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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. II, 11/10/2018, n.4389

La massima

La fattispecie prevista dall'art. 642 c.p. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato “proprio” attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma.(Fattispecie nella quale la Corte riteneva esente da censure la sentenza impugnata, sotto il profilo della penale responsabilità in capo agli imputati (con specifico riferimento all'art. 642 c.p.), ancorché questi risultassero estranei al rapporto contrattuale con le compagnie assicuratrici patrimonialmente danneggiate).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, dichiarava la prescrizione dei reati contestati che risultavano consumati prima del 16 maggio 2010, oltre che la non procedibilità del reato di furto; confermava invece la condanna degli imputati per il concorso in plurime truffe ai danni delle assicurazioni e per i correlati falsi ideologici nei certificati medici attestanti le condizioni dei presunti danneggiati. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della D. che deduceva: 2.1. vizio di legge in relazione alla condanna per il reato di truffa alla società di assicurazione Lloyd Adriatico descritta al capo B5): mancherebbe la condizione di procedibilità dato che la società assicuratrice non avrebbe sporto querela; 2.2. vizio di legge in relazione alla condanna per i reato di truffa alla società AXA assicurazioni descritto al capo B2): la querela sarebbe illegittima in quanto non sarebbe stata allegata la procura speciale a P.G.; dall'atto emergerebbe solo la presenza di una procura generale risalente al (OMISSIS) che non indicherebbe gli specifici reati per i quali vi era mandato, non potendosi ritenere specifico il riferimento ai "reati contro il patrimonio"; 2.3. violazione di legge in relazione alla condanna per i reato di truffa ai danni della "Zurich assicurazioni": mancherebbe agli atti la procura speciale conferita a Ba.Ma.; 2.4. violazione di legge in relazione alla condanna per il reato di truffa ai danni della Sara assicurazioni descritto al capo B4): anche in questo caso mancherebbe la procura speciale a A.R.; la querela inoltre sarebbe generica; 2.5. violazione di legge in relazione alle condanne per il reato di cui all'art. 642 c.p.: il reato non sarebbe configurabile dato che la fattispecie si riferirebbe solo alle truffe consumati dai contraenti con la società assicuratrice e non, come nel caso di specie, da terzi non legati da alcun contratto con la Compagnia assicuratrice danneggiata; 2.6. violazione del divieto di reformatio in peius: la sentenza impugnata avrebbe affermato la responsabilità in relazione a certificati medici e relazioni medico legali firmate dal B. dal 16 maggio 2010 senza tenere conto nè del fatto che in relazione alle relazioni mediche vi era stata assoluzione in primo dato che la condanna era limitata alle sole certificazioni, nè del fatto che la sentenza di primo grado aveva circoscritto il riconoscimento della falsità ai certificati relativi a visite non effettuate o effettuate senza le attività di digitopressione e palpazione certificate illecitamente; pertanto la Corte territoriale nel condannare indistintamente per tutti i reati di falso consumati dal (OMISSIS) in poi avrebbe violato il divieto di reformatio in peius di fatto condannando anche per le condotte riferite a relazioni mediche per le quali vi era stata assoluzione e non avrebbe valutato che in relazione agli unici certificati medici stilati nel periodo sottratto alla prescrizione non si attestavano falsi contatti con il paziente; 2.7. violazione di legge per mancato riconoscimento del decorso del termine massimo di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado per i seguenti reati: - capo B1), che sarebbe prescritto in quanto sarebbe consumato con la emissione di certificati medici riferibili a D.V. e B. del (OMISSIS); - capo B2) relativo agli infortuni patiti da P. e D.P. si riferirebbe, da un lato, ad un certificato del (OMISSIS), dunque a fatti prescritti prima della pronuncia della sentenza di secondo grado e, dall'altro, a certificati del (OMISSIS) ovvero in astratto si tratterebbe di fatti non prescritti, ma i certificati in questione non si riferiscono ad attività di palpazione o digitopressione, le uniche attività colpite dalla censura di "falso" dal giudice di primo grado; - anche il capo B4) relativo agli infortuni di St. e N. sarebbe prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello nella parte in cui si riferirebbe al certificato del (OMISSIS), i restanti certificati non sarebbero stati invece vagliati dal tecnico incarico dai giudici di merito; - il capo B5) relativo agli infortuni di S.N. e S.V. si riferirebbe a certificati mediche del (OMISSIS), dunque a fatti prescritti; Si invocava infine la prescrizione per i fatti descritti nel capo H) relativi a certificazioni rilasciate "fino" alla data del (OMISSIS), mentre per i fatti successivi a tale data vi sarebbe assoluzione con formula piena; 2.8. violazione di legge: la ricorrente non avrebbe partecipato alle visite mediche e dunque non potrebbe essere considerata concorrente nei reati contestati. 