RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 aprile 2017 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri il 12 giugno 2014, riqualificato il reato di cui al capo b) della rubrica come tentata truffa, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la pronuncia impugnata.
Si era accertato, infatti, che l'imputato aveva presentato una richiesta di indennizzo alla compagnia di assicurazione, corredata da una falsa denuncia di furto del suo autoveicolo, al fine di conseguire l'indennizzo assicurativo per il furto; indennizzo però non corrisposto da quest'ultima.
Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 56 e 640 c.p., per avere il giudice dell'appello omesso di individuare l'esistenza e l'entità del danno patrimoniale, che costituisce elemento costitutivo del reato di truffa;
2) violazione dell'art. 111 Cost. e mancanza di motivazione in ordine al motivo di impugnazione concernente la mancata correlazione tra l'imputazione (relativa al reato di cui all'art. 642 c.p.) e la sentenza di primo grado, con cui è stato ritenuto sussistente il delitto di truffa;
3) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., difettando la correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto, atteso che la truffa richiederebbe la necessaria cooperazione ed il consenso della persona offesa ad un atto di disposizione patrimoniale, ottenuto mediante frode, mentre il reato di cui all'art. 642 c.p. richiederebbe una mera attività unilaterale del soggetto agente, attraverso la distruzione, la dispersione, il deterioramento o l'occultamento di cose di sua proprietà.
All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Quanto al primo motivo, relativo al difetto del danno in capo alla persona offesa e, quindi, alla non configurabilità del delitto di truffa, "sia pure nella forma del tentativo", deve rimarcarsi che la Corte d'appello ha riqualificato il fatto, sussunto dal giudice di primo grado nell'ambito della truffa consumata, come tentata truffa, non essendosi verificato un danno per la Compagnia di assicurazione, che "non aveva corrisposto alcunchè a vantaggio dell'imputato, quale conseguenza diretta della condotta materiale da questi realizzata, quella cioè di presentare la richiesta di indennizzo corredata dalla falsa denuncia di furto presso tale compagnia assicurativa".
La doglianza del ricorrente è del tutto priva di specificità, avendo la Corte d'appello, così come prospettato dal ricorrente, ritenuto insussistente il danno.
Circostanza, questa, che, come detto, ha determinato la qualificazione del fatto come tentata truffa e non come truffa consumata.
1.2 n secondo motivo non è consentito, per carenza di interesse.
Seppure deve riconoscersi che la Corte d'appello non ha dato risposta alla doglianza relativa alla violazione dell'art. 521 c.p.p., che sarebbe stata determinata dall'avere il giudice di primo grado qualificato il fatto come truffa a fronte della contestazione ex art. 642 c.p., deve tuttavia rilevarsi che la censura de qua era manifestamente infondata, per le ragioni che saranno esposte con riguardo al terzo motivo.
Deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015 Rv. 265878) ha già avuto modo di osservare che, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio.
Ne discende, nel caso in esame, che il ricorrente non ha interesse a dedurre il vizio di omessa motivazione, non potendo sortire dal richiesto annullamento della sentenza esiti favorevoli in sede di giudizio di rinvio.
1.3 Il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 521 c.p.p., è manifestamente infondato.
Questa Corte, da tempo oramai, ha avuto modo di osservare che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine, volta ad accertare la violazione del principio suddetto, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. Un., n. 16 del 19.6.1996, Rv 205619; Sez. Un. n. 36551 del 15.7.2010, Rv 248051).
Si è sottolineato, in particolare, che le norme, che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.), hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato e vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicchè non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solo nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altri termini, la nozione strutturale di fatto, contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, rispondendo, quindi, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e sentenza (oggetto del potere del giudice) all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (in questi termini Cass., Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, Rv 241446; Cass., Sez. 5, n.3161 del 13/12/2007, Rv. 238345).
Non ignora questo Collegio che la Corte di Strasburgo, nella sentenza 11 dicembre 2007 - Drassich c. Italia, ha affermato che "poichè l'atto di accusa svolge un ruolo fondamentale nel procedimento penale, l'art. 6, p. 3, lett. a) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti".
La Corte di Strasburgo ha osservato, in particolare, che in materia penale, "un'informazione precisa e completa delle accuse a carico di un imputato e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti, è una condizione fondamentale dell'equità del processo". L'art. 6 lett. a) della Convenzione non impone che l'anzidetta informazione sia data con modalità particolari; il diritto dell'imputato va però tutelato tenendo conto della necessità, ai sensi dell'art. 6 p. 3, lett. b) della Convenzione, che egli possa utilmente preparare la sua difesa.
