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Truffa PostePay: il reato si consuma con l'accredito della provvista in favore del soggetto agente

Truffa postepay

Cassazione penale sez. I, 01/04/2021, n.21357

Non sempre, infatti, nelle truffe c.d. "on line - in cui la contrattazione fra l'agente e la persona offesa si svolge sempre a distanza mediante l'uso di strumenti telematici (quali siti Internet, email, chat, messaggistica, ecc. o una combinazione di mezzi diversi, a volta coadiuvati anche dall'uso del telefono) anche l'atto dispositivo posto in essere dal soggetto passivo e il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente - l'uno e l'altro necessari per la consumazione della truffa che postula l'effettiva deminutio patrimoni del soggetto passivo (Sez. U, n. 18 del 21/6/2000, Franzo e altri, Rv. 216429) - sono anche essi fatti che avvengono "a distanza". Ciò non avviene laddove il raggirato esegua il pagamento nei confronti del truffatore con una spedizione in contrassegno o servendosi della così detta ricarica, che consiste nella creazione di una provvista che il beneficiario potrà utilizzare in un secondo momento mediante uno strumento di pagamento (solitamente una carta di credito di tipo - per l'appunto "ricaricabile", quale "postepay"). In tutte queste ipotesi, il momento della consumazione è quello dell'acquisizione della res da parte dell'autore del reato; essa, nel caso di pagamento effettuato tramite ricarica, si realizza in modo immediato ed irrevocabile con l'accredito della provvista in favore del soggetto agente, a prescindere dalla data di accredito dell'importo sul conto del beneficiario. Al contrario, se ad essere utilizzato è un sistema di pagamento di tipo telematico, come il bonifico bancario "on line", non vi è immediata e contestuale coincidenza tra spoliazione per il disponente che lo esegue ed il contestuale arricchimento per il soggetto agente. Infatti, l'autore del bonifico conserva il potere di revocare la disposizione fino quando il beneficiario provvede alla riscossione del denaro presso la sede dell'ufficio bancario o postale dove è stato acceso il conto abbinato alla carta "postepay".

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 settembre 2018, il Tribunale di Milano in composizione monocratica ha dichiarato la propria incompetenza per territorio nel procedimento a carico di C.S.. A ragione osservava che l'imputato, chiamato a rispondere del delitto di truffa contrattuale, aveva conseguito il profitto, mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay evolution"), nel tempo e nel luogo, (OMISSIS), in cui la persona offesa aveva proceduto al versamento del denaro sulla carta; tale irreversibile operazione, infatti, aveva contestualmente realizzato sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. 2. Con ordinanza del 27 novembre 2020, il Tribunale di Torino in composizione monocratica ha, a sua volta, ricusato la propria competenza territoriale richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, nel caso in cui le modalità del sistema di pagamento non presentino le caratteristiche di immediata irreversibilità per il disponente e di contestuale arricchimento per il soggetto agente che caratterizzano le ricariche su "postepay", ed il profitto, pertanto, viene conseguito non attraverso ricarica con denaro contante ma attraverso strumenti telematici, quali il bonifico bancario, il tempo e il luogo di consumazione del reato di truffa sono quelli in cui la persona offesa ha conseguito l'ingiusto profitto e non I quello in cui viene data la disposizione di pagamento. In base all'enunciato principio, la competenza territoriale si è radicata presso il Tribunale di Milano, nell'ambito del cui circondario si trova l'ufficio postale dove la persona offesa ha ottenuto il rilascio della carta "postepay" beneficiaria del bonifico ((OMISSIS)). 3. Ritenendo sussistente il conflitto negativo di competenza, il Giudice di Torino ha rimesso gli atti a questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando, così, luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 2. Ciò premesso, deve ravvisarsi, nella fattispecie, la competenza per territorio del Tribunale di Milano in composizione monocratica alla luce del principio di diritto già affermato da questa Corte in casi analoghi di truffe c.d. "on line", perpetrate con l'acquisizione del profitto non mediante accreditamento di somme effettuato su carta ricaricabile tipo "postepay" dell'agente bensì mediante l'uso di strumenti telematici come il "bonifico bancario on line" (Sez. 2, n. 12196 del 20/2/2018, Spagnolo, n. m.; Sez. 1, n. 8677 del 24/1/2018, Confl. comp. in proc. Verona, n. m.; Sez. 1, n. 34480 del 13/6/2017, Confl. comp. in proc. Sardiello, n. m.; Sez. 2, n. 14730 del 10/1/2017, Spagnolo, Rv. 269429; Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, Rv. 268526; Sez. 1, n. 25230 del 13/3/2015, Confl. comp. in proc. Migliorati, Rv. 263962; vedi anche, in un caso di estorsione, Sez. 1, n. 16365 del 15/1/2018, Confl. comp. in proc. Maltese e altro, n. m.). Non sempre, infatti, nelle truffe c.d. "on line - in cui la contrattazione fra l'agente e la persona offesa si svolge sempre a distanza mediante l'uso di strumenti telematici (quali siti Internet, email, chat, messaggistica, ecc. o una combinazione di mezzi diversi, a volta coadiuvati anche dall'uso del telefono) anche l'atto dispositivo posto in essere dal soggetto passivo e il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente - l'uno e l'altro necessari per la consumazione della truffa che postula l'effettiva deminutio patrimoni del soggetto passivo (Sez. U, n. 18 del 21/6/2000, Franzo e altri, Rv. 216429) - sono anche essi fatti che avvengono "a distanza". Ciò non avviene laddove il raggirato esegua il pagamento nei confronti del truffatore con una spedizione in contrassegno o servendosi della così detta ricarica, che consiste nella creazione di una provvista che il beneficiario potrà utilizzare in un secondo momento mediante uno strumento di pagamento (solitamente una carta di credito di tipo - per l'appunto "ricaricabile", quale "postepay"). In tutte queste ipotesi, il momento della consumazione è quello dell'acquisizione della res da parte dell'autore del reato; essa, nel caso di pagamento effettuato tramite ricarica, si realizza in modo immediato ed irrevocabile con l'accredito della provvista in favore del soggetto agente, a prescindere dalla data di accredito dell'importo sul conto del beneficiario. Al contrario, se ad essere utilizzato è un sistema di pagamento di tipo telematico, come il bonifico bancario "on line", non vi è immediata e contestuale coincidenza tra spoliazione per il disponente che lo esegue ed il contestuale arricchimento per il soggetto agente. Infatti, l'autore del bonifico conserva il potere di revocare la disposizione fino quando il beneficiario provvede alla riscossione del denaro presso la sede dell'ufficio bancario o postale dove è stato acceso il conto abbinato alla carta "postepay". 3. Nel caso di specie, in cui, secondo il capo di imputazione, non è avvenuta la ricarica della carta "Postepay" dell'imputato tramite operazioni eseguite dalla persona offesa presso gli uffici postali o altri esercizi pubblici, ma è stato eseguito un bonifico bancario on line tramite conto ING DIRECT, il reato si è consumato nel luogo dove l'agente ha conseguito l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma; quindi nel luogo dove è stato attivato il conto corrente abbinato alla carta "postepay" utilizzata per ricevere la somma accreditata tramite il bonifico ovvero l'ufficio postale di (OMISSIS). P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2021. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021
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