3. Ricorreva anche il difensore del B. che deduceva: 3.1. nullità del decreto di citazione a giudizio in grado di appello per omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado. Si deduceva che tale avviso non poteva ritenersi sostituito dall'avviso del decreto di proroga dei termini per il deposito della motivazione della sentenza emesso ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis; tale notifica sarebbe comunque nulla in quanto effettuata al solo difensore di fiducia nonostante l'imputato avesse un domicilio eletto per le notificazioni; si deduceva altresì che la relata di notifica era generica e non indicava la provenienza dell'atto da cancelliere abilitato ad effettuare la notifica e non veniva inviata in più copie; 3.2. violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2: si deduceva che, in seguito alla modifica della composizione del collegio giudicante, veniva disposta una rinnovazione del dibattimento "formale" sulla base del consenso delle parti senza che il nuovo collegio partecipasse ad alcuna fase del dibattimento; sarebbe stato violato pertanto il principio di oralità; la violazione di tale principio, nella prospettiva del ricorrente non poteva essere sanato dalla volontà delle parti, trattandosi di un principio non disponibile come sarebbe evidenziato dal fatto che l'art. 525 comma 2 cod. proc. pen. prevede una nullità assoluta; 3.3. violazione di legge: i danneggiati avrebbero dovuto essere ascoltati nel rispetto dello statuto processuale previsto per il dichiarante coinvolto nel fatto, non essendo chiara la loro estraneità alla vicenda processuale; si denunciava altresì la violazione dell'art. 198 c.p.p., comma 2. 3.4. violazione di legge: la responsabilità per il reato di truffa all'assicurazione era stata riconosciuta anche se non vi era un rapporto contrattuale con i danneggiati, relazione ritenuta dal ricorrente essenziale per la configurazione del reato contestato; 3.5. violazione di legge e di motivazione in relazione all'accertamento del falso in relazione ai quattro certificati medici non prescritti (relativi a P., D.P., St. e N., senza verificare se tali certificati attestassero visite non compiute o effettuate senza esame obiettivo; 3.6. violazione di legge in ordine alla valutazione della decorrenza dei termini di prescrizione: assunto che la data di consumazione delle truffe è quella della redazione dei certificati, gli unici reati non prescritti alla data della sentenza dì appello dovrebbero essere quelli contestati ai capi B2) e B4) nonchè i corrispondenti falsi riportati nel capo H); senonchè anche tali fatti avrebbero dovuto ritenersi prescritti in quanto, contrariamente a quanto ritenuto la redazione dei certificati tenuto conto della data dei sinistri sarebbe ragionevolmente anteriore alla data in essi riportata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di entrambi gli imputati è fondato nella parte in cui deduce che il termine di prescrizione dei reati contestati ai capi 61) e B5) nei quali erano descritte due truffe alle assicurazioni (rispettivamente AXA Assicurazione ed Allianz Lloyd assicurazione) era decorso prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. 1.1.Con ampia motivazione sul punto la Corte di appello identificava il momento consumativo del reato previsto dall'art. 642 c.p., determinante per il computo dei termini di prescrizione, in quello della redazione dei certificati, ritenuti falsi (pag. 7 della sentenza impugnata). Pur partendo da tale corretta premessa che inquadrata l'art. 642 c.p. come reato a consumazione anticipata, che non richiede per il suo perfezionamento che sia stato lucrato l'indennizzo, la Corte non dichiarava estinte per prescrizione le truffe descritte ai capi B1) e B5), nonostante le stessero risultassero consumate attraverso la redazione di certificati medici redatti prima del (OMISSIS). La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata per decorso dei termini di prescrizione limitatamente ai capi B1) e B5); si dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio che dovrà essere definito tenuto conto della dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati descritti ai capi B1) e B5). 