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Stalking: si consuma al compimento dell'ultimo atto della sequenza criminosa che integra l'abitualità del reato

Stalking

Cassazione penale sez. V, 24/11/2020, n.3781

Il delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale e di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo, si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, cosicché l'unitarietà della condotta di "stalking" non può essere interrotta dall'essersi realizzato prima l'uno o l'altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice. (Fattispecie in cui all'evento della modifica delle abitudini di vita della vittima, costretta a lasciare il lavoro, era seguito, per effetto della successiva reiterazione della condotta persecutoria, l'insorgere in essa di un grave stato d'ansia e di timore, momento consumativo dal quale si è ritenuto decorrere il termine per la proposizione della querela).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Cagliari del 5.6.2019 con cui S.R. è stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di atti persecutori commesso dal 2016 al 2018 ai danni di D.C., reiteratamente molestata con approcci sentimentali sgraditi, ingiuriata e minacciata, anche mediante il danneggiamento della sua auto, sino a costringerla ad abbandonare il lavoro al bar dove molto spesso si verificavano le condotte di reato ed a determinarne uno stato d'ansia e paura patologici. 2. Avverso il provvedimento predetto ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. Mele, che ha dedotto due distinte ragioni di doglianza. 2.1. Il primo argomento difensivo censura violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità del reato, pur essendo stata proposta tardivamente la querela, solo in data 29.11.2018 e, dunque, oltre sei mesi dopo la cessazione della reiterazione criminosa, collocabile al più a gennaio 2018, mese in cui la persona offesa ha deciso di abbandonare il lavoro a causa del timore generatole dal ricorrente, che la costringeva a modificare, dunque, la propria vita. Gli episodi successivi, che sarebbero avvenuti tra (OMISSIS) ed ai quali fanno riferimento le sentenze di merito, in realtà, da un lato, non costituiscono minacce o molestie, dall'altro, non sono ascrivibili con certezza all'imputato. In particolare, i messaggi ricevuti a (OMISSIS) dalla persona offesa sul suo telefono cellulare provenivano da profili Instagram o Messenger non riconducibili al ricorrente anche perchè acquisiti in atti solo tramite screenshot prodotti dalla vittima, senza alcuna indagine che li attribuisca in modo affidabile a S.. Se, dunque, tali fatti più recenti non possono ritenersi parte della condotta delittuosa di stalking per le ragioni anzidette, la querela proposta è tardiva rispetto alla cessazione dell'unica reiterazione criminosa certamente attribuita all'imputato e collocata a (OMISSIS). Ma anche qualora volesse considerarsi rilevante penalmente la condotta commessa nel settembre 2018 essa sarebbe comunque scollegata dall'abitualità precedente e inidonea, di per sè, a configurare il reato di atti persecutori, nè si può mettere in relazione con l'azione abituale precedente, oramai compiuta e consumata in tutti i suoi profili essendosi realizzato al (OMISSIS) anche l'ultimo evento di reato costituito dal mutamento delle abitudini di vita della vittima, costretta a lasciare il lavoro. A riprova di tale ricostruzione il ricorrente evidenzia che, come si dà atto nella sentenza impugnata, nonostante l'invito dei carabinieri a sporgere querela per i fatti fino a (OMISSIS), formulatole in un periodo coevo, la vittima non abbia inteso farlo, espressamente riferendo di voler soprassedere, con ciò dimostrando la volontà di non chiedere di perseguire il ricorrente per i reati sino a quella data. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente, nonchè travisamento della prova in ordine ai fatti accaduti nel (OMISSIS). La Corte d'Appello ha ritenuto di leggere nell'episodio di un incontro fortuito tra la vittima e il ricorrente, in una sera di settembre 2018 presso un bar sito in una delle piazze di Cagliari, un tentativo di pedinamento da parte di costui ai danni della persona offesa, stante la circostanza della plausibile non casualità dell'incontro, visto che entrambi non erano abitanti in città ed il pretesto di avvicinamento utilizzato dall'imputato (che formulava domande decontestualizzate all'indirizzo del gruppo di raggi tra i quali si trovava la vittima). La difesa si oppone a tale considerazione in fatto, evidenziando che il ricorrente, invece, era dimorante in quel periodo proprio a Cagliari, mentre la Corte di merito avrebbe errato anche nel riferire il domicilio della vittima, abitante a (OMISSIS) e non ad (OMISSIS), come sostenuto dai giudici. Illogico è desumere un pedinamento da un incontro casuale; frutto di travisamento l'aver attribuito la non casualità dell'incontro da dati di fatto sbagliati. Ulteriore travisamento della prova si lamenta quanto ai messaggi del (OMISSIS), che sono stati attribuiti all'imputato senza alcuna verifica che ne garantisca la provenienza e genuinità, ma solo tramite copie cartacee di presunti screenshot effettuati dalla persona offesa sul suo telefono. In proposito, si cita giurisprudenza di legittimità secondo la quale non può essere conferito valore di prova ad un documento proveniente da un'utenza cellulare senza acquisire o far periziare il dispositivo telefonico originale o acquisire valida prova delle registrazioni e messaggi scaricati e conservati. La motivazione al riguardo è solo congetturale e procede per supposizioni. