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Cassazione Penale

Cassazione penale , sez. II , 22/06/2023 , n. 29044

La massima

Ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito della immediatezza, contemplato dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della res e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 08/04/2022, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Vercelli in data 18/07/2018, riconosciute a S.M. e a O.N. le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti, rideterminava la pena nei seguenti termini: nei confronti di S., nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 600 di multa (in relazione ai reati di cui ai capi F ed H, come riqualificati in primo grado ex art. 628 c.p., commi 1, 2 e comma 3, n. 1; in primo grado lo S. era stato condannato alla complessiva pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed Euro 2.500 di multa) e nei confronti di O.N., nella misura di anni due di reclusione ed Euro 500 di multa (in relazione al capo F, come riqualificato in primo grado ex art. 628 c.p., comma 2 e comma 3, n. 1; in primo grado l' O. era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed Euro 1.500 di multa). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di S.M. e di O.N., è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi - a trattazione cumulativa come da elencazione - che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. Primo e secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, omissione, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto. L'acquisizione ex art. 500 c.p.p., commi 4 e 5, delle dichiarazioni rese in fase predibattimentale da S.R., S.P. e S.V. non è stata motivata né in primo né in secondo grado, se non in modo generico e stereotipato, essendosi in ogni caso la Corte d'appello limitata a trattare la censura relativa all'utilizzabilità delle dichiarazioni. Terzo e quarto motivo: violazione di legge in relazione all'art. 500 c.p.p., commi 4 e 5, omissione, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto. La Suprema Corte ha affermato in più occasioni come l'operatività della disciplina acquisitiva di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, è condizionata al ricorrere, alternativamente, di uno dei due seguenti presupposti: - la non accettazione (in tutto o in parte) del contraddittorio da parte del testimone, in presenza della quale non sarebbero tout court ammesse contestazioni; - l'accettazione del contraddittorio da parte del testimone, il quale renda, peraltro, dichiarazioni dibattimentali difformi rispetto a quelle predibattimentali solo perché inquinate dalla indebita turbativa esterna. Nella fattispecie, le tre persone offese non si sono rifiutate di deporre e, quindi, nella valutazione della responsabilità degli imputati potevano essere utilizzate solo ed esclusivamente le contestazioni effettuate a dibattimento e non il contenuto delle dichiarazioni predibattimentali. In ogni caso, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la minaccia solo ed esclusivamente in via presuntiva, senza specificare non solo in cosa essa sarebbe consistita ma anche gli elementi da cui desumerla. La motivazione adottata è altresì carente nella parte in cui omette di valutare tutti gli elementi sottolineati dalla difesa nell'atto di appello di segno contrario rispetto alla ritenuta intimidazione che avrebbero subito i testi. Quinto e sesto motivo: violazione di legge in relazione all'art. 628 c.p., come riqualificato il fatto di cui al capo F); omissione, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto. Del tutto omessa è la valutazione delle contestazioni effettuate dalla difesa che aveva evidenziato come tra la sottrazione dei mezzi e l'uso della violenza da parte di S.A. mancasse proprio l'unitarietà dell'azione, necessaria a configurare il reato in questione. Settimo e ottavo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 110 c.p. di cui al capo F); omissione, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto. Sul concorso ex art. 110 c.p. vi è una motivazione di stile. La Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p. se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre, nel caso (quale il presente) in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta, questo configurerebbe il concorso anomalo ex art. 116 c.p.. Nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. per il capo H); violazione di legge con riferimento all'art. 628 c.p., così come riqualificato il capo H); omissione, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto; travisamento della prova. La sentenza di appello, nel confermare quella di primo grado, si limita a richiamare il contenuto del verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese da S.R. in data 22/02/2014, ma non compie la stringente verifica sulla credibilità ed attendibilità del dichiarante sulla base delle criticità evidenziate in atto di appello. Affermare che non emerga un credito di S.M. riconducibile ad una causale lecita non solo è contraddittorio, ma travisa anche le prove raccolte. Tredicesimo motivo: omissione, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione della pena base per l'imputato S.M.. La pena base in appello (in relazione al più grave capo F) è stata indicata in anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 700 di multa, in misura superiore al minimo edittale: tale determinazione è priva di motivazione oltre che contraddittoria con quanto stabilito in primo grado che aveva determinato la pena base in misura pari al minimo edittale, fissandola in anni quattro, mesi sei di reclusione ed Euro 1.500 di multa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondati sono i primi quattro collegati motivi di ricorso. Alcune precisazioni di carattere teorico s'impongono in premessa. 