1.2. Le statuizioni civili disposte in relazione all'accertamento di responsabilità per i reati prescritti devono essere invece confermate. L'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, siano tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Nella prospettiva di tale decisione, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2 (Sez. 6, n. 21102 del 09/03/2004 - dep. 05/05/2004, Zaccheo, Rv. 22902301) Nel caso di specie l'accertamento di responsabilità confermato dalla sentenza impugnata resiste alle doglianze presentate dai ricorrenti (nel dettaglio i motivi di ricorso saranno esaminati al p. 2): la Corte territoriale rilevava infatti che gli imputati in concorso tra loro avevano illecitamente falsato i certificati che attestavano le lesioni dei danneggiati dei sinistri descritti nei capi B1) e B5) come emergeva dalle relative testimonianze riportate alle pagg. 9 e ss della sentenza di primo grado, sul punto richiamata dalla sentenza di appello. 2. Nel resto i ricorsi sono inammissibili. 2.1. In via preliminare il collegio ribadisce che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 14/02/2017, Aiello e altro, Rv. 268966). 2.2. Segnatamente: sono inammissibili i residui motivi proposti nell'interesse della D.. 2.2.1. Sono inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in sede di legittimità, le doglianze relativa alla assenza della querela proposta dalla Lloyd Adriatico ed alla illegittimità delle procure di Axa assicurazioni, Zurich assicurazioni e Sara Assicurazioni. Sul punto si ribadisce che la questione di improcedibilità del reato per mancanza di querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010 - dep. 04/11/2010, S. e altri, Rv. 248568; Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015 - dep. 08/05/2015, Grasso, Rv. 264847; Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016 - dep. 08/09/2016, Federici, Rv. 267948; Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017 - dep. 20/07/2017, Galizia, Rv. 271245). Nel caso di specie la ricorrente con la prima impugnazione si limitava a dedurre la tardività delle querele, senza contestarne la legittimità nei termini proposti in questa sede: il motivo è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 2.2.2. E' inammissibile anche il motivo (condiviso dal B.: p. 3.4.) che ritiene con configurabile il reato di truffa all'assicurazione nei confronti di persone che, come nel caso di specie non sono legate alla Compagnia assicuratrice da un contratto. Il collegio ribadisce che l'art. 642 c.p., strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede nei suoi commi 1 e 2, cinque diverse fattispecie di reato - in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma 1; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro, nel comma 2 - che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro (Sez. 2, n. 1856 del 17/12/2013 - dep. 17/01/2014, Unipol Assicurazioni Spa, Rv. 258012). Il legislatore con la fattispecie in esame ha inteso predisporre una tutela speciale e in qualche modo "rafforzata" a tutela del mercato delle assicurazioni, predisponendo la tutela anticipata nel caso in l'azione fraudolenta tipica del reato di truffa si innesti su un rapporto assicurativo. L'art. 642 c.p. costituisce cioè un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore (Sez. 1, n. 4352 del 10/04/1997 - dep. 10/05/1997, Musso ed altro, Rv. 207438). La fattispecie prevista dall'art. 642 c.p. si presenta "speciale" rispetto all'archetipo della truffa perchè predispone una tutela anticipata e rafforzata del patrimonio delle società che gestiscono le assicurazioni; non si tratta dunque di un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente, essendo riconoscibile in presenza di ogni azione fraudolenta diretta invece a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici, attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, all'evidenza effettuabile anche da soggetti estranei al sinallagma. Nè depone in senso contrario la giurisprudenza secondo cui non risponde del reato di cui all'art. 642 c.p. il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia (Sez. 2, n. 41261 del 28/09/2006 - dep. 16/12/2006, P.G. in proc. Russo, Rv. 235779), dato che tale giurisprudenza chiarisce che la falsificazione del contrassegni non lede il patrimonio della Compagnia assicuratrice, ma la fese pubblica e dunque si colloca fuori dalla fattispecie in esame. 2.2.3. Il motivo di ricorso che lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius è manifestamente infondato: la condanna per i reati di falso non prescritti si riferisce infatti non a tutti i fatti di falso descritti nel capo H) di imputazione, ma solo a quelli per i quali vi era stata condanna in primo grado, ovvero i certificati medici con esclusione delle "relazioni" medico legali. Che la decisione di condanna sia riferita solo ai falsi non dichiarati prescritti, per i quali non vi è stata assoluzione, si ricava con chiarezza da quanto riportato nella motivazione della sentenza impugnata laddove, definendo il trattamento sanzionatorio, fa espresso riferimento ad aumenti in continuazione per la falsità nei "certificati", che non siano prescritte, evitando ogni riferimento alle "relazioni" (pagg. 9 della sentenza impugnata). 