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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. II, 04/10/2016, n.53000

La massima

Ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi in assicurazione osservando che, a fronte della gestione di un numero cospicuo di sinistri simulati, i compartecipi non potevano non rappresentarsi che lo studio professionale di uno di loro fungesse da struttura organizzata per la commissione delle frodi).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. B.D., D.I.D.G., D.G.M.V., D.G.P., G.R. e T.F. sono stati tratti a giudizio, unitamente ad altri ventisette coimputati non ricorrenti, con l'accusa di aver costituito un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi assicurative. Ai coimputati sono stati inoltre variamente addebitati 120 reati fine (34 episodi) commessi ai danni di tredici compagnie assicurative, indotte a corrispondere indennizzi per sinistri stradali in alcuni casi del tutto inesistenti oppure svoltisi con persone, veicoli, danni materiali e lesioni personali diversi da quelli rappresentati. 2. Con sentenza del 26 settembre 2013, il g.u.p. del Tribunale di Torino, per quanto qui di interesse, così statuiva: - B.D. e D.G.P. erano ritenuti responsabili dei reati a loro scritti, con esclusione di quelli indicati ai capi 9), 9A), 9B), 10, 10A), 10B), 19) 21) e 21A) dell'imputazione, dai quali venivano assolti perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, e del reato di cui al capo 15), estinto per intervenuta prescrizione; - D.G.M.V. veniva dichiarato responsabile del solo reato (quello associativo) a lui ascritto; - G.R. veniva condannato per tutti i reati a lui addebitati; - T.F. veniva assolto dal reato associativo, per non aver commesso il fatto, e condannato per tutti gli altri reati ascrittigli; - D.I.D.G. era dichiarato colpevole di tutti i reati contestatigli, con eccezione di quello di cui al capo 14), non procedibile per tardività della querela. Seguivano le sanzioni accessorie e le statuizioni civili. 3. Con sentenza del 21 gennaio 2016, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la decisione di primo grado. In particolare, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.D. e D.G.P. per i reati indicati ai capi 2A), 2B), 3A), 3B), 5A), 5B), 6A), 6B), 7A), 7B), 7C) 7D), 13A), 13B), 16), 16A), 16B), 16C), 16D), 17), 17A), 18A), 23), 23A), 23B), 23C), 23D), 23E), 27A), 27B), 30A), 30B), 30C), 30D), 30E) e 30F) perchè estinti per intervenuta prescrizione; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.R. in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 27A) e 27B) perchè estinti per intervenuta prescrizione; ha assolto T.F. dai reati a lui ascritti ai capi di imputazione 2A), 2B), 2C), 2D), 3A), 3B), 3C), 3D), 4A), 4B), 4C), 4D), 13A), 13B), 13C), 13D), 16A), 16B), 16C), 16D), 18A), 18B) e 18C) per non aver commesso il fatto; ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui al capo 16) perchè estinto per intervenuta prescrizione; ha assolto D.I.D.G. dai capi di imputazione 1A), 1B), 1C), 1D), 5A), 5B), 5C), 9A), 9B), 10A), 10B), 11A), 11B), 11C), 11D), 14A), 14B), 14C), 14D), 22A), 22B), 22C), 26A), 26B), 29A), 29B), 29C), 29D) e 29E), per non aver commesso il fatto; ha qualificato il delitto di cui al capo A) ascritto a B.D. come violazione dell'art. 416 c.p., comma 2 e 5; ha riconosciuto a D.G.P. le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti; ha dichiarato le circostante attenuanti generiche, già riconosciute a B.D., prevalenti sulle contestate aggravanti; ha conseguentemente rideterminato le pene inflitte agli imputati e le sanzioni accessorie, confermando nel resto la sentenza di primo grado, anche con riferimento alle statuizioni civili, e condannando gli stessi al pagamento delle spese del grado d'appello e alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalle parti civili. 4. Contro tale statuizione hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione B.D., D.G.P. e D.G.M.V.. Inoltre, hanno proposto separatamente ricorso G.R., T.F. e D.I.D.G.. 5. B.D., D.G.P. e D.G.M.V. deducono anzitutto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere: la corte d'appello non avrebbe tenuto in alcun conto una tesi difensiva esposta nell'atto di impugnazione e non avrebbe motivato sull'elemento soggettivo del reato; la motivazione sarebbe afflitta da un salto logico, nella parte in cui afferma la "trasformazione" della struttura dello studio professionale di D.G.P. in una associazione per delinquere, omettendo quell'indagine sull'elemento psicologico che ha invece portato all'assoluzione dal reato associativo di altri coindagati. Si tratterebbe, invece, di reati commessi a seguito di accordi presi di volta in volta, con difetto della consapevolezza di contribuire a dar vita a una associazione per delinquere. Inoltre, la posizione della B. sarebbe stata erroneamente valutata, essendo compartecipe dei singoli reati fine, ma non dell'associazione, in quanto addetta a mansioni puramente esecutive e soggiogata al marito ( D.G.P.). Anche il figlio D.G.M., "colpevole" solo di aver lavorato a lungo nello studio del padre, pur resosi conto che le pratiche trattate erano relative a falsi sinistri, non avrebbe mai maturato la consapevolezza di partecipare al sodalizio criminoso. 