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Il tentativo di estorsione sussiste anche con atti preparatori che dimostrino l’inizio dell’esecuzione del piano criminoso

Estorsione

Cassazione penale sez. VI, 14/05/2024, n.22942

Ai fini di integrare il tentativo di estorsione, non rilevano solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso, abbia iniziato ad attuarlo; che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 febbraio 2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico Ministero presso quel Tribunale avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva negato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Ca.Pa. per il reato di tentata estorsione aggravata dall'art. 416 - bis.1. cod. pen. ai danni di Fr.Ma.. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con un unico articolato motivo, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., in quanto il provvedimento impugnato ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria del delitto di tentata estorsione, commesso da Ca.Pa., legato alla ndrangheta di Briatico e all'imprenditore An.Bo., senza alcun confronto con il materiale investigativo acquisito. Questo, infatti, aveva dimostrato che le frasi profferite dall'indagato al titolare della ditta di movimento terra, Fr.Ma., mentre lavorava nel cantiere della Protezione civile di Briatico ("se lo vuoi capire sono venuto qua, a parlarti bonariamente... Allora non mi vuoi dire chi sei? Allora non lo vuoi capire, adesso vedo io come ti chiami") avessero univocamente una valenza estorsiva, per come confermato dall'immediata denuncia presentata dalla persona offesa, dalle dichiarazioni del figlio e dell'operaio Sa.Ma., dai filmati delle telecamere e dall'interrogatorio del 3 novembre 2024 di An.Ac., collaboratore di giustizia. Il Tribunale, nell'escludere efficacia intimidatoria alle frasi menzionate, ritenendo che la condotta di Ca.Pa. si prestasse a letture alternative, ad avviso del Pubblico Ministero ricorrente ha proposto un'interpretazione congetturale, sconfessata dalle risultanze investigative menzionate, peraltro in contrasto con la giurisprudenza consolidata in materia di "estorsione ambientale", alla luce del contesto in cui è maturato il delitto. Il ricorso, infine, ha rappresentato l'attualità delle esigenze cautelari. 3. Il difensore di Ca.Pa. ha depositato via pec memoria difensiva, con allegati, in cui chiede di dichiarare inammissibile il ricorso e contesta la requisitoria del Procuratore generale, rilevando non solo che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia An.Ac. sono prive di riscontri, ma la condotta in concreto contestata a Ca. è inoffensiva e, dunque, inidonea ad integrare gli estremi priva dei gravi indizi di colpevolezza. Inoltre - ha segnalato il difensore - con sentenza n. 11986 del 2024, emessa da questa stessa Sezione, è stato disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza cautelare relativa al delitto associativo contestato a Bo. che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe l'imprenditore di riferimento di Ca.Pa.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto, perché è fondato il motivo dedotto. 2. Al fine di verificare se il Tribunale del riesame ha effettuato una valutazione non viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà con riferimento al compendio indiziario a carico di Ca.Pa., è necessario tenere presente il criterio ermeneutico espresso dalle Sezioni unite secondo cui ogni singola prova indiziaria, nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, deve essere valorizzata, ove ne ricorrono i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678). Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato l'appello del Pubblico Ministero, presentato avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che già aveva negato l'applicazione della misura cautelare a Ca.Pa., ritenendo non integrata la soglia del tentativo punibile dell'estorsione, aggravata dall'art. 416 - bis cod. pen. nella sua doppia declinazione (metodo mafioso ed agevolazione del sodalizio di ndrangheta), per assenza di idoneità della condotta dell'indagato ad influire sulle determinazioni della persona offesa, allorché, recandosi nel cantiere edile in cui stava lavorando il titolare della ditta Fr.Ma., gli aveva rivolto le seguenti domande: "Che tipo di lavoro state facendo? Di dove siete? Lo vuoi capire che sono venuto qua a parlarti bonariamente? Allora non mi vuoi dire chi sei? Adesso lo vedo io come ti chiami". Ad avviso del Tribunale, detto comportamento non era tale da influire sulle determinazioni della presunta persona offesa "potendo, alternativamente, rivestire i caratteri di una violenza privata consumata o di una richiesta di informazioni con finalità esplorative, come prospettato dalla difesa.... secondo una logica criminosa che comunque non attinge, in assenza di ulteriori fatti concretamente offensivi, la soglia della rilevanza penale", senza che aggiungessero alcunché le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (pag. 3 del provvedimento impugnato). Il ricorso del Pubblico Ministero ha correttamente valorizzato come i gravi indizi di colpevolezza per il tentativo di estorsione, aggravata dall'art. 416 - bis cod. pen., contestato in via provvisoria a Ca., andassero letti in una visione di insieme e fossero costituiti non solo dalla denuncia della persona offesa ai Carabinieri di Briatico, avvenuta immediatamente dopo avere ricevuto le insistenti domande dell'indagato, proprio mentre svolgeva le proprie attività nel cantiere, ma anche: a) dalle dichiarazioni del figlio, Gi.Ma., e dell'operaio presente, Sa.Ma., dalle