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Stalking: è sufficiente che la condotta abbia avuto effetto destabilizzante per la vittima

Stalking

Cassazione penale sez. V, 09/12/2019, n.4728

In tema di atti persecutori, è sufficiente che la condotta abbia avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, e, laddove questa sia un minore, tale evento, per la maggiore vulnerabilità della persona offesa, può essere la conseguenza di reiterate condotte dell'indagato consistite nel rivolgerle apprezzamenti di natura sessuale e nell'appostarsi nei pressi dei luoghi da essa frequentati per poi indirizzarle sguardi insistenti.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 25 giugno 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri che, in esito al giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di C.G. per più delitti di atti persecutori ai danni di più persone e per il delitto di concorso in danneggiamento seguito da incendio, reati tutti unificati dal vincolo della continuazione, e lo ha condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e alla pena della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oltre al risarcimento del danno in favore di B.L. e N.F., costituitisi quali parti civili. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione C.G., a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 612-bis c.p.. I comportamenti tenuti dall'imputato, in particolare le proposte sessuali che egli aveva rivolto ad alcune delle persone offese, potevano essere considerati rozzi o ineducati, ma non valevano a integrare il delitto; la attenzione dei giudici del merito era stata attirata soprattutto dalla reazione delle vittime, mentre i comportamenti tenuti dal C. erano inidonei a determinare uno degli eventi contemplati dalla disposizione appena citata, considerato anche che il Comune di Nemi è un piccolo paese dove incontrarsi più volte nel corso della giornata è inevitabile indipendentemente dalla volontà dei suoi abitanti. I fatti ai danni della B. risalivano agli anni 2015 e 2016 e la sua querela era tardiva. Era poi illogico che il N., un pensionato ultraottantenne dal quale alcune persone offese si facevano accompagnare per evitare di essere avvicinate dal C., fosse protettore delle diverse donne che avevano proposto querela nei confronti del C. ed al tempo stesso vittima del delitto di atti persecutori attuato dall'imputato ai suoi danni. Nessun comportamento specifico era stato tenuto dal C. ai danni della minore P.M.V., essendosi egli limitato a dichiarare alla madre B.L. che sua figlia stava crescendo bene, nonchè ad appostarsi fuori il negozio gestito dalla B. e a seguire con lo sguardo madre e figlia. La Corte di appello aveva invece valutato cumulativamente tutti i comportamenti relativi a tutti i delitti di atti persecutori contestati al C.. Anche in relazione al N., al C. si contesta di averlo molestato con degli sguardi e di averlo insultato in una sola occasione, ma tali condotte erano inidonee a generare una grave e perdurante stato di ansia. Quanto al delitto ai danni di L.F., il C. si era limitato a seguirla in macchina e con lo sguardo in modo fastidioso ed imbarazzante, tanto da costringerla a cambiare strada. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La modesta gravità dei fatti e la confessione resa dal C. in ordine al delitto di danneggiamento seguito da incendio erano elementi che consentivano l'applicazione delle attenuanti generiche e che comunque avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a ridurre l'entità della pena. Inoltre per il delitto di danneggiamento il giudice era partito da una pena base di tre anni di reclusione, mentre la pena di cui all'art. 423 c.p. andava ridotta di un terzo; nella motivazione non vi era traccia di tale riduzione; la questione aveva costituito oggetto di un motivo di appello sul quale la Corte territoriale non si era pronunciata. Inoltre per ciascun reato di atti persecutori la pena era stata aumentata di mesi nove di reclusione, mentre il minimo edittale per il delitto era pari a mesi sei di reclusione. 3. In data 25 novembre 2019 l'imputato, ristretto nel carcere di Velletri, ha fatto pervenire un suo scritto con il quale proclama la sua innocenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Quanto alla tardività della querela della B., dalla sentenza di primo grado risulta che il C. ha continuato a vessare la donna sino al momento in cui la stessa ha sporto querela, cosicchè questa non risulta tardiva; sul punto il motivo risulta manifestamente infondato. Nel resto, le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a denunciare l'inidoneità delle condotte tenute dall'imputato a produrre uno degli eventi contemplati dall'art. 612-bis c.p.. Con esse si mira a sollecitare un giudizio di questa Corte di cassazione in ordine al nesso di causalità che è un giudizio di fatto, precluso in questa sede di legittimità. Tali censure mirano a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchè illustrati come maggiormente plausibili o perchè assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Peraltro le censure costituiscono mera reiterazione dei motivi di appello e non si confrontano con quanto argomentato in proposito dalla Corte territoriale. A titolo esemplificativo, nella sentenza di secondo grado si afferma che il C. ha inserito i dati della B. in un sito internet di incontri sessuali e per tale motivo costei aveva iniziato a ricevere telefonate moleste e messaggi indesiderati di natura offensiva. Tale considerazione viene omessa dal C. che poggia il suo ricorso su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata, in relazione a ciascun episodio delittuoso, dai giudici del merito. Quanto al N. si omette di considerare che il C. non si è limitato a rivolgere al predetto ingiurie e sguardi minacciosi, ma ha pure fatto incendiare la sua autovettura. Quanto al reato di atti persecutori ai danni della minore P.M.V. deve aggiungersi che il motivo di ricorso è in ogni caso infondato. Dalle due sentenze di merito emerge che il C., che si era già reso autore di ripetuti comportamenti molesti a sfondo sessuale ai danni di B.L. - come l'essere entrato nel negozio gestito dalla donna e l'avere lanciato sul bancone la somma di Euro 2000,00 chiedendole in cambio un rapporto orale, l'essersi appostato all'interno o all'ingresso del negozio tentando di palparla sulle parti intime o, ancora, l'averla seguita mentre lei stava andando a casa di