6.1 Poi, con particolare riferimento alla posizione del solo D.G.P., viene censurato anche il giudizio di equivalenza, anzichè di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche, basato su una motivazione ("l'assenza di una piena confessione") in contraddizione con quella adottata a giustificazione del riconoscimento delle circostanze medesime ("ampie ammissioni delle proprie responsabilità"). 6.2 Sempre con riferimento al solo D.G.P., in relazione all'evento contestato al capo 5) dell'imputazione, si deduce il travisamento del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso a riguardo, ritenute erroneamente dalla corte d'appello come aventi contenuto confessorio. Nell'incipit del ricorso, la condanna per questo reato viene contestata anche con riferimento alla posizione della B., ma nel successivo svolgimento manca ogni riferimento a tale doglianza. 6.3 Ed ancora, i ricorrenti osservano che, avendo la corte d'appello "corretto", ai fini del computo della prescrizione, la data di commissione dei reati, deve ritenersi che l'imputazione sulla base della quale sono stati tratti in giudizio fosse errata e che, pertanto, sarebbe dovuto essere il pubblico ministero ad apportare le necessarie correzioni. Tale omissione avrebbe comportato un grave pregiudizio del diritto di difesa, incidendo sulla possibilità di individuare con esattezza i fatti contestati. In ogni caso, proprio ai fini del calcolo della prescrizione, in presenza di incertezze in ordine alla data di consumazione dei reati, la corte territoriale avrebbe dovuto dare attuazione al principio del favor rei, invece rimasto disapplicato. 7. G.R. censura la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui è stata negata la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, già concesse dal giudice di primo grado, sulla contestata aggravante in considerazione della gravità del danno (circa Euro 10.000,00) subito dalla Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a.. Sostiene il ricorrente che tale danno, invece, non sarebbe grave, anche in considerazione delle capacità patrimoniali della parte civile. 8. T.F. censura la sentenza impugnata per due distinti aspetti. Per un verso denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in quanto la corte d'appello avrebbe confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 642 c.p. pur in assenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. In sostanza, il ricorrente sostiene che la natura generica o specifica del dolo andrebbe riferita esclusivamente alla prima delle condotte ascrivibili alle previsioni dell'art. 642 c.p., sebbene gli sia stata contestata una pluralità di violazioni della medesima norma; ciò posto, poichè tale condotta consisteva nella presentazione di documenti dalla cui falsificazione è stato assolto in grado d'appello, egli sostiene che tale assoluzione inciderebbe, nel senso di escluderlo, sull'elemento soggettivo del delitto di frode assicurativa. Con il secondo motivo di ricorso il T. deduce l'intervenuta prescrizione dei reati, sostenendo l'erroneità del calcolo fatto dalla corte d'appello, elaborato avendo riguardo non dal momento consumativo del reato, bensì a condotte successive costituenti mero post factum penalmente non rilevante. 9. D.I.D.G. denuncia il vizio di motivazione della sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto la sua responsabilità penale per il delitto di associazione per delinquere, anzichè il concorso di persone nei singoli reati fine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono tutti infondati e devono essere rigettati. 2.1 La prima censura esposta nel ricorso presentato nell'interesse della B. e del D.G. concerne la sussistenza dell'associazione per delinquere. Tale doglianza è comune anche al D.I., in quanto anch'egli, al pari dei primi ricorrenti, sostiene che trattasi di singoli episodi delittuosi commessi in occasionale concorso di persone. Sotto questo profilo, i ricorsi possono essere trattati congiuntamente. Tali censure risultano infondate, già solo se si considera che sono ben centoventi i reati fine commessi dagli associati, nell'ambito di trenta distinti episodi. 