2.2.4. Manifestamente infondata è anche la parte del motivo (comune anche al B.) che lamenta difetto di motivazione in relazione alle condanne per í fatti nella parte in cui non sarebbe stata analizzata la riferibilità dei certificati ad attività di palpazione o digito-pressione invero mai effettuate. Contrariamente a quanto dedotto la verifica in questione è stata effettuata, come risulta in modo non equivoco dal compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze conformi di merito: la sentenza di primo grado rileva infatti che la P. non aveva effettuato alcuna visita (pag. 10 che riporta il verbale stenotipico del 26 giugno 2013), come anche la N., il D.P. e lo St. (pagg. 10 e 11 della sentenza del Tribunale che riportano i verbali stenotipici del 21 maggio 2014). 2.2.5. Il motivo che denuncia il decorso dei termini di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado in relazione ai capi B2), B4) ed H) è manifestamente infondato in quanto le truffe in questione sono state consumate attraverso la redazione di falsi certificati recanti data (OMISSIS), e sono dunque pacificamente resistenti alla invocata estinzione. Anche il motivo che invoca il riconoscimento della prescrizione per i falsi relativi ai certificati recanti la data del (OMISSIS) è manifestamente infondato tenuto conto che la Corte di appello ha correttamente dichiarato prescritti i reati consumati in data "anteriore" al (OMISSIS), giorno dal quale la prescrizione non era decorsa alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado. 2.2.6. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso proposto nell'interesse della D. con il quale si denuncia il difetto di motivazione in relazione all'efficacia causale o agevolatrice della condotta posta in essere dalla ricorrente. Il collegio ribadisce che si ha concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. e non semplice connivenza, ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e quindi anche quando con la propria presenza agevola o rafforza il proposito criminoso altrui, giacchè tale situazione è ben diversa, sotto il profilo ontologico e giuridico dell'adesione interna ad una altrui realizzazione criminosa, che nessun contributo arreca alla connessione del delitto (Cass. sez. 1, n. 1172 del 27/11/1991 - dep.1992, Terranova, Rv. 189075; Cass. sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200). Invero la Corte territoriale rilevava con le emergenze processuali fossero incompatibili con la dedotta estraneità della ricorrente che era a conoscenza della mancata effettuazione delle visite e del fatto che le stesse si risolvessero in un mero colloquio; rilevava altresì che era la D. ad indirizzare l'operato del medico e ad occuparsi della ricezione di certificati (pag. 7 della sentenza impugnata). 2.3. Anche il ricorso proposto nell'interesse del B., nella parte non accolta al p. 1 è inammissibile. 2.3.1. Il motivo che deduce l'illegittimità della notifica dell'avviso di proroga dei termini per il deposito della sentenza è inammissibile in quanto non tempestivo. Si premette che, contrariamente a quanto dedotto, nel caso in cui il provvedimento di proroga ex art. 154 c.p.p., comma 4 bis sia stato notificato alle parti non è necessario l'avviso di deposito se non nei casi in cui la motivazione venga depositata oltre i termini prorogati (conformemente ha deciso la corte di appello come si rileva dalla motivazione riportata a pag. 4 della sentenza impugnata). Si è infatti deciso, con giurisprudenza condivisa dal collegio che il "dies a quo" per l'impugnazione decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga qualora questo sia stato comunicato e notificato alle parti del processo, in caso contrario il termine decorre dal giorno di notificazione alle parti dell'avviso di deposito della sentenza (Sez. 6, n. 29150 del 09/05/2017 - dep. 12/06/2017, Briganti e altri, Rv. 270697; Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014 - dep. 07/04/2014, P.G. in proc. Ambrosino e altri, Rv. 258963). Tanto premesso, quanto alla eccezione che denuncia la nullità della notifica effettuata ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis al solo difensore, nonostante l'imputato abbia eletto domicilio per le notifiche, il collegio ribadisce che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8-bis, anzichè presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 - dep. 29/12/2017, Tuppi, Rv. 271771). Nel caso di specie il vizio in questione non veniva tempestivamente denunciato con l'atto d'appello, dato che il ricorrente si è limitato a denunciare in udienza, a mezzo del difensore, la omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, senza dedurre la irregolarità della notifica del provvedimento di proroga che veniva eccepita solo con il ricorso per cassazione, dunque tardivamente. 