quali risultava il grave turbamento di Fr.Ma. a seguito del dialogo con Ca., tale da averlo determinato a denunciare immediatamente l'accaduto; b) dal ricordo di Gi.Ma. di avere notato la medesima persona, in un'altra occasione, all'esterno del cantiere; c) dai video che avevano consentito l'identificazione dell'indagato; d) dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia An.Ac.. Quest'ultimo, indagato nel medesimo procedimento di Ca. e già destinatario di misura custodiale in carcere, aveva intrapreso il percorso di collaborazione con la giustizia il giorno successivo all'arresto e nell'interrogatorio del 3 novembre 2024, riportato per stralci dal ricorso, con specifico riferimento all'episodio in esame, aveva riferito tutti i particolari di quel tentativo di estorsione: ovverosia il luogo (cantiere della protezione civile, accanto alla caserma dei carabinieri di Briatico); l'autore e il mandante (Ca.Pa., su mandato di An.Ac., Di.Me. e Si.Me. e il riconoscimento tramite le telecamere e la zoppia); l'avvenuta denuncia della vittima (An.Ni. aveva informato il collaboratore di giustizia di avere appreso da De. - tecnico comunale responsabile della procedura di affidamento dell'appalto - che il proprietario della ditta aveva denunciato). Inoltre, aveva rivelato anche di essersi incontrato, il giorno successivo ai fatti denunciati, con Si.Me. che gli aveva confermato che "An.Ac., quel giorno, si era recato da lui e da Di.Me. avvisandoli che presso il cantiere c'era un escavatore della ditta. Questi pertanto avevano deciso di avvicinare il titolare dell'impresa, incaricando dell'azione Ca.Pa., presente in quel momento presso la loro campagna" (pag. 4 del ricorso). In ordine alla personalità del Ca., il collaboratore di giustizia aveva spiegato che si trattasse "di uno a disposizione della cosca Me.". Dette puntuali dichiarazioni, che il Tribunale, con argomenti manifestamente illogici, aveva ritenuto non avessero "aggiunto elementi concreti e, circostanze diverse, quanto all'effettiva materialità dell'azione del Ca., da quelle già emergenti dalle dichiarazioni del Ma. e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza...", non solo avevano collocato in un preciso contesto criminale quella condotta, ma erano state riscontrate dall'attività investigativa con riferimento all'ubicazione del cantiere, all'identità del tecnico comunale responsabile della procedura di affidamento dell'appalto, alla decisione della persona offesa di sporgere denuncia, alla tempistica, ecc. 3. A fronte di detti elementi, l'ordinanza impugnata ha derubricato in "violenza privata o in mere informazioni esplorative" gli elementi indiziari a disposizione senza operare la doverosa lettura globale di questi, secondo l'interpretazione di questa Corte (par. 2); e senza alcun confronto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di "estorsione ambientale", ritenuta quella particolare forma estorsiva perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali, che spadroneggiano in un determinato territorio, immediatamente percepita come concreta proprio in ragione della forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, Abbruzzese, Rv. 279474 - 02). In particolare, il Tribunale di Catanzaro ha trascurato di considerare la regula iuris dettata dalla giurisprudenza di questa Corte, per la quale, in un caso qual è quello in esame e in relazione ad una peculiare condotta descritta nei termini denunciati, va comunque accertata l'esistenza di una carica intimidatoria, come tale percepita dalla vittima stessa, a prescindere che conoscesse l'estorsore o il clan di appartenenza, vista la sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata al controllo strutturato delle consorterie ndranghetiste e in base ad attendibili regole di esperienza relative a quel fenomeno criminale (in questo senso Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, cit.). Né va trascurato, per una più corretta valutazione del livello di offensività della condotta in una situazione qual è quella descritta, come questa Corte di cassazione abbia chiarito che, ai fini di integrare il tentativo di estorsione, non rilevano solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso, abbia iniziato ad attuarlo; che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931). In tale ottica, si è sottolineato che, allo scopo di riconoscere gli estremi del delitto tentato, rilevano l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso e la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi secondo una valutazione "ex ante" della concreta condotta dell'agente, in rapporto alle sue modalità ed al contesto ambientale in cui è stata posta in essere (in questo senso, tra le molte, Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062), nonché al significato delle frasi e dei comportamenti "letti" alla luce delle consuetudini locali (Sez. 5, n. 34242 del 01/07/2009, Palmiero, Rv. 244915). Valutazioni, queste, rispetto alle quali la motivazione della ordinanza gravata appare incompleta e inadeguata, essendo pure evidentemente ininfluente la decisione emessa da questa Corte di cassazione nei confronti di altro indagato, tal An.Bo., perché relativa a delitti diversi da quello oggetto della provvisoria contestazione elevata nei confronti di Ca.Pa.. 4. Dagli argomenti che precedono consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. che, nel nuovo giudizio, si atterrà ai principi di diritto innanzi tratteggiati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Così deciso il 14 maggio 2024. Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2024.
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