. era stata confermata dall'accertata presenza, nel corso della prima delle due rapine, dell'autovettura Citroe'n C3 che era in uso alla famiglia del C., sebbene di proprietà del padre della fidanzata. Quanto al furto e al danneggiamento seguito da incendio ai danni di M.L. di cui ai capi e) e f) dell'imputazione, la Corte d'appello di Lecce ha in particolare evidenziato, oltre al c.nuto dell'intercettata conversazione telefonica tra l'imputato e Z.F., immediatamente successiva all'azione incendiaria, il contenuto delle plurime intercettate conversazioni dalle quali era emersa la certezza - e non il semplice preoccupato timore -, da parte dei familiari dell'imputato, che l'autore della stessa azione fosse il C.. Quanto al danneggiamento seguito da incendio ai danni di C.S. di cui al capo g) dell'imputazione, la Corte d'appello di Lecce ha evidenziato il contenuto delle intercettate conversazioni sia tra i familiari dell'imputato (in particolare, quella in cui C.G. riferiva in modo inequivoco di una confessione fattagli dal C. di essere l'autore del danneggiamento), sia dello stesso C., nella quale questi, conversando con la madre, aveva ammesso di essere stato l'autore del fatto. La stessa Corte d'appello di Lecce ha altresì logicamente valorizzato l'elemento della reazione del C., (che si era recato preso l'abitazione del C. unitamente a un cittadino albanese) e ha anche adeguatamente rilevato come il fatto che, nel parlare con la fidanzata E.S., il C. avesse negato di essere il responsabile del fatto, non escludeva che egli ne fosse l'autore, ben potendo spiegarsi tale negazione con la necessità o la convenienza di non rivelarle la commissione di fatti delittuosi ai quali ella era estranea. Tale motivazione, in quanto non contraddittoria né illogica, e idonea a disattendere, ancorché implicitamente, le tesi difensive, in quanto tale, si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, Di Giorgo, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 24736301). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Lecce ha apprezzato che il valore di Euro 700,00 dei beni sottratti alla persona offesa della rapina cii cui al capo a) dell'imputazione, fosse "tutt'altro che modesto". Tale valutazione appare in linea con i ricordati principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sia là dove ha sostanzialmente reputato non lievissimo il pregiudizio cagionato alla persona offesa dalla rapina sia là dove, ai fini di tale valutazione, non ha ritenuto di attribuire rilievo alla capacità della stessa persona offesa di sopportare il danno economico derivante dal reato. Si deve inoltre osservare come la conforme sentenza del Tribunale di Brindisi avesse logicamente attribuito rilievo, ai fini della necessaria valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa dalla rapina, al fatto che questa era stata realizzata mediante una minaccia a mano armata. L'apprezzamento compiuto dai giudici di merito si deve pertanto ritenere rispettoso dei ricordati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e, risultando immune da vizi logico-giuridici, si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. 1.3.1. Quanto al suo secondo profilo, relativo alla richiesta di esclusione della recidiva - il quale, in ordine logico, deve essere esaminato per primo l'inammissibilità di esso discende dal fatto che, come risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 22), la recidiva, pur contestata all'imputato, non è stata presa in alcuna considerazione dal Tribunale di Brindisi, con la conseguenza che, poiché tale circostanza aggravante non risulta essere effettivamente entrata nel trattamento sanzionatorio, il ricorrente non ha interesse a chiederne l'esclusione. In ogni caso, il relativo motivo di appello del ricorrente risultava manifestamente infondato. Si deve infatti rammentare che la giurisprudenza della Corte di cassazione è pacifica nel ritenere che non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera fletto iuris a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296-01; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745-01). Ne discende che la doglianza, formulata dal ricorrente nel proprio motivo di appello, secondo cui l'unico precedente penale a suo carico si doveva ritenere riconducibile a un unico disegno criminoso, non essendo la continuazione in realtà di per sé incompatibile con la recidiva, era, pertanto, nei termini in cui era stata formulata, manifestamente infondata. 1.3.2. Quanto al primo profilo del motivo, relativo al giudizio di bilanciamento tra le concesse circostanze attenuanti generiche e la ritenuta aggravante dell'avere commesso la minaccia della rapina con armi, si deve rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01). Si deve altresì ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 c.p. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01; in senso analogo, Sez., 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02, relativa a un'ipotesi in cui il giudice di appello aveva confermato il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado). Alla luce di tali principi, nel caso in esame, a giustificare la scelta della Corte d'appello di Lecce nel senso dell'equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante, si deve reputare sufficiente il riferimento alla valutazione complessiva degli episodi delittuosi in termini di gravità ("la gravità dei fatti"), giustificata con la considerazione che gli stessi fatti erano stati realizzati dall'imputato in modo seriale e né approssimativo né improvvisato, riferimento che dimostra che la Corte d'appello di Lecce ha considerato ed esaminato gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., compresi quelli segnalati nell'atto di appello, pervenendo alla conclusione, priva di incoerenze o illogicità, che la soluzione dell'equivalenza era la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto. 2. Il ricorso di M.I.. 2.1. Il primo motivo non è fondato. E' vero che, come correttamente ricordato dalla ricorrente, la Corte di cassazione ha statuito che, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi nel delitto di