2.3.2. E' manifestamente infondato anche il motivo che denuncia il difetto del diritto al contraddittorio e la lesione al principio di oralità che sarebbero conseguita alla modifica del collegio giudicante ad istruttoria terminata. Il collegio ribadisce che non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse siano state acquisite qualora le parti presenti non si siano opposte, nè abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti (Sez. 5, n. 36813 del 23/05/2016 - dep. 05/09/2016, Renzulli e altri, Rv. 267911; Sez. 6, n. 17982 del 21/11/2017 - dep. 20/04/2018, Mancini, Rv. 273005). La tesi sostenuta dal ricorrente, ovvero che il consenso abbia efficacia sanante solo se prestato ad istruttoria dibattimentale "in corso" non trova alcun conforto nella giurisprudenza di legittimità che, invece, è univocamente orientata ad assegnare alle parti la facoltà di rinunciare al diritto al contraddittorio, anche nella sua declinazione di diritto all'oralità, attraverso la prestazione del consenso, anche tacito, all'utilizzo delle prove già formate. Il collegio ribadisce invece quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite secondo cui "è ormai indiscussa - anche per effetto di talune pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 17 del 1994 e ordinanza n. 99 del 1996) - la legittimità dell'allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito. Nelle pronunce ora dette si afferma infatti che i verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale "fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice" e che quella fase "pur soggetta a rinnovazione conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta": di talchè "non è irragionevole, nè lesivo dei principi di oralità e immediatezza che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale) entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione". Tali enunciazioni devono però essere coordinate con l'art. 511, comma 2, il quale prescrive che "la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo (...) Le Sezioni Unite osservano che la norma in esame tende ad assegnare alla lettura una funzione integrativa dell'escussione della prova orale che sia stata ammessa su richiesta delle parti. Nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice può accadere che nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza. In tal caso si deve ritenere che, non avendo alcuna parte esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove, il giudice possa d'ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali. Tali dichiarazioni, in sostanza, sono trattate alla stessa stregua delle dichiarazioni rese nell'incidente probatorio. L'ultimo inciso del secondo comma dell'art. 511, "a meno che l'esame non abbia luogo", postula infatti che l'esame non si compia o per volontà delle parti, espressamente manifestata ovvero implicita nella mancata richiesta di riaudizione del dichiarante, o per sopravvenuta impossibilità della riaudizione. (...) Tale interpretazione - confortata, per desunzione a contrario, dalla speciale disciplina prevista in tema d'incompatibilità dei magistrati dal D.L. n. 553 del 1996, art. 1.2 conv. in L. n. 652 del 1996 - è imposta dal carattere eccezionale delle norme che, deviando dai principi di oralità e immediatezza del processo, derogano al generale divieto di lettura (art. 514 c.p.p.) dei verbali delle dichiarazioni non raccolte dal giudice stesso che deve deliberare" (Sez. U, n. 2 del 15/01/1999 - deo. 17/02/1999, Iannasso ed altro, Rv. 212395). Nel caso di specie non si rinviene, pertanto, alcuna nullità dato che il ricorrente, come rilevato anche dalla Corte territoriale, non chiedeva la nuova audizione dei testimoni, ribadendo la disponibilità alla utilizzazione delle prove già raccolte manifestata all'udienza del 28 gennaio 2016 (pag. 4 della sentenza impugnata). 