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Dr. Lucia Odello, con requisitoria scritta del 5.11.2020, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, sottolineando in particolare come il ricorrente, quanto al primo motivo, solleciti una nuova valutazione dei fatti ed un approfondimento investigativo, relativamente soprattutto alle condotte del 2018 che ritiene irrilevanti, inammissibile in sede di legittimità. 4. Il difensore dell'imputato, avv. Mele, ha depositato una memoria datata 18.11.2020, in cui contesta le conclusioni del PG nel senso di inammissibilità richiamando le ragioni già esposte nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile stante la sua manifesta infondatezza e la struttura dei motivi formulati in fatto. 2. Entrambe le censure difensive puntano al coinvolgimento del Collegio in una diversa ricostruzione della vicenda criminosa ascritta al ricorrente, che conduca ad esiti a lui più favorevoli, sia quanto alla procedibilità del reato ascrittogli, che nel merito della verifica di sussistenza della condotta delittuosa. Si prospetta, quindi, una differente lettura dell'accaduto come ricostruito nelle fasi processuali di merito e non si tiene conto del fatto che l'orizzonte di verifica della Corte di cassazione è circoscritto alla ricerca di vizi logici ed argomentativi della sentenza, direttamente da essa desumibili nel confronto con i principi dettati dal diritto vivente per l'interpretazione delle norme applicate, sicchè sono insindacabili profili ricostruttivi della versione dei fatti compiuta dai giudici di merito, in assenza di vizi di manifesta illogicità della motivazione ovvero di profili di travisamento della prova, nè è consentito proporre al sindacato di legittimità una mera ricostruzione alternativa delle vicende oggetto di accertamento nel processo (cfr. ex multis Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr. altresì ovvero (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441). 2.1. Orbene, non si evidenziano vizi logici o argomentativi che affliggano la motivazione della sentenza impugnata. La grave condotta persecutoria commessa ai danni della vittima da parte dell'imputato è stata ben ricostruita dalla Corte d'Appello, coerentemente a quanto già ha costituito esito accertativo del processo di primo grado. Le eccezioni relative alla sussistenza del carattere di abitualità, necessario presupposto della condotta, ed alla tardività della querela erano già state proposte con l'atto di appello e le ragioni del ricorso non tengono conto di quanto si è argomentato da parte dei giudici di merito in maniera logica e plausibile. L'imputato ha perseguitato in più modi diversi la persona offesa, "colpevole" di aver respinto il suo corteggiamento quale avventore dei bar dove ella lavorava; da allora, ella era stata oggetto di insulti, ingiurie, minacce anche gravi portate sia personalmente sia tramite messaggi anonimi provenienti da piattaforme di messaggistica "socia)", nonchè di danneggiamenti alla propria auto e pedinamenti. Tali condotte, complessivamente considerate, hanno determinato un grave stato d'ansia e timore nella vittima, accertato anche dai Carabinieri, intervenuti in un'occasione in cui gli atti persecutori del ricorrente erano consistiti in una vera e propria aggressione "simbolica", avvenuta tramite il lancio di oggetti - tra i quali anche un coltello - al suo indirizzo nel bar predetto, cui era seguita l'aggressione, questa volta "tutta fisica", ad un cliente intervenuto a difendere la ragazza (colpito con una bottiglia di birra) e il ritorno sul luogo dello stesso ricorrente armato di un coltello in tasca. La prova dei fatti si incentra tutta intorno alle dichiarazioni della vittima, la cui attendibilità è stata vagliata attentamente dalla Corte d'Appello, che ha dato atto non solo dell'assenza di suoi motivi di astio nei confronti dell'imputato, ma anche della concorde ricostruzione della vicenda sviluppata anche da numerosi testimoni terzi imparziali e della ritrosia della stessa persona offesa a sporgere querela, come attestato dai Carabinieri che, nell'episodio violento cui si è fatto cenno, avevano provato a rappresentarne l'opportunità, cui ella non aveva inteso dar seguito, sperando probabilmente in una "naturale" composizione della vicenda. Tale ritrosia rende ancora più credibile la vittima, secondo l'efficace deduzione della Corte di merito. All'evidenza poi, constatati i messaggi