rapina occorre, qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo, che questa non sia immediatamente riconoscibile come tale (Sez. 2, n. 39253 sdel 22/06/2021, Levi, Rv. 282203-01; Sez. 2, n. 4712 del 17/11/2017, dep. 2018, D'Elia, Rv. 272012-01). Tuttavia, come correttamente osservato dalla Corte d'appello di Lecce, il fatto che la persona offesa C.P. avesse dichiarato di non escludere che l'arma utilizzata dal C. per commettere la rapina potesse essere un'arma giocattolo non significa che egli l'avesse riconosciuta come tale e significa, anzi, che la stessa arma non era immediatamente riconoscibile come un'arma giocattolo, atteso che, in questo caso, il ricorrente non si sarebbe limitato a non escludere che potesse esserlo ma avrebbe positivamente affermato che l'aveva riconosciuta come tale. Ne discende che del tutto correttamente la Corte d'appello di Lecce ha evidentemente reputato la sussistenza di un effetto intimidatorio sulla persona offesa, atteso che un tale effetto discende senz'altro logicamente dall'uso, per commettere la minaccia, di un'arma che non sia immediatamente riconosciuta dalla stessa persona offesa come un'arma giocattolo. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Poiché tale motivo riguarda anch'esso, come il secondo motivo del ricorso di C.M., l'asserita sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4), c.p., ed è sorretto da argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle sviluppate nel predetto motivo del ricorso del C. o che, comunque, trovano c:onfutazione nella motivazione che si è esposta, con riguardo allo stesso motivo del C., al punto 1.2, per la manifesta infondatezza del motivo in esame è possibile fare rinvio a quanto si è argomentato in tale punto 1.2. 2.3. Il terzo motivo non è fondato. In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può ritenere illogico reputare, come ha fatto la Corte d'appello di Lecce nell'escludere la richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante dell'avere commesso la minaccia della rapina con armi, che il compimento, da parte dell'imputata, di due rapine, configuri una serialità di delitti, ben potendo tale concetto essere riferito anche a una serie di due soli elementi. In secondo luogo, sempre diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la ritenuta (da parte della Corte d'appello di Lecce) "gravità dei fatti" non si pone in contraddizione con la valorizzazione, da parte del Tribunale di Brindisi, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, "dell'entità dei fatti", atteso che tale "entità" ben può essere stata ritenuta, anche dal Tribunale di Brindisi, grave, ancorché di un livello di gravità (non particolarmente grave) tale da non escludere la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso di C.G.. 3.1. Il primo motivo non è fondato. Poiché tale motivo riguarda anch'esso, come il primo motivo del ricorso di M.I., l'affermata insussistenza della circostanza aggravante dell'essere stata la minaccia della rapina di cui al capo a) dell'imputazione commessa con arma ed è sorretto da argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle sviluppate nel predetto motivo del ricorso della M. o che, comunque, trovano confutazione nella motivazione che si è esposta, con riguardo allo stesso motivo della M., al punto 2.1, per la manifesta infondatezza del motivo in esame è possibile fare rinvio a quanto si è argomentato in tale punto 2.1. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta a colui che, nella commissione del reato, abbia svolto la funzione di cosiddetto "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo o potendo garantire loro l'impunità (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312-02; Sez. 2, n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, Rv. 184773-01; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, Rv. 152864-01; Sez. 2, n. 4834 del 15/01/1974, Fassino, Rv. 127438-01). Con la precisazione che la cooperazione consistita nel fungere da "palo" mentre altri si appresti a eseguire il delitto è incompatibile con l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. tenuto conto della nozione di "minima importanza" di cui a tale disposizione, la quale non va confusa con la minore efficienza causale dell'opera del "palo" (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, cit; Sez. 6, n. 8247 del 18/06/1992, Mansi, Rv. 191527-01). In vero, più in generale, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01). Alla luce di tali principi, risulta del tutto corretta la conclusione alla quale è pervenuta la Corte d'appello di Lecce secondo cui il ruolo di "palo" che l'imputato risultava avere svolto nella rapina escludeva la configurabilità della richiesta attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 114 c.p.. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Poiché tale motivo riguarda anch'esso, come il secondo motivo del ricorso di C.M., la ritenuta insussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62 c.p., n. 4), ed è sorretto da argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle sviluppate nel predetto motivo del ricorso del C. o che, comunque, trovano confutazione nella motivazione che si è esposta, con riguardo allo stesso motivo del C., al punto 1.2, per la manifesta infondatezza del motivo in esame è possibile fare rinvio a quanto si è argomentato in tale punto 1.2. 