Traduzione degli atti: la conoscenza della lingua italiana può essere effettuata anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria
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Cassazione penale sez. IV, 01/02/2024, n.8387

L'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana può essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria e di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 settembre 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di El.Mo. avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Palmi aveva rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere in atto nei suoi confronti in ordine ai reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n 309, per omessa traduzione dell'ordinanza custodiale emessa il 13 giugno 2022.

Il Tribunale del Riesame ha osservato che le emergenze investigative sintetizzate nell'informativa conclusiva e nell'ordinanza genetica smentivano l'assunto che il ricorrente, cittadino marocchino residente in Spagna, non leggesse e comprendesse la lingua italiana.

2. Avverso l'indicata ordinanza, El.Mo. ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'appello. Il difensore osserva che l'istanza di revoca per omessa traduzione poggiava sull'assenza " di un adeguato livello di conoscenza dell'idioma" da parte del ricorrente, che gli consentisse di leggere e comprendere lo scritto in lingua italiana, cosa ben differente dalla capacità di parlare l'italiano (in maniera stentata) emersa nei dialoghi riportati nell'ordinanza impugnata.

Il ricorrente, arrestato in Spagna, era stato condotto in data 14 aprile 2023 davanti al Gip del Tribunale di Palmi, il quale rendendosi immediatamente conto delle sue difficoltà di comprensione della lingua italiana, aveva nominato un interprete ai sensi dell'art. 143, comma 1, cod. proc. pen. Erano seguite I' udienza preliminare e la prima udienza dibattimentale e in entrambe le occasioni era stata riconfermata la nomina dell'interprete. Ne consegue che avrebbe dovuto essere disposta di ufficio dal Giudice la traduzione dell'ordinanza applicativa della misura, come previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., in quanto alla nomina dell'interprete deve seguire la traduzione degli atti ivi indicati. La presenza dell'interprete non può essere considerata sostitutiva della traduzione degli atti del processo, in ossequio al principio dettato dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 19 gennaio 1993 con cui si è sostenuto che il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi della imputazione deve essere considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile. Le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 6727/2023 hanno affermato il principio per cui "l'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta , ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi dell'art 143 e 292 cod. proc. pen. Ove non sia già emerso che l'indagato o l'imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell'ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine ai sensi dell'art. 178 lett a) cod. proc. pen.".

La nomina dell'interprete, dunque, rappresentava nel caso di specie la prova delle difficoltà incontrate dal ricorrente nel comprendere il contenuto del documento scritto in lingua italiana.

Il difensore rileva che gli indici valorizzati dal Tribunale del riesame a riprova della conoscenza della lingua da parte del ricorrente (la presenza fisica dell'istante nella provincia milanese il 25 aprile 2018, quando ebbe a riferire alla Polizia Municipale di trovarsi in quel luogo in attesa di essere regolarizzato dal datore di lavoro, l'intestazione di scheda vodafone, in occasione della quale aveva dichiarato di essere residente in M in via P) non valevano a dimostrare detta conoscenza: nella prima occasione, infatti, la residenza era solo dichiarata, mentre nella seconda occasione la documentazione utile al rilascio della scheda era stata compilata dal rivenditore. Infine nella nota della Polizia di frontiera Aerea di Fiumicino del 12.4.2023 non emergeva alcuna indicazione relativa alle conoscenze linguistiche dell'istante.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Giuseppina Casella, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere rigettato in quanto infondato il motivo.

2. Il Tribunale del Riesame, a fronte della deduzione di cui all'atto di appello per cui El.Mo., cittadino marocchino residente in Spagna, non leggeva, né comprendeva la lingua italiana, ha replicato che tale assunto era smentito dalle emergenze investigative sintetizzate nella informativa conclusiva e nell'ordinanza cautelare genetica. In particolare i giudici, quanto ai dati riportati nella annotazione conclusiva, hanno ricordato che il ricorrente in data 25 aprile 2018, rintracciato dagli operanti in M (Mi) all'interno di un appartamento, aveva dichiarato di trovarsi in quel luogo temporaneamente in attesa di essere regolarizzato da Ca.Bo. suo datore di lavoro; che il ricorrente era intestatario di una utenza vodafone, in occasione della cui attivazione aveva riferito di essere residente in M, via P; che, al momento dell'arresto, in esecuzione della misura della custodia cautelare, gli operanti, con nota del 12 aprile 2023 della Polizia di Frontiera Aerea di F, avevano attestato che parlava e comprendeva la lingua italiana. Quanto ai dati emergenti dall'ordinanza genetica, i giudici hanno riportato la trascrizione di numerose conversazioni intercettate durante le indagini nel corso delle quali El.Mo. aveva interloquito con i sodali in lingua italiana. Tali conversazioni -ha osservato il Tribunale del Riesame- valevano a dirimere qualunque incertezza in ordine alla comprensione/conoscenza della lingua da parte del ricorrente.

3. Il diritto dell'imputato di farsi assistere da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimenti degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa e il diritto alla traduzione scritta degli atti ed in particolare dei provvedimenti che dispongono misure cautelari (art. 143, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) sussiste nell'ipotesti in cui si accerti che lo stesso non conosce la lingua italiana. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di diritto alla traduzione degli atti processuali, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, Dong Xiao Hong, Rv. 280992). Va, altresì, ricordato che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana può essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria e di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti (Sez. 3, Sentenza n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479).

4.La motivazione adottata dal Tribunale del riesame, dunque, appare esente dalle censure dedotte. I giudici, infatti, in maniera del tutto logica, hanno tratto la prova della conoscenza della lingua italiana dagli indici sopra richiamati, che documentavano la presenza in Italia del ricorrente con richiesta di residenza e soprattutto comprovavano che egli nelle conversazioni intercettate parlava correttamente la lingua italiana.

A fronte di tale percorso argomentativo i rilievi del ricorrente non colgono nel segno, posto che gli indici richiamati sono del tutto concludenti. A tale proposito si osserva che se è vero che nel verbale di arresto allegato al ricorso gli operanti non danno atto che El.Mo. comprendeva e parlava la lingua italiana, è altrettanto vero che il Tribunale del Riesame ha menzionato non già il verbale di arresto, bensì una nota della Polizia di Frontiere Area redatta nella stessa data. Il dato valorizzato nel ricorso, per cui nel corso dell'interrogatorio di garanzia e delle udienze il Giudice aveva nominato un interprete, non vale a dimostrare la mancata conoscenza della lingua da parte dell'imputato, posto che tale nomina, a fronte delle altre risultanze, deve essere ricondotta a ragioni meramente precauzionali: d'altronde l'imputato in tale sedi non aveva mai eccepito la mancata conoscenza della lingua italiana e nemmeno ha prospettato la necessità di traduzione dell'ordinanza cautelare.

Infine non è conferente il richiamo al principio dettato dalle Sezioni Unite n. 6727 del 2023 per cui "L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell'ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, ai sensi dell'art. 178 lett. e) cod. proc. pen.". L'obbligo di traduzione, a cui si fa riferimento in detta pronuncia, infatti, presuppone che sia accertata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato alloglotta, mentre nel caso in esame, con argomentazione logica e coerente, è stata ritenuta provata detta conoscenza.

8. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso l'1 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2024.

Traduzione degli atti: la conoscenza della lingua italiana può essere effettuata anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria

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