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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. II, 25/10/2018, n.3483

La massima

Non sussiste violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., quando il giudice abbia qualificato ai sensi dell'art. 640 cod. pen. un fatto contestato nell'imputazione ai sensi dell'art. 642 cod. pen., non ricorrendo tra le due fattispecie una incompatibilità ma piuttosto un rapporto di specialità, in forza del quale la riqualificazione operata dal giudice non comporta alcuna immutazione del fatto storico ed è assolutamente prevedibile per l'imputato. (Fattispecie relativa alla falsa denuncia del furto di un autoveicolo finalizzata ad ottenere un indennizzo assicurativo mai conseguito, nella quale era stato lo stesso imputato a sollecitare la riqualificazione del fatto come tentata truffa, in quanto più favorevole).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 13 aprile 2017 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri il 12 giugno 2014, riqualificato il reato di cui al capo b) della rubrica come tentata truffa, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la pronuncia impugnata. Si era accertato, infatti, che l'imputato aveva presentato una richiesta di indennizzo alla compagnia di assicurazione, corredata da una falsa denuncia di furto del suo autoveicolo, al fine di conseguire l'indennizzo assicurativo per il furto; indennizzo però non corrisposto da quest'ultima. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 56 e 640 c.p., per avere il giudice dell'appello omesso di individuare l'esistenza e l'entità del danno patrimoniale, che costituisce elemento costitutivo del reato di truffa; 2) violazione dell'art. 111 Cost. e mancanza di motivazione in ordine al motivo di impugnazione concernente la mancata correlazione tra l'imputazione (relativa al reato di cui all'art. 642 c.p.) e la sentenza di primo grado, con cui è stato ritenuto sussistente il delitto di truffa; 3) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., difettando la correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto, atteso che la truffa richiederebbe la necessaria cooperazione ed il consenso della persona offesa ad un atto di disposizione patrimoniale, ottenuto mediante frode, mentre il reato di cui all'art. 642 c.p. richiederebbe una mera attività unilaterale del soggetto agente, attraverso la distruzione, la dispersione, il deterioramento o l'occultamento di cose di sua proprietà. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo, relativo al difetto del danno in capo alla persona offesa e, quindi, alla non configurabilità del delitto di truffa, "sia pure nella forma del tentativo", deve rimarcarsi che la Corte d'appello ha riqualificato il fatto, sussunto dal giudice di primo grado nell'ambito della truffa consumata, come tentata truffa, non essendosi verificato un danno per la Compagnia di assicurazione, che "non aveva corrisposto alcunchè a vantaggio dell'imputato, quale conseguenza diretta della condotta materiale da questi realizzata, quella cioè di presentare la richiesta di indennizzo corredata dalla falsa denuncia di furto presso tale compagnia assicurativa". La doglianza del ricorrente è del tutto priva di specificità, avendo la Corte d'appello, così come prospettato dal ricorrente, ritenuto insussistente il danno. Circostanza, questa, che, come detto, ha determinato la qualificazione del fatto come tentata truffa e non come truffa consumata. 1.2 n secondo motivo non è consentito, per carenza di interesse. Seppure deve riconoscersi che la Corte d'appello non ha dato risposta alla doglianza relativa alla violazione dell'art. 521 c.p.p., che sarebbe stata determinata dall'avere il giudice di primo grado qualificato il fatto come truffa a fronte della contestazione ex art. 642 c.p., deve tuttavia rilevarsi che la censura de qua era manifestamente infondata, per le ragioni che saranno esposte con riguardo al terzo motivo. Deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015 Rv. 265878) ha già avuto modo di osservare che, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Ne discende, nel caso in esame, che il ricorrente non ha interesse a dedurre il vizio di omessa motivazione, non potendo sortire dal richiesto annullamento della sentenza esiti favorevoli in sede di giudizio di rinvio. 1.3 Il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 521 c.p.p., è manifestamente infondato. Questa Corte, da tempo oramai, ha avuto modo di osservare che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine, volta ad accertare la violazione del principio suddetto, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. Un., n. 16 del 19.6.1996, Rv 205619; Sez. Un. n. 36551 del 15.7.2010, Rv 248051). Si è sottolineato, in particolare, che le norme, che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.), hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato e vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicchè non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solo nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altri termini, la nozione strutturale di fatto, contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, rispondendo, quindi, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e sentenza (oggetto del potere del giudice) all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (in questi termini Cass., Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, Rv 241446; Cass., Sez. 5, n.3161 del 13/12/2007, Rv. 238345). Non ignora questo Collegio che la Corte di Strasburgo, nella sentenza 11 dicembre 2007 - Drassich c. Italia, ha affermato che "poichè l'atto di accusa svolge un ruolo fondamentale nel procedimento penale, l'art. 6, p. 3, lett. a) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti". La Corte di Strasburgo ha osservato, in particolare, che in materia penale, "un'informazione precisa e completa delle accuse a carico di un imputato e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti, è una condizione fondamentale dell'equità del processo". L'art. 