2.1. Come è noto, il divieto di acquisizione dibattimentale delle precedenti dichiarazioni trova una prima eccezione "quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga ovvero deponga il falso". In tal caso, "le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3, possono essere utilizzate" (art. 500 c.p.p., comma 4). Si tratta di una disciplina che trova la sua giustificazione nell'ambito dell'art. 111 Cost., comma 5, che contempla la "provata condotta illecita" come ipotesi di deroga alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti. Scopo della disposizione e', chiaramente, quello di evitare un inquinamento probatorio. Per il recupero a fini probatori delle pregresse dichiarazioni, non conta chi abbia commesso l'illecito, ma se questo fosse realmente idoneo a incidere sulla libertà di scelta del testimone. Se il giudice, sulla base dell'andamento del dibattimento, ha fondati motivi per ritenere che il teste sia stato intimidito, può disporre gli accertamenti necessari al fine di appurare la fondatezza o meno dei suoi sospetti, avviando un micro procedimento incidentale a forma libera. Nulla vieta che gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni siano tratti dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale: di tal che, del tutto irrilevante a tali fini che il comportamento reticente del teste sia totale o parziale (ovvero che il dichiarante sia stato del tutto silente alle domande ovvero abbia reso dichiarazioni o risposto solo a qualche domanda, spontaneamente o a seguito di contestazione). Ciò che rileva è che la prudente valutazione del giudice gli consenta comunque di cogliere in quel comportamento i segni della subita intimidazione, non potendo assumere alcuna valenza il mancato espletamento degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500 c.p.p., comma 5, trattandosi di attività istruttoria meramente eventuale, alla quale il giudice può attendere solo se ne ravvisi la necessità, senza esservi in alcun modo obbligato. 2.2. La medesima giurisprudenza riconosce come le disposizioni dell'art. 500 c.p.p., commi 4 e 5 devono essere lette ed interpretate unitariamente, nel senso che la prima consente di desumere i fatti da violenza o minacciai od offerta di utilità al testimone sia da circostanze emerse prima e fuori dal dibattimento che, alternativamente, da circostanze emerse nel dibattimento, mentre la seconda richiede l'impulso di parte solo affinché il giudice disponga gli accertamenti richiesti sulle dette circostanze, ma non anche perché decida sulla acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari (Sez. 6, n. 31461 del 07/06/2004, Foriglio, Rv. 230018). Rientrano fra gli elementi valutabili ai fini dell'accertamento dell'inquinamento probatorio, quale presupposto dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, le modalità della deposizione ed il contegno tenuto dal teste in dibattimento (Sez. 6, n. 22555 del 05/04/2017, Pascale, Rv. 270155), ma anche i condizionamenti economici o la para di essere allontanato dal nucleo familiare (Sez. 3, n. 2696 del 01/12/2011, dep. 2012, F., Rv. 251909). 2.3. Ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, l'idoneità della "minaccia" richiesta è integrata da qualsiasi comportamento suscettibile di incutere timore e di far sorgere la preoccupazione di poter soffrire un male o un danno ingiusti, ancorché non oggettivi ma semplicemente percepiti, tale da compromettere o diminuire la libertà morale del teste che ne è destinatario, a nulla rilevando la circostanza che il teste abbia poi reso deposizione (Sez. 3, n. 46501 del 01/10/2015, D., Rv. 265553). Infine, per quanto concerne il "grado della prova", premessa la necessità della sussistenza di "elementi concreti" per ritenere che il predetto sia stato sottoposto a pressioni, desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita intimidazione, purché connotata da precisione, obiettività e significatività, non potendo risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, O., Rv. 281879), la giurisprudenza richiede uno standard probatorio intermedio fra la semplice deduzione logica e l'accertamento dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.4. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come i giudici di merito, nella fattispecie, abbiano fatto precisa applicazione dei principi di diritto sopra descritti, riconoscendo la ricorrenza di "intimidazioni.. idonee a condizionare la libertà espositiva delle persone offese le quali nel corso della loro escussione hanno dichiarato di non riuscire più a ricordare alcunché, con una ostentata e plateale rinuncia ad ottenere tutela che ragionevolmente non può che fondarsi su precedenti minacce dagli stessi ricevute. Del resto è evidente come un tale tipo di minaccia possa essere ricostruito soltanto in via presuntiva, visto che la persona offesa minacciata che viene chiamata a testimoniare mai andrà a riferire di avere ricevuto minacce sul contenuto della propria deposizione. Ne' a conclusioni diverse può indurre il fatto che il pubblico ministero abbia chiesto la trasmissione degli atti al proprio ufficio, trattandosi di un atto dovuto a fronte di tale comportamento platealmente reticente. Neppure i toni aggressivi usati dal S.V. nella conversazione intercettata, cui ha fatto riferimento la difesa, consentono di escludere che lo stesso fosse terrorizzato dallo S., potendosi interpretare gli stessi alla stregua di una rancorosa frustrazione derivante dalle costanti richieste di cui egli era stato destinatario". 