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Stalking: se commesso nei confronti di più soggetti passivi si configura una pluralità di reati

Stalking

Cassazione penale sez. V, 30/11/2021, n.2443

In tema di atti persecutori posti in essere nei confronti di più soggetti passivi, si configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte determinano differenti eventi e offendono distinte vittime.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre B.M. avverso sentenza della Corte d'appello di Torino che, nel rideterminare la pena per il reato di cui all'art. 612/bis c.p. - commesso, secondo l'accusa, condivisa dal giudicante, nei confronti di due persone diverse ha disposto un aumento di pena per continuazione. Trattasi, secondo il ricorrente, di statuizione errata, per la "mancanza di una contestazione in fatto e in diritto di una pluralità di condotte persecutorie" e perché s'era trattato, nei fatti, di "persecuzione" in danno di una coppia di coniugi. Con altro motivo lamenta che la pena sia stata determinata in misura notevolmente superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. La contestazione mossa all'imputato riguarda atti persecutori posti in essere nei confronti di due soggetti diversi. Correttamente, pertanto, è stata ritenuta la pluralità dei reati, dal momento che le condotte contestate hanno determinato eventi diversi e offeso persone diverse. Come è già stato affermato in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia (cass., n. 29542 del 18/9/2020, rv 27968802; sez. 6, n. 2625 del 12/1/2016; sez. 6, n. 7781 del 31/1/2003), alla pluralità dei soggetti passivi corrisponde una pluralità di reati, eventualmente unificati per continuazione, atteso che l'interesse protetto dal reato di cui all'art. 612/bis c.p. è la personalità del singolo in relazione al rapporto che lo unisce al soggetto attivo. Nessuna violazione dei diritti difensivi è stata consumata, dal momento che l'imputato è stato posto in condizione di difendersi compiutamente, conoscendo fin dall'inizio la dimensione e la natura dell'accusa a lui rivolta. Tanto, a prescindere dalla tempestività del motivo, dedotto, in appello, a mezzo di posta elettronica solo in data 9/2/2021, laddove la sentenza di primo grado era stata emessa in data 18/6/2020. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 c.p. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Nella specie, la Corte d'appello ha mostrato di ritenere perfettamente adeguata alla gravità dei reati la pena base - contenuta nella media edittale - determinata dal giudice di primo grado e l'ha ridotta per la concessione di circostanze attenuanti generiche, ritenute addirittura prevalenti sulla contestata aggravante. Ciò dimostra che egli ha effettuato la valutazione di sua competenza, attenendosi ai criteri di cui all'art. 133 c.p., con conseguente incensurabilità della decisione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stresso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Nulla è dovuto alle parti civili per spese legali, sia perché nessuna apprezzabile attività difensiva è stata svolta, sia perché il ricorso dell'imputato riguardava esclusivamente la misura della pena. Invero, qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (cass., n. 22697 del 9/7/2020, rv 279514-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2021. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022
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