6 lett. a) della Convenzione non impone che l'anzidetta informazione sia data con modalità particolari; il diritto dell'imputato va però tutelato tenendo conto della necessità, ai sensi dell'art. 6 p. 3, lett. b) della Convenzione, che egli possa utilmente preparare la sua difesa. La Corte Europea ha altresì rimarcato che "se i giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno, della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti". Alla luce dei principi contenuti nella sentenza Drassich la Corte di cassazione ha precisato che il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente alla previsione dell'art. 111 Cost., comma 2, secondo la lettura integrata alla luce dell'art. 6, par. 3, lett. a) e b) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla CEDU - impone esclusivamente che tale diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa", determinando conseguenze negative per l'imputato (e, quindi, fondando un suo concreto interesse ad ottenerne la rimozione), che, per la prima volta, e senza mai avere avuto la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali, al punto tale, cioè, da imporre una diversa e nuova definizione giuridica del fatto medesimo, rispetto a quanto contestato, in punto di fatto e di diritto, nell'imputazione, di cui rappresenta uno sviluppo inaspettato. Condizione che non si verifica in due occasioni: da un lato, quando l'imputato o il suo difensore abbiano avuto, nella fase di merito, la possibilità comunque di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione; dall'altro, quando la diversa qualificazione giuridica appare come uno dei possibili (si potrebbe dire "non sorprendenti") epiloghi decisori del giudizio (di merito o di legittimità), stante la riconducibilità del fatto storico, di cui è stata dimostrata la sussistenza all'esito del processo e rispetto al quale è stato consentito all'imputato o al suo difensore l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ad una limitatissima gamma di previsioni normative alternative, per cui l'eventuale esclusione dell'una comporta, inevitabilmente, l'applicazione dell'altra, non corrispondendo, in tale ipotesi, alla diversa qualificazione giuridica una sostanziale immutazione del fatto, che, integro nei suoi elementi essenziali, può essere diversamente qualificato secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24.9.2012, Rv. 254648; Cass., Sez. 5, n. 1697 del 25.9.2013, Rv 258941; Sez. U. n. 31617 del 26.6.2015, Rv 2644238; Sez. 6, n. 11956 del 15.2.2017, Rv. 269655). Si è ulteriormente avuto modo di affermare in sede di legittimità che non sussiste violazione del diritto al contraddittorio quando l'imputato abbia avuto modo di interloquire in ordine alla nuova qualificazione giuridica attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione, non solo davanti al giudice di secondo grado, ma anche davanti al giudice di legittimità (Sez. 6, n. 10093 del 14/02/2012, Rv. 251961; Sez. 2, n. 32840 del 9/5/2012, Rv. 253267; Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012 19/02/2013, Rv. 254649; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 - 17/01/2013, Rv. 254135; Sez. 2, n. 45795 del 13/11/2012, Rv. 254357). Alla luce di quanto precede, rileva il Collegio che nessuna violazione dell'art. 521 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU si è verificata nel caso in scrutinio. Va innanzitutto rimarcato, infatti, che tra il reato di cui all'art. 640 c.p. e quello di cui all'art. 642 c.p. sussiste un rapporto di specialità. Questa Corte (Sez. 6, n. 2506 del 13/11/2003 Rv. 227890) ha affermato che l'art. 642 cod. pen. - che punisce la fraudolenta distruzione della cosa propria - costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore. Già sulla base di tale rilievo deve allora affermarsi che la qualificazione giuridica, operata dal giudice di primo grado, non ha comportato la violazione dedotta dai ricorrenti, non sussistendo un rapporto di incompatibilità tra le due fattispecie degli artt. 640 e 642 c.p. e non corrispondendo, quindi, in tale ipotesi, alla diversa qualificazione giuridica una sostanziale immutazione del fatto, rimasto, di contro, integro nei suoi elementi essenziali, così da potersi considerare assolutamente prevedibile la nuova qualificazione giuridica di esso. Deve, altresì, aggiungersi che la qualificazione come truffa era stata operata dal giudice di primo grado e, in sede di appello, era stato lo stesso imputato a chiedere, eventualmente la qualificazione del fatto come tentata truffa. Deve allora ricordarsi che questa Corte ha già puntualizzato che non sussiste la violazione del principio di correlazione qualora il fatto ritenuto in sentenza, ancorchè diverso da quello contestato con l'imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare, in via eventuale, una sua penale responsabilità per reato meno grave, giacchè in tal caso l'imputato medesimo si è automaticamente investito della variazione e in relazione al diverso fatto ha apprestato la sue difese (Sez. 5, n. 23288 del 26.4.2010, Rv 247761; Sez. 5, n. 50326 del 16.9.2014, Rv 261420). 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 25 ottobre 2018. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019

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Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
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Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
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Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
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Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
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Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
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Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Truffa assicurativa: la riqualificazione in truffa semplice non viola il principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza

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