3.4. il quarto motivo non è fondato. In primo luogo, si deve osservare che la Colte d'appello di Lecce, nell'ancorare la conferma, in termini di equivalenza, del giudizio di bilanciamento tra le concesse circostanze attenuanti generiche e la ritenuta aggravante dell'essere stata la minaccia della rapina commessa con arma, alla "gravità dei fatti", ha argomentato tale "gravità" con riferimento non solo alla serialità degli stessi fatti considerazione che, evidentemente, si riferiva solo agli imputati C. e M., i quali si erano resi autori di più episodi delittuosi - ma anche al fatto che i reati, e tra questi, quindi, anche la rapina di cui al capo a) dell'imputazione cui aveva concorso il C., erano stati realizzati in modo tutt'altro che approssimativo e improvvisato. In secondo luogo, come si è già avuto modo di osservare al punto 2.3, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la ritenuta (da parte della Corte d'appello di Lecce) "gravità dei fatti" non si pone in contraddizione con la valorizzazione, da parte del Tribunale di Brindisi, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, "dell'entità dei fatti", atteso che tale "entità" ben può essere stata ritenuta, anche dal Tribunale di Brindisi, grave, ancorché di un livello di gravità (non particolarmente grave) tale da non escludere la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, anche alla luce dei principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che si sono rammentati al punto 1.3.2, a giustificare la scelta della Corte d'appello di Lecce nel senso dell'equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante, si deve reputare sufficiente il riferimento alla valutazione complessiva dell'episodio delittuoso in termini di gravità ("la gravità dei fatti"), giustificata con la considerazione che la rapina era stata realizzata dall'imputato in modo né approssimativo né improvvisato - e, quindi, ben pianificato -, riferimento, quello alla gravità del fatto, che è sufficiente a dimostrare che la Corte d'appello di Lecce ha considerato ed esaminato gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., pervenendo alla conclusione, priva di incoerenze o illogicità, che la soluzione dell'equivalenza era la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto. 4. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti, aì sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2023. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2023

Le altre sentenze

Espulsione dello straniero: va effettuato un bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e l'interesse del singolo alla vita familiare
MAE: la decisione sulla consegna adottata oltre i termini previsti non comporta l'automatica caducazione della misura
Mancata traduzione dell'imputato: se non disposta o non eseguita determina una nullità assoluta e insanabile
Coltivazione di cannabis: Il reato è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza
Mandato di arresto europeo - Germania - Truffa e frode informatica
Concordato in appello: inammissibili ricorso relativo alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Patteggiamento: inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Concordato: la mancata ammissione al concordato in sede di gravame può formare oggetto di motivo di ricorso
Riforma Cartabia: rimessa alle Sezioni Unite la questione sulla competenza del giudice di pace per il reato di lesioni volontarie personali
La causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000 trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto
Rapina impropria: ne risponde anche chi pur non avendo partecipato alla sottrazione della cosa la riceva immediatamente dopo
Rapina: ricorre l'aggravante del travisamento nel caso in cui l'agente indossi una mascherina
Rapina: l'uso dell'arma non assorbe l'aggravante del nesso teleologico per i reati connessi di detenzione o porto illegale di armi
Rapina impropria: l’immediatezza non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della cosa e l'uso della violenza
Rapina: è sufficiente l'utilizzo da parte dell'agente di un ridotto coefficiente di forza impeditiva contro la persona offesa
Rapina: per l'aggravante dell'uso delle armi è sufficiente l'utilizzo di un'arma giocattolo
Rapina: l'aggravante del luogo di privata dimora può applicarsi anche se il fatto si è svolto nell'abitazione dell'agente
Rapina: sussiste il concorso di persone in caso di promessa di acquistare i beni provenienti dal reato
Rapina e danno di speciale tenuità: non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto
Rapina: l'elemento oggettivo può essere costituito anche dal compimento di un'azione violenta nei confronti di una res
Rapina impropria: l'aggravante delle più persone riunite sussiste in caso di simultanea presenza di due compartecipi
L'elemento psicologico specifico nel delitto di rapina può essere integrato anche dal dolo concomitante o sopravvenuto
Rapina: legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, c.p. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, co. 1, c.p.
Rapina: sull'aggravante speciale delle più persone riunite
Tentativo di rapina impropria: sussiste se l'agente non conclude la condotta indipendente dalla propria volontà
Rapina: se commessa in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'aggravante ex art. 628 prevale su quella ex art. 61, n. 5 c.p.
Rapina impropria: sull'aggravante del nesso teleologico in caso di morte della persona offesa
Rapina: per l’aggravante delle più persone riunite è richiesta la presenza (nota alla vittima) di almeno due persone
Ricorso per cassazione: Sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati
MAE - Germania
Continuazione: non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento
Omesso versamento IVA: sull'interesse ad impugnare per ottenere assoluzione con formula piena
Omesso versamento IVA: sulla preclusione al patteggiamento per mancata estinzione del debito tributario
Omesso versamento IVA: il contribuente deve dimostrare l'inattendibilità della compilazione del quadro VL
Omesso versamento IVA: non è richiesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione fiscale del contribuente
Omesso versamento IVA : configurabile il concorso con la bancarotta impropria mediante operazioni dolose
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato dopo la dichiarazione di imposta
Omesso versamento IVA: il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: la qualifica di legale rappresentante di società si acquisisce con l'atto di conferimento della nomina
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente
Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
Fatture per operazioni inesistenti: sulla figura del cd. "autore mediato"
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Rapina e danno di speciale tenuità: non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto

bottom of page