Stalking: il termine di prescrizione decorre dalla pronuncia della sentenza di primo grado
top of page

Cassazione penale sez. V, 19/01/2021, n.12055

Nel delitto di atti persecutori, che è reato abituale, il termine finale di consumazione, nel caso di contestazione cosiddetta aperta, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado, che cristallizza l'accertamento processuale e dal quale decorre il termine di prescrizione del reato in mancanza di una specifica contestazione che delimiti temporalmente le condotte frutto della reiterazione criminosa.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 24/09/2020 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 03/07/2013, e, per l'effetto, l'affermazione di responsabilità nei confronti di C.G. per il reato di atti persecutori ai danni della moglie separata S.S..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di C.G., Avv. Gennaro De Falco, deducendo tre motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al termine di prescrizione, che sostiene essere decorso il 24/04/2019, in quanto le condotte rilevanti si fermano al 24/10/2011, non potendosi considerare altri fatti oggetto di distinti e successivi procedimenti.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, contestando le inesattezze storiche contenute nella sentenza, e l'omessa considerazione della memoria depositata all'udienza di appello e della sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 14/09/2020 che ha derubricato il reato di cui all'art. 612 bis nel reato di minaccia, nonché delle dichiarazioni resa dalla figlia M.G. all'udienza del 29/05/2020.

2.3. Con il terzo motivo lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.

2.4. Con motivi aggiunti il difensore ha ribadito le prima due doglianze già proposte, ed ha altresì dedotto la violazione di legge in relazione all'assunzione delle dichiarazioni di S.S., che era indagata per il reato di minaccia ai danni del C. all'epoca della deposizione, e dunque per un reato probatoriamente connesso; ha infine prodotto la sentenza di proscioglimento pronunciata nei confronti della S. per prescrizione del reato di minaccia.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso é fondato.

Nel delitto previsto dall'art. 612-bis c.p., che é reato abituale, e non permanente, e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado, che cristallizza l'accertamento processuale, cosicché , nell'ipotesi di "contestazione aperta", é possibile estendere il giudizio di penale responsabilità dell'imputato anche a fatti non espressamente indicati nel capo di imputazione e, tuttavia, accertati nel corso del giudizio sino alla sentenza di primo grado (Sez. 5, n. 17350 del 20/01/2020, C., Rv. 279401 - 02); il delitto previsto dell'art. 612-bis c.p. ha natura di reato abituale di evento "per accumulo", che si perfeziona al momento della realizzazione di uno degli eventi alternativi previsti dalla norma e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, così che, in caso di contestazione "aperta", il termine finale di consumazione coincide con quello della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, consentendo fino a quel momento l'estensione dell'imputazione alle condotte, frutto della reiterazione criminosa, realizzate dopo l'esercizio dell'azione penale (Sez. 5, n. 17000 del 11/12/2019, dep. 2020, A., Rv. 279081).

Tanto premesso, nel caso in esame, benché la contestazione sia "aperta", nondimeno non risultano dall'accertamento giurisdizionale ulteriori condotte persecutorie successive al 24 ottobre 2011, non menzionate né nella sentenza impugnata, né , tanto meno, nella sentenza di primo grado; né possono rilevare, evidentemente, ulteriori condotte successive che siano state oggetto di distinti procedimenti.

Pertanto, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, tenuto altresì conto della sospensione per la durata di 10 mesi (per il rinvio dall'11/05/2017 al 13/03/2018 per impedimento del difensore, per una durata di 60 giorni, e per il rinvio dal 13/03/2018 al 13/11/2018 per l'adesione del difensore all'astensione, e non potendo calcolarsi altresì le c.d. sospensioni ‘elettorali dell'attività giurisdizionale), risulta decorso il 02/02/2020; in tal senso, dunque, il reato risulta estinto per prescrizione prima della sentenza di appello, emessa il 24/09/2020, e prima della sospensione disposta all'udienza del 2 aprile 2020 per la pandemia da Covid, ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione.

2. Il ricorso va invece rigettato agli effetti civili.

2.1. Il secondo motivo deve ritenersi generico, in quanto, oltre ad essere confuso ed oscuro nella sua critica alla tenuta logica della sentenza impugnata, omette un concreto confronto argomentativo con la motivazione della Corte di Appello, che ha esplicitamente considerato la produzione documentale della difesa (p. 5) proprio in relazione alla scarcerazione dell'imputato e alla distinzione tra singoli episodi di minaccia aggravata e quelli oggetto della contestazione in esame.

Giova soltanto osservare che, oltre alla piena persuasività della motivazione della Corte di appello sulla credibilità delle fonti dichiarative (la persona offesa e la figlia) da cui si ricavano gli elementi costitutivi della fattispecie di reato, non assume alcun rilievo, ai fini del sindacato di legittimità, che in distinto procedimento i fatti contestati siano stati riqualificati nel diverso reato di minacce, atteso che una tale deduzione sollecita, ictu oculi, una non consentita rivalutazione del merito.

2.2. Manifestamente infondato e generico é , altresì, il terzo motivo sulle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.: la motivazione deve ritenersi esaustiva considerato che si trattava di pena in aumento per la continuazione e che la Corte ha evidenziato la "spiccata pervicacia criminale" manifestata dall'imputato, desunta dalle plurime condanne riportate per fatti commessi ai danni della medesima persona offesa; del resto, la generica doglianza proposta non ha neppure dedotto quali sarebbero gli elementi in base ai quali si sarebbe dovuto riconoscere tali attenuanti.

2.3. Il motivo proposto con i motivi aggiunti, con cui ha dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, é inammissibile.

In tema di prova dichiarativa, l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 c.p.p.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624, con riferimento ad una fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'inutilizzabilità dell'esame testimoniale di una persona della quale, soltanto in udienze successive a quella di assunzione della prova, era stata documentata la qualità di imputato in un procedimento per reato cd. reciproco).

Nel caso in esame, la posizione processuale e la dedotta inutilizzabilità non sono state eccepite prima dell'esame, e la doglianza appare, al riguardo, estremamente generica.

Peraltro, nell'evidenziare che la persona offesa risulta costituita parte civile, va rammentato che, il mancato avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), all'imputato di reato probatoriamente collegato costituito parte civile, che renda testimonianza con l'assistenza del difensore nominato per l'esercizio dell'azione civile, non determina l'inutilizzabilità delle relative dichiarazioni, in quanto la scelta del medesimo di deporre contro l'imputato é implicita nell'atto costitutivo e nella presenza in dibattimento per rendere testimonianza (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 27433703).

Va, infine, rilevato il difetto di specificità dell'eccezione di inutilizzabilità proposta, essendo consolidato il principio, affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, é onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011).

Nel caso in esame, il ricorrente ha omesso di dedurre in ordine alla c.d. prova di resistenza, e, dalla sentenza impugnata, risulta che la piattaforma probatoria era costituita anche dalle dichiarazioni della figlia dell'imputato.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

Stalking: il termine di prescrizione decorre dalla pronuncia della sentenza di primo grado

bottom of page