2.2 In presenza di una condotta criminosa così pervicace, l'onere motivazionale espresso in capo alla corte d'appello sarebbe stato davvero minimo, essendo in re ipsa che una simile impresa delittuosa richiedesse un'organizzazione stabile e, al contempo, che era materialmente impossibile per gli associati, prevedere in anticipo tutti i singoli delitti che sarebbero andati a compiere. Ed invece la Corte d'appello si fa carico di ampia e approfondita motivazione (pag. 103-118) in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere. Tale motivazione risulta immune da vizi logici e giuridici, dovendosi concordare sul fatto che la gestione di un numero così elevato di pratiche assicurative relative al sinistri simulati non può essere ricondotta ad una partecipazione "occasionale" ai singoli fatti delittuosi, non potendo non essere ben presente, nella rappresentazione di tutti compartecipi, il fatto che lo Studio DR sistematicamente operava come una struttura organizzata per porre in essere frodi assicurative. Va dunque condivisa l'affermazione fatta dalla corte d'appello circa "la stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e l'indeterminatezza del programma criminoso", che trovano conferma "nel susseguirsi ininterrotto e frenetico, per un ampio lasso temporale, delle attività delittuose realizzate dai soggetti facenti capo allo Studio DR". 2.3 Con particolare riferimento alla posizione della B., stabile collaboratrice dello Studio DR (intestato al marito D.G.P.), la corte di merito puntualizza che costei aveva il compito di seguire talune fasi delle pratiche relative alle richieste di risarcimenti per falsi sinistri. Il suo ruolo, privo di compiti organizzativi direttivi, è stato adeguatamente ponderato dalla corte d'appello e gli è valso la qualificazione del suo apporto nella veste di semplice partecipe dell'associazione, con relativa rideterminazione della pena. Tuttavia, la ritenuta essenzialità dei compiti affidatigli nella realizzazione delle truffe in danno delle compagnie assicuratrici e per il conseguimento dei relativi profitti illeciti, hanno condotto i giudici di merito ad escludere la fondatezza della tesi difensiva secondo cui costei si sarebbe limitata a concorrere e in taluni dei reati fine (la B., infatti, si recava presso gli ispettorati delle compagnie assicurative per definire le pratiche relative ai sinistri simulati, spendendo talora anche il nome del sedicente avvocato Fortini, quale legale delle vittime dei falsi sinistri, e manteneva i contatti con gli uffici postali ove venivano versati gli assegni dei risarcimenti; il costante contributo della B. nell'organizzazione delinquenziale diretta dal marito ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei coimputati C. e M., nonchè in alcune conversazioni telefoniche intercettate). 2.4 Quanto a D.G.M., egli era incaricato di svolgere compiti analoghi a quelli del coimputato non ricorrente C.F., il quale gestiva continuativamente i rapporti con i carrozzieri compiacenti e predisponeva fotografie contraffatte e dei danni asseritamente subiti dai veicoli coinvolti nei falsi sinistri. A riprova della stabile compartecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, la corte d'appello evidenzia in modo analitico numerosi passaggi delle sue stesse dichiarazioni, rese nel corso delle indagini, nonchè il contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate, dalle quali emerge la partecipazione alle attività illecite dello Studio DR in misura ancora maggiore di quella ammessa dall'imputato. 2.5 Il D.I., invece, era uno di quei carrozzieri che provvedevano ripetutamente a rilasciare fatture relative a riparazioni dei veicoli apparentemente coinvolti nei falsi incidenti, pur essendo certamente consapevoli della falsità delle stesse e di non aver effettuato i lavori ivi indicati. Anche in questo caso, la continuità del rapporto con lo Studio DR deve condurre alla conclusione che certamente non si è trattato, come invece sostiene il ricorrente, del concorso nella commissione occasionale di reati, bensì di un apporto stabile e durevole al sodalizio. 2.6 Venendo, infine, alla questione più generale dell'esistenza dell'associazione per delinquere, censurato dai ricorrenti con particolare riferimento all'elemento soggettivo, si deve richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in presenza di un accordo tra più soggetti di realizzare uno o più reati il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva di tipo associativo e quella meramente concorsuale risiede nella necessaria consapevolezza, in capo agli associati, dell'esistenza di una struttura permanente finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti (Sez. 6, n. 7957 del 05/12/2003 - Giacalone ed altri, Rv. 228482); laddove il semplice concorso di persone nel reato consta di un accordo funzionale alla realizzazione di uno o più reati, consumati i quali lo stesso si esaurisce o si dissolve (Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995 - Mauriello, Rv. 202036). Va dunque ribadito, con riferimento alla censura in esame, che l'evidente organizzazione della struttura associativa (praticamente identificabile con lo Studio DR) e la continuità e l'intensa frequenza della commissione delle frodi assicurative non potevano lasciare alcun dubbio, in capo agli imputati, circa il loro fattivo apporto ad uno stabile sodalizio criminale. Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza impugnata si sottrae alle censure rappresentate dai ricorrenti. 2.7 In conclusione, il primo motivo del ricorso della B. e dei D.G. nonchè l'intero ricorso del D.I. sono infondati e devono essere rigettati. 3. D.G.P. si duole del giudizio di equivalenza, anzichè di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche. Egli sostiene che la motivazione impiegata dai giudici di merito ("l'assenza di una piena confessione") sarebbe in contraddizione con quella adottata per giustificare il riconoscimento delle circostanze medesime ("ampie ammissioni delle proprie responsabilità"). In realtà, la motivazione non presenta alcun elemento di contraddittorietà, dal momento che il concetto di "ampie ammissioni" non è logicamente incompatibile con quello di "assenza di piena confessione". Ciò posto, legittimamente la Corte di appello ha ritenuto che, perchè le circostanze attenuanti generiche potessero essere ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, sarebbe stata necessaria una confessione non soltanto "ampia" ma anche "piena", ossia totale e completa. La decisione, pertanto, si sottrae a censure di legittimità. 4. D.G.P. deduce, inoltre, con riferimento all'evento contestato al capo 5) dell'imputazione, il travisamento del contenuto delle dichiarazioni da lui stesso rilasciate, ritenute erroneamente dalla corte d'appello come aventi contenuto confessorio. Si tratta, in realtà, di una ricostruzione alternativa in punto di fatto, che non può trovare ingresso nel processo di cassazione. Inoltre, il ricorrente non ha neppure dedotto la decisività del rilievo conferito alle sue stesse dichiarazioni, nè l'assenza di altre prove in proposito. Anche tale motivo di ricorso è dunque infondato. 5. I D.G. - B., infine, sostengono che la correzione della data di commissione dei reati avrebbe dato luogo ad un'imputazione diversa, talchè sarebbe dovuto essere il pubblico ministero e non il giudice ad apportare le necessarie correzioni. In ogni caso, la difformità fra i fatti originariamente contestati e quelli ritenuti in sentenza sarebbe tale da pregiudicare gravemente il diritto di difesa, incidendo sulla possibilità di individuare con esattezza i fatti contestati. Inoltre, ai fini del calcolo della prescrizione, nell'individuazione della data di consumazione dei reati, la corte territoriale avrebbe dovuto attenersi al principio del favor rei. Anche questa doglianza è infondata e deve essere rigettata. Infatti, deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014 - Pagano ed altri, Rv. 260009; Sez. 4, n. 18611 del 18/12/2003 - dep. 22/04/2004, Cappello, Rv. 228342). Quanto all'invocato principio del favor rei, si deve osservare che lo stesso può trovare applicazione, ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del reato, solo qualora non emergano elementi che depongano in senso contrario. Avendo la Corte d'appello provveduto a una più esatta datazione dei singoli eventi addebitati agli imputati, non vi era spazio per una datazione più favorevole. 6. Le censure del G. concernono il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, già concesse dal giudice di primo grado, sulla contestata aggravante. La questione è stata affrontata expressis verbis dalla corte d'appello, che ha valorizzato in senso sfavorevole all'imputato la gravità del danno (circa Euro 10.000,00) subito dalla Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a.. Si tratta di un apprezzamento di merito che - essendo immune da vizi logici e giuridici - non può essere censurato in questa sede. 7. Le prime doglianze del T. concernono l'assenza del dolo specifico richiesto dall'art. 642 c.p.. A riprova della carenza dell'elemento soggettivo, egli sottolinea di essere stato assolto dalla falsificazione dei documenti della cui presentazione ai fini dell'ottenimento degli indennizzi assicurativi egli è imputato: non conoscendo della falsità dei documenti, non potrebbe essere ritenuto responsabile neppure del delitto di frode assicurativa. Le ulteriori censure concernono il termine di decorrenza del termine di prescrizione. Il T. sostiene che la corte d'appello avrebbe errato, avendo individuato quale dies a quo non il momento di consumazione del reato, bensì talune condotte successive costituenti