2.3.3. E' manifestamente infondato anche il motivo che deduce la illegittimità della acquisizione delle dichiarazioni delle persone danneggiate alle quali, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere applicato lo statuto processuale dell' imputato di reato connesso. Quanto all'inquadramento del dichiarante come indagato/imputato di reato connesso la Corte di legittimità si è più volte pronunciata nel senso, condiviso dal collegio, secondo cui le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale (esistenza di "notizia criminis", iscrizione nel registro degli indagati) ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (Cass. sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243417; Cass. Sez. 6, 20 maggio 1998, dep. 15 giugno 1998, n. 7181; Cass. Sez. 4, 10 dicembre 2004, dep. 6 febbraio 2004, n. 4867). Tale approdo interpretativo valorizza la funzione di controllo dell'organo giudicante sulla discrezionalità che il pubblico ministero esercita attraverso la iscrizione nel registro delle notizie di reato, evidenziando la necessità che lo statuto della prova dichiarativa corrisponda alla qualifica sostanziale del dichiarante identificabile anche in carenza del requisito formale della iscrizione nel registro. La Corte di cassazione ha chiarito che "quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente (in tal senso, oltre a Sez. Unite, 23 aprile 2009, n. 23868, Fruci, vedi anche Sez. 5, 15 maggio 2009, n. 24953, Costa ed altri; Sez. Unite, 22 febbraio 2007, n. 21832, Morea; Sez. 2, 2 ottobre 2008, n. 39380, Galletta; Sez. 5, 5 dicembre 2001, n. 305/02, La Placa)". In assenza di indici formali, come l'iscrizione, cui ancorare la definizione dello statuto di prova testimoniale diventa centrale la valutazione delle emergenze processuali eventualmente indicative del coinvolgimento nel fatto per cui si procede di chi dichiara. Il collegio condivide, in materia, quanto affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite secondo cui spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali l'attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato, ma "il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità" (Cass. sez. un. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246584). La valutazione della qualifica di indagato si inquadra dunque nell'area delle valutazioni di merito e "costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità" (Cass. sez. un. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246584; Cass. Sez. 3, 30 settembre 2003, n. 43135, Marciante e altri); sicchè può essere affermato che, in assenza di iscrizione nel registro delle notizie di reato la valutazione della posizione processuale del dichiarante e l'attribuzione del relativo statuto rappresentano un valutazione di merito, che se offerta con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, si sottrae al sindacato di legittimità. Nel caso di specie, con giudizio espresso in modo conforme e non illogico dai giudici di entrambi i gradi di merito, veniva rilevato che i danneggiati si erano limitati ad affidare la pratica di risarcimento alla D. senza conoscere le modalità di gestione delle pratiche, sicchè non vi era alcun elemento che indicasse il loro coinvolgimento nella complessa attività illecita gestita dagli imputati (pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. 2.3.4. Manifestamente infondato è il motivo che deduce il difetto degli elementi che strutturano la fattispecie prevista dall'art. 642 c.p.p.. Si tratta di doglianza omogenea rispetto a quella proposta dalla D. e trattata al p. 2.2.2. al quale si rinvia per la descrizione delle ragioni della inammissibilità della doglianza. 2.3.5. Il motivo che deduce il difetto di motivazione in relazione alla verifica della falsità dei certificati in relazione ai quali alla data della pronuncia della sentenza di appello il relativo falso non risultava prescritto non si confronta il compendio integrato delle due sentenze di merito dal quale, contrariamente a quanto dedotto, emerge l'accurata analisi del tema proposto ovvero della certificazione di attività medica non compiuta (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). A ciò si aggiunge che l'apprezzamento della falsità era stata effettuata in modo analitico dalla sentenza di primo grado, richiamata sul punto da quella di appello: si rinvia sul punto a quanto descritto sub p. 2.2.4. in relazione ad analoga doglianza proposta dalla D.. Pertanto anche in questo caso la doglianza è inammissibile. 2.3.6. La parte dell'ultimo motivo di ricorso del B. che invoca la svalutazione della veridicità della data dei certificati che sono stati redatti dopo il (OMISSIS) si risolve in una inammissibile istanza di rivalutazione delle prove che è esclusa dall'area che circoscrive la cognizione affidata al giudice di legittimità. La Corte territoriale con giudizio di merito privo di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali, riteneva infatti che non vi era motivo per dubitare della falsità delle date, che non era prospettata neanche nei capi di imputazione (pag. 7 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione censurata resiste alle doglianze doglianze difensive, che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 2000,00 ciascuno; condanna inoltre i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Zurich Insurance PLC che, tenuto conto dei parametri di legge, liquida in Euro 3510 oltre spese generali al 15% CPA ed IVA. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B1) e B5) per essere gli stessi estinti per prescrizione confermando le relative statuizioni civili. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la rideterminazione della pena. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Zurich Insurance P.L.C. che liquida in Euro 3510,00 oltre spese generali al 15% CPA ed IVA. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

Le altre sentenze

Espulsione dello straniero: va effettuato un bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e l'interesse del singolo alla vita familiare
MAE: la decisione sulla consegna adottata oltre i termini previsti non comporta l'automatica caducazione della misura
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Concordato in appello: inammissibili ricorso relativo alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Patteggiamento: inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
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La causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000 trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto
Rapina impropria: ne risponde anche chi pur non avendo partecipato alla sottrazione della cosa la riceva immediatamente dopo
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Rapina: l'uso dell'arma non assorbe l'aggravante del nesso teleologico per i reati connessi di detenzione o porto illegale di armi
Rapina impropria: l’immediatezza non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della cosa e l'uso della violenza
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Rapina: per l'aggravante dell'uso delle armi è sufficiente l'utilizzo di un'arma giocattolo
Rapina: l'aggravante del luogo di privata dimora può applicarsi anche se il fatto si è svolto nell'abitazione dell'agente
Rapina: sussiste il concorso di persone in caso di promessa di acquistare i beni provenienti dal reato
Rapina e danno di speciale tenuità: non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto
Rapina: l'elemento oggettivo può essere costituito anche dal compimento di un'azione violenta nei confronti di una res
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L'elemento psicologico specifico nel delitto di rapina può essere integrato anche dal dolo concomitante o sopravvenuto
Rapina: legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, c.p. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, co. 1, c.p.
Rapina: sull'aggravante speciale delle più persone riunite
Tentativo di rapina impropria: sussiste se l'agente non conclude la condotta indipendente dalla propria volontà
Rapina: se commessa in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'aggravante ex art. 628 prevale su quella ex art. 61, n. 5 c.p.
Rapina impropria: sull'aggravante del nesso teleologico in caso di morte della persona offesa
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Ricorso per cassazione: Sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati
MAE - Germania
Continuazione: non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento
Omesso versamento IVA: sull'interesse ad impugnare per ottenere assoluzione con formula piena
Omesso versamento IVA: sulla preclusione al patteggiamento per mancata estinzione del debito tributario
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Omesso versamento IVA: non è richiesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione fiscale del contribuente
Omesso versamento IVA : configurabile il concorso con la bancarotta impropria mediante operazioni dolose
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato dopo la dichiarazione di imposta
Omesso versamento IVA: il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: la qualifica di legale rappresentante di società si acquisisce con l'atto di conferimento della nomina
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente
Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
Fatture per operazioni inesistenti: sulla figura del cd. "autore mediato"
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
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Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
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Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Truffa assicurativa: non integra reato proprio attribuibile al solo contraente del rapporto assicurativo

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