suo padre chiedendole se stesse recandosi dal suo amante -, nell'agosto del 2016 si era avvicinato alla donna, mentre la stessa era in compagnia della figlia tredicenne P.M.V., e le aveva detto "Bella tua figlia, cresce bene"; inoltre, più volte la minore era scappata rifugiandosi presso la B. o il padre, lamentandosi delle attenzioni ricevute dall'imputato; ancora, il C. era solito appostarsi davanti al negozio in attesa della chiusura e seguirla con sguardi minacciosi e provocatori; la minore, per il timore di incontrare il C. e ricevere da lui tali attenzioni, non riusciva più a avere una vita di relazione all'interno del paese. Tali condotte, anche alla luce delle analoghe e più gravi condotte tenute dal C. ai danni della madre, sono state ritenute dalla Corte di appello idonee a suscitare un profondo e grave stato di paura nella minore. Tale conclusione risulta conforme ai principi già affermati da questa Corte di cassazione, secondo cui anche un grave e perdurante stato di turbamento emotivo è idoneo ad integrare l'evento del delitto di atti persecutori, per la cui sussistenza è sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima (Sez. 5, n. 8832 del 01/12/2010, dep. 2011, Rovasio, Rv. 250202); in particolare, laddove questa sia una minore, tale evento, per la maggiore vulnerabilità del soggetto passivo, può anche essere la conseguenza di reiterate condotte consistite nel rivolgerle apprezzamenti di natura sessuale e nell'appostarsi nei pressi dei luoghi dalla stessa frequentati per poi indirizzarle sguardi insistenti (in tal senso vedi Sez. 5, n. 11945 del 12/01/2010, G., Rv. 246545). 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il delitto di cui all'art. 424 c.p., comma 2, è un reato autonomo rispetto a quello previsto dall'art. 423 c.p. e non un'ipotesi attenuata. Ne consegue che il giudice non è tenuto a determinare la pena per il delitto di cui all'art. 423 c.p. per poi apportarvi la riduzione di cui all'art. 424 c.p., comma 2, ma può fissare direttamente la pena per il delitto di cui alla disposizione appena citata, senza specificare le modalità con cui la stessa è stata ricostruita, al pari di quanto avviene per il delitto tentato (vedi per il delitto tentato Sez. 3, n. 12155 del 10/11/2016, dep. 2017, Di Figlia, Rv. 270353, nonchè Sez. 2, n. 1007 del 21/02/1978, dep. 1979, Ponticelli, Rv. 140948). La pena base fissata dal giudice di primo grado in anni tre di reclusione rientra nei limiti edittali, considerato che quando la pena per un reato è indicata in quella stabilita per altro reato, ridotta da un terzo alla metà, per individuarne l'esatta estensione occorre operare la massima diminuzione sulla pena minima del reato di riferimento e la minima riduzione sulla pena massima del reato (Sez. 1, n. 382 del 27/01/1992, Rv. 18922001, secondo la quale in tema di danneggiamento seguito da incendio i limiti edittali spaziano da un minimo di un anno e sei mesi di reclusione a un massimo di quattro anni e otto mesi). La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). In particolare, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). Nel caso di specie la pena base si colloca al di sotto del medio edittale, cosicchè non occorre una motivazione particolarmente approfondita. Quanto all'entità degli aumenti per la continuazione con i singoli delitti di atti persecutori, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione facendo riferimento alla circostanza che i comportamenti integranti tali delitti si sono protratti per anni. Relativamente alle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso di specie la Corte di appello, per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla capacità criminale del C. desunta dal numero dei reati commessi e dall'utilizzo di un minore per realizzare il delitto di danneggiamento seguito da incendio. 3. Deve, invece, essere rilevata la illegalità della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. La pena è stata fissata in anni quattro e mesi sei di reclusione aumentando la pena base pari ad anni tre di reclusione - per il più grave delitto di danneggiamento seguito da incendio di cui all'art. 424 c.p., comma 2, - per la continuazione con i delitti di atti persecutori. Tuttavia, in caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell'aumento per la continuazione (Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Catapano, Rv. 254551, relativa alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici). Inoltre, ai fini dell'applicazione di una sanzione accessoria, si deve avere riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata sia per l'applicazione delle circostanze attenuanti che per la scelta del rito (Sez. 4, n. 3538 del 23/12/2003, dep. 2004, Maisto, Rv. 230305), e poichè la pena base di tre anni è stata poi ridotta ad anni due di reclusione per la scelta del rito abbreviato, illegalmente al C. è stata applicata la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, che, ai sensi dell'art. 29 c.p., richiede una pena non inferiore a tre anni di reclusione. Qualora nella sentenza di merito sia stata erroneamente disposta l'applicazione della pena accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici in relazione a condanna a pena detentiva che non la consente, la Corte di cassazione provvede direttamente alla sua eliminazione, senza pronunciare annullamento (Sez. 1, n. 823 del 31/10/1995 - dep. 1996, Totti, Rv. 203488). L'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione purchè essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione (Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 262327); conseguentemente in tale ipotesi la illegalità della pena può essere rilevata anche di ufficio in sede di legittimità (Sez. 1, n. 1800 del 30/11/2012, dep. 2013, Zito, Rv. 254288). Ne deriva che la sentenza deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui applica a C.G. la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, che deve essere eliminata. 4. Al rigetto del ricorso agli effetti civili consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida per ciascuna di esse in Euro 2.200,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici che elimina. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in Euro 2.200,00 in favore di B.L. ed in Euro 2.200 in favore di N.F.. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2019. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020
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