Riesame: l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari
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Cassazione penale sez. II, 01/02/2024, (ud. 01/02/2024, dep. 05/03/2024), n.9413

L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di appello cautelare promosso dal Pubblico ministero, ha applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di ricettazione di una autovettura di provenienza illecita di cui al capo 7 della imputazione provvisoria.

Rispetto a tale specifica contestazione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con l'ordinanza del 20 settembre 2023, aveva negato l'applicazione della misura richiesta dal Pubblico ministero, contestualmente disponendola, nei confronti dell'indagato, in relazione ad altre ipotesi di reato, quali l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di svariati reati contro il patrimonio e diversi reati fine di ricettazione, riciclaggio e furto inerenti ad automobili (capi 1, 2, 3, 4 e 11 della imputazione provvisoria).

2. Ricorre per cassazione Va.Ze., deducendo, con unico motivo, violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per essersi limitato il Tribunale ad effettuare un "copia e incolla" della motivazione adottata nell'ordinanza genetica a proposito delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 7.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Deve ricordarsi, in punto di diritto, che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente) (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603).

Ne consegue che il ricorso deduce una violazione di legge inesistente.

2. Per di più, l'ordinanza impugnata ha offerto idonea motivazione sia in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - essendo provato e neanche contestato il possesso in capo all'imputato dell'automobile di provenienza furtiva nell'ambito di più ampia attività illecita organizzata e contestatagli - sia in ordine alle esigenze cautelari, essendosi sottolineata la necessità di evitare, attraverso misura custodiale detentiva, i contatti del ricorrente con il contesto delinquenziali di riferimento di tipo organizzato ed operativo nell'attualità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassi delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp att. cod. proc. pen.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 1 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2024.

Riesame: l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari

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