La Corte Europea ha altresì rimarcato che "se i giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno, della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti".
Alla luce dei principi contenuti nella sentenza Drassich la Corte di cassazione ha precisato che il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente alla previsione dell'art. 111 Cost., comma 2, secondo la lettura integrata alla luce dell'art. 6, par. 3, lett. a) e b) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla CEDU - impone esclusivamente che tale diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa", determinando conseguenze negative per l'imputato (e, quindi, fondando un suo concreto interesse ad ottenerne la rimozione), che, per la prima volta, e senza mai avere avuto la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali, al punto tale, cioè, da imporre una diversa e nuova definizione giuridica del fatto medesimo, rispetto a quanto contestato, in punto di fatto e di diritto, nell'imputazione, di cui rappresenta uno sviluppo inaspettato.
Condizione che non si verifica in due occasioni: da un lato, quando l'imputato o il suo difensore abbiano avuto, nella fase di merito, la possibilità comunque di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione; dall'altro, quando la diversa qualificazione giuridica appare come uno dei possibili (si potrebbe dire "non sorprendenti") epiloghi decisori del giudizio (di merito o di legittimità), stante la riconducibilità del fatto storico, di cui è stata dimostrata la sussistenza all'esito del processo e rispetto al quale è stato consentito all'imputato o al suo difensore l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ad una limitatissima gamma di previsioni normative alternative, per cui l'eventuale esclusione dell'una comporta, inevitabilmente, l'applicazione dell'altra, non corrispondendo, in tale ipotesi, alla diversa qualificazione giuridica una sostanziale immutazione del fatto, che, integro nei suoi elementi essenziali, può essere diversamente qualificato secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24.9.2012, Rv. 254648; Cass., Sez. 5, n. 1697 del 25.9.2013, Rv 258941; Sez. U. n. 31617 del 26.6.2015, Rv 2644238; Sez. 6, n. 11956 del 15.2.2017, Rv. 269655).
Si è ulteriormente avuto modo di affermare in sede di legittimità che non sussiste violazione del diritto al contraddittorio quando l'imputato abbia avuto modo di interloquire in ordine alla nuova qualificazione giuridica attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione, non solo davanti al giudice di secondo grado, ma anche davanti al giudice di legittimità (Sez. 6, n. 10093 del 14/02/2012, Rv. 251961; Sez. 2, n. 32840 del 9/5/2012, Rv. 253267; Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012 19/02/2013, Rv. 254649; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 - 17/01/2013, Rv. 254135; Sez. 2, n. 45795 del 13/11/2012, Rv. 254357).
Alla luce di quanto precede, rileva il Collegio che nessuna violazione dell'art. 521 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU si è verificata nel caso in scrutinio.
Va innanzitutto rimarcato, infatti, che tra il reato di cui all'art. 640 c.p. e quello di cui all'art. 642 c.p. sussiste un rapporto di specialità.
Questa Corte (Sez. 6, n. 2506 del 13/11/2003 Rv. 227890) ha affermato che l'art. 642 cod. pen. - che punisce la fraudolenta distruzione della cosa propria - costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore.
Già sulla base di tale rilievo deve allora affermarsi che la qualificazione giuridica, operata dal giudice di primo grado, non ha comportato la violazione dedotta dai ricorrenti, non sussistendo un rapporto di incompatibilità tra le due fattispecie degli artt. 640 e 642 c.p. e non corrispondendo, quindi, in tale ipotesi, alla diversa qualificazione giuridica una sostanziale immutazione del fatto, rimasto, di contro, integro nei suoi elementi essenziali, così da potersi considerare assolutamente prevedibile la nuova qualificazione giuridica di esso.
Deve, altresì, aggiungersi che la qualificazione come truffa era stata operata dal giudice di primo grado e, in sede di appello, era stato lo stesso imputato a chiedere, eventualmente la qualificazione del fatto come tentata truffa.
Deve allora ricordarsi che questa Corte ha già puntualizzato che non sussiste la violazione del principio di correlazione qualora il fatto ritenuto in sentenza, ancorchè diverso da quello contestato con l'imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare, in via eventuale, una sua penale responsabilità per reato meno grave, giacchè in tal caso l'imputato medesimo si è automaticamente investito della variazione e in relazione al diverso fatto ha apprestato la sue difese (Sez. 5, n. 23288 del 26.4.2010, Rv 247761; Sez. 5, n. 50326 del 16.9.2014, Rv 261420).
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 25 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019