minacciosi e altamente ingiuriosi che le venivano postati in indirizzo anonimamente, ma con le stesse espressioni usate dall'imputato oramai divenute ordinariamente e drammaticamente usuali, tale condotta persecutoria non è cessata neppure dopo che ella si era determinata, proprio in ragione della persecuzione costante, a lasciare il lavoro che la vedeva esposta continuamente al rischio di incontrarlo, sicchè la vittima si è decisa a sporgere querela anche e soprattutto per questa ulteriore propaggine del comportamento criminale abituale dell'imputato; querela che, pertanto, per come ricostruito dalle sentenze in maniera logica ed inattaccabile in sede di legittimità, è tempestiva. Si rammenta, infatti, che, nel delitto previsto dall'art. 612-bis c.p., che ha natura di reato abituale e di danno, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la necessaria reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice, sicchè ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento (per tutte, cfr. Sez. 5, n. 54920 del 8/6/2016, G., Rv. 269081; Sez. 5, n. 7899 del 14/6/2019, P., Rv. 275381). Il reato, pertanto, si consuma nel momento e nel luogo della realizzazione di uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice, quale conseguenza della condotta unitaria costituita dalle diverse azioni causalmente orientate (Sez. 5, n. 16977 del 12/2/2020, S., Rv. 279178; vedi anche, Sez. 5, n. 3042 del 9/10/2019, M., Rv. 278149). Ed essendo il reato ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro e ciascuno dei quali, in ogni caso, idoneo a configurarlo (cfr. Sez. 5, n. 34015 del 22/6/2010, De Guglielmo, Rv. 248412; Sez. 5, n. 29872 del 19/5/2011, L., Rv. 250399), esso si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato complessivamente inteso (Sez. 5, n. 1700 del 11/12/2019, dep. 2020, A., Rv. 279081), anche in caso di "accumulo" di eventi. Nel caso di specie, dapprima si è realizzato l'evento della modifica delle abitudini di vita della vittima, costretta a lasciare il lavoro; quindi si è definitivamente perfezionato l'evento ulteriore costituito dallo stato d'ansia e di timore gravi, causato dalla condotta di invio degli ultimi messaggi persecutori, che hanno infine quasi "costretto" la persona offesa a sporgere querela. L'unitarietà della condotta di stalking non può essere "spezzata" o interrotta dall'essersi realizzato uno degli eventi alternativi prima di altro (l'ultimo, nell'ipotesi concreta), tra i tre previsti dalla disposizione incriminatrice. 2.2. Quanto all'eccezione formulata dalla difesa sulla riconducibilità dei messaggi dell'autunno del 2018 al ricorrente, la persona offesa ha evidentemente riferito della percezione diretta della loro attribuibilità al suo persecutore, per il tenore ed il contenuto dei messaggi stessi, inequivoci sul suo autore, ed il loro esser identici nella forma espressiva a quelli già inviatile da costui in passato; contenuto, peraltro, "aggravato", nella sua portata intimidatoria, dal "finto" anonimato. La Corte d'Appello, richiamandosi alla sentenza di primo grado, motiva plausibilmente da tali dati la riferibilità al ricorrente dell'invio dei messaggi persecutori sino al (OMISSIS) (l'ultimo è del (OMISSIS)) e, dunque, fissa a tale data la consumazione criminosa e, di conseguenza, il dies a quo per la proponibilità della querela, ritenuta quindi tempestiva. In ogni caso, deve ancora una volta rammentarsi che il ricorrente, nel contestare l'attribuibilità a sè stesso dei messaggi di novembre diretti alla persona offesa, impegna il Collegio in una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità di fronte ad una sentenza logica e ineccepibile quanto alla ricostruzione delle ragioni per le quali si ritengono i messaggi, invece, a lui riferibili. 2.3. Quanto alla valenza dell'eccezione sull'effettiva realizzazione di un pedinamento ai danni della vittima nell'episodio avvenuto presso un locale della città di Cagliari, deve ritenersi, da un lato, l'irrilevanza nell'economia complessiva della ricostruzione criminosa, già ampia e idonea di per sè a configurare il reato anche sotto il profilo marcatamente persecutorio degli avvicinamenti continui realizzati all'interno del bar ove la ragazza lavorava; dall'altro, l'inammissibilità del motivo, collegato, ancora una volta, alla richiesta di verifica di una circostanza in fatto (la dimora della persona offesa e dell'imputato alla data del (OMISSIS)). Basti, invece, a superare definitivamente la censura la considerazione relativa alla sua genericità, poichè il ricorrente non si confronta con le ragioni della Corte territoriale, che ha evidenziato la non casualità dell'incontro a prescindere dalla precisazione sulla residenza di entrambi, ricollegandola invece al comportamento dell'imputato ed al contesto dell'incontro stesso. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonchè, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000. 3.1. Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021
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