3. Manifestamente infondati sono il quinto ed il sesto motivo. Questa Suprema Corte - in relazione alla nozione di "immediatezza" - ha, in più occasioni affermato che "nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità" (cfr., Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappala, Rv. 254171; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310; Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617). Invero, come è stato precisato, "ciò comporta che sia ancora in atto non la sottrazione, bensì l'assicurazione dell'impossessamento della cosa, o che sia in corso di svolgimento la reazione difensiva privata o repressiva pubblica" (Sez. 2, n. 3721 del 18/05/1990, Villa, Rv. 186764). Pertanto, "il requisito della "immediatezza", richiesto dalla norma incriminatrice, non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, ma deve essere posto in relazione allo scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero l'impunità" (Sez. 6, n. 2410 del 25/06/1999, Concas, Rv. 214926); infatti, tra la violenza costitutiva del reato e l'impossessamento deve sussistere "un nesso di causalità tale da avere carattere di strumentalità, sicché l'impossessamento sia diretta derivazione della violenza stessa" (Sez. 2, n. 42076 del 03/11/2010, Arillo, Rv. 248509). Di tali principi la Corte di merito ha fatto corretta applicazione. Ferma la correttezza della qualificazione giuridica del fatto di cui al capo F) in rapina impropria, in quanto la condotta violenta e minacciosa non ha avuto quale effetto quello di coartare la volontà dei S. obbligandoli a consegnare i due camion, ma è intervenuta in epoca immediatamente successiva alla sottrazione, allo scopo di mantenere il possesso della cosa sottratta, risulta giudizialmente provato che, dopo la consegna dei camion e il loro spostamento nella cascina di S., S.V. aveva raggiunto immediatamente il figlio presso tale abitazione e qui S.A., alla presenza di S.M. ed O.N., aveva estratto un coltello e glielo aveva puntato alla gola; quindi aveva minacciato S.R., colpendo poi con una coltellata alla nuca V. e con una coltellata al braccio R.. La condotta di aggressione posta in essere deve ritenersi in rapporto di strumentalità e di consequenzialità con il precedente furto, tale per cui quest'ultimo e la violenza costituiscono un'azione complessiva e tra essi non è ravvisabile alcuna soluzione di continuità. Anche in ordine all'elemento temporale, la decisione di entrambi i giudici di merito si sottrae ad ogni censura di legittimità. Infatti, nel caso di specie, l'immediatezza va rinvenuta nel fatto che l'incontro, da subito degenerato, fra vittime ed aggressori si è verificato pochissimo tempo dopo la sottrazione e senza alcuna soluzione di continuità con la stessa anche in considerazione della "causale" del successivo incontro (volontà dei S. di rientrare subito in possesso dei camion appena sottratti loro). 4. Manifestamente infondati sono il settimo e l'ottavo motivo. Già il giudice di primo grado aveva riconosciuto che "quanto al contributo fornito dagli imputati nella realizzazione del reato... al capo F), occorre anzitutto prendere in esame il momento della sottrazione dei mezzi: tale condotta è avvenuta in presenza dei tre imputati (ndr., S.A., nelle more deceduto): l'ordine di asportare i camion è stato impartito da S.A. e, per quanto riguarda il Mercedes, è stato eseguito da O.N.. S.M., presente quando il padre si è fatto consegnare i mezzi, aveva, invece, ricevuto ordine di comunicare a terze persone, rimaste non identificate, l'avvenuto impossessamento. Tutti gli imputati, pertanto, hanno contribuito a realizzare la sottrazione. Le lesioni ai S. e la minaccia esercitata con il coltello sono poi attribuibili materialmente ad S.A., ma sono state commesse in presenza di S.M. e O.N., che con la loro presenza hanno agevolato e rafforzato il proposito criminoso del primo, rendendo più sicura l'azione di S.A. e più difficile l'eventuale difesa che avrebbero potuto porre in essere i S.". Ciò considerato, evidenzia il Collegio come i giudici ci merito si siano attenuti al consolidato insegnamento di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr., Sez. 2, n. 40420 del 08/10/2008, Bash Hysa, Rv. 241871; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979; Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807). 5. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono il nono, il decimo, l'undicesimo ed il dodicesimo motivo. In relazione al reato di cui al capo H), già il primo giudice aveva evidenziato come S.A. e M. avevano atteso S.R. e quando costui gli si era accostato, M. aveva estratto un coltello, puntandoglielo, mentre gli intimava la consegna del suo portafogli dal quale prelevava la somma di trecento Euro. I giudici di secondo grado, ribadendo il giudizio di attendibilità della vittima, riconoscevano come la narrazione contenuta nello stesso verbale fosse del tutto chiara, non potendo rilevare il fatto che egli non abbia riferito alcunché al riguardo in occasione della sua precedente audizione, non potendo equivalere la narrazione tardiva di taluni episodi ad un deficit di veridicità degli stessi, visto che è ben possibile che, per le più svariate ragioni, solo in seguito il dichiarante se ne possa essere ricordato. Si è riconosciuto, inoltre, come la fattispecie non potesse essere riqualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni "non emergendo in alcun modo dagli atti un credito degli odierni imputati riconducibile ad una causale lecita (potendosi al più ascrivere il debito nei confronti di S.A. ad una pattuizione usuraria o a precedenti consegne di sostanza stupefacente: cfr. sit di S.R. e S.V.); ne segue che tale credito difetta delle necessarie caratteristiche onde poter essere validamente azionato in un eventuale giudizio". Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della reiterazione del motivo di appello, risultando poi del tutto sfornita di prova l'affermazione di un operato travisamento della prova, il cui preteso vizio vede, in ogni caso, circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione (nella specie, in alcun modo rilevabile), in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370). In caso di "doppia conforme", poi, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato, è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia, in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837): ipotesi qui non ricorrente. 6. Manifestamente infondato e, ai limiti della carenza di interesse, è il tredicesimo motivo. Esclusa ogni violazione di reformatio in peius (che il ricorrente nemmeno denuncia) e preso atto che il minimo edittale di pena per la rapina aggravata commessa, al tempus delitti commissi (nella specie, maggio 2012), era pari ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed Euro 1.032 di multa (il giudice di primo grado, irrogando la pena di 1.500 Euro di multa - in realtà - non si è attenuto al dichiarato minimo, quantomeno con riferimento alla pena pecuniaria), ritiene il Collegio che il giudice di appello, rivalutando il fatto ("degradato", quoad poenam, da rapina aggravata a rapina semplice) e determinando una sanzione finale complessiva inferiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado, ben abbia potuto considerare un limite edittale di pena più alto rispetto a quello riconosciuto dal giudice di primo grado, proprio in conseguenza dell'avvenuta mutazione del titolo di reato e della necessità di una riconsiderazione della "diversa" fattispecie, con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p., tanto più dovendo necessariamente riconsiderare il "nuovo" contesto del reato continuato (cfr., in fattispecie in qualche modo assimilabile, Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107, nella quale, in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, veniva riconosciuta da parte del giudice di secondo grado un'ulteriore circostanza attenuante che tuttavia comportava una riduzione di pena inferiore a quella già riconosciuta per le già applicate circostanze attenuanti generiche). 7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2023. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2023

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Rapina: l'elemento oggettivo può essere costituito anche dal compimento di un'azione violenta nei confronti di una res
Rapina impropria: l'aggravante delle più persone riunite sussiste in caso di simultanea presenza di due compartecipi
L'elemento psicologico specifico nel delitto di rapina può essere integrato anche dal dolo concomitante o sopravvenuto
Rapina: legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, c.p. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, co. 1, c.p.
Rapina: sull'aggravante speciale delle più persone riunite
Tentativo di rapina impropria: sussiste se l'agente non conclude la condotta indipendente dalla propria volontà
Rapina: se commessa in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'aggravante ex art. 628 prevale su quella ex art. 61, n. 5 c.p.
Rapina impropria: sull'aggravante del nesso teleologico in caso di morte della persona offesa
Rapina: per l’aggravante delle più persone riunite è richiesta la presenza (nota alla vittima) di almeno due persone
Ricorso per cassazione: Sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati
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Continuazione: non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento
Omesso versamento IVA: sull'interesse ad impugnare per ottenere assoluzione con formula piena
Omesso versamento IVA: sulla preclusione al patteggiamento per mancata estinzione del debito tributario
Omesso versamento IVA: il contribuente deve dimostrare l'inattendibilità della compilazione del quadro VL
Omesso versamento IVA: non è richiesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione fiscale del contribuente
Omesso versamento IVA : configurabile il concorso con la bancarotta impropria mediante operazioni dolose
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato dopo la dichiarazione di imposta
Omesso versamento IVA: il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: la qualifica di legale rappresentante di società si acquisisce con l'atto di conferimento della nomina
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente
Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
Fatture per operazioni inesistenti: sulla figura del cd. "autore mediato"
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Rapina impropria: l’immediatezza non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della cosa e l'uso della violenza

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