mero post factum penalmente non rilevante. I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi concernono - a ben vedere - la struttura del reato. In proposito va detto, anzitutto, che l'art. 642 c.p., strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede nei suoi commi primo e secondo cinque diverse fattispecie di reato - in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma 1; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro, nel comma 2 - che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro (Sez. 2, n. 1856 del 17/12/2013 - dep. 17/01/2014, Unipol Assicurazioni S.p.a., Rv. 258012). Consegue che, qualora la condotta materiale dell'agente integra gli estremi di due o più delle diverse fattispecie di reato previste dall'art. 642 c.p., deve applicarsi la disciplina del reato continuato, anzichè - come sostiene il ricorrente - arrestare la rilevanza penale solo al primo episodio, qualificando il resto come post factum non punibile. Ciò comporta, per un verso, che la prescrizione inizia a decorrere dall'ultima condotta. Sotto altro verso, che l'elemento soggettivo va verificato - e dunque eventualmente escluso - in relazione a tutte le condotte penalmente rilevanti e non solo alla prima di esse. Tanto chiarito, si aggiunga che il dolo specifico (l'intento di frodare le compagnie assicurative) non è incompatibile la connotazione dell'elemento soggettivo in termini di dolo eventuale (ossia di accettazione del rischio della probabile falsità dei documenti presentati per la liquidazione degli indennizzi assicurativi). In tal senso, si veda l'elaborazione giurisprudenziale in tema di bancarotta preferenziale, ove la specificità del dolo non è ritenuta incompatibile con l'accettazione dell'eventualità del danno secondo lo schema del dolo eventuale (Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014 - Liori e altri, Rv. 262904; Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013 - dep. 09/01/2014, De Florio, Rv. 258713). Anche questo ricorso è, dunque, infondato. 8. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, la cui liquidazione va differenziata non solo per restare nei limiti dalla domanda, ma anche perchè occorre considerare la riduzione dovuta nel caso di assistenza difensiva comune per più parti. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili costituite Italiana Assicurazioni s.p.a., Società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a., AXA Assicurazioni s.p.a. e Allianz s.p.a., liquidate per le prime due in Euro 1.500,00 ciascuna e per le altre in Euro 3.000,00 ciascuna, oltre maggiorazione del 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a.. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2016. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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Rapina: se commessa in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'aggravante ex art. 628 prevale su quella ex art. 61, n. 5 c.p.
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Omesso versamento IVA: sulla preclusione al patteggiamento per mancata estinzione del debito tributario
Omesso versamento IVA: il contribuente deve dimostrare l'inattendibilità della compilazione del quadro VL
Omesso versamento IVA: non è richiesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione fiscale del contribuente
Omesso versamento IVA : configurabile il concorso con la bancarotta impropria mediante operazioni dolose
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato dopo la dichiarazione di imposta
Omesso versamento IVA: il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: la qualifica di legale rappresentante di società si acquisisce con l'atto di conferimento della nomina
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente
Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
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Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale
Bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose: sul concorso dell'extraneus
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento dell'amministratore privo di delega
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di prelievo dalle casse sociali di somme asseritamente corrispondenti al credito vantato
Bancarotta fraudolenta: sul potere di amministrazione disgiunta
Bancarotta documentale: sui rapporti con la bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano distrazione
Bancarotta: in caso di pluralità di delitti è illegale la pena determinata facendo applicazione dell'istituto della continuazione
Bancarotta fraudolenta: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio

Truffa assicurativa: sulla configurabilità del reato di associazione per delinquere

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